Categoria: 1999
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Tipologia: CIPL
Data firma: 9 agosto 1999
Validità: dal 01.01.1999
Parti: La Vigile, Tergeste, Snab, Sts, Unita Fortior, Soc. Coop. Triestina, Soc. Coop. Città di Trieste, Italpol e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ugl-Sicurezza Civile
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Trieste
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Capitolo I Mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali.
1.6 Direttive dei livelli istituzionali
2.6 Relazioni Sindacali
3.6 Istituzione (... Organismo Paritetico - (da definire ed intitolare) - ...)
4. Pari opportunità
Capitolo II
5. Professionalità - Formazione - Sicurezza
6. Beni strumentali
7. Polizza assicurativa
8. Assenza per processi
  9. Lutti familiari
10. Tutela della salute
11. Rinnovo del decreto/porto d'arma
12. Orario di lavoro
13. Cambi di appalto - ex articolo 5 CIP 1990
Capitolo III
14. Rimborsi per manutenzione equipaggiamento e divisa
15. Ticket pasto
16. Permessi sindacali
17. Decorrenza e durata
Allegati

Contratto integrativo provinciale per la città di Trieste

Trieste 9 agosto 1999, per: La Vigile, Tergeste, Snab, Sts, Unita Fortior, Soc. Coop. Triestina, Soc. Coop. Città di Trieste, Italpol e Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], Ugl - Sicurezza Civile [...], sono altresì presenti i Rappresentanti Sindacali Aziendali, […], si è stipulato il presente contratto integrativo provinciale per i dipendenti dagli istituti di vigilanza privata composto dai sottostanti articoli e allegati.

Premessa
1. Le parti sociali si danno atto nella assoluta necessità di una equiparazione nei trattamenti economico e normativo per tutti i lavoratori della vigilanza privata operanti nella Provincia di Trieste. Infatti le eventuali differenziazione finirebbero per produrre i propri effetti sui costi delle singole aziende, provocando una pericolosa ed anomala concorrenza che, non svolgendosi sul piano tecnico operativo e professionale provocherebbero conseguenze negative per il settore tutto e per l'occupazione e la sicurezza dei lavoratori.
2. Le parti auspicano altresì una sempre maggiore attenzione nelle problematiche della sicurezza e della formazione, sulle quali il presente accordo viene concordemente considerato come un fondamentale punto di partenza in questo ambito, assumono un ruolo strategico le relazioni Sindacali, volte al raggiungimento di un autonomo governo del settore da parte dei suoi protagonisti: Istituti di Vigilanza - i lavoratori in essi impiegati - i Sindacati
3. Le parti si danno reciprocamente atto della ormai strutturale crisi economica che attraversa il paese e la provincia di Trieste. Tale crisi riflette i propri effetti anche sull'aspetto dei livelli occupazionali. Pur tenendo conto della non felice situazione, gli Istituti di vigilanza della provincia di Trieste e le Organizzazioni Sindacali, intendono dare un segnale forte per il recupero del governo del settore. Di comune intesa, le parti intendono puntare sulla qualità del servizio svolto in favore dell'utenza e sulla professionalità del personale, anche rispetto all'introduzione di tecnologie nuove che coinvolgono professionalità e competenze nuove, ed in questa prospettiva sono addivenute al presente accordo, del quale in estrema sintesi il punto focale può essere riassunto nel seguente:

Capitolo I Mantenimento e sviluppo dei livelli occupazionali.
1.6 Direttive dei livelli istituzionali

Gli istituti di vigilanza, aderenti alla presente intesa, confermano il pieno e rigoroso rispetto delle direttive che saranno emanate dagli organismi statali competenti (Prefettura, Questura, ecc.) sulle materie oggetto della loro attività.

2.6 Relazioni Sindacali
Le parti convengono sulla necessità, nel rispetto delle reciproche distinte autonomie e responsabilità, di rafforzare le attuali relazioni sindacali. A tal fine ritengono opportuno attuare un reciproco scambio di informazioni sullo stato e sulle prospettive del settore, che consenta da un lato di valorizzare gli elementi di Responsabilizzazione del comparto e, dall'altro, di evitare che si possa sviluppare una concorrenza tra le aziende improntata su di un basso profilo imprenditoriale, attraverso il ricorso a espedienti non in linea con le esigenze di professionalità e di sicurezza degli addetti.
Pertanto in sede aziendale, di norma semestralmente, su richiesta delle OO.SS. verranno fornite informazioni relative alle prospettive aziendali ed agli eventuali programmi di investimento tecnologico.

3.6 Istituzione (... Organismo Paritetico - (da definire ed intitolare) - ...)
Entro il 30 novembre '99, le parti al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme sotto indicate e in considerazione delle oggettive difficoltà del settore, causate da un lato, dal progressivo Restringersi del bacino di Utenza, con relativa contrazione della domanda, causata dall'affermarsi sul mercato di tipologie di servizi e figure imprenditoriali anomale. Le parti ritengono necessario attuare iniziative comuni e condivise, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del settore.
L'.O.P. di Trieste avrà i seguenti scopi:
1) monitorare l'andamento generale del settore, alla luce dell'eventuale introduzione di nuove normative e/o regolamenti, con particolare riferimento ai riflessi organizzativi ed applicativi sul piano provinciale;
2) esaminare le prospettive di sviluppo ed i processi di trasformazione con riguardo principalmente alle implicazioni sugli aspetti quantitativi e qualitativi dell'occupazione;
3) analizzare le tematiche di igiene e sicurezza del lavoro del settore, con particolare riguardo all'applicazione e gestione degli accordi nazionali relativi all'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94, ivi compresa la concreta realizzazione dei programmi di formazione dei lavoratori da parte degli istituti;
4) definire programmi formativi, da realizzarsi a cura dei singoli Istituti per il personale del ruolo tecnico operativo neo assunto;
5) definire opportunità, modalità e tempi per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per il personale già in forza in ogni singolo Istituto, per il quale, a causa del mutamento delle modalità di svolgimento di singoli servizi, si renda necessario l'aggiornamento;
6) analizzare le tematiche di igiene e sicurezza del lavoro del settore, con particolare riguardo all'applicazione e gestione degli accordi nazionali relativi all'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive integrazioni, ivi compresa la concreta realizzazione dei programmi di formazione dei lavoratori da parte degli Istituti;
7) l'analisi tesa alla individuazione di nuove e diverse qualifiche derivanti dalle modifiche di metodologie operative, pur nel rispetto del CCNL;
8) l'approfondimento della tematica del concetto di produttività, nell'intento di trovare diverse forme di partecipazione agli utili aziendali ai dipendenti;
9) il controllo sul rispetto e l'applicazione delle disposizioni emanate dal Questore della provincia di Trieste in data 7 giugno 1994 e/o eventuali modifiche ed integrazioni.
10) all'O.P. vengono attribuite, oltre che quelle qui riportate, le competenze specifiche già affidate alla commissione paritetica provinciale, in materia di pareri pro veritate e di risoluzione di controversie di natura collettiva;
11) uno dei principali compiti dell'O.P., sarà quello di raccogliere e definire in un unico testo la contrattazione storica presente nella provincia di Trieste - Contratti Integrativi Territoriali Provinciali precedenti -, onde permettere alle parti di arrivare al prossimo rinnovo con un documento unico e completo in tutte le sue parti.
Il tempo impiegato per svolgere questo lavoro da parte delle RSA, sarà considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
12) Dell'ente in parola faranno parte: un funzionario della locale Agenzia Regionale dell'impiego, che svolgerà i compiti di presidenza, un rappresentante per ciascun Istituto operante sul territorio provinciale ed i Segretari provinciali di categoria - Filcams-Cgil - Fisascat-Cisl - Uiltucs-Uil.
Al fine di rendere possibile l'attuazione di quanto qui scritto e convenuto, si conviene quanto segue:
Norme procedurali
1) l'O.P. si riunirà di norma - almeno con cadenza semestrale, salvo opportunità, necessità particolari o su richiesta di uno dei componenti;
2) la Segreteria è insediata presso la ... ed il suo Responsabile provinciale fungerà da Segretario;
3) di ogni riunione dovrà essere steso processo verbale che resterà depositato sia presso la Segreteria che presso la residenza della Commissione;
4) la Segreteria della Commissione è tenuta a comunicare ai membri della stessa sia la data delle riunioni semestrali periodiche, sia quelle delle riunioni straordinarie;
5) l'O.P. è composto da 6 (sei) componenti effettivi, 3 (tre) per parte sindacale e 3 (tre) per parte datoriale, più altrettanti supplenti, da nominarsi entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi alla segreteria dell'O.P.;
6) i componenti la Commissione, godono di pari dignità e le delibere per renderle operative debbono essere votate con la metà dei voti + 1 (tre + uno);
7) in occasione della riunione semestrale (quindi due volte l'anno) gli Istituti di Vigilanza della provincia metteranno a disposizione della Commissione tutti i dati ed i fatti rilevanti i riguardanti gli argomenti di competenza della stessa.

4. Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare interventi nel senso della realizzazione della parità fra uomo e donna.
Ciò anche attraverso azioni positive e di confronto a livello provinciale utilizzando anche le proposte e/o le sollecitazioni che provengono da parte delle parti sociali nazionali.

Capitolo II
5. Professionalità - Formazione - Sicurezza

Le parti, con il rinnovo del CIP, si sono proposte l'obiettivo di intervenire nei settori della professionalità (e quindi della formazione) e della sicurezza del lavoro, che sono strettamente connessi tra di loro. Intendono quindi sin d'ora sviluppare la parte formativa tesa a migliorare la capacità operativa della G.P.G., con riferimento alle eventuali esigenze di maggior professionalità nell'espletamento dei servizi.
L'O.P. (non appena sarà costituito) interverrà nei settori della professionalità, della formazione e della sicurezza.
In merito, i compiti dell'O.P. saranno i seguenti:
- proposte in materia di organizzazione dei corsi tenendo conto degli orari e dei tempi di attuazione dei corsi stessi;
- proposte in ordine alle figure destinatarie della formazione e selezione;
- proposte in materia di argomenti e materie di studio da trattarsi nei corsi organizzati dai singoli istituti, che, almeno in occasione delle riunioni ordinarie semestrali saranno tenuti a rendere edotta la commissione delle iniziative e dei corsi organizzati ed attuali, fornendo notizie su programmi, docenti e sussidi didattici;
- disamina e proposta dal materiale didattico;
- poteri generali e specifici sul tema della formazione professionale, anche con riguardo alla concreta attuazione dei programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- l'O.P. stabilirà modi e termini di attuazione dei percorsi formativo-professionali sulla base di un monte ore di 4 ore per ogni dipendente.
Eliminato vecchio (6) relazioni sindacali

6. Beni strumentali
Premesso che il presente articolo è volto principalmente a ridurre il fenomeno del danneggiamento dei beni strumentali di proprietà delle aziende, nell'intento di eliminare gli effetti negativi connessi all'uso non corretto degli strumenti ed equipaggiamenti in dotazione in quanto producono:
- inutili rischi alla sicurezza ed alla integrità fisica dei lavoratori;
- ingiustificato numero dei costi degli Istituti a causa del danneggiamento dei mezzi in dotazione che, in quanto beni strumentali, costituiscono patrimonio dell'azienda e sono nel contempo strumenti di lavoro;
- danni a terzi eventualmente coinvolti, a seconda delle circostanze;
che, è volontà delle parti superare ed appianare qualsiasi eventuale contenzioso;
che, fermo restando quanto previsto dalle leggi in materia di responsabilità per danni, si è ravvisata l'opportunità di far luogo ad una precisa regolamentazione dei criteri da adottare per il risarcimento dei danni provocati a qualsiasi bene strumentale, automezzo o equipaggiamento avuto in dotazione dall'azienda per fatto e/o colpa imputabile al lavoratore;
ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto, o su appositi moduli predisposti dall'azienda, qualsiasi riscontrabile difetto o guasto o necessità di manutenzione, dovuti sia all'usura che all'utilizzo del bene impiegato.
Nel caso di danni a qualsiasi bene affidato al dipendente dall'azienda per responsabilità del lavoratore (dimostrata), il risarcimento del danno stesso sarà a carico del lavoratore (articolo 2047 c.c.) nella misura pari al valore residuo dell'ammortamento del bene danneggiato.

10. Tutela della salute
Si conviene che in caso di perdita dei requisiti soggettivi indispensabili al mantenimento del decreto di G.P.G, le aziende firmatarie si impegnano a ricercare, congiuntamente con le OO.SS., le possibilità di salvaguardia del posto di lavoro. Ferma restando l'assenza dell'obbligo alla creazione di individuare una posizione di lavoro in favore del lavoratore che abbia perso i requisiti di cui sopra.

12. Orario di lavoro
Le aziende garantiranno l'orario normale mensile al singolo dipendente salvo i casi ed i lavori particolari da esaminare con il C.d.A. o il rappresentante sindacale.
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