Categoria: 2002
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Tipologia: CPL
Data firma: 9 dicembre 2002
Validità: 09.12.2003 - 31.12.2003
Parti: Sezione Autonoma dell'Edilizia-Associazione industriali e Feneal, Filca, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Trento
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 Tutela della salute e ambiente di lavoro
Art. 2 Categorie e qualifiche
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 5 Mobilita di settore operai
Art. 6 Subappalto
Art. 7 Ferie
Art. 8 Mensa
Art. 9 Trasporti
Art. 10 Trasferta
Art. 11 Premio di professionalità e presenza operai
Art. 12 Elemento Economico Territoriale - Operai
Art. 13 Elemento Economico Territoriale - Quadri e impiegati
Art. 14 Alloggio operai
Art. 15 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 16 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 17 Indumenti di lavoro
Art. 18 Trattamento in caso di malattia
Art. 19 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
  Art. 20 Modalità di rimborso dei trattamenti di malattia, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale
Art. 21 Anticipazione indennità infortunio agli operai
Art. 22 Cassa Edile
Art. 23 Trattamento economico per ferie e per gratifica natalizia - Modalità di attuazione
Art. 24 Prestazioni della Cassa Edile
Art. 25 Anzianità Professionale Edile
Art. 26 Quote di adesione contrattuale
Art. 27 Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della provincia autonoma di Trento - ente di cui all'art. 20 del d.l.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor
Art. 28 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 29 Quote sindacali
Art. 30 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Collettivo di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 29.1.2000

Addì 9 dicembre 2002 in Trento, tra la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli industriali della Provincia di Trento […] con l'intervento della Delegazione industriale […] e, in ordine alfabetico la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Feneal - Sindacato Provinciale di Trento […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca - Sindacato Provinciale di Trento […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - Fillea - Sindacato Provinciale di Trento […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 29.1.2000, da valere, nella provincia di Trento, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa al citato Contratto 29.1.2000 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale.

Art. 1 Tutela della salute e ambiente di lavoro
Al fine di una adeguata prevenzione della salute e per migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 86 e dall'art. 89 del CCNL 29.1.2000, si conviene che le imprese:
a) concedano agli operai due ore di permesso retribuito all'anno per sottoporsi a visite mediche presso Istituti Pubblici Specializzati. Il relativo trattamento economico è costituito dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 29.1.2000 e dalla maggiorazione per i capisquadra di cui al successivo art. 2 e sullo stesso sarà calcolato l'accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%). L'utilizzazione dì detti permessi dovrà avvenire tenendo anche conto delle esigenze di lavoro nel cantiere e comunque gli operai dovranno preventivamente comunicare all'impresa l'intendimento di effettuare le visite e successivamente documentare le stesse con adeguata certificazione degli Istituti;
b) nell'allestire un cantiere per la costruzione ed esecuzione di opere predispongano un ambiente idoneo ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, nonché l'erogazione di acqua potabile, l'attrezzatura idonea per lavarsi e i servizi igienico-sanitari;
c) nei cantieri di durata minima di un anno e con un numero di operai non inferiore alle 6 unità, approntino servizi igienico-sanitari dotati dì un impianto docce adeguato all'organico del cantiere.
Il controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui sopra è affidato alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, secondo lo spirito e la lettera dell'art. 9 della legge n. 300/ 1970 (Statuto dei Lavoratori).

Art. 3 Orario di lavoro
A) L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì.
La giornata del sabato non potrà essere destinata al recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In via sperimentale per gli anni 2003 e 2004, al fine di assecondare le necessità organizzative e produttive del settore, e corrispondere nello stesso tempo ad esigenze di gruppi di lavoratori, l'impresa e i predetti gruppi di lavoratori possono concordare l'effettuazione di un orario normale di lavoro medio settimanale di 40 ore dal lunedì al sabato nell'ambito di cicli completi e predefiniti di quattro settimane consecutive.
La modulazione di orario di cui al precedente comma può essere attuata in ognuno dei due anni nell'arco di tempo che va dal giorno di introduzione al giorno di cessazione dell'ora legale e in ogni caso nei mesi che vanno da aprile ad ottobre compresi.
Ai lavoratori che effettuano l'orario di cui al precedente 3° comma, per le settimane comprese nel ciclo di quattro settimane consecutive di effettuazione dell'orario medesimo non si applica il disposto della successiva lettera B).
In ogni caso per le settimane destinate a ferie di cui al primo comma dell'art. 7 vale l'orario normale di lavoro contrattuale di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Le parti si impegnano ad incontrarsi nel mese di dicembre 2004 per verificare l'andamento dell'applicazione della modulazione di orario di cui al precedente 3° comma ai fini dell'eventuale conferma in via permanente della sperimentazione.
Al fine della valutazione di cui al precedente comma le imprese segnalano alle Organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori di Trento, tramite la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, gli orari di cui al precedente 3° comma in occasione dell'inizio della loro effettuazione.
[…]
B) In ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le parti convengono una disciplina dell'orario di lavoro nei mesi estivi così articolata:
- nei cantieri ubicati nelle zone di fondovalle della Val d'Adige, Vallagarina e Basso Sarca gli operai, su richiesta preventiva dell'azienda, sono tenuti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- nei cantieri ubicati nelle altre zone del territorio provinciale e per quelli relativi a lavori stradali, di bitumatura e di reti di servizio, ovunque siano dislocati, l'obbligo degli operai di cui al precedente alinea vale per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
L'azienda informa per iscritto i lavoratori, con comunicato da affiggere in cantiere o altra modalità, dell'effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma, con un preavviso di 72 ore. Tale preavviso non è dovuto nei casi di urgenza o indifferibilità o occasionalità.
Oltre che per cantiere e per tutti i mesi di cui al precedente 1 ° comma della presente lettera B) le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo 1 ° comma possono essere disposte dall'azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati. Per le ore di lavoro straordinario di cui al precedente 1° comma sarà corrisposta la maggiorazione del 35% di cui al comma 8 punto 1) dell'art. 20 del CCNL 29.1.2000.
All'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'azienda per gli operai è tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.
Il lavoratore può essere dispensato dall'effettuazione del lavoro straordinario di cui alla presente lettera B) in caso di oggettivo impedimento da formalizzare per iscritto all'azienda con adeguato preavviso.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti sottoscritte si danno atto reciprocamente che:
- nei periodi e per le lavorazioni indicate al 1 ° comma della lettera B) le ore di lavoro straordinario effettuate fino ad un massimo di 5 per settimana dal lunedì al venerdì, anche in assenza della procedura di cui al 2° comma della stessa lettera B), sono soggette alla disciplina di cui all'ultimo comma della medesima lettera B);
- la disciplina di cui alla lettera B) si applica solo fino ad un massimo di 5 ore di lavoro straordinario settimanale ferma restando, secondo quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali, la possibilità di effettuare ulteriore straordinario oltre tale limite massimo, anche nella giornata di sabato, senza gli oneri aggiuntivi di cui all'ultimo comma della medesima lettera B).

Art. 6 Subappalto
Le parti richiamano quanto previsto dall'art. 14 del CCNL 29.1.2000 sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro (vedi allegato A).
Le parti inoltre richiamano integralmente il disposto dell'art. 15 del CCNL 29.1.2000 sulla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti (vedi allegato B) con particolare riferimento, ai sensi di quanto previsto dal punto b) di detto articolo, all'obbligo per le imprese subappaltatrici che eseguono lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL di adempiere ai versamenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.
Le parti infine richiamano i contenuti della "Dichiarazione comune" sulla definizione del subappalto riportata in calce all'art. 15 del CCNL 29.1.2000 (vedi allegato C).
La Sezione Autonoma dell'Edilizia della Associazione degli Industriali della Provincia di Trento confermala propria disponibilità ad esaminare dietro richiesta della FLC di Trento, ove necessario, eventuali problemi emergenti dall'applicazione e dal rispetto della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960.

Art. 8 Mensa
Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato il diritto di godimento della mensa.
A) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 89 del CCNL 29.1.20001'impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo, mediante il ricorso all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni. A decorrere dal 1 ° gennaio 2003 tale diritto viene garantito con le seguenti modalità:
a) per i cantieri che fruiscono della mensa aziendale il pasto per il lavoratore è gratuito. È considerata mensa aziendale anche la somministrazione del pasto in cantiere tramite servizio esterno, purché l'impresa sia dotata della necessaria attrezzatura per il riscaldamento e la distribuzione dello stesso.
In caso di esistenza della mensa in cantiere si intende esclusa per il lavoratore la possibilità di avvalersi dei trattamenti di cui ai successivi punti b), c) e d).
b) Nel caso in cui il servizio mensa venga usufruito dai lavoratori o parte di essi con appoggio a punti di ristoro esterni al cantiere (ristoranti, tavole calde ecc.) da individuarsi di intesa con la rappresentanza dei lavoratori, al singolo lavoratore sarà trattenuto sulla retribuzione l'importo corrispondente alla differenza fra € 9,30 (nove,30) e il costo complessivo del pasto, ove lo stesso sia superiore a tale cifra.
Se per condizioni particolari tale servizio non è fruito collettivamente, il lavoratore può beneficiare anche singolarmente del servizio e delle relative agevolazioni di costo.
c) In caso di utilizzo della mensa interaziendale il pasto per il lavoratore è gratuito.
d) Nel caso in cui il lavoratore, operaio o impiegato di cantiere -comunicandolo preventivamente alla ditta - rinuncia a godere dei trattamenti di mensa di cui ai precedenti punti b) e c), allo stesso verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a € 5,16 (cinque, 16) giornaliere per ogni giornata di presenza.
La composizione dei pasti è la seguente: primo piatto, secondo piatto, contorno, mezzo litro di bevanda e caffè. Il controllo della qualità e della quantità dei pasti spetta alle rappresentanze sindacali unitarie. Il trattamento di cui ai sopra elencati punti a), b), c) e d) compete solo ai lavoratori che abbiano prestato almeno quattro ore di lavoro nella giornata.
[…]

Art. 15 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del CCNL 29.1.2000, agli operai che eseguono lavori in alta montagna saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione:
- per lavori eseguiti da 1.200 m. s.l.m. e fino a 1.800 m., 10%;
- per lavori eseguiti oltre i 1.800 m. s.l.m. la percentuale di maggiorazione formerà oggetto di accordo fra le parti stipulanti il presente contratto, tenuto conto dei particolari disagi della zona o del cantiere nel quale i lavori si svolgono. La percentuale medesima non potrà essere inferiore al 15%.
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 29.1.2000 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo).

Art. 16 Indennità per lavori speciali disagiati
- Indennità per lavori in galleria
Restano confermati i valori di cui ai precedenti contratti integrativi provinciali, pari alle misure massime previste dall'art. 21 del CCNL 29.1.2000.
- Indennità per lavori di disgaggio
A decorrere dal 1 gennaio 2003 agli operai disgaggisti è corrisposta, per le ore di lavoro " in corda", una indennità del 12% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 29.1.2000 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo). La predetta indennità è assorbita, fino a concorrenza, negli eventuali trattamenti retributivi in atto a favore del lavoratore concessi in riferimento all'esecuzione dei lavori indicati.

Art. 17 Indumenti di lavoro
Con riferimento a quanto stabilito dai precedenti Contratti Provinciali di lavoro circa l'obbligo per le imprese di fornire gli indumenti di lavoro si conviene che la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento provveda a fornire annualmente agli operai, per ogni anno solare:
a) un paio di scarpe antinfortunistiche;
b) una tuta o altro indumento da lavoro individuato dalla Cassa Edile stessa sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente contratto. Tale tuta o indumento spetterà solo agli operai aventi almeno 400 (quattrocento) ore di iscrizione alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento nei dodici mesi precedenti l'insorgere del diritto.
Le forniture di cui al precedente comma avverranno tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo costituito con il contributo di cui al successivo 4° comma. Alle forniture stesse avranno diritto solo gli operai dipendenti da imprese in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa Edile ed in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'ordine del materiale da parte di quest'ultima.
Le forniture avverranno con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.
Alla copertura degli oneri derivanti dalle forniture di cui al presente articolo viene provveduto con un contributo a carico dei datori di lavoro da versarsi alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento entro i termini stabiliti per gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima fissato nella misura dello 0,50%.
[…]
Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali accordi aziendali.

Art. 22 Cassa Edile
Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici l'attività della Cassa Edile, istituita con l'accordo provinciale 12 marzo 1962 e denominata "Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento", è regolata dallo Statuto approvato in data 17 marzo 1999.
[…]
In ragione delle funzioni attribuite alla Cassa Edile, di esattore dei contributi dovuti a Centrofor, la stessa è autorizzata a rilasciare nei casi previsti, ed in presenza delle condizioni necessarie, attestazioni di regolarità contributiva per conto di Centrofor medesimo fatti salvi eventuali divieti di quest'ultimo.

Art. 27 Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della provincia autonoma di Trento - ente di cui all'art. 20 del d.l.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor
Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici il Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia Autonoma di Trento - Ente di cui all'art. 20 del D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, più brevemente denominato Centrofor, svolge la propria attività secondo lo Statuto approvato in data 17 marzo 1999. Centrofor svolge le funzioni antecedentemente svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, costituito con Accordo 24 marzo 1987, nonché dalla Scuola Edile di cui all'Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento - Ente mutualistico, assistenziale e di qualificazione professionale e quindi le funzioni degli Enti di cui rispettivamente all'art. 87 e all'art. 92 del CCNL 29.1.2000.
Con riferimento a quanto disposto dall'art. 87 del CCNL 29.1.2000 Centrofor assume le funzioni previste dall'art. 20 del D.L.vo 19.9.1994 n. 626 di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
A favore di Centrofor è stabilito un contributo a carico dei datori di lavoro che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, è fissato nella misura dello 0,50% da versarsi per il tramite della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento secondo quanto previsto dal precedente articolo 22.
Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del CCNL 29.1.2000 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività residue.
Nota a verbale
Le parti, nel ribadire l'importanza della professionalità dei lavoratori edili anche al fine della crescita di efficienza e competitività delle imprese del settore, si impegnano per l'ulteriore miglioramento qualitativo delle attività di formazione professionale svolte da Centrofor.
Le parti si impegnano altresì ad individuare ulteriori tipologie di corsi di formazione professionale, da far effettuare da Centrofor, per corrispondere alle necessità evidenziate dalle imprese del settore.

Art. 28 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto nell'azienda può utilizzare le ore annue di permesso di cui al 9 comma dell'art. 88 del CCNL 29.1.2000 anche per accedere ai cantieri dell'azienda stessa diversi da quello al quale è assegnato, con le modalità di cui al punto 2.1 dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995.