Tipologia: CPL
Data firma: 4 febbraio 2000
Validità: dal 01.01.2000
Parti: Uncem e Cgil, Cisl, Asgb
Settori: Agroindustriale, Sistemazione idraulico-forestale, idraulico-agraria, Bolzano
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Diritti sindacali
Art. 4 - Orario di lavoro
Art. 5 - Formazione professionale
Art. 6 - Sicurezza sul lavoro
Art. 7 - Dimissione
Art. 8 - Controversie
Art. 9 - Contributo per assistenza contrattuale
  Art. 10 - Occupazione e garanzia occupazionale
Art. 11 - Classificazione degli operai
Art. 12 - Salario integrativo provinciale
Art. 13 - Indennità di alta montagna
Art. 14 - Rimborso delle spese di viaggio
Art. 15 - Attrezzi di lavoro
Art. 16 - Servizio mensa
Art. 17 - Assicurazioni sociali ed integrazioni trattamenti

Contratto provinciale di lavoro per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della provincia di Bolzano

Addì 4 febbraio 2000, tra: Uncem e Cgil Cisl Asgb è stato stipulato il presente contratto provinciale di lavoro per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della provincia di Bolzano integrativo del CCNL 16 luglio 1998.

Art. 1 - Sfera di applicazione (riferimento art. 1 CCNL)
1. Il presente contratto integra il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1998, in seguito denominato "CCNL", e si applica nella provincia autonoma di Bolzano per i rapporti di lavoro e le attività di cui all'art. 1 dello stesso. I lavori riguardano:
a) impianto coltura e manutenzione di vivai forestali;
b) rimboschimenti e risarcimenti, compresi i lavori preparatori e sussidiari;
c) tagli colturali ed utilizzazioni forestali anche delle piante di alto fusto;
d) allestimento, trasporto ed esbosco del legname anche con impianti a filo;
e) lotta antiparassitaria;
f) bonifica e miglioramento pascoli montani;
g) apertura e costruzione di strade forestali e piste di esbosco;
h) lavori di sistemazione e manutenzione di strade forestali;
i) sistemazione ed inerbimento di scarpate e di zone franose;
j) spegnimento di incendi boschivi;
k) costruzione e manutenzione di fabbricati ed impianti demaniali, nonché gestione dei medesimi;
l) opere di sistemazione antivalanghe;
m) manutenzione delle opere suddette;
n) interventi forestali di particolare necessità in caso di pubbliche calamità;
o) lavori in segheria a completamento della lavorazione boschiva nelle proprietà demaniali;
p) rilievi ed elaborazioni dati per piani di gestione, inventari forestali, danni da selvaggina, catasto ittico e diversi altri schedari;
q) lavori di valorizzazione ambientale o paesaggistica;
r) servizio protezione natura;
s) lavori nel parco nazionale dello Stelvio.

Art. 4 - Orario di lavoro (riferimento art. 9 CCNL)
1. L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni.
2. Qualora all'operaio venga richiesto di effettuare lavori nella giornata del sabato, tali ore sono considerate lavoro straordinario ai sensi dell'art. 50 del CCNL
3. Qualora gli operai non effettuino le 39 ore settimanali per causa di forza maggiore, è consentito recuperare le ore di lavoro mancanti nell'ambito del mese, purché tale recupero non comporti un orario giornaliero superiore alle 10 ore. Le predette ore di recupero sono da considerarsi a tutti gli effetti ore ordinarie di lavoro.
4. Nell'ipotesi in cui l'operaio chieda di recuperare le ore perdute effettuandole nella giornata di sabato, tali ore saranno considerate lavoro ordinario a tutti gli effetti ad eccezione di quanto previsto al comma 2. Tali ipotesi ricorre comunque quando la maggioranza della squadra, ivi compreso il capo squadra, sia d'accordo.
5. In via eccezionale viene data la possibilità di ripartire l'orario settimanale su 4 giorni, sempre che sia d'accordo la maggior parte degli operai e lo consenta l'organizzazione del cantiere.
6. Su richiesta scritta dell'operaio nei vivai forestali è possibile ridurre l'orario settimanale. Nella richiesta viene fissata la presumibile durata dell'orario ridotto.

Art. 6 - Sicurezza sul lavoro (riferimento art. 22 CCNL)
1. Il datore di lavoro si impegna a favorire la fornitura di ricetrasmittenti ai capo squadra con il posto di lavoro lontano e inagibile agli automezzi.
2. Per ogni tipo di lavoro viene fornito l'abbigliamento di protezione prescritto dalle norme antinfortunistiche vigenti con l'obbligo di indossarlo.

Art. 8 - Controversie (riferimento art. 28 CCNL)
1. Ai sensi del CCNL viene istituita una Commissione paritetica intersindacale composta come segue:
- 4 membri in rappresentanza delle amministrazioni datori di lavoro;
- 4 membri in rappresentanza delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni O.S.
2. Le parti di cui sopra possono farsi assistere da un esperto non avente diritto di voto.
3. Rientrano nei compiti della Commissione paritetica intersindacale:
a) l'interpretazione autentica del presente contratto integrativo;
b) il tentativo di conciliazione delle eventuali controversie collettive o individuali;
c) la consultazione su problemi di reciproco interesse.
4. La Commissione si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta una delle parti firmatarie.

Art. 13 - Indennità di alta montagna (riferimento art. 53 CCNL)
1. Viene conferita un'indennità di alta montagna unitaria nella misura del 12% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo provinciale.

Art. 16 - Servizio mensa (riferimento art. 58 CCNL)
1. Il datore di lavoro, qualora venga richiesta dalla maggioranza degli operai componenti il cantiere e qualora tale maggioranza sia composta da 12 unità, si impegna all'istituzione di un servizio mensa, mettendo a disposizione a tale scopo le attrezzature necessarie ed un operaio per il servizio cucina.
2. Se ciò non è possibile al lavoratore viene retribuito l'importo di lire 1.000 all'ora.