Tipologia: Accordo di modifica CPL
Data firma: 16 febbraio 1998
Parti: Associazione Provinciale Costruttori Edili e Fillea, Filca, Feneal
Settori: Edilizia, Edili ed affini, L'Aquila
Fonte: cnel.it

Sommario:

  1) Elemento economico territoriale
2) Indennità sostitutiva di mensa (art. 16 CIPL 24.10.1989)
3) Indennità attrezzi
4) Quote di adesione contrattuali
5) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
  6) Indumenti e DPI
7) Reciprocità
8) Contribuzione Cassa Edile
9) Attività di coordinamento istituti paritetici
10) Norme premiali - Lavoratori - Imprese

Accordo di modifica del contratto collettivo provinciale di lavoro 24 ottobre 1989 per i dipendenti delle imprese edili ed affini de L'Aquila

Il 16.2.1998, in L'Aquila, tra l'Associazione Provinciale dei Costruttori Edili della Provincia dell'Aquila e la Fillea - Filca - Feneal di Avezzano, L'Aquila, Sulmona, si conviene di modificare ed integrare il Contratto Collettivo provinciale di lavoro del 24 ottobre 1989 secondo quanto segue:

3) Indennità attrezzi
Tenuto conto di quanto disposto dal CCNL, dal D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96 e successive disposizioni in materia di Igiene e Sicurezza si concorda che l'indennità attrezzi di lavori, di cui all'art. 27 del CIPL del 24.10.1989, a decorrere dall'1.4.1998 confluisce nel costo dell'indennità sostitutiva di mensa, così come stabilito negli importi di cui al punto 2 del presente accordo.

5) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Le parti concordano di istituire attraverso la CE un fondo mutualizzato a carico dei datori di lavoro, che permetta di sostenere il costo di tre RLST, distribuiti nell'ambito territoriale e designati dalle OO.SS firmatarie del presente CIPL. Compiti e funzioni saranno definiti da successivi accordi da sottoscrivere unitamente a CE, CPT e ESE entro il 30.6.1998.
Il presente accordo costituisce adempimento di cui all'art. 18, commi 1 e 2 del D.Lgs. 626/94 per le aziende fino a 15 dipendenti.

6) Indumenti e DPI
A decorrere dall'1.4.1998 sarà istituito attraverso il versamento in forma mutualizzata in CE un fondo per la fornitura di Indumenti scarpe e principali DPI a tutti i lavoratori regolarmente iscritti alla CE e dipendenti di imprese in regola. Tale costo sarà a carico dei datori di lavoro.
Le modalità e i tempi per la gestione di tale attività saranno definiti da successivi accordi territoriali entro il 30 giugno 1998.
Tali forniture costituiscono attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e della legislazione vigente in materia.

8) Contribuzione Cassa Edile
[…]
Al fine di contribuire alla lotta al lavoro nero e sommerso, le parti sociali si impegnano affinché le progettazioni inerenti le opere realizzate dalle Amministrazioni pubbliche siano stimate, sulla base di progettazioni esecutive e di prezzi di mercato.
[…]

9) Attività di coordinamento istituti paritetici
Le parti sociali stabiliscono che gli Enti Paritetici Cassa Edile, Ente Scuola e CPT attivino un più diffuso e sistematico modello di relazione ed interazione sulle materie di specifico interesse del settore. A tal fine, almeno una volta ogni trimestre e/o ogni qualvolta sia richiesto dalle parti sociali si terranno riunioni di coordinamento. A tal fine le parti sociali procederanno a stipulare fino specifico accordo entro il 30 giugno 1998.

10) Norme premiali - Lavoratori - Imprese
Le parti sociali intendono fornire un riconoscimento alle Imprese regolarmente iscritte e versanti in Cassa Edile e per i loro lavoratori dipendenti creando condizioni di miglior favore. A tale scopo, verrà, dalle parti sociali stesse, stipulato uno specifico accordo entro il 31 marzo 1998.