Categoria: 2002
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Tipologia: CPL
Data firma: 16 dicembre 2002
Validità: 01.01.2003 - 31.12.2005
Parti: Apa-Lvh/Cgia , Cna-Shv e Feneal/Uil/Sgk, Filca/Cisl/Sgb Bau, Fillea/Cgil/Agb, Asgb
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Bolzano
Fonte: www.cnel.it

Sommario:

  Premessa
A. Sfera di applicazione
B. Relazioni sindacali
C. Assunzione
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Ferie
Art. 3 Ambiente di lavoro
Art. 4 Indumenti da lavoro
Art. 5 Attrezzi da lavoro
Art. 6 Visite mediche
Art. 7 Formazione e riqualificazione professionale
Art. 8 Comitato Paritetico Edile
Art. 9 Cassa Edile e Accordi Interconfederali di comparto
Art. 10 Certificazione di regolarità
Art. 11 Comunicazione subappalti
Art. 12 Indennità territoriale di settore
  Art. 13 Premio di produzione impiegati
Art. 14 Elemento Economico Territoriale
Art. 15 Indennità di presenza operai
Art. 16 Indennità lavori disagiati
Art. 17 Indennità alloggio disagiato
Art. 18 Mensa
Art. 19 Trasferta
Art. 20 Aumenti periodici anzianità
Art. 21 Trasporto del personale presso i cantieri
Art. 22 Capo squadra
Art. 23 Maestro artigiano
Art. 24 Nuove categorie e qualifiche inserimento ai livelli
Art. 25 Previdenza complementare
Art. 26 Busta paga bilingue
Art. 27 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 28 Decorrenza e durata

Contratto provinciale artigianato edile della Provincia Autonoma di Bolzano

Bolzano, 16 dicembre 2002, tra l’Associazione Provinciale dell’Artigianato Apa - Lvh aderente alla Cgia […], l’Unione Artigiani Alto Atesini Cna - Shv […] e la Feneal/Uil/Sgk […], la Filca/Cisl/Sgb Bau […], la Fillea/Cgil/Agb […], la Asgb - l’Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi Sezione Edili Usas - Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund […]

Premessa
Dal 01.01.2003 il presente contratto provinciale artigianato edile della Provincia Autonoma di Bolzano, data della sua entrata in vigore, sostituisce integralmente i contratti provinciali edili della Provincia Autonoma di Bolzano sottoscritti tra le parti in data 15.11.89 e del 01.04.1998

A. Sfera di applicazione
Il presente accordo andrà integralmente rispettato dalle imprese artigiane rientranti nell’ordinamento della legge 443/85 “legge quadro dell’artigianato” e successive modifiche, e/o nell’ordinamento del testo vigente della legge provinciale sull’artigianato, operanti sul territorio della provincia autonoma di Bolzano indipendentemente dalla loro sede o delle lavorazioni edili svolte.
Ad integrazione di quanto sopra stabilito, vista la richiesta delle Associazioni Artigiane si conviene che le imprese edili aderenti alle stesse che attualmente per il personale alle loro dipendenze applicano una contrattazione collettiva diversa dal CCNL e dal CCPL dell’artigianato edile possono adottare la contrattazione collettiva nazionale e provinciale del settore edile artigiano secondo la seguente procedura:
• per le aziende fino a 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, mediante comunicazione scritta ai lavoratori interessati, alla Cassa edile di Bolzano e alle OO.SS. provinciali di categoria.
• Per le aziende oltre i 15 dipendenti mediante accordo a seguito di consultazione alla presenza delle parti firmatarie della presente intesa.
Scavi archeologici e restauri edili artistici
Su tutto il territorio della provincia autonoma di Bolzano, ai dipendenti delle aziende operanti nel settore degli scavi archeologici e restauri artistici, devono essere garantiti i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Artigiano Edile e relativo Contratto integrativo provinciale.

B. Relazioni sindacali
Al fine di migliorare la qualità delle relazioni sindacali nel settore dell’artigianato edile altoatesino, con il presente accordo si conviene di istituire un tavolo permanente di confronto ed una commissione bilaterale, composta pariteticamente da otto membri, quatto nominati dalle associazioni imprenditoriali ed altri quatto nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie. Tale organismo non avrà competenze in materia di controversie di lavoro.
Le riunioni si svolgeranno di norma a cadenza trimestrale o su richiesta di una delle associazioni firmatarie entro e non oltre 15 giorni.
Nota a verbale
Le parti convengono sulla necessità di incontrarsi per valutare congiuntamente i mutamenti in materia di avviamento al lavoro sanciti dalla normativa europea.

Art. 1 Orario di lavoro
In relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 12 del Contratto Collettivo Nazionale 15 Giugno 2000 ed eventuali modifiche apportate in stesura definitiva, per l’orario di lavoro valgono le norme del R.D. 15.03.1923 n. 692, e della Legge 196/97, successive modifiche e /o integrazioni.
L’orario contrattuale di lavoro viene determinato in 40 ore settimanali per tutto l’anno, da ripartire su cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì.
Premesso che l’impresa può prolungare l’orario di cantiere fino ai limiti stabiliti dal R.D. 15.03.1923, n. 692, la contabilizzazione dell’orario di lavoro avverrà giornalmente corrispondendosi per le prime otto ore la retribuzione normale e per le successive la retribuzione prevista per il lavoro supplementare o straordinario.
La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero di eventuali ore perse, intendendosi che tale recupero avvenga nell’arco delle giornate lavorate nella settimana.
Nel caso in cui non fossero raggiunte le 40 ore settimanali l’impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali ai sensi dell’art. 11 del contratto collettivo nazionale del lavoro.
Il periodo di quattro mesi all’anno, di cui al decreto 10.09.1923 nr. 1957, resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto
Per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l’impresa e lavoratori una diversa ripartizione dell’orario di lavoro.
L’operaio ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro anche qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione degli istituti previsti nell’art. 19 del presente contratto
Per i pendolari abituali, il tempo necessario per recarsi al cantiere non potrà quindi in nessun caso essere considerato orario di lavoro
Per sopravvenute eccezionali esigenze produttive o di organizzazione del lavoro, si potrà derogare a quanto concordato, previa comunicazione, al lavoratore.
1.a Indennità per i sabati lavorativi
Fermo restando che il normale orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì, qualora per inderogabili esigenze tecnico organizzative l’impresa abbia necessità che venga prestata attività lavorativa anche nella giornata di sabato, la stessa dovrà comunicarlo agli interessati entro il giovedì della settimana in corso. Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza.
Per le ore lavorate entro le ore 13.00 del sabato sarà corrisposta una maggiorazione
[…]
1.b Lavoro Domenicale
Nei cantieri ubicati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano è fatto divieto di svolgere attività lavorativa nella giornata di domenica, sono altresì vietate ogni tipo di pattuizione che preveda l’attività lavorativa organizzata in ciclo continuo comprendendo le giornate di domenica e/o festive stabilite dalla contrattazione vigente.
Sono ammesse deroghe per eventuali interventi straordinari di comprovata pubblica emergenza, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
1.c. Festività del Santo Patrono (Lunedì di Pentecoste)
[…]
1.d Flessibilità - Ore compensative
Datore di lavoro e dipendenti potranno in comune accordo stabilire forme di recupero compensativo degli straordinari, con un limite massimo di 1 (una) ora al giorno e di 120 (centoventi) ore complessive annue.
Le eventuali ore non recuperate dovranno essere liquidate al lavoratore con la maggiorazione prevista dalla contrattazione vigente, entro il mese di novembre dell’anno in questione, qualora non concordato diversamente tra le parti coinvolte.
1.e Emergenze
Fermo restando quanto previsto dal Dlgs 408/98. qualora per obiettive esigenze organizzative legate a eventi meteorologici o calamità naturali e/o di pubblica emergenza, che comportassero una prestazione straordinaria questa potrà avvenire solo attraverso la manifestata disponibilità del lavoratore.
In tal caso ogni ora prestata dovrà essere maggiorata […]

Art. 3 Ambiente di lavoro
Le imprese nell’allestimento del cantiere predisporranno quanto segue:
a. un ambiente idoneo ad uso spogliatoio adeguatamente aerato ove riporre indumenti, D.P.I. ed effetti personali, che dovrà risultare riscaldato al momento dell’utilizzo nei mesi invernali. Tale ambiente non potrà essere adibito a deposito attrezzi o materiali.
b. ove l’azienda organizzi il servizio di mensa presso il cantiere allestirà un locale ad uso esclusivo di refettorio. Questo dovrà risultare dimensionato al numero degli utenti, coibentato, igienicamente controllato, aerato e riscaldato.
Le stesse caratteristiche dovranno essere rispettate per i locali adibiti ad eventuale uso per il pernottamento.
c. gli arredi delle strutture di cui sopra dovranno essere adeguati all’uso e in tutti i casi non potranno essere realizzati con materiali di cantiere.
d. servizi per l’igiene e la pulizia alla persona adeguatamente arieggiati e riscaldati
e. la disponibilità gratuita di acqua potabile.
Ferme restando le disposizioni di legge in materia, l’impresa può derogare a quanto sopra quando sussistono:
- obiettive condizioni di miglior favore
- reali impedimenti tecnico-logistici
- o in relazione alla durata limitata dei lavori.
Le parti stipulanti si impegnano inoltre ad intraprendere tutte le iniziative idonee al fine di garantire che vengano eliminati e non più utilizzati i baraccamenti metallici non coibentati destinati all’uso delle persone.
Il controllo dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo rientra nelle competenze delle rappresentanze Sindacali.

Art. 4 Indumenti da lavoro
Agli operai verrà concesso a cadenza annuale:
a una tuta da lavoro intera o spezzata o in alternativa doppio pantalone
b un paio di scarpe da lavoro
con onere a carico dell’impresa mutuato tramite la Cassa Edile di Bolzano come da regolamento sottoscritto da tutte le parti sociali il 25.10.95
La disposizione di cui sopra sostituiscono integralmente l’articolo 12 dell’accordo 15.11.89
Nota a verbale
Le parti si danno atto di verificare quanto prima e comunque entro il 2003, la fattibilità di fornire all’operaio anche 1 giaccone invernale senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda.

Art. 6 Visite mediche
Fermo restando le disposizioni di legge in materia di accertamenti sanitari periodici per lavoratori, gli stessi non potranno essere ripetuti ad intervalli superiori ai 24 mesi fatto salvo diverse disposizioni prescritte dal medico competente che riduca tale limite a fronte di patologie o rischi particolari.
Detti controlli sanitari avverranno di norma nelle ore antimeridiane e comunque dopo che siano trascorse almeno otto ore dalla fine della prestazione lavorativa. Questo al fine di garantire un reale riscontro di eventuali patologie in essere

Art. 7 Formazione e riqualificazione professionale
[…]
b. Formazione primi ingressi
Il Datore di lavoro comunica al Comitato Paritetico Edile, in forma scritta, all’atto della assunzione, i dati relativi a tutti i dipendenti che entrano per la prima volta nel settore costruzioni. Questo per l’assolvimento degli obblighi di formazione alla sicurezza mediante la frequenza in orario di lavoro e come tale retribuito, di un corso di otto ore organizzato dal Comitato stesso.
L’Organismo Paritetico dovrà garantire l’allestimento di detti corsi sul territorio provinciale a cadenza periodica.
Le parti affidano inoltre al Comitato il compito di verificare la reale attuazione degli obblighi di cui sopra in collaborazione con la Cassa Edile.
Si conferma altresì che i corsi aziendali e/o interaziendali di educazione alla sicurezza organizzati dal Comitato Paritetico Edile assolvono gli obblighi di cui alla lettera a) dell’articolo 22 del D.L[gs]. 626/94 ricadenti sui datori di lavoro, ai quali l’Ente rilascerà idonea certificazione.
c. Formazione RLS
Le parti stabiliscono che il programma formativo obbligatorio in materia di educazione alla sicurezza rivolto agli RLS verrà attuato attraverso corsi articolati in tre giornate lavorative e come tali retribuite, della durata complessiva di 24 ore. L’Organizzazione e la gestione degli stessi è affidata al Comitato Paritetico Edile di Bolzano così come già previsto dall’accordo Provinciale 11.09.1996.

Art. 8 Comitato Paritetico Edile
Le parti confermano che il Comitato Paritetico Edile istituito con accordo del 25.09.89 è l’unico Organismo abilitato ad organizzare i corsi di formazione, in modo particolare quelli dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e più in generale ai lavoratori derivante dai Dlgs. 626/94 e D.L[gs]. 277/91 e successive modifiche, così come al rilascio della certificazione attestante l’assolvimento di tali obblighi.

Art. 10 Certificazione di regolarità
Con il presente accordo le parti firmatarie affidano alla Cassa Edile di Bolzano ed al Comitato Paritetico Edile, il compito di trasmettere direttamente all’Inps ed all’Inail, anche a mezzo di supporto magnetico, le attestazioni relative alle singole imprese di aver assolto regolarmente a quanto richiesto nei confronti degli enti paritetici provinciali del settore, per quanto alle disposizioni di legge in materia.

Art. 11 Comunicazione subappalti
Le Associazioni imprenditoriali artigiane si impegnano a dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 18 del CCNL vigente, dando adeguata informazione ai propri associati sugli obblighi previsti in materia di comunicazione alle OO.SS. a carico delle imprese subappaltanti.

Art. 16 Indennità lavori disagiati
Con il presente accordo le parti firmatarie demandano alla commissione bilaterale l’individuazione di lavori e/o condizioni di disagio quali lavoro in alta quota o il pernottamento nei pressi del cantiere ed altre, per le quali stabilire l’entità delle maggiorazioni retributive da corrispondere ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 24 del CCNL.

Art. 17 Indennità alloggio disagiato
Qualora l’azienda stabilisca il pernottamento presso alloggiamenti di cantiere, al lavoratore spetta un’indennità pari al 15 % della paga globale di fatto.
A detto lavoratore spettano comunque, colazione e due pasti caldi giornalieri a totale carico dell’impresa.
Lo stesso trattamento, colazione e due pasti caldi giornalieri a totale carico della azienda, spetta comunque al lavoratore anche qualora venga ospitato in altra struttura convenzionata

Art. 18 Mensa
A decorrere dal 1 marzo 1998 l’articolo 10 del contratto integrativo provinciale del 15.11.89 viene sostituito con la seguente intesa:
1. Operai
Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato, per la generalità degli addetti di cantiere, il diritto alla mensa.
L’impresa provvede affinché nei cantieri, mediante l’allestimento di un idoneo refettorio di cui all’art. sull’ambiente di lavoro, o nelle loro vicinanze anche attraverso il ricorso a servizi esterni, possa essere consumato un pasto caldo composto da primo piatto, secondo piatto, contorno, ½ l. di acqua minerale o 0,33 l. di bevanda gassata analcolica o 0,25 l. di vino o birra, fatta eccezione per gli addetti minorenni ai quali l’azienda non corrisponde alcunché per la consumazione delle bevande alcoliche. Rimane confermato il divieto di somministrazione o di assunzione di altre bevande alcoliche e superalcoliche anche nell’intervallo di pranzo.
Il lavoratore ha diritto al servizio di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore e con presenza in cantiere alla ripresa dell’attività lavorativa dopo l’intervallo del pranzo; ove non si renda possibile la somministrazione
[…]
2. Impiegati
Con decorrenza 1° Aprile 1998 a tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi, viene riconosciuto il diritto alla mensa.
Il servizio verrà garantito dall’impresa mediante mensa aziendale, qualora ciò non fosse possibile l’impresa provvederà all’erogazione tramite buoni pasto […]

Art. 27 Indennità per lavori in alta montagna
A far data dal 01.04.1998, l’emolumento, la relativa normativa e all’articolo 6 del CCPL 15.11.1989 stesso sono stati integralmente soppressi.