Tipologia: CIPL
Data firma: 24 giugno 2003
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2006
Parti: Unione commercio turismo servizi e Asgb Commercio, Filcams-Cgil/Agb, Fisascat-Sgb/Cisl, Uiltucs-Uil/Sgk
Settori: Commercio, Terziario, distribuzione, Bolzano
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Titolo I Parte Generale
Art. 1 - Relazioni sindacali

Art. 2 - Orari commerciali
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Elemento provinciale
Art. 5 - Lavoro festivo
Art. 6 - Erogazione economica di secondo livello
Art. 7 - Fondo pensione integrativa
Art. 8 - Malattia ed Infortunio
Art. 9 - Inquadramento contrattuale
Art. 10 - Lavoro interinale
Titolo II Part-Time
Art. 1
Art. 2
Art. 3 Lavoro supplementare - Maggiorazioni
Art. 4
Art. 5 Part-time week-end
Art. 6
Art. 7
Nota a verbale
Titolo III Contratti a tempo determinato estivi
Art. 1
Art. 2
  Art. 3
Art. 4
Art. 5
Fac simile contratto individuale di lavoro a tempo determinato
Titolo IV Apprendistato
1) Sfera di applicazione
2) Assunzione
3) Profili e durata
Articolo 28 ter - Formazione: durata (CCNL 20 settembre 1999)
4) Prolungamento periodo di apprendistato
5) Periodo di prova
6) Percentuale di conferma
7) Trattamento in caso di malattia
8) Trattamento in caso di infortunio
9) Ente Bilaterale e trattamento di malattia
Art. 10 - Frequenza scolastica a blocchi
11) Retribuzione
12) Licenziamenti individuali
Norma transitoria
13) Apprendistato nelle aziende stagionali
14) Sfera di applicazione
Titolo V Decorrenza e durata

Addì, 24 giugno 2003, tra l'Unione commercio turismo servizi con sede in Bolzano […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali: Asgb Commercio […], Filcams Cgil/Agb […], Fisascat Sgb/Cisl […], Uiltucs Uil/Sgk […], visto
- l'Accordo tra Governo e Parti sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993;
- l'art. 11 Prima Parte del CCNL 3 novembre 1994 e successive modifiche, sulla contrattazione territoriale;
- l'accordo provinciale 30 dicembre 1991 sul contratto a tempo parziale;
- la legge 25 febbraio 2000 n. 61 sul part-time;
- il d.lgs. 26 febbraio 2001 n. 100 sul part-time;
si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale:

Premessa
Il presente Contratto integrativo provinciale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi appartenenti ai settori merceologici e categorie specificate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del terziario della distribuzione e dei servizi, ed il relativo personale dipendente.
Restano escluse, in virtù del Protocollo d’Intesa tra Governo e Parti Sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, dall’applicazione di articoli o parti di articolo espressamente indicati, le aziende in cui vi è contrattazione aziendale
Consapevoli dello stato di difficoltà in cui versano le aziende del terziario a causa degli affitti esorbitanti, del calo dei consumi, della forte concorrenza delle province limitrofe che godono di orari di apertura più estesi rispetto a quelli consentiti in provincia di Bolzano, nel dichiarare comune ad ambedue le Parti l’intendimento di conseguire il rilancio economico del settore, le stesse si impegnano a realizzare i progetti necessari per il raggiungimento di tale finalità.
Conseguentemente, le Parti concordano:
- sulla promozione di politiche mirate per incrementare l’occupazione del settore;
- di rendere più estesa la fruibilità dei contratti di lavoro a part-time;
- di incrementare la promozione dei profili professionali del settore terziario;
- di investire sulla formazione permanente degli addetti;
- che vanno rispettati i livelli di contrattazione attualmente previsti dall’accordo del luglio 1993 del CCNL 20/9/1999;
- di favorire affinché per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, o del presente contratto, e/o di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto si proceda al tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al CCNL del Terziario distribuzione e servizi;
- di attivarsi per ridurre la burocrazia nelle assunzioni;
- di sollecitare la modifica della legge provinciale sull’apprendistato;
- di sollecitare l’approvazione di una legge provinciale quadro per l’individuazione e la regolamentazione delle aziende del settore servizi;
- di appoggiare i piani urbanistici provinciali improntati al sostegno di tutte le attività commerciali.
Le Parti, infine, di fronte all’esigenza dell’apertura degli esercizi commerciali su sei giorni settimanali, senza chiusura infrasettimanale obbligatoria, ritengono necessario il massimo impegno a tutela dell’orario di lavoro e dei riposi degli occupati del settore;

Titolo I Parte Generale
Art. 1 - Relazioni sindacali

A seguito di una attenta valutazione dei problemi del terziario, le parti concordano sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete. Si conviene di sviluppare periodici incontri almeno, semestrali su temi centrali quali: andamento economico del settore, mercato del lavoro, orari commerciali, intese utili da sottoporre alle amministrazioni e quant'altro sia materia inerente alla contrattazione di secondo livello. Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti.
Le parti convengono che l'osservanza delle norme contenute nel presente accordo nonché quelle dello statuto e del regolamento dell'Ente Bilaterale è dovuta da parte di tutte le aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.
Le parti concordano inoltre di dare massima diffusione ed informazione circa il raggiungimento del presente accordo provinciale e in merito alla costituzione dell'Ente Bilaterale del terziario allo scopo di far conoscere le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni dei lavoratori a livello provinciale.

Art. 2 - Orari commerciali
Il nastro orario giornaliero non può superare le 11 (undici) ore, ad eccezione degli esercizi alimentari, per i quali, invece, il limite è di 12 (dodici) ore.
In riferimento a quanto previsto dal CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e dalle leggi in materia, le parti potranno elaborare proposte per la variazione degli orari commerciali, fermo restando la chiusura domenicale e festiva e tenuto conto delle specificità territoriali.
Calendari annuali ed orari di apertura dei negozi
2.1 Le eventuali proposte di modifica dei calendari annuali andranno presentate entro il 30 novembre di ogni anno.
In presenza di proposte delle Amministrazioni Comunali oppure di proposte presentate da singoli o da gruppi aziendali, di modifica dei calendari annuali, comprese le deroghe natalizie o simili, le parti stipulanti il presente accordo avvieranno un preventivo confronto allo scopo di definire un percorso comune per presentare alla pubblica amministrazione una proposta concordata. La parte datoriale si impegna comunque a far pervenire preventivamente alle OO.SS. le proposte di modifica presentate da singoli o gruppi aziendali.

Art. 3 - Orario di lavoro
Fermo restando l'intendimento di raggiungere la pratica realizzazione della settimana lavorativa articolata su 5 giorni consecutivi, corrispondenti a 10 mezze giornate, si concorda che, a partire dall'1.1.1999, nei casi di superamento delle 10 mezze giornate lavorative, che si verifica qualora non si facciano godere le mezze giornate di riposo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la retribuzione relativa alle ore eccedenti sarà maggiorata del 15%.
Per mezza giornata lavorativa deve intendersi il numero di ore di lavoro precedenti l'intervallo (mattina) intercorrente fra i due periodi giornalieri di lavoro, oppure il numero di ore successive all'intervallo (pomeriggio).
Tale percentuale non è assorbibile da altre maggiorazioni previste dal CCNL.
Il presente articolo si applica solo nelle aziende in cui non vi è contrattazione integrativa ex art. 12 Prima Parte CCNL.

Art. 10 - Lavoro interinale
Si conviene che l’individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale, che verrà operata a livello nazionale dalle Confederazioni cui fanno capo le Parti stipulanti il presente accordo, troverà interamente applicabilità anche in provincia di Bolzano.

Titolo II Part-Time
- Visti i decreti legislativi 61/2000 e 100/2001 che permettono la prestazione di ore supplementari da parte dei lavoratori con contratto a tempo parziale, nonché il CCNL Terziario Distribuzione e servizi del 03 novembre 1994 e successive modifiche;
- vista l'esigenza della generalità delle imprese e l'interesse da parte dei lavoratori di uno strumento flessibile in tema di contratto a tempo parziale, ma nello stesso momento anche di sicurezza della sua regolare applicazione,
si conviene quanto segue:

Art. 6
In deroga all’art. 42 del CCNL 20.9.1999 e successive modificazioni, fatta salva la volontarietà del lavoratore relativamente ai contratti già in corso, la prestazione lavorativa giornaliera di 4 ore, per esigenze particolari, potrà essere frazionata nell’arco della giornata in non più di due parti, secondo soluzioni concordate tra datore di lavoro e lavoratore.
[…]
Copia di tale intesa dovrà essere inviata all’Ispettorato del lavoro.

Nota a verbale
Il presente Titolo II sarà oggetto di ricontrattazione non appena sarà conclusa dalle rispettive Confederazioni, a livello nazionale, la trattativa sul part-time.

Titolo III Contratti a tempo determinato estivi
vista la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, 1 comma;
visto il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 3 novembre 1994 e del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994 e successive modifiche, si concorda quanto segue:

Art. 1
Al fine della integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro durante il periodo giugno - ottobre le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e gli accordi collettivi potranno stipulare contratti a termine estivi della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo lavoro con giovani studenti che frequentino: istituti superiori e/o scuole professionali o corsi di studi universitari. Possono essere stipulati contratti a termine estivi con neo diplomati che con l'inizio dell'anno accademico successivo intraprendono uno studio universitario.

Art. 2
I giovani potranno essere impiegati in settori di inserimento corrispondenti al corso scolastico da loro frequentato. La complementarietà tra scuola e attività sarà verificata dalla Sezione Circoscrizionale per l'Impiego competente al momento del ricevimento della comunicazione dell'assunzione. A tal fine l'azienda richiederà la presentazione di idoneo documento a dimostrazione della scuola e della classe frequentata.

Titolo IV Apprendistato
Visto
- l'accordo quadro sulla materia dell'apprendistato del 18.04.1984;
- il CCNL del terziario: distribuzione e servizi 20 settembre 1999;
- la legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6
- la legge 24 giugno 1997, n. 196
si è stipulato il seguente accordo di settore:

1) Sfera di applicazione
Premesso che ai sensi dell’art. 30 ter (Sfera di applicazione) del CCNL 20.9.1999 l’apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel terzo, quarto e quinto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello, che è inoltre ammesso per le seguenti qualifiche e mansioni appartenenti al secondo livello (n. 3, n. 4, n. 5, n. 13, n. 18, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 38), con esclusione delle figure con funzione di coordinamento e controllo e che potranno essere individuate anche in seguito ulteriori figure professionali appartenenti al II livello, le Parti individuano 3 aree di apprendistato nel settore commercio/terziario, così di seguito definite:
 area commercio/vendita /logistica
 area amministrazione/marketing/ufficio
 area servizi
Nell’area commercio/vendita/logistica sono compresi gli “Operatori di vendita / tecnico di vendita del servizio esterno”.

2) Assunzione
Il datore di lavoro deve ottenere l’autorizzazione dell’Ufficio Apprendistato della Provincia cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che esse potranno conseguire al termine del rapporto.

3) Profili e durata
Ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 16, secondo comma, della legge 196/97 è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, con i limiti di un impegno formativo ridotto, così come previsto dall'art. 28-ter del CCNL 20.9.1999 che viene di seguito riportato e che viene integralmente recepito, con esclusione di quanto previsto per le ore di formazione relative alla scuola dell’obbligo, per le quali si conferma quanto sancito dalla normativa provinciale in materia, relativamente alla quale, peraltro, le Parti convengono sull’opportunità che la stessa provveda all’istituzione del terzo anno di corso scolastico, da erogarsi da parte della Scuola professionale provinciale.
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti diplomati debbono presentare - prima dell'assunzione - domanda alla specifica Commissione dell'Ente bilaterale, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL e dal Contratto integrativo provinciale in materia di apprendistato.

Articolo 28 ter - Formazione: durata (CCNL 20 settembre 1999)
L'impegno formativo dell'apprendista è regolato sulla base della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire ed il titolo di studio in possesso dell'apprendista secondo le seguenti modalità:

Titolo di studio

 Ore di formazione Medie annue

Scuola dell’obbligo di pertinenza della scuola prof.le prov.le

 

Attestato di qualifica professionale

100

Diploma di scuola media superiore

80

Diploma universitario

60

Diploma di laurea

60

Potrà essere stabilito, con i giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
Le Parti stipulanti il presente accordo collaboreranno, con l’Ente erogatore della formazione, per la elaborazione dei contenuti della stessa.”
La durata dell’apprendistato è fissata in 36 mesi per tutte le qualifiche e mansioni di cui all’art. 1 del presente accordo.
Eventuali nuovi profili e relativi livelli professionali saranno valutati congiuntamente dalle parti contraenti per il relativo inserimento nei vari gruppi di durata e professionalità.
Restano fermi a fine periodo i livelli previsti dal vigente CCNL di lavoro per aziende commerciali.
Gli apprendisti assunti stagionalmente hanno a compensazione dei periodi di interruzione il tempo di apprendistato ridotto di 1/6.
I periodi di servizio professionalmente uniformi, cioè quelli prestati, in qualità di apprendista, in settori merceologici affini, si cumulano ai fini del computo del periodo di apprendistato.
L'inquadramento di arrivo del profilo di apprendista magazziniere gestionale é il 3° livello.
L'inquadramento di arrivo del profilo di apprendista commesso mobiliere (arredatore) è il 4° livello.

4) Prolungamento periodo di apprendistato
In caso di assenza per maternità, servizio militare, servizio civile sostitutivo di quello militare, richiamo alle armi, nonché per infortunio, malattia ed infortunio non sul lavoro di durata superiore ad un mese di calendario, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.

Norma transitoria
In considerazione della nuova programmazione operata dalla Formazione professionale provinciale, conseguente all’aumento a tre anni della scuola per l’apprendistato, nonché della introduzione dei corsi a blocco, in base alla quale è stato soppresso l’esame alla fine del secondo anno di scuola, privando pertanto l’apprendista che ha stipulato il contratto di lavoro in data anteriore all’entrata in vigore del presente accordo, dell’attestato di qualifica, si consente agli apprendisti di cui sopra ed ai relativi datori di lavoro di prolungare il periodo di apprendistato, sottoscrivendo un atto separato da depositare all’Ufficio apprendistato, per il periodo di tempo necessario a completare il terzo anno di scuola.
[…]

13) Apprendistato nelle aziende stagionali
Per le aziende con carattere di stagionalità, l'apprendista resta in forza per l'intero periodo di apertura dell'azienda, eccettuati i casi di dimissioni, di giusta causa o di giustificato motivo. In caso di apertura nell'arco dell'anno per mesi 8 consecutivi e/o superiori, l'apprendista ha diritto ad essere occupato per un periodo non inferiore a mesi 8, cumulabili ai fini dell'articolazione della retribuzione come previsto al punto 7).
Gli apprendisti assunti con contratto stagionale dovranno frequentare regolarmente la scuola professionale, come previsto dalla L.P. 6/97. La retribuzione spettante per le ore scolastiche è commisurata in proporzione all'effettiva durata del rapporto lavorativo e compete anche qualora la frequenza del corso si protragga oltre la chiusura dell'esercizio stagionale, oppure nel caso in cui il corso abbia inizio solo a rapporto lavorativo già cessato.