Categoria: 2002
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Tipologia: CPL
Data firma: 18 dicembre 2002
Validità: 18.12.2002 - 31.12.2005
Parti: Anivp, Cittadini dell'Ordine, Generalpol, Citypol, Trasporti Fiduciari Atesini , La Vigile San Marco, Vigilanza Alto Atesina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Istituti di vigilanza, Bolzano
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1
Art. 2 Validità
Art. 3 Informazione
Art. 4 Orario di lavoro
Art. 5 Ferie
Art. 6 Professionalità e sicurezza
Art. 7
  Art. 8
Art. 9 Esercitazione tiro a segno
Art. 10 Buono pasto
Art. 11 Perequazione dei trattamenti
Art. 12
Art. 13 Decorrenza
Art. 14 Relazioni sindacali

Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Lavoro

Il giorno 18 dicembre 2002 presso la sede Cisl di Bolzano si è stipulato il Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Lavoro, tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Vigilanza Privata (Anivp) […], Cittadini dell'Ordine spa […], Generalpol srl […], Citypol srl […], Trasporti Fiduciari Atesini srl […], La Vigile San Marco spa […], Vigilanza Alto Atesina srl […] e Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi (Filcams-Cgil) […], Federazione Italiana Addetti Servizi Commerciali Affini e Turismo (Fisascat-Cisl) […], One Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Uiltucs Uil […], visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e il Contratto Integrativo Provinciale del 1997, scaduto

Premesso che le parti ribadiscono il proprio impegno a promuovere, per quanto di propria competenza, iniziative idonee a garantire un'ulteriore crescita dei livelli qualificativi dei servizi prestati dagli Istituti di Vigilanza nell'ambito di una equilibrata prospettiva di sviluppo che salvaguardi ed incrementi i livelli occupazionali e professionali esistenti nonché le esigenze di sicurezza delle Guardie Particolari Giurate addette ai servizi.

Art. 1
Il presente Contratto Integrativo Provinciale disciplina, in maniera unitaria il rapporto di lavoro per tutto il territorio della Provincia di Bolzano., in tutte le aziende in qualunque forma costituite che svolgono attività di vigilanza, sorveglianza e custodia per conto terzi a norma del testo unico delle leggi di P.S.

Art. 3 Informazione
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, le aziende forniranno su eventuale richiesta delle OO.SS. e delle eventuali RSA/RSU informazioni inerenti i seguenti aspetti: organico, ordine strutturale, prospettive di sviluppo in relazione alle nuove tipologie di servizi, eventuale introduzione di nuova tecnologia, entità delle prestazioni di lavoro straordinario, calendario riposi, contratti formazione lavoro, programma ferie.

Art. 4 Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal RDL del 15 marzo 1923 n. 692 e dalla Tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, l'orario settimanale di lavoro è fissato ai fini contrattuali in ore 40 per tutti i dipendenti.
Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, fermo restando la competenza delle quote orarie come stabilite dal CCNL in vigore, per il lavoro straordinario. In tal caso il lavoratore avvertirà l'Istituto che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari.
Agli effetti del presente contratto è considerato lavoro normale quello diurno e notturno, sia feriale che festivo o domenicale, prestato in turni regolari di servizio dal personale del ruolo tecnico-operativo, tali turni verranno comunicati ai lavoratori con congruo anticipo di tempo e comunque potranno eventualmente essere modificati per esigenze di servizio.
Per il personale tecnico operativo il limite dell'orario giornaliero contrattuale è di 7 ore. La settimana lavorativa si attua, per il personale del ruolo tecnico-operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di lavoro. In tal caso e soltanto quando l'orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato (sistema 5+1),
Eventuali prestazioni straordinarie vanno contenute in maniera equilibrata e le stesse verranno distribuite equamente tra i lavoratori.

Art. 6 Professionalità e sicurezza
Le parti con il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale si sono riproposte l'obiettivo di intervenire nei settori della Professionalità e Sicurezza strettamente connessi tra loro. Le parti intendono sviluppare la fase formativa tesa a migliorare la professionalità della Guardia Particolare Giurata in riferimento alle eventuali esigenze di maggior professionalità nell'espletamento del servizio e rivolta alla gestione dei nuovi servizi.
Su questo argomento le parti si impegnano ad adottare le possibili soluzioni in materia di sicurezza, anche di concerto con le istituzioni Pubbliche preposte alla sicurezza individuale e collettiva. (Prefettura e Questura)

Art. 14 Relazioni sindacali
Le parti, sulla base di quanto espresso nella premessa del presente accordo, nel rispetto delle reciproche distinte autonomie e responsabilità, intendono con il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale attuare un rafforzamento qualitativo a tutti i livelli delle relazioni sindacali.
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