Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 27 aprile 2017, n. 19970 - Venti giorni senza andare in cantiere, proprio all'inizio dei lavori: responsabilità del coordinatore per l'infortunio occorso al figlio del capo


 

 

L'uso del muletto (a bordo del quale il figlio del legale rappresentante della s.r.l. Saeg aveva avuto un grave incidente ribaltandosi nel fossato) non era stato estemporaneo, bensì necessario fin dall'inizio dell'attività di cantiere, che a dire dello stesso imputato era stato aperto da circa un mese. Infatti il sinistro si è verificato il 20 luglio e il muletto era stato preso a noleggio il 2 luglio, tanto da ammettersi che il suo utilizzo era previsto fin dalle prime fasi di lavoro e che l'imputato doveva essersi reso conto della sua presenza, ove si fosse recato in cantiere per la verifica dell'andamento dei lavori.
Al di là quindi della formale redazione del PSC, vi sarebbe stato tutto il tempo, nell'ipotesi in cui fossero intervenuti i doverosi controlli, per rimediare all'anomalo andamento del cantiere. Vero è, al contrario, che dal momento dell'apertura del cantiere l'odierno ricorrente non era più stato ivi presente, o quantomeno egli non si era fatto vedere per almeno tre settimane, ossia dal 2 luglio, data di presa a noleggio del muletto, al 20 luglio, data del grave incidente e momento nel quale l'imputato aveva preso contezza dell'uso del muletto. Tutto ciò era quindi avvenuto poco tempo dopo l'inizio dei lavori di cantiere, in un momento nel quale ben maggiore avrebbe dovuto essere l'attività di vigilanza, di verifica, anche eventualmente di sanzione.
Perdono così consistenza tutti i motivi di ricorso, atteso che proprio dalle palesi omissioni del ricorrente si desume agevolmente la responsabilità per i reati ascritti.


 

 

Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 14/12/2016

 


Fatto

 


1. Con sentenza del 30 ottobre 2015 il Tribunale di Forlì ha condannato M.L. alla pena di euro 2000 di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 92, comma 1, lett. b) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 91, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Avverso la predetta pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi. 
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che il provvedimento impugnato non aveva motivato, circa la mancata coerenza del piano operativo di sicurezza col piano di sicurezza e coordinamento riguardo alle operazioni di scarico, carico e stoccaggio dei materiali. Al contrario, la verifica della coerenza poteva dirsi effettuata ed era comunque integrata dalla constatazione della completezza e della coerenza dell'insieme costituito dai due documenti, laddove l'eventuale dettaglio del piano di sicurezza poteva essere accompagnato da un piano operativo molto ridotto, in sé integrato dalla normativa di dettaglio del primo documento. In realtà vi sarebbe stata incoerenza solamente nel caso in cui i due documenti avessero prescritto modalità operative in contrasto tra loro ovvero incompatibili.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha poi rilevato che non era dato comprendere di quali modifiche, in tesi intervenute nel corso dell'asserita evoluzione dei lavori, il ricorrente avrebbe dovuto tenere conto. Per quanto riguardava poi la presenza del cd. muletto, l'imputato ne aveva appreso l'esistenza solamente nel pomeriggio del 20 luglio 2012, allorché era stato informato dell'incidente occorso al figlio del titolare dell'impresa Saeg, e dell'utilizzazione, da parte del giovane, del muletto nelle operazioni di carico e scarico.
2.3. Col terzo motivo, e sempre sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, l'imputato ha rilevato che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di Forlì, egli aveva redatto il piano di sicurezza determinando l'area di carico e scarico, mentre l'incidente era avvenuto al di fuori del cantiere in zona quindi diversa e all'insaputa del professionista, per sola ed illecita scelta del giovane e del padre, datore di lavoro.
2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha osservato che l'area di cantiere disegnata nel piano di sicurezza era assolutamente piana, piatta e priva di fossi, mentre la scelta del titolare dell'impresa e del proprio figlio era stata nel senso di effettuare altrove le operazioni invero in contestazione.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
 

 

Diritto

 


4. Il ricorso è infondato.
4.1. Non vi è in primo luogo contestazione circa i compiti affidati all'odierno ricorrente, quale coordinatore per la progettazione e la coordinazione del cantiere.
Atteso ciò, ed in relazione alle imputazioni formulate a carico, il richiamato art. 92, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 81 del 2008 dispone che, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto; adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
Al contempo, l'art. 91, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 81, stabilisce che durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV.
4.2. Ciò posto, in realtà i motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro intima connessione, appaiono tutti ruotare attorno al medesimo punto, ossia la relazione tra l'attività progettuale dell'odierno ricorrente e la concreta operatività del cantiere.
Da un lato, infatti, non è stata oggetto di impugnazione la specifica affermazione del Tribunale di Forlì in ordine alla lacunosità del piano operativo della sicurezza (POS); dall'altro, ferma questa non censurata valutazione, il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) avrebbe dovuto porre in essere tutto quanto necessario per disciplinare le operazioni di carico e scarico, "tenendo in considerazione i mezzi in dotazione del cantiere secondo il POS, ma e soprattutto dell'evoluzione dei lavori e delle eventuali modifiche intervenute, accertandosi che le imprese esecutrici adeguassero i rispettivi piani operativi di sicurezza alle indicazioni inserite nel PSC" (così la seconda pagina della motivazione del provvedimento impugnato).
D'altronde, siffatta affermazione trova immediato riscontro laddove viene rilevato che "tra le indicazioni contenute all'interno del PSC, nella descrizione dell'allestimento, si fa menzione di un piano di scarico e stoccaggio del materiale attraverso un rullo compattatore, di cui nel POS non vi è traccia". Al contempo, è pacifico (v. anche ricorso pag. 5, nonché pag. 1 della motivazione) che nelle fasi di scarico e stoccaggio del materiale il POS redatto dalla s.r.l. Saeg avesse previsto solamente l'utilizzo di un autocarro e di un autocarro con gru.
In altre parole, alla luce di tale rilievo assume intima coerenza l'intera decisione e non si ravvisano vizi nella motivazione addotta.
Al riguardo, già nella vigenza della pregressa normativa di riferimento, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, era stato osservato che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza (ad es. Sez. 4, n. 32142 del 14/06/2011, Goggi, Rv. 251177). Sì che era stato affermato che tale figura avrebbe dovuto assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, in particolare adeguando il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, vigilando sul rispetto dello stesso e sospendendo le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente. Le funzioni del coordinatore non si limitavano quindi a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma si estendevano anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza, e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori (in termini, nel vigore dell'attuale normativa di cui al decreto legislativo n. 81 cit., cfr. altresì Sez. 4, n. 47834 del 26/04/2016, Prette e altro, Rv. 268255).
In relazione a ciò, ed il rilevato particolare del rullo compattatore appare oltremodo significativo (tant'è che non è stato ripreso nell'odierno ricorso), trovano linfa ed alimento le considerazioni complessivamente svolte nel provvedimento impugnato.
Vero è, infatti, che la funzione di alta vigilanza, che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori, ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto (Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015, Porterà e altri, Rv. 265661).
Ma, al riguardo, il provvedimento impugnato ha dato coerentemente conto che "l'uso del muletto (a bordo del quale il figlio del legale rappresentante della s.r.l. Saeg aveva avuto un grave incidente ribaltandosi nel fossato) non era stato estemporaneo, bensì necessario fin dall'inizio dell'attività di cantiere, che a dire dello stesso M.L. era stato aperto da circa un mese. Infatti il sinistro si è verificato il 20 luglio e il muletto era stato preso a noleggio il 2 luglio, tanto da ammettersi che il suo utilizzo era ammesso fin dalle prime fasi di lavoro e che l'imputato doveva essersi reso conto della sua presenza, ove si fosse recato in cantiere per la verifica dell'andamento dei lavori”.
Al di là quindi della formale redazione del PSC, vi sarebbe stato tutto il tempo, nell'ipotesi in cui fossero intervenuti i doverosi controlli, per rimediare all'anomalo andamento del cantiere. Vero è, al contrario, che dal momento dell'apertura del cantiere l'odierno ricorrente non era più stato ivi presente, o quantomeno egli non si era fatto vedere per almeno tre settimane, ossia dal 2 luglio, data di presa a noleggio del muletto, al 20 luglio, data del grave incidente e momento nel quale l'imputato aveva preso contezza dell'uso del muletto. Tutto ciò era quindi avvenuto poco tempo dopo l'inizio dei lavori di cantiere, in un momento nel quale ben maggiore avrebbe dovuto essere l'attività di vigilanza, di verifica, anche eventualmente di sanzione.
Perdono così consistenza tutti i motivi di ricorso, atteso che proprio dalle palesi omissioni del ricorrente si desume agevolmente la responsabilità per i reati ascritti.
In ordine al carico e allo scarico dei materiali, non vi era piena coerenza circa i mezzi da utilizzare (v. supra), tanto più che l'uso del muletto non era previsto benché fosse divenuto ben presto elemento essenziale nell'attività di cantiere; oltre a ciò, l'imputato - a prescindere da ogni ipotesi circa le eventuali condotte che avrebbero potuto porre in essere i rappresentanti della società che stava eseguendo i lavori, al fine di celare anche al professionista l'uso del mezzo non previsto - certamente non si è recato in cantiere quantomeno per venti giorni, e proprio nella fase iniziale del cantiere. Sì che ogni eventuale attività di riconciliazione tra PSC e POS era per ciò solo impossibile.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, quindi, e della stessa successione degli eventi che dà conto di una prolungata assenza dal cantiere dopo la redazione del PSC (formalmente completa, ma in sostanza non pienamente aderente alla concretezza operativa, come si evince anche dall'affermata, ma non riscontrata, presenza di una macchina atta allo scarico ed allo stoccaggio), non può essere negata la responsabilità dell'imputato, anche in ragione della sufficienza della mera colpa trattandosi di ipotesi contravvenzionale.
5. I motivi di impugnazione non possono pertanto essere accolti. Il rigetto del ricorso comporta altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14/12/2016