Tipologia: Ipotesi di accordo CPL
Data firma: 17 febbraio 2003
Parti: Ance e Fillea, Filcal, Feneal
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Udine
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premesse
Lotta al lavoro irregolare
Informazioni
Comitato Tecnico Paritetico
Formazione professionale e mercato del lavoro
Testo unico / raccolta dei contratti in vigore
Trasferta
Sede di lavoro - trasferta
Pernottamento
  Trasporto
Mensa
Indennità per lavori disagiati
Elemento Economico Territoriale
Anticipazione indennità di infortunio
Vestiario
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di livello territoriale

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i lavoratori addetti al settore dell'edilizia nella provincia di Udine, Udine 17 febbraio 2003

Premesse
Il positivo trend del settore delle costruzioni registrato in questi ultimi anni se da un lato costituisce un dato positivo dall'altro ha comportato l'ingresso nel mercato dell'edilizia di nuove imprese - in alcuni casi - operanti al limite della regolarità. Tali situazioni possono produrre nel presente e per il futuro, negative conseguenze riguardo tanto alla sicurezza ed ai diritti dei lavoratori, quanta alla trasparenza del mercato ed alla concorrenza leale tra le imprese.
L'allargamento ad est dell'unione europea oltre che un’opportunità per le imprese friulane potrebbe rivelarsi un fattore di squilibrio del mercato infatti la concorrenza delle aziende straniere potrebbe divenire un fattore di criticità specialmente qualora il differenziale del costo del lavoro assieme al differenziale relativo agli investimenti in sicurezza dovessero favorire le imprese straniere.
Contemporaneamente è necessario considerare che l'allargamento ad est comporterà la caduta delle attuali barriere all'ingresso dei lavoratori e questi ultimi potrebbero essere attratti dalle più convenienti condizioni economiche praticate dalle aziende friulane. Tale incentro potrebbe fornire un utile contributo al critico problema della mancanza di forza lavoro qualificata nel settore.

Lotta al lavoro irregolare
Alla luce delle premesse le parti ritengono indispensabile un attento monitoraggio del settore in modo da rilevare e contrastare eventuali degenerazioni e pertanto si ritiene prioritaria l'adozione di strumenti efficaci al fine di analizzare il mercato delle costruzioni.
Le parti concordano sulla opportunità di mantenere e potenziare il sistema di analisi dei dati già presente presso la Cassa edile di Udine e quindi di raccogliere dati quali:
- appalti avviati tripartiti per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento);
- imprese coinvolte;
- lavoratori impiegati
Le parti richiamo esplicitamente il paragrafo VII dell'accordo Ance - Filca-Fillea-Feneal, del 29 gennaio 2002 in merito alla necessità di predisporre idonee modalità per l'assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di comunicazione agli enti indicati nel predetto paragrafo. Con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva, anche alla luce dei recenti provvedimenti legislativi in materia, le parti con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano successivamente alla definizione a livello nazionale ad incontrarsi per attivare localmente l'Inps, l’Inail e la cassa Edile.
In attesa nel contesto dei lavori privati, le parti convengono che le imprese, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori appaltati o subappaltati e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi, inoltrino alla cassa edile, agli enti previdenziali ed assistenziali ed alla rappresentanza sindacale interna all'azienda la denuncia dell'appalto e/o del subappalto. Inoltre la Cassa Edile provvederà a registrare e riepilogare mensilmente tali dati per metterli a disposizione delle Organizzazioni sindacaci e datoriali. Qualora trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del presente accorda, il documento unico di regolarità contributiva non fosse oggetto di definizione a livello nazionale le parti, nel rispetto della disciplina nazionale, si incontreranno per valutare la, situazione.
Inoltre le parti dichiarano di apprezzare la L.R. 14 del 1 maggio 2002 in terna di appalti pubblici e si danno reciprocamente atto dell'intenzione di sollecitare i competenti organismi regionali affinché tale disciplina, can gli opportuni adattamenti, venga estesa anche all'edilizia privata.
Le parti altresì dichiarano l'importanza delta sensibilizzazione nei confronti della Pubblica Amministrazione per dare pratica attuazione a quei provvedimenti che consentono di diffondere la cultura della sicurezza, della legalità e del rispetto dei diritti e delle tutele dei lavoratori.

Informazioni
Con cadenza semestrale verranno realizzati incontri informativi, su richiesta di una delle parti, al fine di approfondire i dati relativi all'andamento del settore, egli appalti e ai subappalti, sull'entità dimensionale delle aziende in funzione della manodopera impegnata utilizzando i dati conoscitivi attinti ed elaborati dalla CEMA o da altre fonti che le parti riterranno utile attivare.

Comitato Tecnico Paritetico
Al fine di ampliare razione di tale finte nei confronti di tutte le componenti facenti capo alla Case edile, le parti convengono di rimettere il Comitato Tecnico Paritetico nella sfera di pertinenza della CEMA, pur riconfermando i rapporti di stretta collaborazione con ESMEA per quanto attiene alla sfera didattica di specifica competenza. In tale contesto sarà necessario tenere in debito conto le esigenze di bilancio dell'ESMEA oltre che garantire il mantenimento dell'accreditamento come ente formativo.
Nel riaffermare che la lotta al lavoro nero rimane un obiettivo centrale dee pani si conviene sulla necessiti di organizzare un adeguato servizio di monitoraggio da affidare ai tecnici dei CTP per la verifica della congruità tra quanto dichiarata dalle denunce pervenute in CEMA e quanto rilevato.

Formazione professionale e mercato del lavoro
Le parti convengono di affidare alla EMA di Udine la parte teorica dei contratti di apprendistato, crei contratti di formazione lavoro, la formazione di base per i lavoratori extracomunitari, la formazione prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché la riqualificazione dei lavoratori occupati anche in altri settori attingendo agli specifici fondi regionali ed europei.
[…]

Indennità per lavori disagiati
Le parti riconoscono il disagio presente nel caso di lavori eseguiti con l'ausilio di tecniche alpinistiche e per gli asfaltisti, poiché tali condizioni di disagio non sano considerate nell'articolo 21 del CCNL, le parti segnaleranno alle Associazioni Nazionali contraenti tale situazione al fine di attivare la procedura rii cui all'ultima parte dell'articolo 21 del CCNL

Vestiario
Le parti concordano sulla necessità di dare mandato alla bassa Edile di Udine ed alle parti sociali ivi rappresentate per effettuare una ricognizione in ordine alla opportunità di migliorare la qualità delle forniture, eventualmente anche mediante l'adeguamento delle risorse a ciò destinate.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di livello territoriale
Le parti concordano sull'opportunità che nelle aziende sotto i 15 dipendenti che non abbiano nei loro interno il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza si possa trovare, a livello territoriale provinciale, una soluzione comune purché univoca in tutti i settori dell'edilizia. Tale condizione è essenziale al fine di valutare il funzionamento e i compiti di tale istituto.
Quanto sopra nell'ambito della disciplini prevista dal CCNL e dal D.Lgs. 626/1994.