Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 marzo 2017, n. 7338 - Legittimo il licenziamento disciplinare del responsabile della produzione che indica ai lavoratori il modo di eludere le procedure di sicurezza 




Licenziamento disciplinare – Responsabile della produzione – Violazione della procedura di sicurezza – Lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro

 




Fatto

 




Con ricorso al Tribunale di Ancona del 4.4.2012 R. T., già dipendente della società O. spa con profilo di responsabile della produzione, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli in data 27.7.2011 per avere impiegato per un periodo di un mese e mezzo tre dipendenti della azienda addetti alla macchina robot della isola di saldatura al di fuori delle procedure di sicurezza ed, anzi, indicando ai predetti le modalità per escluderle.

Il giudice del lavoro, con sentenza del 26.9.2013 (nr. 469/2013), accoglieva la domanda dichiarando la illegittimità del licenziamento.

Con sentenza del 7.3.2014 (nr. 28/2014) la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento dell’appello proposto dalla società O. spa, rigettava la domanda originaria del T.

La Corte territoriale non condivideva la valutazione del giudice del primo grado in ordine alla genericità della contestazione disciplinare, per non essere specificati i nominativi dei lavoratori esposti a rischio; riteneva individuabili i predetti in ragione della indicazione temporale della condotta e delle sue modalità nonché del fatto che il T. sovrintendeva per ogni turno soltanto a sei addetti.

La condotta e la sua gravità erano emersi dalla istruttoria.

La violazione della procedura di sicurezza era di eccezionale gravità. Essa consisteva nel far girare la tavola del robot – di larghezza pari al box che lo ospitava – facendo rimanere l’operaio all’interno della macchina ed attivando il pulsante esterno con il braccio, in modo da aggirare la fotocellula di sicurezza; ciò con il rischio che l’operatore restasse schiacciato tra la tavola e le pareti.

La condotta sul piano oggettivo e soggettivo era idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro; era dunque superflua la valutazione delle altre violazioni contestate.

Per la cassazione della sentenza ricorre R. T., articolando sette motivi.

Resiste con controricorso la società O. spa, illustrato con memoria.

 

 

Diritto

 




1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 3 – violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 L. 300/1970 e dell’articolo 24 C. nonché – ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 5 c.p.c. – omesso esame di fatti decisivi.

Il motivo censura la statuizione di specificità della contestazione disciplinare.

Il ricorrente ha esposto che la Corte territoriale aveva fondato la decisione sulla esposizione nella contestazione disciplinare delle circostanze di tempo e delle modalità della condotta. Tale esposizione, invece, era egualmente generica nonché fuorviante. Quanto alle indicazioni temporali, nella lettera di contestazione disciplinare si assumeva che i lavoratori erano stati impiegati durante la pausa di lavoro; nella lettera di licenziamento si faceva riferimento, invece, ad un periodo di un mese e mezzo anteriore all’8 luglio 2001, senza alcuna ulteriore specificazione. Era dunque incerto se la condotta fosse stata posta in essere nella pausa o nel turno di lavoro ed in quale turno e giorno di lavoro.

Quanto alla condotta, non erano state indicate le procedure di sicurezza violate e le modalità per escluderle; la contestazione si limitava ad esporre che egli avrebbe «suggerito ai dipendenti di far girare la tavola del robot dall’interno della macchina e non dall’esterno» senza spiegare come ciò fosse possibile, posto che occorreva azionare un pulsante esterno alla macchina, distante dalle fotocellule circa metri 1,5.

Il ricorrente ha denunziato l’omessa e apparente valutazione: della lettera di contestazione del 27.7.2011, del numero effettivo di dipendenti addetti alle isole robotizzate, del numero dei turni ai quali egli sovrintendeva, del numero identificativo del robot impiegato per la lavorazione contestata, del suo funzionamento nonché ,quali fatti secondari, delle procedure di sicurezza violate e delle modalità per aggirarle , delle modalità in base alle quali sarebbero state falsate le capacità produttive del reparto, della situazione di rischio determinatasi.

Ha censurato la perplessità della motivazione giacché la sentenza dopo avere affermato la specificità della contestazione dava poi atto di imprecisioni nella indicazione dei macchinari e del numero dei robots.

In realtà il numero dei dipendenti diretti era di 30-35 unità al giorno nel solo reparto delle isole robotizzate e la specificazione del numero dei robots era contenuta unicamente nel provvedimento di licenziamento.

Le censure articolate sotto il profilo del vizio della motivazione sono inammissibili per carenza di specificità.

Il ricorrente muove rilievi al giudizio espresso in punto di specificità della contestazione senza individuare un preciso fatto non esaminato in sentenza; laddove sono dedotti fatti specifici (il numero di 35 dipendenti sottoposti al T. ed il numero e la specie dei robots), invece, il ricorrente non provvede ad indicare , nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ . il «dato», testuale o extratestuale, da cui il fatto risultava esistente, il «come» e il «quando» tale fatto era stato oggetto di discussione tra le parti e le ragioni della sua «decisività».

Alla luce della ricostruzione del fatto effettuata in sentenza non si ravvisa poi il denunziato vizio di violazione dell’art.7 L. 300/1970.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 co.l nr. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 L. 300/1970 e dell’articolo 24 C. in relazione al principio di immutabilità dell’addebito disciplinare.

Ha esposto che la sentenza avrebbe dovuto riconoscere il mutamento del fatto indicato nella lettera di licenziamento rispetto a quello contestato (in punto di indicazioni temporali, numero dei dipendenti coinvolti, individuazione per la prima volta dei robots non correttamente utilizzati).

Ha aggiunto che la stessa sentenza operava un ulteriore modifica dell’ addebito, esaminando l’ipotesi che il T. avesse non già suggerito ma soltanto tollerato la violazione delle procedure di sicurezza.

Il motivo è inammissibile.

Stante la struttura chiusa del giudizio di legittimità, in esso non possono essere introdotte questioni che non siano state già sollevate nei gradi di merito.

Ne consegue che ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima ancora di esaminare nel merito la questione stessa (ex plurimis: Cassazione civile sez. III 13/06/2014 Numero 13547).

Nella fattispecie di causa la questione della immutabilità della contestazione disciplinare non è stata affrontata nella sentenza impugnata ed il ricorrente non ha allegato di averla proposta nel ricorso di primo grado e di averla poi riproposta nella memoria di costituzione nel giudizio di appello, come era suo onere ex articolo 346 c.p.c.

Né il vizio può essere autonomamente ascritto alla sentenza, giacché essa si è limitata a prendere in esame anche una ipotesi meno grave di quella contestata ma non diversa da essa.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 co. l nr. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, consistente nella materiale fattibilità della manovra contestata.

Ha esposto che i robots individuati nella lettera di licenziamento (nr. 7 ed 8) erano del tipo a rotazione su di un asse orizzontale, dal basso verso l’alto, sicché l’operatore in nessun caso avrebbe potuto essere schiacciato contro le pareti dell’isola robotizzata; la O. aveva riportato nel ricorso in appello schemi relativi alla tipologia di robots con rotazione su un asse verticale – e dunque in senso laterale- che la Corte di merito aveva recepito nonostante le osservazioni espresse al riguardo nella memoria di costituzione in appello (pagine 11-12).Inoltre la distanza dall’area di lavoro del pulsante esterno da azionare (circa mt. 1,5 dall’area di demarcazione delle fotocellule) rendeva impossibile attivare il macchinario dall’ interno.

Il motivo è inammissibile.

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico, che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.

Nella fattispecie di causa la parte ricorrente non indica un fatto non esaminato in sentenza, avendo il giudice del merito dato conto tanto della distanza del pulsante esterno dall’area demarcata dalla fotocellula che delle modalità con cui esso sarebbe stato azionato dall’operatore, restando all’interno della predetta area; piuttosto il ricorrente si duole della illogicità della motivazione, vizio sottratto al vaglio di questa Corte di legittimità.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, relativo alla convenienza della manovra addebitatagli in termini di risparmio sui tempi di lavorazione Ha esposto che il tempo in cui era interdetto al dipendente secondo la procedura di sicurezza l’accesso all’area della macchina era di 1 o 2 secondi (tempo di rotazione della tavola del robot), tempo equivalente a quello necessario per la manovra di aggiramento della fotocellula sicché non vi era convenienza a porre in essere tale operazione.

Il motivo è inammissibile.

Sul punto il ricorso si presta agli stessi rilievi svolti in riferimento al terzo motivo giacché non censura l’omesso esame di un fatto (controverso e decisivo) ma piuttosto le valutazioni espresse dal giudice del merito su un fatto esaminato ; il giudice dell’appello ha infatti rinvenuto la convenienza della operazione nel «conseguire risultati di maggiore produttività, eliminando il tempo occorrente per percorrere i pochi metri per portarsi al di fuori dell’area interdetta dalla fotocellula durante la rotazione del macchinario e farvi nuovamente ingresso dopo l’arresto di esso» (pagina 3 della sentenza).

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’articolo 360 co.l nr. 5 c.p.c.- omesso esame circa un fatto decisivo, relativo alla effettiva condotta del T., come emersa all’esito della istruttoria.

Ha dedotto la contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte in cui il giudice dell’appello valutava le prove (dichiarazioni dei testi R., A., P., M., B.) ed ometteva di assegnare rilievo alle dichiarazioni di altri testi (testi G., G. e P.) sulla correttezza della procedura seguita.

Il motivo è inammissibile.

Esso sottopone alla Corte un non-consentito nuovo esame di merito delle deposizioni testimoniali, piuttosto che denunziare un vizio della motivazione, nei termini in cui esso è individuato dal vigente articolo 360 nr. 5 c.p.c.

Manca del tutto la indicazione del fatto storico non esaminato prima ancora che la individuazione dei modi della sua allegazione e la illustrazione della sua decisività.

Per giurisprudenza costante , anche nella vigenza del precedente testo dell’articolo 360 nr. 5 c.p.c., soltanto al giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

6. Con il sesto motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 co. l nr. 3 c.p.c. – violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.

Con il motivo il ricorrente assume che la società O. spa non aveva dimostrato- sulla base dei documenti e delle prove orali acquisite- la sua responsabilità per i fatti addebitatigli.

Il motivo è inammissibile.

La violazione della regola processuale dell’articolo 2697 cc. viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova.

Nell’ipotesi di causa la Corte territoriale ha ritenuto provata la commissione dell’illecito disciplinare sicché non hanno influito sulla decisione la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento.

Piuttosto il ricorrente si duole del risultato cui la Corte di merito è pervenuta nella valutazione del materiale probatorio e dunque censura l’accertamento del fatto storico, il cui vizio è deducibile in questa sede nei limiti dell’articolo 360 nr. 5 c.p.c.

7. Con il settimo motivo il ricorrente ha dedotto- ai sensi dell’articolo 360 co. l nr. 3 c.p.c. – violazione o falsa applicazione degli articoli 9 e 10 del CCNL METALNECCANICA INDUSTRIA in materia di individuazione della sanzione applicabile e violazione dei canoni della ermeneutica contrattuale «anche con riferimento a tutte le violazioni riconducibili ai motivi di cui all’articolo 360 co. l nr. 5 c.p.c.».

Con il motivo si censura la affermazione della sentenza secondo cui il giudizio non avrebbe avuto esito diverso nel caso in cui la condotta del T. fosse stata quella di semplice tolleranza (piuttosto che di istigazione) alla violazione delle prescrizioni di sicurezza.

Il ricorrente ha denunziato la violazione del codice disciplinare contenuto nel CCNL; ha dedotto che il giudice del primo grado aveva motivatamente escluso che un comportamento di tolleranza fosse ascrivibile alle condotte previste nel CCNL come causa di licenziamento ed affermato che tale condotta rientrava tra le ipotesi punibili con sanzione conservativa.

Egli non aveva precedenti disciplinari ed aveva migliorato la produzione in termini di tempo e produttività sicché la sanzione non rispettava il criterio di proporzionalità; l’omesso esame della sua condotta, argomentata nel quinto motivo di ricorso aveva determinato la apparenza della motivazione né egli non aveva realmente messo in pericolo i dipendenti, come evidenziato con il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

Il motivo è inammissibile.
La interpretazione ed applicazione del codice disciplinare del CCNL è circostanza non esaminata nella sentenza impugnata, che ha fatto applicazione del concetto legale di giusta causa.
Il ricorrente avrebbe dovuto opporre a tale statuizione la indicazione di precise e specifiche disposizioni del CCNL prevedenti per il fatto accertato in sentenza la applicazione della sanzione conservativa ed altresì – onde sfuggire al rilievo della novità della censura- indicare in quali atti processuali tali disposizioni contrattuali erano state sottoposte all’esame del giudice dell’appello.
Le censure articolate sotto il profilo del vizio della motivazione nella esposizione del motivo – (piuttosto che in rubrica) – propongono una diversa ricostruzione del fatto storico in punto di gravità oggettiva e soggettiva della condotta- anche con il richiamo ai precedenti motivi – e non articolano un vizio di omesso esame di un fatto controverso e decisivo sicché non sfuggono ai più volte evidenziati rilievi di inammissibilità.
Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

 




P.Q.M.
 

 



Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 100 per spese ed € 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.