Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Ivrea, Sez. Lav., 30 marzo 2017, n. 96 - Nesso causale tra tumore al cervello e uso del cellulare per il dipendente Telecom: danno biologico permanente

 


 

R.G. 452/2015

 

 

 

Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 452/2015

tra

 

Omissis - ATTORE

 


e
 

 

INAIL - CONVENUTO/I



Oggi 30 marzo 2017, alle ore 11.15, innanzi al dott. Luca Fadda, sono comparsi:
Omissis assistito dall’avv. S. B. e C. G.
per INAIL l’avv. L. C..
Parte ricorrente insiste come in atti per l’accoglimento delle domande tutte formulate, reiterando le osservazioni alla CTU della dott.ssa Omissis reitera le proprie difese evidenziando, comunque, che la malattia, all’epoca dei fatti, risultava tabellata.
Parte resistente insiste come in atti per la reiezione delle domande tutte formulate nei propri confronti , reiterando le osservazioni alla CTU del dott. Omissis del proprio CTO, nonché reiterate al verbale di udienza 28.9.20016, lamentando la mancata prova del nesso causale; contesta in ogni caso che trattasi di malattia tabellata all’epoca dei fatti ed attualmente, poiché all’epoca dei fatti non era prevista “nosologicamente” la patologia denunciata, richiamandosi alla circolare Inail n°47/2008 .

 


Il Giudice

 


dato atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione e, all’esito, pronuncia il seguente dispositivo, dandone lettura in udienza
 

 

Il Giudice
dott. Luca Fadda
all'udienza del giorno 30.3.2017 nella causa civile pendente tra
Omissis - RICORRENTE

 

INAIL - RESISTENTE
ha pronunciato sentenza con il seguente dispositivo
 

 

P.Q.M.

 


ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che Omissis é affetto da una malattia professionale che ha comportato un danno biologico permanente del 23% e, per l’effetto,
B) condanna l'Inail alla corresponsione del relativo benefìcio a decorrere dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, oltre agli interessi al tasso legale e l’eventuale maggior danno in misura pari alla differenza tra la rivalutazione monetaria e il tasso legale sui ratei maturati e non riscossi, a decorrere dal 121' giorno dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa;
B) condanna l'Inail alla rifusione delle spese processuali sostenute da Omissis che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi ed euro 43,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione delle stesse in favore degli avv.ti Omissis dichiaratisi antistatari;
C) pone definitivamente a carico dell'lnail le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in corso di causa.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine peri il deposito della motivazione

 

Così deciso in Ivrea, il 30.3.2017