Categoria: 2008
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 24 aprile 2008
Validità: triennale
Parti: Aziende BolognaFiere e OO.SS.
Settori: Fiere
Fonte: CISL Bologna

Sommario:

 Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza per le attività nel quartiere fieristico di Bologna
Protocollo d'Intesa sulla costituzione del Sistema Integrato per la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (SI-RLSS)
 Allegati
Allegato 1- Bozza certificazione fornitori
Allegato 2 Informazioni fornite dalla ditta appaltatrice (ex art. 7 d.lgs. 626/94) – (Facsimile)
Allegato 3 Servizio di Prevenzione e Protezione (Facsimile)

Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza per le attività nel quartiere fieristico di Bologna

Considerato che:

- il fenomeno degli infortuni sul lavoro costituisce una perdurante, grave emergenza sociale di carattere nazionale;
- tale fenomeno è accompagnato e spesso alimentato da forme di lavoro irregolare e di lavoro sommerso che si associano alla mancata adozione delle misure prescritte a salvaguardia della incolumità dei lavoratori;
- il diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutte le Aziende, degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamati a partecipare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, e richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell'ambito delle rispettive responsabilità, per:
• rendere ancor più incisiva fazione di vigilanza e contrasto nei confronti di situazioni di irregolarità,
• fornire il massimo impulso all'attività di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza,
• accompagnare e sostenere le imprese che intendono raggiungere più elevati livelli di sicurezza;
- la centralità della cultura della sicurezza, che trova nell’insieme delle norme legislative formale riconoscimento e valido strumento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, va promossa a tutti i livelli individuando gli elementi che ne impediscono la totale affermazione negli ambienti di lavoro;
- la piena attuazione della vigente normativa può essere raggiunta solo con il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza e trova la sua esplicitazione nel rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e, pertanto, la valorizzazione del ruolo del RLS costituisce elemento importante delle politiche della prevenzione e della sicurezza, in relazione ai compiti ad esso attribuiti;

Visto che:

- la Fiera di Bologna costituisce un sito complesso nel quale le problematiche della sicurezza devono essere affrontate e gestite in maniera globale, unitaria ed omogenea;
- per tali presupposti è fortemente avvertita, da parte di tutte le componenti sociali, l'esigenza di attivare una più incisiva pianificazione di misure finalizzate, nel contesto della complessità sopra richiamata, ad evitare eventi infortunistici, in linea anche con le direttive emanate dalla Comunità Europea, da realizzare con il costante impegno e coordinamento della parte pubblica, delle parti datoriali e della componente sindacale;
- i costi per la sicurezza non devono essere elemento su cui costruire vantaggi competitivi tra le, fiere e tra le imprese coinvolte nello stesso quartiere fieristico. Bologna Fiere, gli Enti e le Associazioni firmatarie si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere iniziative volte a far riconoscere questi principi anche nelle altre realtà fieristiche;
- la sicurezza deve essere assunta come elemento distintivo e qualificante ai fini del lavoro in Fiera.

Premesso che:

il presente protocollo, che costituisce l'adempimento specifico dell'accordo siglato in data 10 Dicembre 2007 fra Bologna Fiere SpA e OO.SS., è finalizzato, in via prioritaria, a promuovere e realizzare maggiori condizioni di sicurezza in favore di tutti i lavoratori addetti alle attività fieristiche, sia dipendenti di BolognaFiere, sia collaboratori, sia addetti a allestimenti e disallestimenti, sia in aziende controllate che partecipate, sia in appalto che subappalto, sia per eventi organizzati direttamente e non.
La realizzazione di questo obiettivo, impegno comune per il miglioramento delle attività di prevenzione e sicurezza del lavoro nel quartiere fieristico di Bologna, può essere realizzato tramite interventi che si muovono sulla base delle seguenti azioni:

1. La costituzione di un Sistema Integrato di Prevenzione e Protezione Aziendale (SI-SPPA) che affronti in maniera globale, unitaria ed omogenea la problematica della sicurezza in tutte le operazioni fieristiche, come sopra identificate.
2. La costituzione del coordinamento degli RLS aziendali e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (SI-RLSS) che affrontino in maniera globale, unitaria ed omogenea il tema della sicurezza con le imprese, così come previsto dall'Allegato.

Tutto ciò premesso

- la Direzione di BolognaFiere SpA, anche in rappresentanza delle proprie società controllate operanti nel quartiere fieristico di Bologna
- le Organizzazioni Sindacali Confederali Cgil Cisl Uil di Bologna, quelle di categoria Filcams, Fisascat , il Consiglio dei Delegati di Bologna Fiere e le RSU/RSA delle società controllate

Convengono quanto segue:

- BolognaFiere persisterà nell’imporre, tra le condizioni essenziali richieste ai fornitori che partecipano alle gare di selezione di appalti di servizi e di forniture, oltre al possesso dei c.d. "requisiti generali" (o di ordine morale), anche l'obbligo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali e aziendali di settore, sottoscritti dalie organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche nei confronti dei subappaltatori, delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme per il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), delle norme sull'emersione del lavoro irregolare (L. 383/2001), oltre all'assolvimento di tutti gli obblighi contributivi, fiscali e assicurativi;
- il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale di BolognaFiere continuerà a fornire alle imprese aggiudicatarie di appalti di servizi e di forniture le necessarie informazioni sui rischi specifici presenti all'interno del quartiere fieristico;
- BolognaFiere adotterà inoltre interventi specifici a questo fine sui contratti che regolano i rapporti fra le imprese operanti nel sito fieristico e sul Regolamento Fieristico stesso, favorendo l'instaurarsi di migliori condizioni di sicurezza e l'utilizzo di fornitori che dimostrino l'applicazione totale delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e rispetto dei contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Bologna Fiere si impegna a fornire periodica informazione alle rappresentanze sindacali sugli aspetti contrattuali del lavoro, in relazione ai contenuti del presente protocollo e della sicurezza, degli appalti e dei contratti di concessione degli spazi fieristici.
- Bologna Fiere, nei caso vengano realizzate modifiche degli assetti aziendali, anche tramite accordi, compartecipazioni, fusioni si impegna a proporre la conferma e l’estensione dei contenuti dei presente protocollo alle nuove realtà che dovessero originarsi da tali processi

In merito alla regolazione degli appalti:

- BolognaFiere porrà, in essere la costante vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni appaltale avvalendosi, nell'ambito delle attività di allestimento e disallestimento nel quartiere, delle proprie strutture e della specifica attività dei propri dipendenti, al fine di garantire gli obiettivi del presente protocollo e di verificare, in un'ottica di continuo miglioramento, gli standard qualitativi e prestazionali definiti dai capitolati speciali d'appalto;
- le Parti confermano l'intento volto a privilegiare l'aggiudicazione degli appalti all'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di valutare la qualità complessiva dell'offerta, rispetto all'aggiudicazione ai prezzo più basso;
- nell'ambito di aggiudicazione effettuata tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa BolognaFiere inserirà, qualora la specifica natura e l’oggetto dell'appalto lo consentano, una soglia minima di punteggio per l'offerta tecnico-qualitativa, a garanzia del livello qualitativo dei servizio erogato, attribuendo punteggio sostanzialmente prevalente agli elementi tecnico-qualitativi rispetto a quelli del prezzo;
- BolognaFiere imporrà, nell'ambito dei rapporti contrattuali da lei gestiti, a chiunque operi all'interno del quartiere fieristico, il possesso dei requisiti essenziali che connotano la correttezza del rapporto di lavoro tra le imprese e i dipendenti e questi dovranno essere garantiti per l'intera durata del rapporto contrattuale:
• il tassativo ed integrale rispetto - nei confronti delle imprese affidatane, comprese le imprese consorziate esecutrici delle prestazioni, nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici e, se imprese cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori - dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore e degli accordi sindacati integrativi in essere sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
• il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori - a partire dalle misure generali di tutela relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro di cui al D.lgs. 626/94 - e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/99;
• il pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri contributivi, fiscali, assicurativi da comprovarsi, per i fornitori per i quali il Committente è BolognaFiere stessa, o una propria controllata, mediante la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), tanto al momento della stipula del contratto, quanto, in presenza di importi superiori ai 50.000,00 euro,precedentemente alla liquidazione dei pagamenti;
• il riconoscimento delle strutture predisposte ( RSPP ed RLS di Sito e coordinamento degli RLS) nel quartiere fieristico e la loro attività.
- Il controllo delle presenze per le imprese operanti nel sito fieristico sarà esercitalo, in tutte le fasi di allestimento e disallestimento, indipendentemente dai soggetti operanti, dal personale di manifestazione coerentemente ai profili professionali del modello organizzativo definito fra Azienda e Rappresentanze dei Lavoratori, per gli eventi organizzati all'interno del quartiere fieristico anche sulla base informativa costituita dai verbali compilati dal '"Servizio di prevenzione e protezione"( allegato 1 al Protocollo).

- Nei capitolati di gara per lavori o servizi di importo superiore a 100.000,00 euro, verrà previsto l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di fare pervenire mensilmente a BolognaFiere, anche in formato elettronico, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri contributivi, fiscali ed assicurativi; pertanto, qualora BolognaFiere medesima nel corso della prestazione venga a conoscenza del venir meno dei requisiti sopra indicati in capo all'appaltatore o ad eventuali subappaltatori c alle imprese consorziate esecutrici delle prestazioni, ne chiederà l'immediato ripristino, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti lino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto all'appaltatore per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, tenuto conto dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori e senza pregiudizio alcuno per essi. BolognaFiere applicherà le penali previste nel contratto e nei casi più gravi potrà risolvere il contratto stesso. Qualora la mancata regolarizzazione si protragga oltre i 60 giorni, ciò sarà ritenuta condizione sufficiente per la rescissione del contratto di appalto e l'esclusione successiva a tempo indeterminato.
- BolognaFiere favorirà l'utilizzo del cartellino previsto dall'art. 36 bis del DL "Bersani" a cui sarà affiancato, nel caso di personale che agisce come fornitore di BolognaFiere. la tessera di "Fornitore di BolognaFiere" nella quale saranno contenute le seguenti informazioni:
• i dati anagrafici (nome, cognome), il nome dell'azienda in cui il lavoratore opera, il numero di codice di autorizzazione di BolognaFiere;
• il sistema dovrà possedere caratteristiche di inalterabilità e non manipolabilità dei dati, se non da parte dell'Amministratore di sistema.
BolognaFiere realizzerà una banca dati, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, del personale a cui avrà concesso la tessera di "Fornitore di BolognaFiere"; BolognaFiere a questo proposito valuterà inoltre la possibilità di dotare il quartiere fieristico di un sistema di rilevazione elettronico di tutte le presenze;
BolognaFiere opererà per il rispetto della "'clausola sociale", nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
BolognaFiere si impegna a prevedere sempre e comunque, nell'ambito delle richieste di offerta e dei disciplinari relativi alle forniture , l'attività di verifica delle offerte potenzialmente anomale;
- le Parti concordano che verranno escluse dall'aggiudicazione della gara le offerte economiche che prevedano un costo medio orario del lavoro inferiore a quello sancito dai decreti e dalle tabelle conseguenti alla L. 327/2000 ("Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto");
- le Organizzazioni Sindacali si impegnano a verificare l'avvenuta elezione degli RLS Aziendali e ad individuare gli RLS Territoriali coinvolti, che andranno a costituire il coordinamento, nonché a promuovere l'elezione degli RS di Sito (SI-RLSS) della Fiera di Bologna;
- BolognaFiere si impegna a rivedere, alla luce di questo accordo, il Regolamento Fieristico, anche al fine di diffondere questi standard a tutto il sistema ed a tutte le aziende che vi operano a vario titolo. Le revisioni apportate faranno parte delle informazioni periodiche che BolognaFiere fornirà alle rappresentanze sindacali;
- BolognaFiere valorizzerà l'utilizzo di sistemi di certi Reazione per l’accreditamento delle imprese che intendono operare nel sito fieristico, in particolare per gli allestitori, che recepiscano i contenuti del presente protocollo (vedi allegato 1 ).

• In merito alla costituzione del sistema integrato di prevenzione e protezione aziendale e al riconoscimento dell'RLS di sito (ex Art. 49 Nuovo T.U.):

BolognaFiere, anche in rappresentanza delle proprie società controllate operanti nel quartiere fieristico di Bologna, si impegna:

1. a costituire entro 90 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente protocollo un Sistema Integralo di Prevenzione e Prole/ione Aziendale (SI-SPPA);
2. a favorire, per quanto di competenza, la costituzione del Coordinamento degli RLS aziendali degli RLS di Sito e Territoriali, nell'ambito del SI- RLSS entro ottobre 2008;
3. ad integrare nelle informazioni fornite dalla ditta appaltatrice, l'indicazione dell'RLS aziendale, che BolognaFiere comunicherà periodicamente alle OO.SS. sottoscriventi;
4. ad aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi, e, nei confronti degli organizzatori terzi che operano nel quartiere fieristico bolognese, a promuovere la redazione del DUVRI (rischi da interferenze), mirato alle specifiche caratteristiche di ciascun evento, per tutte le attività fieristiche e per quelle ad esse correlate con le conseguenti procedure operative;
5. ad effettuare, con gli RLS aziendali e con gli RLS di Sito, una dettagliata analisi degli eventi infortunistici e degli incidenti (ivi compresi i ''mancati infortuni" e/o eventi di rischio) attraverso un costante monitoraggio e studio delle modalità di accadimento degli stessi, al fine di consentire il perfezionamento dei sistemi di prevenzione e, conseguentemente, delle procedure operative;
6. a porre in essere una mirala attività di prevenzione, estesa anche alle lavorazioni, nelle quali BolognaFiere risulta Committente, attraverso il controllo sull'organizzazione del lavoro (orari, contenuto delle attività, ecc.), partendo dalla chiara definizione dei ruoli di responsabilità nella esecuzione delle attività di interesse fieristico, in stretto collegamento con gli accordi operativi tra le imprese che concorrono nell'attività fieristica;
7. ad esercitare il controllo costante sui fattori di rischio e la verifica sul rispetto delle norme che presiedono alla sicurezza negli ambienti di lavoro. A questo titolo in tutte le fasi di allestimento e disallestimento, indipendentemente dai soggetti operanti, nell'ambito dei padiglioni ed aree espositive, BolognaFiere si avvarrà del personale di manifestazione, coerentemente ai profili professionali del modello organizzativo definito fra Azienda e Rappresentanze dei Lavoratori, per gli eventi organizzati all'interno del quartiere fieristico, anche sulla base informativa costituita dai verbali compilati dal ''Servizio di prevenzione e protezione"(allegato 2 al presente Protocollo);
◦ ad individuare e soddisfare le esigenze in materia di formazione non solo a favore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali (RLS), e dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda (RSPP, ma anche a tutti i livelli interessati all'attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ivi compresa la formazione d'ingresso per i lavoratori;
8. a riconoscere ai lavoratori di BolognaFiere o dipendenti delle aziende controllate eventualmente costituenti ì Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito un monte ore complessivo individuale pari a 144 h (escluse le ore dedicate all'attività formativa) ordinarie annue, o nel caso sia un dipendente di una azienda partecipata da Bologna Fiere o di un appalto diretto, il medesimo monte ore sarà riconosciuto dalla azienda della quale il lavoratore risulta dipendente, e BolognaFiere, salvo diversi accordi con le stesse imprese, riconoscerà all'azienda il corrispettivo economico del monte ore effettivamente fruito; il cui costo è comprensivo di tutti gli oneri contrattuali, necessario a consentire Io svolgimento dei compiti loro assegnati. Ad assumere tutte le iniziative di supporto, orientamento e facilitazione per la realizzazione delle azioni di cui al presente protocollo.

Inoltre Bologna. Fiere, anche in rappresentanza delle proprie società controllate operanti nel quartiere fieristico di Bologna, si impegna:
1. a promuovere e supportare l'operatività congiunta del SI-RLSS e del SI-SPPA al fine di effettuare una valutazione dei rischi per le operazioni fieristiche, in particolare per quelle "interferenti", e di redigere idonee procedure operative aventi effetto per tutte le Imprese operanti nel quartiere fieristico di Bologna;
2. a potenziare il sistema di sorveglianza degli eventi infortunistici e dei "mancati infortuni";
3. a utilizzare flussi informativi utili a tracciare specifici profili di rischio al fine di individuare obiettivi e priorità di intervento per la riduzione degli eventi infortunistici:
4. a realizzare un'azione di controllo preventiva del quartiere fieristico complessivamente inteso al fine di migliorare alcuni aspetti (viabilità, ingombri, illuminazione, servizi, etc.): a tale scopo sarà attivato uno specifico confronto periodico con il SI-RLSS;
5. a conservare e consolidare un idoneo presidio in quartiere per fronteggiare le emergenze sanitarie per tutti coloro che operano in fiera, valorizzando il Protocollo di Intesa siglato e applicato dal 02 dicembre 2005 fra BolognaFiere SpA, il Servizio Sanitario Regionale AUSL, di Bologna attraverso il Servizio 118 di Bologna Soccorso e Croce Rossa Italiana. Nonché all'applicazione del progetto "Pronto Blu" dell’Azienda USL di Bologna sul Fuso dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera, nell'ambito della legge n.120 del 3 aprile 2001 e successiva Deliberazione della giunta Regione Emilia Romagna n.2174 del 3 novembre 2003 di recepimento;
6. a organizzare corsi di formazione per gli RLS aziendali e di sito, coerenti con le finalità previste nel presente protocollo, con particolare riferimento all'attuazione del punto relativo al DUVRI;
7. a reperire le risorse necessarie al funzionamento del SI-RLSS, ivi compresi i locali, i mezzi e le attrezzature.
Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula, durante detto periodo le parti potranno proporre e concordemente definire modifiche ed integrazioni, anche in riferimento all'evoluzione del quadro normativo. Sei mesi prima della sua scadenza, le parli si incontreranno, per la sua reiterazione, in assenza di questo incontro, il protocollo si intenderà tacitamente rinnovato.

Bologna, 24 aprile 2008

La Direzione di Gruppo BolognaFiere SpA
Le Organizzazioni Sindacali territoriali
Cgil Filcams
Cisl Fisascat
Uil
CDA BolognaFiere
RSA Convivia
RSA Bologna Congressi
RSA L'Operosa
RSU/RSA delle aziende operanti nel Quartiere fieristico
RLS


Protocollo d'Intesa sulla costituzione del Sistema Integrato per la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (SI-RLSS)

Premesso che, secondo quanto previsto dal "Protocollo d’Intesa per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza per le attività nel quartiere fieristico di Bologna",

- le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle Federazioni sindacali di categoria rappresentative di lavoratori operanti nella lucra di Bologna, si impegnano a verificare l'avvenuta elezione degli RLS. in tutte le aziende interessale, a costituire il coordinamento degli RLS della Fiera di Bologna c degli RLS di Sito e Territoriali del Quartiere fieristico di Bologna ("Sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di Sito -SI-RLSS- “).

- BolognaFiere, anche in rappresentanza delle proprie società controllate, si è impegnata a:
1. costituire un Sistema Integrato di Prevenzione e Protezione Aziendale (SI-SPPA);
2. favorire, per quanto di propria competenza, ed attraverso gli strumenti definiti dal Protocollo, la costituzione del Sistema Integrato di Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (SI-RLSS);

3. consentire ai lavoratori costituenti il SI-RLSS della Fiera di Bologna le necessarie autorizzazioni al fine di garantirne il pieno svolgimento dei compiti loro assegnati;

4. porre in essere una mirata attività di prevenzione, estesa anche alle lavorazioni aventi natura saltuaria o precaria, attraverso il metodico controllo sull'organizzazione del lavoro (orari, contenuto delle attività, ecc.), partendo dalla chiara definizione dei ruoli di responsabilità nella esecuzione dei cicli lavorativi previsti, in stretto collegamento con gli accordi operativi tra le imprese che concorrono al ciclo;

5. esercitare il controllo costante sui fattori di rischio e la verifica sul rispetto delle norme che presiedono alla sicurezza negli ambienti di lavoro per quanto di propria competenza e responsabilità;

6. predisporre preventivamente le misure di prevenzione e protezione mirate alle caratteristiche,, specifiche di rischio, che verranno adottate per la gestione in sicurezza di ciascun evento;

7. individuare e soddisfare le esigenze in materia di formazione non solo a favore dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito (RLSS), e dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda (RSPP), ma a tutti i livelli interessati all'attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ivi compresa la formazione di ingresso per i lavoratori.

Le parti concordano che entro 30 giorni dalla stipula del presente protocollo, a cura della ASL di Bologna e con il concorso delle OO.SS.. sarà effettuata l'analisi ricognitiva della situazione degli RLS attualmente operanti nelle singole imprese coinvolte, allo scopo di verificare la effettività, della presenza e di individuare eventuali fabbisogni formativi di supporto per l'attività. Inoltre concordano:
- di riconoscere le figure degli RLS Territoriali e di promuoverne e facilitarne fattività di prevenzione sulla salute e sicurezza del lavoro all'interno del quartiere fieristico;
- di definire le modalità organizzative e funzionali dell'attività che sarà svolta dagli RLS di Sito componenti il Sistema Integrato per la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (SI-RLSS).

Tutto ciò premesso, le Parti interessate, ognuna per le rispettive ed effettive competenze

Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, ASL di Bologna, BolognaFiere SpA (anche in rappresentanza delle proprie società controllate operanti nel quartiere fieristico di Bologna), le Imprese coinvolte e le Organizzazioni Sindacali Cgil - Cisl - Uil, unitamente alle Federazioni sindacali di categoria rappresentative di lavoratori operanti nella Fiera di Bologna, convengono quanto segue:
1) di riconoscere, per quanto di propria competenza, il SI-RLSS, ed i suoi componenti quali RLS di Sito e Territoriali con competenza per tutte le Imprese coinvolte in tutte le operazioni E eristiche, organizzatori, espositori, fornitori,allestitori, svolte dalle stesse e per quelle ad esse direttamente correlate. A questo proposito le OO.SS.: comunicheranno a Bologna Fiere i nominativi degli RLS di Sito con funzioni di RLS Territoriali.
2) Di volere verificare, anche attraverso le associazioni di appartenenza, la possibilità di concordare analoghe intese anche negli altri quartieri fieristici regionali e al di fuori della Regione Emilia Romagna;
3) Di volere verificare l'opportunità di una sua applicazione anche in altri contesti produttivi locali con complesse problematiche legate alle interferenze e al numero degli addetti.
4) Di riconoscere il SI-SPPA con competenza per tutte le Imprese coinvolte nelle operazioni fieristiche legate con contratto di appalto o fornitura di beni e servizi a BolognaFiere e/o a sue società collegate.
5) Di escludere dalla competenza del SI-RLSS e del SI-SPPA tutte quelle attività specifiche, che rimangono di esclusiva competenza del SPP aziendale e del RLS Aziendale.
6) Il SI-RLSS ed il SI-SPPA vigileranno sui Rischi di sistema e interferenziali. specificatamente per le attività fieristiche di ciascun evento e per quelle ad esse direttamente correlate con le conseguenti procedure operative.
7) Il SI-RLSS si identifica in un numero di tre RLS di Sito che lo costituiranno ed avrà sede nei locali messi a disposizione da BolognaFiere.
8) Il SI-RLSS potrà promuovere, d'intesa con gli RLS aziendali, attività di monitoraggio generale nell'ambito territoriale ed operativo di competenza.
9) I componenti il SI-RLSS saranno eletti fra i lavoratori dipendenti di Bologna Fiere SPA, delle aziende da essa controllate, delle aziende partecipate da Bologna Fiere SPA, delle imprese degli appalti e subappalti che operano con continuità nel quartiere fieristico.
10) Il SI-RLSS, ed i suoi componenti aventi funzione di RLS di Sito, saranno assimilati al RLS Aziendale e quindi qualificati con specifici corsi di formazione/aggiornamento.
11) I componenti il SI-RLSS avranno competenza per tutte le Imprese coinvolte nelle attività fieristiche ed avranno accesso alle aree di lavoro congiuntamente definite, concordando con BolognaFiere le modalità di accesso.
12) I componenti il SI-RLSS, venuti a conoscenza diretta od indiretta di situazioni di rischio, coinvolgeranno l'impresa presso la quale tale situazione si è evidenziata e i relativi RLS aziendali, al fine di definire soluzioni applicabili; di tale intervento sarà redatto apposito verbale da trasmettersi agli organi di controllo competenti.
13) Il SI-RLSS ed il SI-SPPA interverranno congiuntamente ogni qual volta si evidenzi una situazione che si pone al di fuori di quanto esaminato nella valutazione dei rischi e delle procedure operative codificate.
14) I componenti il SI-RLSS potranno affiancare gli ispettori nell'attività di verifica al pari del RLS, aziendale.

Le parti convengono che l'accesso previsto al punto 11 del presente documento potrà essere in affiancamento al SI-SPPA; per l'attività di interlocuzione con le aziende e/o con gli RLS aziendali e/o con i lavoratori coinvolti nelle operazioni, l'accesso sarà possibile previa presentazione di richiesta all'azienda, la quale potrà predisporre l'accompagnamento.

In considerazione del carattere sperimentale dell'intesa, le parti convengono altresì di riunirsi entro 18 mesi, o a richiesta se necessario, per verificare le modalità di funzionamento ed i relativi risultati.

l'Assessore alla Sanità della Regione Emilia Romagna
l'Assessore al Lavoro della Provincia di Bologna
il Direttore generale dell'ASL di Bologna
la Direzione di Bo1ognaFiere SpA,
i Datori di lavoro delle imprese operanti nel Quartiere fieristico
le Organizzazioni Sindacali territoriali
Cgil
Cisl
Uil
Le Federazioni sindacali di categoria
CDA BolognaFiere
RSA Convivia
RSA Bologna Congressi
RSA L’Operosa
RSU/RSA delle aziende operanti nel Quartiere fieristico
RLS BolognaFiere SpA e altre aziende operanti nel quartiere fieristico
Il coordinamento degli RLST dell'artigianato

Allegati
Allegato 1
Bozza certificazione fornitori


Documentazione da inviare per l'iscrizione e l'accettazione:
- Iscrizione Camera di Commercio;
- Libro matricola con dipendenti;
- DURC

Condizioni:
- sottoscrizione Protocollo Sicurezza;
- inoltro periodico dell'elenco aggiornato del personale impegnato sul lavoro (sia proprio che eventuali abituali fornitori);
- elaborazione/sottoscrizione congiunta del DUVRI;
- inoltro nominativi RSP e RLS aziendale;
- dichiarazione sugli infortuni annuali;
- invio semestrale del DURC;
- applicazione integrale del contrato nazionale, territoriale e aziendale di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- suddivisione dei costi degli appalti scorporando il costo della sicurezza (non soggetto a ribasso).

Procedure di verifiche:
- il personale di BolognaFiere avrà il compito di rilevare il personale presente;
- Se difforme, in forma reiterata, dall'elenco comunicato cancellazione dalla lista dei fornitori;
- Andamento sugli infortuni aziendali

Bonus offerti:
- Sconti e facilitazioni per accesso in quartiere
- Visibilità sul sito internet