Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 13 febbraio 1998
Parti: Associazione Costruttori Edili e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Teramo
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Indennità territoriale di settore
Premio di produzione impiegati
Mensa
Anzianità professionale edile
Osservatorio provinciale
Servizio di emergenza e pronto soccorso
Comitato paritetico per la prevenzione infortuni
  Orario di lavoro - Indennità di trasferta
Indumenti di lavoro
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Commissione paritetica per la conciliazione delle controversie in materia di rapporto di lavoro
Quota di servizio sindacale

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Teramo

Il giorno 13 febbraio 1998 a Teramo, tra l'Associazione Costruttori Edili di Teramo, la Fillea-Cgil, la Filca-Cisl, la Feneal-Uil, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto integrativo Provinciale dell'edilizia 24 novembre 1989.
[…]

Mensa
Le parti concordano nella necessita di modificare l'art. 27 del Contratto Integrativo provinciale del 24 novembre 1989 come segue:
"L'impresa in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in L. 18.000, annualmente revisionabili, nella misura del 90%, per ciascun pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa ai sensi dell'art. 90 del CCNL 5 luglio 1995.
Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva pari a L. 645, dal 1° gennaio 1998, e pari a L. 790 dal 1° gennaio 1999, per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva […]

Osservatorio provinciale
Le parti, verificato l'imminente funzionamento dell'Osservatorio regionale (CE.RE.MO.CO.), ritengono superata la previsione dell'art. 3 del Contratto Integrativo provinciale 24 novembre 1989 relativo al funzionamento dell'Osservatorio provinciale dell'industria delle costruzioni, in quanto i due istituti sovrapporrebbero le proprie attività di ricerca e monitoraggio sull'attività industria edile nel territorio abruzzese.
Si conviene pertanto di abrogare l'art. 3 del vigente CIP. Il corrispondente contributo dello 0,15% deve intendersi estinto dalla data di vigenza del presente verbale di accordo.

Servizio di emergenza e pronto soccorso
Le parti concordano nel ritenere superata la previsione dell'art. 15 del vigente CIP sul servizio di presidio medico e di pronto soccorso, in virtù del funzionamento del servizio pubblico di pronto soccorso del 118.
L'art. 15 del CIP ed il relativo contributo dello 0,20% devono intendersi estinti dalla data di vigenza del presente verbale di accordo.

Comitato paritetico per la prevenzione infortuni
Le parti si impegnano ad attivare immediatamente il Comitato paritetico per la prevenzione infortuni di cui all'art. 14 del vigente CIP ed all'art. 88 del CCNL 5 luglio 1995.
Le parti concordano, altresì, che per l'intera vigenza del presente verbale di accordo l'aliquota per il finanziamento del Comitato di cui al capoverso precedente permanga nella misura dello 0,15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente CCNL.

Orario di lavoro - Indennità di trasferta
Le parti stipulanti concordano sulla necessita di ridefinire le previsioni contrattuali relative all'orario di lavoro ed alla trasferta.

Indumenti di lavoro (*)
Le parti manifestano la volontà di riformare l'art. 17 del vigente CIP, prevedendo la mutualizzazione degli oneri derivanti dalla fornitura, da parte delle imprese ai dipendenti, degli indumenti di lavoro conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.
Per l'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, verrà stabilita un'aliquota da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente CCNL a totale carica dei datori di lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (*)
Con riferimento all'art. 89, comma 5, del CCNL 5 luglio 1995, le parti concordano nella utilità di regolamentare l'istituto del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito provinciale.
Le parti concordano che i RLST nella Provincia di Teramo sono determinati in tre unità.
Per gli oneri derivano dall'applicazione del comma precedente le parti concordano altresì nella necessità di stabilire un'apposita aliquota da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente CCNL a totale carico dei datori di lavoro.
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(*) Con riferimento alle previsioni relative agli "indumenti di lavoro" ed al "rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale", le parti si impegnano a contenere il costo massimo per l'applicazione dei due istituti, entro l'aliquota dell'1,35% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995.