Tipologia: CPL
Data firma: 3 febbraio 1998
Validità: dal 01.01.1998
Parti: Collegio Costruttori Edili ed Affini e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Trieste
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Osservatorio
Art. 2 - Scuola Edile
Art. 3 - Organizzazione del lavoro
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Ambiente di lavoro
Art. 6 - Mensa, pasto caldo, servizio sostitutivo
Art. 7 - Lavoro a cottimo
Art. 8 - Apporto attrezzi di lavoro
Art. 9 - Indumenti di lavoro
Art. 10 - Indennità per lavori speciali e disagiati
Art. 11 - Trasferta
Art. 12 - Autisti
Art. 13 - Indennità di trasporto
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui - Modalità di attuazione
  Art. 16 - Periodi di carenza
Art. 17 - Quote sindacali (deleghe)
Art. 18 - Diritti sindacali
Art. 19 - Modalità di pagamento
Art. 20 - Indennità territoriale di settore
Art. 21 - Premio di produzione
Art. 22 - Elemento economico territoriale
Art. 23 - Riepilogo dei contributi da versare alla nuova Cassa Edile
Art. 24 - Validità e durata
Allegato n. 1 Fac-simile della comunicazione da effettuarsi ai sensi dell’art. 3 del CCPL
Nuova Cassa Edile
Scuola Edile
Comitato paritetico territoriale

L'anno 1998, il giorno 3 febbraio in Trieste, tra il Collegio Costruttori Edili ed Affini di Trieste […] e la Federazione Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Trieste costituita dalla Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil […], visti il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 5 luglio 1995 nonché l’Accordo collettivo nazionale dell’11 giugno 1997 integrato dall’Accordo nazionale del 3 luglio 1997, sottoscritto dalle rispettive competenti organizzazioni nazionali di categoria, nonché il contratto integrativo della Provincia di Trieste del 26 luglio 1989, si conviene e si stipula quanto segue:

Premessa
La crisi determinatasi negli ultimi anni nel settore edile, a livello nazionale e più in particolare nella provincia di Trieste, ha prodotto una stagnazione dei lavori pubblici, dovuta alla forte contrazione di investimenti in opere pubbliche, nonché del comparto privato per la caduta degli investimenti e la ridotta capacità di spesa che ha determinato gravi e pesanti ripercussioni sulle imprese edili con drastici ridimensionamenti occupazionali.
In questo contesto permangono inoltre le difficoltà operative connesse ad un quadro normativo di riferimento nazionale e regionale non ancora compiutamente definito.
Ciò premesso, nel quadro di una politica industriale per l'edilizia volta a rafforzare l'assetto organizzativo e le capacità operative delle imprese, si ribadisce l'impegno per rivitalizzare e riqualificare il settore rimuovendo i fattori che determinano distorsioni concorrenziali, contrastando il lavoro nero nonché la crescente presenza di operatori abusivi che si avvantaggiano con la totale evasione a danno delle imprese strutturate.
quale prima iniziativa si decide di promuovere un'azione congiunta diretta ad ottenere l'impegno dei Comuni della provincia a comunicare alla Cassa Edile i provvedimenti autorizzativi e gli atti concessori rilasciati affinché, su segnalazione della Cassa stessa, gli Enti istituzionalmente preposti alla vigilanza possano rilevare i lavori in corso sul territorio onde verificare le posizioni contributive delle imprese relativamente ai lavoratori presenti nei cantieri.

Art. 1 - Osservatorio
Si concorda sulla necessità di realizzare, presso la Cassa Edile della provincia di Trieste, senza un aggravio di costi, un Osservatorio che fornisca un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione finalizzato ad ottenere gli elementi informativi necessari per individuare indirizzi comuni in materia di politiche sugli investimenti e di politica industriale, utili per definire azioni congiunte di stimolo e di verifica sulla corretta e compiuta attuazione dell’intero processo decisionale ed esecutivo degli interventi, dalla programmazione alla cantierizzazione.
A tal fine l'Osservatorio analizzerà:
a) l'andamento della domanda pubblica, nonché della domanda derivante dagli investimenti privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico;
b) l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a fabbisogni occupazionali, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale.
Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni ricavati da banche dati specializzate, da enti pubblici nonché da altre fonti via via individuabili.
L'Osservatorio relativamente alle funzioni di cui al punto a) avrà durata sperimentale di un anno a decorrere dalla stipula del presente accordo.
Infine saranno attivate tutte le potenzialità derivanti dalla riforma regionale del mercato del lavoro che vede il territorio della provincia di Trieste in una posizione privilegiata.
In particolare, per quanto riguarda il punto b), attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati disponibili, si attiverà un servizio, mediante un attento e costante monitoraggio della situazione occupazionale del settore, che favorisca da un lato, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per assicurare la massima stabilità e continuità del rapporto di lavoro e di orientare ed avviare dall’altro, le politiche formative utili ad un efficace governo del mercato del lavoro in edilizia.
Resta inteso che le rilevazioni dell’Osservatorio dei dati specifici del settore saranno oggetto di valutazione congiunta e l’eventuale diffusione subordinata ad accordo delle parti.
Le Organizzazioni stipulanti demandano ad un regolamento la definizione del programma operativo dell’Osservatorio.

Art. 2 - Scuola Edile
Valutate le profonde mutazioni che l’organizzazione decentrata del lavoro sta determinando nell’impresa edile unitamente all’evoluzione che il mercato delle costruzioni sta registrando in questi anni, ritenuta la formazione una risorsa fondamentale per lo sviluppo del settore, considerato il rilancio della Scuola Edile di Trieste uno dei punti prioritari della politica del comparto edile, ritenuto necessario ed opportuno realizzare, attraverso la Scuola Edile, una formazione che corrisponda, per efficienza ed efficacia, ai bisogni dei giovani, dei lavoratori e delle imprese, si ribadisce la necessità che la Scuola:
- promuova un’indagine conoscitiva sui bisogni formativi delle imprese per consentire non solo l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro qualificato, correggendo così quella "distorsione" che rappresenta una delle cause, se non la principale, dell’insufficiente funzionamento del nostro attuale sistema normativo, ma anche per predisporre una seria ed efficace programmazione dei corsi;
- ricerchi, anche in stretta collaborazione con il Provveditorato agli Studi, tutte le più utili sinergie per pubblicizzare i corsi;
- verifichi, fra le molteplici fonti finanziarie europee, nazionali, regionali, quelle più convenienti agli scopi e all’effettivo utilizzo da parte della Scuola stessa;
attui una proposta formativa a 360° a cominciare dalla formazione prevista per i lavoratori assunti in CFL, per continuare con la formazione per gli apprendisti, con la cosiddetta prima formazione per i disoccupati, con la seconda formazione per i lavoratori occupati, con i corsi di aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro e con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all’infortunistica e all’igiene del lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94.

Art. 3 - Organizzazione del lavoro
Fermo restando l’impegno per l’applicazione integrale degli artt. 14 e 15 del CCNL vigente e della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è fatto obbligo alle imprese di procedere alla comunicazione di cui al punto b), secondo, terzo e quarto comma, dell’art. 15 del vigente CCNL, oltre che alla Nuova Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza ai delegati di cantiere e/o alla Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil provinciale, e/o affiggendo copia all’albo sindacale così come da fac-simile allegato al presente CCPL.
Detta comunicazione, che conterrà l’esatta e completa denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice, nonché l’indicazione delle opere oggetto dell’appalto o del subappalto, deve essere tassativamente effettuata quindici giorni prima dell’inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio del medesimo.
L’impresa appaltante assicurerà anche ai lavoratori dell’impresa appaltatrice la fruizione delle strutture ambientali (locale spogliatoio, refettorio, mensa...) a servizio dei propri dipendenti.
Nell’ambito dei diritti sindacali stabiliti dal vigente CCNL e dai contratti integrativi territoriali, i lavoratori edili delle imprese appaltatrici o subappaltatrici potranno partecipare alle assemblee di cantiere indette dalle rappresentanze sindacali unitarie o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, firmatarie del presente accordo.
Dichiarazione a verbale
Collegio Costruttori Edili ed Affini di Trieste, al fine di impedire l’origine di eventuali fenomeni irregolari, si impegna ad adoperarsi presso le proprie imprese associate per il puntale adempimento degli obblighi relativi alle comunicazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 4 - Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì salvo quanto previsto in materia di riposi annui dall’art. 5 lett. b) del vigente CCNL attraverso la fruizione di permessi individuali retribuiti e la riduzione a 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì del mese di dicembre di ogni anno.
[…]

Art. 5 - Ambiente di lavoro
Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, è obbligo delle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale distinto ad uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) servizi igienico-sanitari con acqua corrente fredda e calda;
d) eventuali attrezzature necessarie al servizio mensa e/o pasto caldo, come indicato all’art. 6.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate all’avvio lavorativo del cantiere e comunque non oltre 15 giorni, purché il cantiere abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla sua durata.
Si riconferma la disponibilità delle parti ad adoperarsi per il rispetto di quanto previsto dalla normativa contrattuale e di legge in materia di antinfortunistica, igiene e sicurezza del lavoro.
Per una puntuale applicazione di quanto previsto nel presente articolo le parti convengono di dare attuazione agli artt. 87 e 88 del CCNL del 5 luglio 1995 ribadendo il ruolo del Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro.
Per l’esplicazione dei suoi compiti il Comitato Paritetico potrà avvalersi di tecnici ed esperti in materia nominati di comune accordo.
il finanziamento delle attività del Comitato si provvederà mediante una quota parte pari allo 0,10% del contributo fissato per l’addestramento professionale che è dello 0,45%.

Art. 6 - Mensa, pasto caldo, servizio sostitutivo
Nell’intento di migliorare le condizioni di lavoro ed ambientali nel settore dell’edilizia, equiparandole - per quanto possibile - agli altri comparti industriali, si conviene di confermare il servizio mensa e/o il servizio per il pasto caldo già in atto a favore dei dipendenti di cantiere delle imprese edili operanti nella provincia di Trieste nelle seguenti forme:
a) L’impresa attiverà il servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, sempre che il servizio sia richiesto ed usufruito da almeno 75 dipendenti occupati nel cantiere ed alle dipendenze dell’impresa, tenuto conto dell'organizzazione e della durata del cantiere, nonché della economicità complessiva del servizio.
Il pasto dovrà essere consumato in piatti, bacinelle, vassoi speciali o sistemi equivalenti in dotazione insieme alle posate e ai bicchieri, presso la mensa.
b) il servizio di pasto caldo da asporto sarà realizzato in cantiere o nelle immediate vicinanze, con il sistema dei contenitori termici, utilizzando esclusivamente strutture organizzative distributrici esistenti nel territorio alle seguenti condizioni:
1) vi sia la richiesta di usufruire del pasto caldo di almeno 30 dipendenti di cantiere, in modo da consentire l’organizzazione e l’economicità del servizio;
2) la durata dei lavori sia superiore a mesi sei;
3) la collocazione logistica del cantiere sia tale da consentire l’organizzazione del servizio.
c) A favore dei dipendenti di cantiere occupati nelle imprese che eseguono lavori di appalto negli stabilimenti industriali od in altre strutture dove esistono mense interne, l’impresa si adopererà per garantire anche ai propri dipendenti di cantiere la consumazione in dette mense.
Il pasto sarà composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane.
Nelle ipotesi previste dai precedenti punti a) e b) il locale mensa dovrà essere costantemente mantenuto pulito e dovrà essere dotato, per lo specifico uso cui verrà adibito, di un congruo numero di sedie e di tavoli ricoperti da tovagliato plastico o similare, nonché di appositi armadietti per la conservazione igienico-sanitaria delle stoviglie.
[…]
d) Ferme restando eventuali diverse situazioni in atto a favore del personale dipendente di cantiere, qualora non vi sia la continua concorrenza delle condizioni oggettive suindicate, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’impresa riconoscerà quotidianamente al singolo operaio un buono pasto dal valore nominale di lire 7.000 per usufruire di un servizio ristorativo per un importo equivalente nell’ambito della rete convenzionata.
e) Con decorrenza 1° gennaio 1998, a tutti i dipendenti di quel cantiere impossibilitato di usufruire del servizio di mensa o di pasto caldo di cui ai precedenti punti a), b), c) o d) verrà corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa, riconosciuta per ogni giorno di lavoro e non frazionabile equiparata al valore nominale del buono pasto (lire 7.000) di cui al punto d).
È escluso il ricorso a forme non previste dal presente articolo per la fornitura del pasto.
Nota a verbale
[…]
Collegio Costruttori si impegna inoltre a verificare la possibilità di stipulare apposita convenzione a favore delle imprese associate per l’affidamento della miglior gestione del servizio di cui trattasi.

Art. 7 - Lavoro a cottimo
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 13 del CCNL vigente, rimane inteso che la comunicazione ivi prevista dovrà esplicarsi attraverso una descrizione del lavoro oggetto del cottimo e della composizione della squadra e sarà affissa all’albo di cantiere.
Rimane inteso inoltre che tutti i lavoratori del cantiere (cottimisti e non) usufruiranno degli stessi servizi e delle stesse attrezzature.
[…]
Dichiarazione a verbale
In specifico riguardo a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo le parti si impegnano a che non si verifichino situazioni discriminatorie nell’ambito del cantiere.

Art. 9 - Indumenti di lavoro
La Cassa Edile fornirà agli operai iscritti un paio di scarpe antinfortunistiche ed una tuta o abito da lavoro con periodicità annuale.
Nel caso di operai addetti ai lavori di impermeabilizzazione con l’uso di materiali bituminosi, come pure nei lavori di pavimentazione stradale o di quelli addetti all’impianto di betonaggio (tipo ORU) dell’impresa, il ricambio della tuta o abito da lavoro e delle calzature avrà cadenza semestrale.
Agli operai iscritti in Cassa Edile, dal 1° ottobre 1998 la Cassa provvederà a fornire, con periodicità triennale, un giubbotto invernale.
Fermo restando l’obbligo per gli operai di utilizzare gli indumenti e le calzature assegnate, tutte le modalità amministrative inerenti la loro consegna vengono demandate al Comitato di Gestione della Cassa Edile.
Qualora nel corso dell’anno gli indumenti di lavoro si rendano inutilizzabili per usura anticipata, o per strappi accidentali, la loro sostituzione, su richiesta degli interessati, verrà effettuata il più sollecitamente possibile, secondo le procedure previste dalla Cassa Edile previa restituzione e successiva distruzione dell’abbigliamento di cui è stata chiesta la sostituzione.
Nota a verbale
Le imprese sono tenute a trasmettere tassativamente alla Cassa Edile entro il mese di gennaio gli elenchi relativi al fabbisogno del vestiario e delle calzature. La Cassa Edile si attiverà affinché tale obbligo sia scrupolosamente rispettato.

Art. 10 - Indennità per lavori speciali e disagiati
Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall’art. 21 del CCNL vigente e ferme restando le modalità di computo e di cumulabilità ivi previste, agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio sotto elencate vengono riconosciute, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
A) - Lavori vari
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)10%
23) Lavori su zattere volanti o di montaggio e smontaggio di impalcature tubolari, zattere su colonne mobili 20%
24) Lavori per la costruzione di impalcature a castello 11%
25) Lavori di puntellatura e di demolizione di strutture pericolanti o comunque eseguiti in stabili insicuri 16%
26) Lavori di sgombero neve e ghiaccio nelle vie cittadine 6%
27) Lavori in forni 11%
28) Lavori stradali di bitumazione, limitatamente ai soli operai addetti alla manipolazione anche su impianti di produzione di conglomerati bituminosi a caldo, alla spalmatura ed alla spruzzatura 10%
B) - Lavori in galleria
a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, ecc. ecc. 55%
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento ecc. ecc. 31%
c) Per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ecc. ecc. 22%
Gruppo C) - D) - Lavori marittimi:
il personale, regolato dal presente contratto, imbarcato su natanti che escono dal porto:
a) Indennità rischio mine 10%
b) Indennità per lavori fuori porto 15%
c) Indennità per trasferimento natanti 20%
d) Indennità sotto acqua (palombari e cassonisti) 150%

Art. 18 - Diritti sindacali
A tutte le imprese è fatto obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori - nei locali refettorio e spogliatoio - un albo per le comunicazioni sindacali.
Gli istituti di patronato di emanazione sindacale delle organizzazioni maggiormente rappresentative hanno diritto di espletare la loro opera all’interno delle imprese, con le modalità che verranno concordate sul piano operativo tra le parti.
Nei cantieri con oltre 50 dipendenti, le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per l’espletamento dei loro compiti.
Assemblee: Nell’unità produttiva (cantiere o luoghi di lavoro) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in Assemblea per la trattazione di problemi sindacali - nei limiti di dieci ore annue retribuite - durante l’orario di lavoro, nonché fuori dell’orario di lavoro.
Delegati: Nell’unità produttiva (cantieri o luoghi di lavoro) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di eleggere i Rappresentanti Sindacali Unitari.
In riferimento a quanto previsto dal presente articolo e dal vigente CCNL in merito ai permessi retribuiti dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, nonché ai permessi sindacali dei lavoratori membri degli Organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali e di categoria, viene consentito - nell’ambito di tali rappresentanze - il cumulo su base annua dei permessi retribuiti sindacali singolarmente spettanti.

Nuova Cassa Edile
La Nuova Cassa Edile di Trieste è un organismo paritetico gestito dalle Organizzazioni Sindacali in rappresentanza dei lavoratori e dalle Associazioni dei datori di lavoro.
Le prestazioni contrattuali rivolte agli operai sono le seguenti:
[…]
4) Abiti e calzature da lavoro: vengono fornite annualmente, tramite l’impresa, un paio di scarpe antinfortunistiche ed una tuta o abito da lavoro. Viene fornito, ogni tre anni un giubbotto invernale. Tutti gli indumenti e le calzature resi inutilizzabili da usura o rottura vengono sostituiti.
[…]

Scuola Edile
La Scuola di qualificazione per operai edili di Trieste, organo paritetico tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e i Sindacati dei lavoratori dell’edilizia, attiva nella città sino dal 1960, svolge nella sede di Viale Miramare 89, corsi rivolti ai giovani dai 15 ai 25 anni.
I corsi spaziano dalla muratura alla posa di piastrelle, dalla carpenteria in ferro e legno a brevi corsi di pitturazione edile, non disdegnando di impratichire gli allievi all’uso della gru di sua proprietà. Nella durata dei corsi, che sono biennali e durano complessivamente 2400 ore (1200 ore annue) è prevista la visita annuale alla fiera di Bologna (SAIE) e alcune giornate di praticantato con macchine operatrici e di movimento terra tenute presse ditte specializzate.
I corsi, che iniziano ai primi di ottobre e terminano intorno alla seconda decade di giugno, sono gratuiti, come a titolo gratuito vengono forniti agli allievi abiti e calzature da lavoro e sussidi scolastici per le lezioni di teoria che vengono alternate settimanalmente con la pratica.
Ovviamente le iscrizioni sono aperte anche ai giovani di Alpe Adria, peraltro già presenti da anni nella nostra Scuola. Le materie teoriche di insegnamento, impartite da professionisti qualificati, sono: Costruzioni, Disegno Costruzioni, Tecnologia dei materiali, Antinfortunistica, Italiano, Matematica, Fisica.
L’orario per le settimane nelle quali è attivato l’insegnamento teorico è dalle 8.30 alle 13.10.
Quello delle settimane rivolte alla pratica dalle 7.45 alle 14.15 con un breve intervallo per la colazione fornita dalla Scuola.
È prevista eventualmente una borsa di studio per incentivare i migliori allievi che dovessero segnalarsi nel corso dell’anno.
È fiore all’occhiello della Scuola la collocazione annuale degli allievi, promossi dopo il biennio, presso le imprese cittadine finalizzando così la preparazione degli stessi con il loro ingresso nel mondo del lavoro.
La struttura che comprende un corpo principale con aule, uffici e servizi nonché due capannoni per le esercitazioni pratiche, si pone costantemente a servizio di ogni intervento formativo nel settore delle costruzioni.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla:
Scuola di qualificazione Operai edili di Trieste
[…]

Comitato paritetico territoriale
Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della provincia di Trieste, è un organismo bilaterale costituito per iniziativa del locale Collegio Costruttori edili ed affini e della Federazione Lavoratori delle costruzioni, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, con accordo provinciale sottoscritto il 14 settembre 1989.
L’attività ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito Regolamento che, in attuazione delle norme contrattuali vigenti in materia, elenca fra i suoi scopi precipui lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro ed al miglioramento delle condizioni ambientali nei cantieri edili.
A tal fine il CPT, anche in collaborazione con le istituzioni e gli organi pubblici competenti in materia, formula proposte e suggerimenti e promuove:
- lo svolgimento di corsi di prevenzione e formazione per soggetti che nell’ambito dell’impresa edile sono preposti a vario titolo all’attuazione della normativa antinfortunistica;
- la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale divulgativo sui temi della sicurezza e della salute.
Il Comitato con le procedure previste nel suo regolamento istitutivo, può inoltre svolgere ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, avvalendosi allo scopo di consulenti tecnici professionalmente qualificati.
I tecnici del Comitato possono venir inoltre contattati per l’effettuazione di visite di consulenza direttamente nei cantieri di lavoro.
In ottemperanza alle recenti disposizioni introdotte dal D.Lgs. 626/1994, il Comitato costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di cui all’art. 20 del decreto stesso e conseguentemente gli sono demandati i compiti di conciliazione delle controversie ivi previsti.
Il Comitato è infine istituita l'Anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nell’ambito delle imprese edili operanti in provincia di Trieste.