Tipologia: CPL
Data firma: 30 luglio 2003
Validità: 31.12.2005
Settori:
Fonte: www.cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1. - Sfera di applicazione
Art. 2. - Politiche del lavoro
Art. 3. - Sicurezza Sul Lavoro
Art. 4. - Anticipazione indennità di infortunio
Art. 5. - Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali (RLST)
Art. 6. - Lavoratori immigrati
Art. 7. - Mensa
Art. 8. - Trasferta
  Art. 9. - Trasporto
Art. 10. - Indennità di guida
Art. 11. - Premio di produzione - Indennità territoriale di settore (ITS)
Art. 12. - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 13. - Ferie
Art. 14. - EET
Art. 15. - Una tantum
Art. 16. - Commissione paritetica
Art. 17. - Decorrenza e durata

Ipotesi di contratto collettivo regionale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali del Friuli Venezia Giulia, Pordenone, 30 luglio 2003

Premessa
Nel comparto edile artigiano del Friuli Venezia Giulia si registra un positivo andamento degli indicatori congiunturali che si evidenzia, in particolare, nell’incremento del numero delle imprese e dei lavoratori: una fase favorevole che deve essere capitalizzata puntando alla “qualità”: qualità dell’impresa, qualità del lavoro.
Tuttavia, alcuni fattori di criticità, quali la fine delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e l’estensione ad est dell’Unione Europea, potrebbero interrompere l’attuale trend favorevole. In particolare l’allargamento europeo potrebbe alimentare situazioni di squilibrio del mercato con conseguenti momenti di concorrenza sleale qualora le aziende oggi extracomunitarie potessero beneficiare di un costo del lavoro differenziato ed un diverso impegno economico in tema di Sicurezza.
Sarà fondamentale per il comparto edile la valorizzazione del Sistema Unico delle Casse Edili, l’incentivazione della bilateralità a tutti i livelli, la vigile attenzione sulla crescente presenza di imprese extracomunitarie al fine di salvaguardare il tessuto regionale rappresentato da aziende che lavorano nel rispetto della legge e degli obblighi contrattuali. In tal senso le parti si impegnano ad attivare congiuntamente un tavolo di confronto con l’Amministrazione Regionale.
Allo scopo di evitare potenziali rischi di destrutturazione del settore si assumeranno azioni utili e positive affidando al Sistema Unico delle Casse Edili, in sintonia ed in concorso con altri soggetti, la funzione di monitoraggio del mercato del lavoro e del mercato delle costruzioni. Infine, in sintonia con le norme di legge, verrà attivata la ricerca di strumenti atti a verificare la congruità tra contribuzione e valore del lavoro.
Tali specifiche attività verranno coordinate e realizzate nell’ambito di una progettualità bilaterale.
Vista la continua evoluzione tecnologica e normativa del settore edile e la diffusione delle biotecniche costruttive, il tema della qualificazione e della riqualificazione professionale dei lavoratori è considerato centrale dalle parti firmatarie per lo sviluppo dell’intero comparto. Le imprese porranno una costante attenzione alla formazione professionale con azioni mirate coinvolgenti tutto o parte del personale dipendente, realizzando momenti formativi che potranno concretizzarsi anche con l’utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL.
Si ritiene importante sensibilizzare la Pubblica Amministrazione affinché dia pratica attuazione a quei provvedimenti che consentano la diffusione della cultura della sicurezza, della legalità, della tutela e del rispetto dei diritti.
Nel costituire un Commissione Paritetica che verifichi nel corso della vigenza contrattuale la puntuale applicazione del presente CCRIL, si ritiene di ribadire, quale valore positivo, l’impegno per il raggiungimento della completa regionalizzazione delle norme contrattuali che traguardano un obiettivo considerato fondamentale per lo sviluppo di sempre più intense e costruttive relazioni sindacali.

Art. 1. - Sfera di applicazione
Il presente CCRIL vale in tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 15 Giugno 2000.

Art. 2. - Politiche del lavoro
In tema di lotta al lavoro irregolare si ritiene essenziale perseguire la piena applicazione delle norme in materia di Lavori pubblici previste dalla Legge Regionale n. 14 del 31 Maggio 2002 e quelle previste dal D.L. n. 210 del 25 Settembre 2002, e, in tale contesto, le parti auspicano la massima collaborazione tra Imprese, Casse Edili, Inps e Inail.
Le parti si impegnano ad attivarsi affinché il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) venga rilasciato dallo Sportello Unico situato presso le sedi delle Casse Edili ed in tal senso sostengono la stipula di convenzioni regionali tra Inps, Inail e il Sistema Unico delle Casse Edili.
In relazione al compimento dell’iter legislativo inerente la legge nr. 30/2003, che estenderà l’operatività del DURC ai lavori privati, le parti confermano il proprio impegno, la propria attenzione e il massimo ed immediato rispetto della legislazione.
Le parti datoriali si faranno parte attiva affinchè, in armonia ai disposti legislativi, nel contesto dei lavori privati, le imprese inoltrino alle Casse Edili competenti per territorio, quali sedi dello Sportello Unico costituito con Inps e Inail, le denunce dell’appalto o del subappalto, con l’indicazione del cantiere e dei lavoratori impiegati.
Con cadenza semestrale, verranno realizzati incontri informativi tra le parti, al fine di approfondire i dati relativi all’andamento del settore, degli appalti e dei subappalti e all’entità della manodopera impiegata, fornita dalle Casse Edili, nonchè da Centri di rilevazione pubblici od altre fonti che le parti ritenessero utili attivare.

Art. 3. - Sicurezza Sul Lavoro
Le parti concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di formazione tese ad accrescere una diffusa cultura della Sicurezza e della Prevenzione sia attraverso le iniziative programmabili dagli Organismi Bilaterali del Settore, sia attraverso l’utilizzo dei Fondi Inail costituiti a tale finalità.
Le parti sottolineano l’importanza, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del rispetto da parte delle imprese e dei lavoratori di tutta la normativa sul tema esistente. In particolar modo dell’utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale) che le aziende, come previsto dalla legislazione vigente, devono fornire all’atto dell’assunzione e sostituire ogni qualvolta il lavoratore ne risulti sprovvisto.

Art. 5. - Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriali (RLST)
Visto l’art. 18, comma 2 del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 83 (Rappresentante per la Sicurezza) del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali del 15.06.2000, e a modifica ed integrazione di quanto previsto dall’art. 3 (“Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali”) del CCRIL per i lavoratori delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani operanti nei settori dell’edilizia ed affini e pittori del Friuli Venezia Giulia sottoscritto l’11.03.1999, si concorda quanto segue:
A - RLST
1. Nell’ambito di ogni Provincia delle Regione Friuli Venezia Giulia vengono istituiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), ritenendo che tale sistema di rappresentanza territoriale sia il più adeguato alla realtà delle piccole imprese.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali verranno congiuntamente designati dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità, anche mediante processi di formazione, aggiornamento ed approfondimento della materia.
3. In presenza dei RLST, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti in materia di consultazione del rappresentante per la sicurezza di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 626/94 , vengono assolti presso la sede del Comitato Paritetico Artigiano di cui alla successiva lettera C., per il tramite dell’Associazione cui l’impresa è scritta, o alla quale conferisce mandato, ovvero per il tramite dei servizi di prevenzione e protezione dell’impresa medesima.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del Decreto Legislativo 626/94 il RLST ha diritto di ricevere le informazioni ed i chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di coordinamento e delle misure di protezione e prevenzione adottate, e di formulare proprie proposte a riguardo.
5. L’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 19 D.Lgs. n. 626/94 (accesso ai luoghi di lavoro) da parte del RLST, avverrà secondo i principi che presiedono ad una piena collaborazione tra le parti, volta all’affermarsi della cultura della prevenzione.
Il RLST, pertanto, opererà a riguardo secondo metodi e tempistiche che garantiscano il preventivo coinvolgimento della Associazione Artigiana cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero di persona dalla stessa designata.
Si conviene che tali procedure e tempistiche possano essere derogate in presenza di emergenze che attengano al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo grave ed immediato.
B - Fondo provinciale artigiano sicurezza
1. Al fine di garantire il finanziamento dei costi di agibilità dei RLST, le strutture provinciali delle Parti firmatarie il presente accordo, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione, costituiranno in ogni provincia il Fondo Artigiano Sicurezza. Il Fondo verrà alimentato da un versamento a carico delle imprese interessate. L’ammontare annuo del versamento, da effettuarsi, per l’anno in corso entro il 15 ottobre, e successivamente entro il 15 luglio di ciascun anno, è pari a Euro 7,75 per ogni lavoratore in forza al 30 giugno. Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale il contributo dovuto è pari al 50% dell’intero ammontare
2. I Fondi vengono domiciliati presso le Casse Edili di Mutualità e Assistenza - Sistema Unico.
3. Sono interessate al versamento tutte le imprese di cui al successivo punto D. 1
4. Il Fondo potrà essere alimentato anche da contributi provenienti da altri Enti, pubblici e privati.
5. Nell’ambito delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista per il RLST, potranno, su decisione del Comitato Paritetico Artigiano per la Sicurezza in Edilizia di cui al successivo punto C., essere impiegate somme per la realizzazione delle iniziative di cui al successivo punto C. 2. e per le eventuali spese di gestione.
6. Nel caso in cui un’impresa non ritenga di avvalersi della disciplina prevista dal presente accordo di istituzione del RLST, ne informa i propri lavoratori i quali procedono alla elezione del rappresentante interno. Dalla data di elezione di quest’ultimo, previa avvenuta comunicazione alla Cassa Edile - Sistema Unico, per il tramite del Comitato Paritetico Artigiano per la Sicurezza in Edilizia, cessa l’obbligo degli accantonamenti presso il Fondo, e decorre conseguentemente l’obbligo per l’impresa stessa di provvedere alla formazione del rappresentante interno, con l’impiego di risorse direttamente finalizzate allo scopo.
C - Comitato paritetico artigiano per la sicurezza in edilizia
1. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti firmatarie impegnano le loro strutture provinciali a costituire in ogni provincia, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un Comitato Paritetico Artigiano per la sicurezza in edilizia, con funzioni di controllo ed indirizzo nella gestione del Fondo Artigiano Sicurezza di cui alla precedente lettera B.
2. L’organismo ha inoltre funzioni di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. L’organismo è la sede in cui vengono assolti gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi di quanto previsto dal presente accordo in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 626/94.
4. È istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro insorte tra l’impresa e il RLST, ovvero tra l’impresa ed i propri lavoratori.
5. L’Organismo ha sede presso la Cassa Edile - Sistema Unico, che ne cura la Segreteria tecnica
6. È composto da 6 membri di cui 3 espressi congiuntamente dalle Associazioni territoriali di Confartigianato e CNA e 3 espressi congiuntamente dalle Segreterie territoriali di Feneal, Filca e Fillea. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla Cassa Edile competente entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Il mandato dei componenti l’Organismo ha durata triennale.
L’Organismo è coordinato da un membro di espressione delle Organizzazioni Artigiane in veste di coordinatore, designato congiuntamente dai rappresentanti Confartigianato e CNA, e da un membro di espressione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in veste di vicecoordinatore, designato congiuntamente dai rappresentanti Feneal Filca e Fillea. Le designazioni avranno luogo nella prima riunione utile per l’insediamento.
D - Campo di applicazione
1. La presente regolamentazione sul RLST si applica alle imprese che adottano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali sottoscritto da Feneal, Filca, Fillea e dalle Confederazioni Artigiane cui aderiscono le parti datoriali firmatarie del presente accordo e che abbiano in forza un numero di dipendenti non superiore a 15 (non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di inserimento)
2. Le imprese di cui al precedente comma D1, che non si avvalgano della disciplina di cui al presente accordo, devono darne comunicazione all’organismo Paritetico di cui alla precedente lettera C., comunicando contestualmente il nominativo del rappresentante aziendale per la sicurezza eletto dai lavoratori
3. Le Parti contraenti si incontreranno entro la fine di ogni anno per una verifica dell’applicazione del presente accordo.
4. Per quanto non previsto dal presente protocollo si fa riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro indicata in premessa.
Nota a verbale.
Le Parti dichiarano che eventuali accordi in essere già sottoscritti a livello provinciale manterranno la loro vigenza ed efficacia. Altresì, su comune iniziativa delle parti territoriali provinciali, le situazioni in essere potranno uniformarsi a quanto previsto in tema di RLST dal presente CCRIL.

Art. 6. - Lavoratori immigrati
In ragione della crescente presenza di lavoratori immigrati nel Settore delle Costruzioni, si ritiene di adottare scelte volte ad agevolare, con idonee politiche di indirizzo, la frequentazione a corsi si scolarizzazione e formazione di questi lavoratori, ricorrendo alle disponibilità delle Scuole Edili.
Ai lavoratori, su iniziativa degli Organismi Bilaterali, potrà essere fornito materiale informativo concernente le principali norme di legge e contrattuali del settore delle costruzioni.
Tali testi saranno possibilmente redatti e tradotti nelle lingue madri dei lavoratori immigrati.

Art. 7. - Mensa
Le parti, nel riconoscere il diritto dei lavoratori a fruire del servizio di pasto caldo e/o mensa, concordano che le imprese provvederanno affinché, in locali idonei situati presso i propri cantieri, o in altro ambiente di loro scelta, i lavoratori possano consumare un pranzo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane e una bevanda.
La fornitura del pasto caldo verrà organizzata ricorrendo a servizi esterni mediante utilizzo di centri di cottura interaziendali (in particolare per dipendenti di imprese che operano in appalto/subappalto), anche gestiti da Enti Pubblici, situati nelle immediate vicinanze del cantiere.
Nel caso in cui tale soluzione non fosse realizzabile, sarà possibile, a scelta dell’azienda, avvalersi di trattorie convenzionate, site nelle immediate vicinanze del cantiere ovvero fornire il pranzo già confezionato in monoporzioni, tramite organizzazioni specializzate nella distribuzione aziendale di pasti caldi.
Tutte le soluzioni sopra indicate sono a tutti gli effetti parificate al servizio di mensa aziendale.
Resta inteso che il pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la stessa si realizza anche dopo la pausa meridiana.
Si concorda, altresì, che il mancato riconoscimento del diritto al pasto caldo costituisce inadempienza contrattuale, eccezion fatta nel caso in cui il lavoratore rinunci ad avvalersi del pasto caldo e/o al servizio mensa comunque messo a disposizione dell’azienda. Nel qual caso nulla è dovuto al lavoratore.
[…]
Nell’impossibilità della fornitura del pasto caldo è prevista una indennità giornaliera sostitutiva di mensa […]
In ragione della specificità orografica, per la Provincia di Trieste la disciplina del pasto caldo e/o servizio mensa è esclusivamente realizzata con il sistema “pasto check” con una quota a carico delle imprese […]

Art. 12. - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai comandati a prestare la propria opera nelle condizioni di disagio sottoindicate è riconosciuta, per le ore lavorate in tali condizioni, una speciale indennità personale […]
- elemento economico territoriale
a) lavori eseguiti ad oltre 1200 mt. s.l.m.: 8%.
Tale indennità non è dovuta agli operai che risiedono in località situate a quote superiori a 1.000 mt. s.l.m. -
b) lavori eseguiti in sospensione su roccia: 16%.
c) lavori di bitumatura stradale: 8%.
[…]

Art. 16. - Commissione paritetica
Le parti concordano di costituire entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto una Commissione Paritetica, composta da nr.6 componenti di cui 3 di espressione datoriale nominati congiuntamente da Confartigianato e CNA e 3 di espressione sindacale nominati congiuntamente da Feneal, Filca, Fillea, con il compito di verificare nel corso della vigenza contrattuale la puntuale applicazione del CCRIL.