Categoria: 2002
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Tipologia: CPL
Validità: dal 01.01.2002
Parti: Anivip, L’Assvigilanza, Federvigilanza, Univ, Confcommercio, Istituti di vigilanza e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Vigilanza privata, Udine
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Art. 2
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Diritti di informazione
Art. 4 Ente Bilaterale Regionale Friuli Venezia Giulia
Titolo III Formazione
Art. 5 Formazione
Art. 6 Aggiornamento professionale e formazione continua
Art. 6 bis Rinnovo del decreto/porto d’arma
Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 7 Turni giornalieri
Art. 8 Orario di lavoro e sistema di applicazione
Titolo V Tutele e garanzie
Art. 9 Disposizioni
Art. 10 Assicurazione - Polizza Ass. Infortuni
Art. 11 Automezzi
Art. 12 Patente di Guida
Art. 13 Cambio di appalto
  Art. 14 Pari opportunità
Art. 15 Congedi parentali
Art. 16 Ferie
Art. 17 Assistenza legale e testimonianze a Processi
Titolo VI Trattamento economico
Art. 18 Ticket
Premio di produzione
Art. 19 Indennità
Art. 20 Inquadramento G.P.G.
Art. 21 Vestiario ed equipaggiamento
Art. 22 Armamento
Art. 23 Missione trasferta
Art. 24 Una tantum
Art. 25 Premio anzianità/fedeltà
Titolo VII Distribuzione contratto
Art. 22
Titolo VIII Vigenza contrattuale
Art. 23
Titolo IX Obblighi
Art. 24 Formalità

Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere per tutti i Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Udine

Premessa
Le parti, nel definire il presente accordo, hanno inteso perseguire una maggiore qualificazione delle relazioni sindacali sia a livello territoriale che aziendale, dunque, ribadiscono l’impegno a promuovere, per quanto di loro competenza, iniziative idonee a garantire un’ulteriore crescita dei livelli qualificativi dei servizi prestati dalle aziende nell’ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché la sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.
Si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro da valere per tutti i Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella città e provincia di Udine

Titolo I Validità e sfera di applicazione
Art. 1

Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro per tutto il territorio della città e provincia di Udine, per i dipendenti di tutti gli istituti di vigilanza, in qualunque forma costituiti che svolgono tutte le attività di cui agli artt. 1 e 64 del vigente CCNL per conto terzi a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 2
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria, il rapporto per tutto il territorio della città e Provincia di Udine tra gli Istituti di Vigilanza ed il relativo personale dipendente.
Per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile che annulla e sostituisce, per le materie qui trattate, ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti integrativi provinciali., fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali.
Per quanto non previsto, dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e quelle previste dal CCNL del settore.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 3 Diritti di informazione

Allo scopo di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 9 del vigente CCNL, in materia d’informazione, gli Istituti forniranno alle strutture sindacali provinciali firmatarie del presente Contratto, congiuntamente alle RSU e RSA, semestralmente, informazioni con particolare riferimento a:
a. aspetti generali d’ordine strutturale ed istituzionale;
b. prospettive di sviluppo anche in relazione all’istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni occupazionali;
c. iniziative di aggiornamento della professionalità;
d. ai dati relativi al Turn Over ed all’andamento occupazionale generale, articolato per settore di attività (zona, banche, tele allarmi, ecc…);
e. dati relativi ai lavoratori occupati nelle località - relativi trasferimenti - avvicinamenti.
f. verifica sull’applicazione del presente accordo.
g. Viste le problematiche relative alla sicurezza personale e collettiva delle Guardie Particolari Giurate le parti condividono la necessità di avviare percorsi conoscitivi sugli eventuali programmi - investimenti degli Istituti di Vigilanza e la loro concretizzazione, atte a migliorare le condizioni di sicurezza dei singoli istituti.
h. A tale scopo, su richiesta delle Segreterie provinciali di Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil le parti si incontreranno entro la fine di Settembre di ogni anno, l’incontro dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta d’incontro.

Art. 4 Ente Bilaterale Regionale Friuli Venezia Giulia
Così come previsto dall’art. 11 del CCNL le parti auspicano che venga istituito, nel più breve tempo possibile e comunque entro il corrente anno, l’Ente Bilaterale Regionale Friuli Venezia Giulia, del settore.
Nel caso in cui entro il 31.12.02 l’ente Bilaterale Regionale non dovesse essere costituito le parti concordano di incontrarsi per verificare l’opportunità di istituire l’Ente Bilaterale della provincia di Udine.
Gli scopi dell’Ente Bilaterale sono quelli previsti dal CCNL, ed in particolare:
- Predisporre programmi e moduli formativi, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25 del CCNL, individuando i fabbisogni formativi a livello regionale e specifici della provincia di Udine.
In questo contesto gli Istituti di Vigilanza comunicheranno all’Ente Bilaterale eventuali assunzioni in CFL-, apprendistato, part - time e tempo determinato.
- Attuare le intese sull’assistenza sanitaria integrativa a carattere regionale, come previsto dagli art. 12, 13 del CCNL.

Titolo III Formazione
Art. 5 Formazione

Le parti, nel rivendicare il loro esclusivo diritto - dovere nel promuovere la formazione professionale dei lavoratori ed in attesa di quanto verrà attuato in sede di Ente Bilaterale Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale, ritengono di dover definire, sin d’ora, alcune linee guida in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
Pertanto, concordano quanto di seguito.
a. Entro e non oltre il verrà commissionato, a spese degli istituti di vigilanza, alle Associazioni ed alle OO.SS firmatarie del presente accordo uno studio di analisi per verificare i fabbisogni ed i percorsi formativi definendo un opportuno protocollo d’intesa.
b. I corsi di formazione saranno finalizzati all’acquisizione di professionalità elevate, professionalità intermedie, professionalità atte ad agevolare l’inserimento - aggiornamento professionale, conoscenza del CCNL, del presente accordo e D.Lgs. 626/94.
c. Alle aspiranti G.P.G. verranno consegnati, a cura degli Istituti, moduli formativi, predisposti dalla Commissione Paritetica di cui al precedente punto a) finalizzati alla conoscenza dei compiti e dei diritti - doveri della G.P.G., delle prescrizioni, delle cautele, della sicurezza sul lavoro, delle tecniche operative per l’esecuzione dei singoli servizi e degli apparati ricetrasmittenti; unitamente ai moduli formativi verrà consegnato un questionario che le G.P.G. dovranno compilare e riconsegnare sottoscritto prima dell’assunzione al fine di stabilire il grado di addestramento. Sempre prima dell’assunzione le stesse dovranno addestrarsi all’uso delle armi ed ottenere, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la licenza di porto di pistola.
d. Dopo l‘assunzione, previa una formazione pratica sull’utilizzo degli apparati ricetrasmittenti, unitamente a 35 ore di servizio svolte in affiancamento operativo con G.P.G. esperte, entro i primi sei mesi di attività, verranno impartite delle ore di addestramento teorico secondo il percorso predisposto dalla Commissione di cui al precedente punto a).
Qualora l’assunzione si riferisca a un lavoratore che abbia effettuato l’addestramento come sopra precisato presso altro Istituto di vigilanza negli ultimi 12 mesi, il medesimo sarà esonerato dall’attività addestrativa presso l’Azienda di nuova assunzione.
L’attività formativa di cui al presente punto d) s’intende retribuita ed i relativi costi saranno a totale carico degli Istituti.

Titolo IV Organizzazione del lavoro
Art. 7 Turni giornalieri

Gli Istituti di Vigilanza programmeranno i turni di lavoro, in modo da consentire il godimento dei riposi contrattuali e di legge, dando comunicazione ai lavoratori di tali turni ed orari settimanalmente e comunque con congruo anticipo ed in modo da non mettere l’Istituto in difficoltà in relazione alle esigenze di sicurezza nel rispetto delle Leggi. Tali turni ed orari potranno essere eventualmente modificati per sopravvenute esigenze di servizio che a puro titolo esemplificativo si indicano: assenze improvvise dei lavoratori, nuovi servizi e richieste di sostituzione da parte dell’utente.
I turni giornalieri del normale orario di lavoro di norma non potranno essere spezzati in più di due turni e dovranno essere svolti nell’arco massimo di dieci ore salvo motivate esigenze di servizio.
Nell’impossibilità di completare l’intero orario di lavoro giornaliero sia per esigenze aziendali che del lavoratore, nessuna decurtazione salariale sarà effettuata al lavoratore, ma si dovrà procedere a recuperare le ore di lavoro al massimo entro il mese, in altri giorni, ad esclusione dei giorni di riposo, permessi retribuiti e ferie, senza che per le ore così recuperate scattino le maggiorazioni previste per lo straordinario.

Art. 8 Orario di lavoro e sistema di applicazione
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, tenuto conto che presso gli Istituti di Vigilanza attualmente operanti nella provincia di Udine, l’orario di lavoro applicato non è uniforme per il personale del ruolo tecnico operativo, gli Istituti di Vigilanza potranno richiedere che la prestazione lavorativa si espleti, previo confronto a livello aziendale con le RSU ed in mancanza di rappresentanze aziendali con le OO.SS. firmatari del CIP, finalizzato al raggiungimento di intese relative alle scelte del sistema in riferimento alle diverse tipologie di servizio che a titolo indicativo si esemplifica nei seguenti sistemi:
a) come previsto dall’art. 65 (sistema 5+1) del vigente CCNL;
b) come previsto dall’art. 66 (sistema 6+1+1) del vigente CCNL
c) nelle in cui è applicato quanto al punto a), si potrà istituire un sistema che preveda un giorno di permesso abbinato al giorno di riposo al fine di realizzare due giorni di riposo consecutivi.
Le parti convengono chetale sistema, non modificando l’orario di lavoro giornaliero, settimanale ed annuale, potrà garantire i due giorni di riposo consecutivi per un massimo di venti settimane e cioè per un numero pari ai giorni di permesso (20) a tal fine utilizzabili.
d) Per i servizi di cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, il sistema di cui sopra risulta inadeguato.
In sostituzione del sistema 5+1 (cinque giorni di lavoro ed uno di riposo) parte del personale godrà il giorno di riposo nelle giornate di sabato o di domenica; l’alternanza avverrà mensilmente e per 9 volte all’anno i riposi saranno goduti consecutivamente in entrambe le giornate, cioè sia il sabato che la domenica.
d) L’orario di lavoro relativo al servizio notturno di zona stradale è di 6 ore e 30 minuti, riferito alla tipologia di cui alla lettera a).

Titolo V Tutele e garanzie
Art. 14 Pari opportunità

Le parti rilevano che la piena applicazione della L. 8 marzo 2000 n. 53, 125/91, raccomandazione CEE e successive modificazioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi della città, è subordinato all’emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi attuativi che al momento della sottoscrizione del presente accordo non sono stati emanati dal legislatore.
Le parti intendono , visto quanto stabilito dall’art. 28 del CCNL, l’adesione degli Istituti di Vigilanza agli schemi di progetto di formazione, che verranno proposti alle Organizzazioni firmatarie del presente accordo dal costituendo Ente Bilaterale Friuli Venezia Giulia e/o Udine, e le eventuali sperimentazione di nuovi schemi d’orari di lavoro, concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il presente accordo, titolo per la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.