Categoria: 1996
Visite: 9479

Tipologia: CPL
Data firma: 16 gennaio 1996
Validità: 31.12.1997
Parti: Raiffeisenverband Sudtirol, Vog, Eso, Fruchtverband, Vip e Asgb, Cgil-Agb, Cisl-Sgb, Uil-Sgk
Settori: Commercio, Magazzini ortofrutticoli, Sudtirolo
Fonte: cnel.it

Sommario
:

  Art. 1 - (Sfera di applicazione del contratto)
Art. 2 - (Rapporti di lavoro)
Art. 3 - (Assunzione)
Art. 4 - (Periodo di prova)
Art. 5 - (Classificazione del personale)
Art. 6 - (Orario di lavoro)
Art. 7 - (Lavoro straordinario)
Art. 8 - (Riposo settimanale e festività)
Art. 9 - (Ferie)
Art. 10 - (Assenze e congedi)
Art. 11 - (Congedo matrimoniale)
Art. 12-A - (Trattamento malattia)
Art. 12-B - (Infortunio)
Art. 12-C - (Ambiente e lavoro)
Art. 13 - (Gravidanza e puerperio)
Art. 14 - (Servizio militare)
 

Art. 15 - (Sospensione del lavoro)
Art. 16 - (Trattamento economico)
Art. 17 - (Scatti di anzianità)
Art. 18 - (Mensilità supplementare - 13ª e 14ª)
Art. 19 - (Preavviso)
Art. 20 - (Trattamento di fine rapporto)
Art. 21 - (Norme disciplinari)
Art. 22 - (Vestiario)
Art. 23 - (Alloggio - Trasferte)
Art. 24 - (Diritti sindacali)
Art. 25 - (Diritto allo studio)
Art. 26 - (Commissioni agricole)
Art. 27 - (Condizioni di miglior favore)
Art. 28 - (Commissione paritetica)
Art. 29 - (Decorrenza e durata del contratto)
Dichiarazione


Addì 16 gennaio 1996, tra Raiffeisenverband Sudtirol, Vog, Eso, Fruchtverband, Vip e Asgb, Cgil/Agb, Cisl/Sgb, Uil/Sgk è stato stipulato il presente contratto provinciale per i lavoratori dipendenti dai magazzini ortofrutticoli del Sudtirolo integrativo del CCNL 16 dicembre 1994.

Art. 1 - (Sfera di applicazione del contratto)
Il presente contratto collettivo provinciale disciplina il rapporto di lavoro tra il personale operaio e le aziende esercenti la raccolta, lavorazione, cernita, conservazione, commercializzazione ed esportazione dei prodotti ortofrutticoli anche se organizzati in forma cooperativa o consortile.
Per il personale operaio si intende il personale fisso e stagionale di ambo i sessi addetto alle varie attività ed operazioni di preparazione alla vendita dei prodotti ortofrutticoli.
È escluso dall'applicazione del presente contratto il personale impiegatizio. Sono altresì escluse le aziende esercenti il commercio all'ingrosso ed in commissione operanti nei mercati.

Art. 2 - (Rapporti di lavoro)
Gli operai, a seconda della natura del rapporto di lavoro, si distinguono in operai a tempo indeterminato (fissi) ed operai a tempo determinato (stagionali).
[…]
I consorzi e le cooperative devono comunicare all'Inps (ex Scau - Ufficio provinciale per la contribuzione agricola unificata) ed alla sezione di collocamento competente l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]

Art. 6 - (Orario di lavoro)
La durata del normale orario di lavoro ripartito in 5 giornate, dal lunedì al venerdì, è di ore 40 settimanali con un massimo di otto ore giornaliere. In base alla tabella approvata con R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, integrato con R.D. 7 agosto 1925, n. 1478 - 1744 e con R.D. 13 novembre 1930, n. 1678 - 2010 è consentito il prolungamento dell'orario a 10 ore giornaliere ovvero 50 ore settimanali per quei lavoratori che sono addetti alla consegna ed all'immagazzinamento del raccolto, previsto per 2 mesi all'anno.
Il periodo durante il quale è consentito il prolungamento di orario di cui sopra è fissato dal 15 settembre al 15 novembre di ogni anno. Eventuali deroghe dovranno essere comunicate al competente Ispettorato del lavoro e per conoscenza alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Il normale orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia è fissato nella misura di 45 ore settimanali.
Appartengono a questa categoria: custodi, guardiani diurni e notturni, pesatori ed aiuti, personale addetto agli impianti di refrigerazione ed alla bilancia.
I custodi degli impianti di refrigerazione che hanno un orario di lavoro continuo possono compensare le ore lavorate dopo le 40 ore settimanali, al sabato, alla domenica e durante le giornate festive in giornate libere oppure in prolungamento delle ferie o sotto forma di retribuzione straordinaria.
Qualora non già previste, devono essere concesse due pause, ciascuna di 15 minuti, di cui una retribuita. Pertanto, per una presenza giornaliera di otto ore e quindici minuti si intende una retribuzione piena di otto ore.
Le parti contrattuali stabiliscono che la pausa pagata di 15 minuti la mattina è da considerarsi come una riduzione dell'orario di lavoro per cui, per il calcolo dello straordinario, questa pausa è da considerarsi come orario normale di lavoro.
Ai lavoratori che lavorano meno di 6 ore al giorno, la pausa non viene retribuita. Per i minorenni si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
In caso di bisogno è prevista l'introduzione di turnazioni e di un'equa rotazione.
Ai lavoratori con turno di lavoro continuato è concessa una pausa retribuita di 30 minuti. Nelle cosiddette "giornate lavorative" che coincidono con il normale orario di lavoro, l'intervallo di mezzogiorno avrà durata minima di un'ora.
Ai lavoratori turnisti non viene solitamente richiesto di effettuare ore di lavoro straordinario. Il prolungamento del turno di lavoro potrà avvenire solamente se il turno successivo viene ritardato o fatto decadere per circostanze di carattere straordinario. Ciò vale anche nei casi in cui i singoli lavoratori del turno immediatamente successivo non siano disponibili per la loro attività entro breve tempo.
Il lavoro a tempo parziale sarà concesso nella misura massima del 10% dei dipendenti di magazzini di frutta per i quali viene applicato il contratto collettivo provinciale. L'autorizzazione al lavoro a tempo parziale viene concessa prioritariamente per cause familiari e di salute. Le richieste relative alla conversione da occupazione a tempo pieno in occupazione a tempo parziale vanno inoltrate all'azienda 14 giorni prima della data di inizio del rapporto a tempo parziale specificata dal lavoratore. Il personale assunto a tempo parziale viene assunto in armonia con l'organizzazione del lavoro in azienda.

Art. 7 - (Lavoro straordinario)
L'effettuazione di lavoro straordinario oltre le 40 ore settimanali è consentita in casi di necessità nella misura massima di 130 ore annue.
Gli straordinari, escludendo le cause di forza maggiore, sono da comunicare alle maestranze interessate perlomeno prima della pausa di mezzogiorno.
Le ore straordinarie vengono retribuite con le maggiorazioni previste o - su richiesta dei dipendenti - compensate con permessi liberi in periodo di minore attività lavorativa. Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di compensazione, verrà comunque corrisposta la maggiorazione per il lavoro straordinario.
Il lavoro nella giornata di sabato, in casi eccezionali e di necessità, deve essere concordato con la rappresentanza sindacale aziendale od in mancanza della stessa, direttamente con i lavoratori; in caso di accordo il lavoro è impegnativo per il numero di dipendenti concordato.
[…]

Art. 8 - (Riposo settimanale e festività)
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
[…]

Art. 12-B - (Infortunio)
Ogni infortunio sul lavoro deve essere immediatamente comunicato direttamente alla direzione aziendale.
[…]

Art. 12-C - (Ambiente e lavoro)
Le aziende si impegnano a garantire la salute e l'incolumità dei lavoratori. A questo scopo esse chiederanno, dietro severa osservanza delle norme già in vigore ed ogni volta che le circostanze lo richiedano, dei controlli che verranno effettuati da tecnici e da medici di enti pubblici, per prevenire gli infortuni sul lavoro ed eliminare per quanto possibile le cause ed i focolai di malattie.
Le lavoratrici addette al trasporto ed al sollevamento di casse di frutta, secondo quanto stabilisce la legge n. 653 del 26 aprile 1934, non possono prestare più di quattro ore al giorno per lavori che prevedono il sollevamento di casse di frutta. Il peso complessivo che ogni singola lavoratrice può sollevare non deve superare i 20 chili.
I delegati aziendali possono sottoporre alla direzione proposte di prevenzione agli infortuni e di miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché cercare delle soluzioni in comune accordo con la direzione.
La temperatura nei locali di lavoro: questa non dovrebbe essere mai al di sotto dei 10 gradi Celsius.
In accordo con le rappresentanze attive nell'agricoltura viene istituita la Commissione paritetica ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/1994. A tale Commissione viene affidato il compito di rendere esecutive le norme di legge relative alla sicurezza ed alla tutela della salute sul posto di lavoro.
Nota a verbale
Si conviene di redigere un protocollo separato, nel quale i magazzini di frutta si impegnano, per quanto possibile, di non far trasportare e sollevare alle lavoratrici le casse di magazzino del peso superiore ai 35 chilogrammi.

Art. 13 - (Gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c) da usufruire entro il primo anno di vita del bambino.
La lavoratrice ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della lavorazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato).
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al comma precedente hanno la durata di un'ora ciascuna e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice di uscire dall'azienda.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge n. 643/1934 sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha altresì il diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
[…]
Per quanto riguarda la maternità, valgono inoltre le norme legislative n. 1026 del 25 novembre 1976 e n. 903 del 9 dicembre 1977.

Art. 21 - (Norme disciplinari)
Il personale ha l'obbligo di rispettare le disposizioni emanate dall'azienda per regolare il servizio interno, le quali non devono contrastare con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro Tali disposizioni dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione all'interno dell'azienda.
L'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano, secondo le norme di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso (licenziamento in tronco).

Art. 22 - (Vestiario)
Gli indumenti che i prestatori d'opera sono tenuti ad usare per misure di carattere igienico-sanitarie o per disposizione del datore di lavoro saranno forniti a cura ed a spesa del datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro potrà determinare le norme relative all'uso, alla pulizia ed alla conservazione degli indumenti usati avviene a restituzione degli indumenti in dotazione.
Alle lavoratrici dei magazzini di frutta, su richiesta della maggioranza, verranno forniti, a carico dell'azienda, due grembiuli di lavoro. Alla fine del rapporto di lavoro detti grembiuli devono essere riconsegnati all'azienda.

Art. 24 - (Diritti sindacali)
Per i diritti sindacali si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. In particolare si precisa che i compiti dei delegati sindacali aziendali si riferiscono ad interventi presso il datore di lavoro per l'applicazione delle norme contrattuali e della legislazione sociale; in casi controversi si può richiedere l'intervento delle Organizzazioni sindacali ovvero della Commissione paritetica.
In relazione agli articoli 23 e 30 della legge n. 300/1970 si conviene che i permessi retribuiti per i delegati sindacali aziendali, provinciali e nazionali non potranno essere superiori a 100 ore annue per ogni azienda. Il delegato sindacale che intende esercitare il diritto di cui sopra, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro tramite le rispettive Organizzazioni sindacali 24 ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e tre giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti (art. 24 della legge n. 300/1970).
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere in appositi spazi messi a disposizione dall'azienda (albi sindacali), le comunicazioni del Sindacato riguardanti norme contrattuali, tabelle retributive, comunicazioni varie di natura sindacale e dei rispettivi Patronati.
[…]

Art. 28 - (Commissione paritetica)
Viene istituita una Commissione così composta:
- 4 membri di rappresentanza delle Organizzazioni dei datori di lavoro;
- 4 membri di rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie il presente contratto.
Compiti della Commissione paritetica:
a) interpretazione autentica del presente contratto;
b) tentativo di conciliazione delle eventuali controversie non conciliate in sede aziendale;
c) consultazione sui problemi di reciproco interesse.