ARTICOLO 33 Adeguamenti di norme
1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:
Articolo 13 (Vie e uscite di emergenza)
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza; c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio). 2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. 5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio 7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente. 8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale. 9. Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti. 10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati. 11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico. 12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza. 13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie e uscite di emergenza. 2. L'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:
Art. 14 (Porte e portoni)
1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. 2. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo, e avere larghezza minima di m 1,20. 3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente: a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80; b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo; c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo; d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno una porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100. 4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore. 5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento). 6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'articolo 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5. 7. Nei locali di lavoro e in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale. 8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza. 9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti. 10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi. 11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento. 12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere. 13. Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere. 14. Le porte e i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. 15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale. 16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte. 17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità. 3. L'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:
Art. 8 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi)
1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse o banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio. 2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa. 3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. 4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale. 5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. 6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo, in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi dovranno essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone. 7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo. 8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. 9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 10. I pavimenti e i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolino la normale circolazione. 11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati. 4. L'intestazione del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303 è sostituita dal seguente:
Titolo II (Disposizioni particolari.)
5. L'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Art. 6 (Altezza, cubatura e superficie)
1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti: a) altezza netta non inferiore a m 3; b) cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore; c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2. 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi, cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi. 3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte. 4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. 5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. 6. L'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Art. 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi)
1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione. 2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò sia necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori. 3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiose. 4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. 7. L'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Articolo 11 (Temperatura dei locali)
1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. 2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tenere conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti. 3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali. 4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro. 5. Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. 8. L'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Articolo 10 (Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro)
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori. 2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori. 3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 4. Le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. 9. L'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:
Articolo 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico)
1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondano alle seguenti condizioni: a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori; b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. 2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita e impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico. 4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantenga bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili. 5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara. 6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi. 7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. 8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno a esso. 9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza. 10. Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili. 11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati. 12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità. 13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere. 13-bis Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico 10. Gli articoli 14 e 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 sono sostituiti dal seguente:
Articolo 14 (Locali di riposo)
1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrano equivalenti possibilità di riposo durante la pausa. 3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori. 4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo. 6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro. 7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. 11. L'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è sostituito dal seguente:
Articolo 40 (Spogliatoi e armadi per il vestiario)
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si possa loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. 3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti. 12. Gli articoli 37 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 37 (Docce)
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare fra loro. 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Art. 39 (Gabinetti e lavabi)
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 è abrogato. 13. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 è sostituito dal seguente:
Articolo 11 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni)
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. 2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. 3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico. 5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni. 6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente. 7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori: a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti; b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri; c) possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente; d) non possano scivolare o cadere. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Nella loro precedente formulazione, gli artt. 13 e 14 del DPR 547/55 disciplinavano rispettivamente la mobilità ordinaria interna allo stabilimento e quella verso l'esterno all'impresa; oggi l'art. 13 è interamente dedicato alle "vie e uscite di emergenza" mentre è demandato all'art. 14 il compito di regolamentare la mobilità ordinaria dentro e verso l'esterno l'azienda. Le uscite di emergenza sono passaggi che delimitano una zona frequentata da un luogo sicuro. Il luogo sicuro (relativamente alla prevenzione incendi) è definito come "spazio scoperto ovvero compartimento antincendio (separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo) avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentire il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico)". La nuova stesura dell'art. 13 estende il concetto di luogo sicuro, oltre che al rischio d’incendio e quindi alle caratteristiche strutturali dei mezzi impiegati, anche alle altre situazioni di emergenza prevedibili in quell'azienda (es. rilasci tossici, ecc.). La stesura è sufficientemente esplicativa. Larghezza minima di uscite e vie di emergenza pari a m 0,80. La stesura è sufficientemente esplicativa anche se permangono perplessità sulla possibilità che “accorgimenti adeguati” possano essere specificatamente autorizzati dai Vigili del Fuoco per attività non soggette a CPI. L'autorizzazione può essere concessa per motivi antiintrusione quando può derivarne un danno ai lavoratori (es. prevenzione da eventi criminosi in banche), a protezione di utenti psichiatrici (all'interno delle strutture sanitarie) o quando la struttura non è presidiata (es. durante la notte e giorni festivi). I dispositivi di chiusura autorizzati dovranno in ogni caso garantire l'evacuazione del personale in caso di emergenza ovvero dovranno essere: a) azionabili facilmente; b) tali che tutta l’operazione possa attuarsi in tempo utile a consentire l’esodo prima che le persone coinvolte possano subire danni. La stesura è sufficientemente esplicativa. Relativamente alle porte scorrevoli si veda anche il DM 10/3/98 DM 10/3/98 La stesura è sufficientemente esplicativa. La collocazione della segnaletica nei locali accessibili al pubblico deve sempre permettere la chiara individuazione della via di esodo. L’illuminazione delle vie e delle uscite di emergenza deve essere prevista ogni qualvolta gli ambienti sono presidiati o frequentati dopo il tramonto e quando le stesse sono prive di illuminazione naturale o questa è insufficiente. L’intensità luminosa sufficiente a garantire una sicura percorrenza delle vie di esodo non potrà comunque essere inferiore a 5 lux Le lavorazioni che presentano pericolo di esplosione sono quelle individuate dalle norme CEI 64-2 e CEI EN 60079-10; le lavorazioni con “specifico rischio di incendio” sono quelle individuate dalla “specifica” normativa, vale a dire quella emanata dal Ministero degli Interni. In questo specifico caso l’organo di vigilanza sono i Vigili del Fuoco. La definizione del numero sufficiente può essere determinata, per quelle attività non regolamentate da norme specifiche, solo dopo un’attenta valutazione dei rischi. I commi dall'1 al 6 fanno costante riferimento alle porte dei singoli locali occupati e quindi disciplinano la mobilità interna all'edificio o azienda. La definizione del numero, delle relative dimensioni e della collocazione, nonché altri requisiti delle porte possono essere determinati, per quelle attività non regolamentate da norme specifiche, solo dopo un’attenta valutazione dei rischi. La determinazione delle lavorazioni e dei materiali, che comportano rischi specifici di incendio e/o esplosione può essere effettuata facendo riferimento alle indicazioni fornite nelle norme CEI e nelle disposizioni emanate dal Ministero degli Interni. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa; per larghezza minima deve intendersi “luce netta” di cui al presente articolo, comma 1, lettera c-bis. Ovvero altezza minima di m 2 e larghezza minima m 0,80. Questo punto presenta possibili elementi di contraddizione con il precedente punto 3, lettera a, per cui appare opportuno un pronunciamento da parte del legislatore. Un passaggio sicuro per i pedoni si può realizzare con l'apposizione di barriere materiali ai singoli percorsi come ad es. marciapiedi, paletti, guard-rail ecc. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. Per materiali di sicurezza devono intendersi quelli che in caso di rottura o non danno luogo a frantumazione (es. alcuni materiali plastici), oppure la frantumazione non dà luogo a dispersione di schegge. Se il materiale impiegato è vetro occorre adottare opportune misure di sicurezza. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. È opportuno adottare, nel caso di organi di sbloccaggio ad azionamento elettrico, meccanismi ad azione positiva cioè in grado di funzionare anche in caso di guasto del sistema. La stesura è sufficientemente esplicativa La stesura è sufficientemente esplicativa Riepilogando esclusivamente sulla dimensione delle porte di uscita: - quelle costruite prima del 27/11/94 dovevano essere conformi a quanto previsto dalla concessione edilizia o dalla licenza di abitabilità (usabilità) - quelle costruite dopo il 27/11/94 dovevano essere adeguate entro il 1/1/97 alle dimensioni previste dal presente decreto. Se le dimensioni non sono quelle citate si dovrà richiedere il provvedimento concessorio di cui all’art. 31 comma 2. Con l'eccezione delle attività regolamentate da leggi specifiche (es. scuole ed edifici pubblici) è opportuno che: - la larghezza delle vie di circolazione ordinaria per soli pedoni non sia inferiore a m 1; - la larghezza delle scale comuni (ovvero che connettono più unità immobiliari) non sia inferiore a m 1,2. Per scale non comuni (ovvero interne all'unità immobiliare) la larghezza non deve essere inferiore a m 0,8; - siano previsti gradini con pedata minima (per scale comuni) non inferiore a cm 30 e somma fra due volte l'alzata e la pedata compresa fra cm 62 e 64. La pedata minima per scale non comuni non deve essere inferiore a cm 25 e la somma fra due volte l'alzata e la pedata compresa fra cm 62 e 64; - le rampe siano realizzate in materiale antisdrucciolevole. La stesura è sufficientemente esplicativa. Almeno m 1 oltre l'ingombro massimo dei mezzi di trasporto compreso il carico. La definizione di sufficienza può essere determinata dopo un’attenta valutazione dei rischi. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa; una precisa valutazione dei rischi può permettere di individuare le soluzioni più appropriate. La stesura è sufficientemente esplicativa; una precisa valutazione dei rischi può permettere di individuare le soluzioni più appropriate. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. Il ripristino del termine “industriali” conferma la volontà del legislatore di riferire i valori numerici di cui al presente comma 1 unicamente alle aziende industriali. Per le altre attività è opportuno fare riferimento ai regolamenti locali di igiene edilizia. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. La ventilazione naturale dei locali di lavoro deve essere realizzata mediante superfici apribili con le modalità previste dai Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia. L'impiego di sistemi meccanici deve garantire livelli prestazionali minimi previsti dai Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia e/o rispondere ai requisiti delle norme di buona tecnica. L’espressione “anche ottenuta con impianti di aerazione” non va infatti intesa, a nostro avviso, come l’avvallo di sistemi di aerazione meccanica in sostituzione dell’aerazione naturale (che verrebbe così ad essere non necessaria!), bensì come possibilità di integrazione dell’aerazione naturale, qualora non sufficiente, con quella meccanica per raggiungere il requisito della sufficienza. Tale interpretazione è supportata anche dal fatto che i Regolamenti di igiene edilizia impongono, in modo omogeneo su territorio nazionale, il requisito dell’aerazione naturale. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. È necessario distinguere fra lavorazioni che obbligatoriamente devono essere svolte a temperature alte o basse (es. fonderie, lavorazione e conservazione alimenti ecc.), per le quali non è tecnicamente possibile adottare misure tali da rendere confortevole l'ambiente e le restanti lavorazioni. Al punto 1 le azioni da intraprendere a salvaguardia dei lavoratori saranno determinate dalle risultanti l'applicazione, al lavoro svolto, degli indici di stress termico (es. WBGT, HSI, ecc.). Ai punti 2 e 3 è raccomandato l'utilizzo degli indici di comfort termico (es. TEC, PPD, ecc.) Naturalmente occorre fare sempre riferimento, per le temperature massime nel periodo invernale, ai limiti imposti dalle vigenti norme in materia di contenimento dei consumi energetici. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. Si fa presente che il testo di legge non parla di “luce naturale diretta”, ma semplicemente di “luce naturale”, per cui pare ammissibile anche il ricorso alla luce naturale indiretta. Comunque, l'illuminazione naturale deve essere assicurata con i parametri dei Regolamenti comunali di igiene edilizia che hanno valore cogente. Circa i requisiti del livello di illuminazione artificiale necessaria nei luoghi di lavoro occorre fare riferimento alle norme di buona tecnica. Per correlare i livelli di illuminamento, realizzati con luce artificiale, e la temperatura di colore delle sorgenti impiegate si rimanda (oltre alle indicazioni riportate dalla norma citata) al diagramma di Kruithof. La stesura è sufficientemente esplicativa. L'identificazione dei luoghi di lavoro qui richiamati deve essere effettuata caso per caso tenendo conto del rischio infortunistico presente durante la normale attività lavorativa e di quello aggiuntivo che si verrebbe a creare dalla mancanza di illuminazione (es. circolazione di veicoli, lavori in zone con pericolo di caduta, ecc.). Il livello di illuminamento di sicurezza da garantire in tali contingenze sarà determinato dalle risultanze dell'analisi di cui sopra ed in ogni caso non dovrà essere mai inferiore a 20 lux che è il doppio della soglia media della visione fotopica (e che quindi garantisce comunque la normale percezione dei colori) ed inoltre è considerato il livello di illuminamento minimo per identificare una persona e può quindi essere ritenuto il limite oltre il quale viene persa la percezione corretta dell'ambiente immediatamente circostante con conseguente pericolo per il lavoratore. La stesura è sufficientemente esplicativa. Il richiamo al tipo di impresa è in riferimento alla tipologia dell'attività svolta dalla stessa e riguarda esclusivamente il tipo di isolamento termico. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. È opportuno che i palchetti o i graticolati siano realizzati in materiale facilmente lavabile, non putrescibile e antisdrucciolevole. La stesura è sufficientemente esplicativa. Circa i materiali di sicurezza delle pareti trasparenti vale quanto già detto in precedenza all'art. 33, comma 2, punto 11. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. I dispositivi di sicurezza delle scale mobili devono essere conformi alla norma UNI. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa e vale il commento espresso per l’art. 30, comma 1. La presenza di locali di riposo è raccomandata quando le attività lavorative sono: “particolarmente usuranti” La stesura è sufficientemente esplicativa. Il dimensionamento dei locali di riposo può essere effettuato sulla base del massimo affollamento ipotizzabile assegnando almeno 2 mq per lavoratore al lordo degli arredi. La protezione dei “non fumatori” può essere realizzata con: - locali separati; - locale di riposo provvisto di sistema di ventilazione meccanica che assicuri un apporto di aria esterna (trattata termicamente nel periodo invernale) non inferiore a 50 mc/h per persona. Una precisa valutazione dei rischi può permettere di individuare le soluzioni più appropriate. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa. L'obbligo dello spogliatoio sussiste quando i lavoratori, dovendo indossare specifici indumenti di lavoro, non possono (per le ragioni elencate) cambiarsi in altri locali. La stesura è sufficientemente esplicativa. È opportuno fare riferimento ai Regolamenti regionali e comunali di igiene edilizia. La separazione fra gli indumenti può essere realizzata anche con armadietti a doppio scomparto purché sia garantita l'effettiva separazione fra le diverse tipologie di indumenti. La stesura è sufficientemente esplicativa. Il numero di docce viene determinato in base ai Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia. La stesura è sufficientemente esplicativa. È raccomandato il locale doccia, con vano antidoccia separato, dotato di appendiabiti e sgabello. La stesura è sufficientemente esplicativa. Il numero di gabinetti e lavabi viene determinato sulla base dei Regolamenti comunali o regionali di igiene edilizia. Questo articolo disciplinava le docce ora trattate nell’art. 37. La stesura è sufficientemente esplicativa. Una precisa valutazione dei rischi può permettere di individuare le soluzioni più appropriate. La stesura è sufficientemente esplicativa. La stesura è sufficientemente esplicativa e vale il commento espresso per l’art. 30, comma 1. La stesura è sufficientemente esplicativa. Per i posti di lavoro all'aperto devono essere soddisfatti, durante le ore di oscurità, gli stessi requisiti validi per gli ambienti interni corrispondenti ai medesimi compiti visivi La stesura è sufficientemente esplicativa.
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Circ. Min. Lav. del 23/7/63 n. 22 DM 30/11/83 DM 10/3/98 vedi linee guida sui piani di emergenza DM 10/3/98 DM 10/3/98 DM 10/3/98 D.Lgs. 493/96 CEI 64-8/7 CEI 64-2 CEI EN 60079-10 DPR 689/59 DM 16/2/82 DM 10/3/98 lett. circolare Min. Interno del 29/08/95 CEI 64-2 CEI EN 60079-10 DPR 689/59 DM 16/2/82 DM 10/3/98 D.Lgs 285/92 (art. 3) DPR 495/92 (art. 40 c. 4) UNI 7697 D.Lgs 493/96 DM 236/89 (art. 3 p.to 3.3.c, art. 4 p.to 4.5) DM 236/89 UNI 10339 DM 23/11/82 L. 10/91 DPR 412/93 UNI 10380 UNI 7697 UNI EN 115 D.Lgs 374/93 tab. A UNI 10339 UNI 10380
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