Tipologia: CCRIL
Data firma: 21 novembre 2001
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Federart-Confartigianato, Asnaa-Cna, Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali-Casa e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Orafi, Artigianato, Piemonte
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Osservatorio
Art. 2 Formazione professionale
Art. 3 Occupazione e sostegno al reddito
Art. 4 Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 5 Calendario ferie
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Rapporti a tempo parziale
Art. 8 Apprendistato
Art. 9 Previdenza complementare
  Art. 10 Elemento integrativo regionale
Art. 11 Indennità di settore
Normativa per la zona di Valenza
Parte economica
Formazione
Mensa
Art. 12 Quota contrattuale
Decorrenza e durata
Allegato

Contratto collettivo integrativo regionale di lavoro settore artigiano orafi - argentieri - orologiai ed affini del Piemonte

Tra le Associazioni imprenditoriali artigiane l'Unione Regionale Orafi - Argentieri - Orologiai ed Affini Federart - Confartigianato Piemonte […], assistiti dalla Confartigianato Piemonte […], Asnaa - Cna Piemonte […], assistiti per la Cna Piemonte […], Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali - Casa […] e le Associazioni sindacali Fim - Cisl […], Fiom - Cgil […], Uilm - Uil […]

Premessa
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato dei lavoratori dipendenti, le parti, nel riconoscere l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia della Regione Piemonte, convengono che il Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro per le aziende Artigiane del settore Orafi - Argentieri - Orologiai ed Affini, è una importante occasione per realizzare relazioni sindacali stabili ed utili tra le parti e con le amministrazioni locali.
Pur nella piena e reciproca autonomia e distinzione dei ruoli e delle competenze, le parti individueranno momenti di analisi congiunta per avviare politiche attive per il lavoro, iniziative per lo sviluppo del settore e i necessari programmi per la Formazione professionale al fine di rendere più strutturate, programmate e qualificate le prospettive delle imprese artigiane.
Le parti collaboreranno affinché il settore acquisisca la capacità di rendere stabile e qualificata l'occupazione, attraverso lo sviluppo dell'impresa artigiana nel tessuto produttivo della Regione per mantenere ed incrementare i livelli occupazionali (quantitativi e qualitativi) con particolare attenzione all'area produttiva di Valenza.
Le parti concordano nell'impostare rapporti, anche congiunti, con gli Enti Locali per rendere visibili i problemi del settore artigiano e le sue vere necessità concertando azioni e iniziative di monitoraggio, analisi e supporto.
Le parti sottolineano che nella determinazione della decorrenza degli aumenti retributivi è stata considerata la situazione di difficoltà in cui si trovano ad operare le imprese artigiane.
In sintesi le parti con il rinnovo del presente CCRIL intendono realizzare i seguenti obiettivi:
- consolidare le relazioni sindacali fra le parti sociali, in particolare rendendo stabile e strutturale il secondo livello contrattuale regionale;
- dare un impulso forte all'avvio di una politica attiva, del settore, che miri, da un lato, allo sviluppo ed al rafforzamento della capacità competitiva dell'impresa artigiana, e, dall'altro, all'innalzamento del livello professionale dei lavoratori mediante programmi concordati di formazione professionale, basati sull'analisi di effettivi fabbisogni formativi;
- individuare momenti di analisi congiunta, con l'apporto dell'Osservatorio EBAP, per conoscere il settore e la sua evoluzione, condizione essenziale per orientare politiche iniziatine e servizi allo sviluppo dello stesso.

Art. 1 Osservatorio
In applicazione di quanto previsto dal CCNL le parti concordano sull'importanza dell'Osservatorio allo scopo di avviare la conoscenza reciproca del mercato del lavoro, il fabbisogno della formazione professionale e della riqualificazione delle imprese artigiane del settore.
Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni disaggregate per aree territoriali e comparti produttivi, in particolare:
- tipologia merceologica, struttura e dislocazione delle aziende;
- andamento occupazionale per professionalità e tipo di addetti, sesso, fasce di età;
- prospettive produttive del settore;
- formazione professionale;
- analisi su innovazioni tecnologiche e sviluppo del settore;
- ambiente, salute e sicurezza: andamento infortunistico e malattie professionali;
- possibilità di incentivi, anche pubblici, per una migliore qualificazione del settore.
L'Osservatorio utilizzerà come fonte privilegiata per l'acquisizione dei dati, sia l'Osservatorio regionale dell'artigianato di cui alla Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 4 e successive. Utilizzerà inoltre le banche dati Inps, Inail, sia eventuali istituti (Università Istituto Tagliacarne, CSIL, o altri).
Le parti si attiveranno nei confronti dell'Ente Bilaterale affinché lo stesso, oltre a mettere a disposizione i propri dati, stipuli una convenzione con la Regione Piemonte al fine di ottenere i dati disaggregati e apposite ricerche per rispondere alle esigenze di monitoraggi sopra richiamate.
L'Osservatorio, sulla base dei compiti sopra individuati e dei dati ottenuti, potrà valutare la possibilità di promuovere studi e indagini su temi di comune interesse.
A tale scopo viene riconfermata la Commissione paritetica di categoria composta da un rappresentante per ciascuna Organizzazione; la stessa si riunirà ed opererà presso l'EBAP di norma una volta ogni trimestre su richiesta di una delle parti.

Art. 4 Ambiente di lavoro e sicurezza
Gli artigiani, i lavoratori dipendenti e le rispettive organizzazioni hanno un comune interesse all'applicazione delle norme e delle leggi vigenti in materia di ambiente e sicurezza; le parti rimandano a quanto previsto dagli Accordi interconfederali regionali, applicativi della legge [dlgs] 626/'94.
Le parti si attiveranno per monitorare lo stato di attuazione e di applicazione nel comparto della legge [dlgs] 626 e delle leggi successive tramite:
- informazione periodica ad imprese e lavoratori attraverso la pubblicistica dell'EBAP;
- pubblicazione dello specifico quaderno sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per i comparti Orafo - Argentiero - Orologiai ed Affini da parte dell'EBAP e diffusione presso le aziende e i lavoratori dipendenti.

Art. 6 Orario di lavoro
Al fine di fronteggiare periodi di congiuntura negativa, le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione di regimi di orario, nell'ambito settimanale o ciclico su più settimane, differenti da quelli di norma in vigore.
In tale ottica le parti potranno altresì predisporre strumenti quali, ad esempio una banca ore o quant'altro nell'ambito di quanto espressamente previsto in merito dal CCNL vigente, che consentano di realizzare una continuità del rapporto di lavoro e della retribuzione per tutti quei lavoratori occupati nelle imprese coinvolte in tali fenomeni, da utilizzarsi in combinazione con gli strumenti di natura bilaterale.

Art. 7 Rapporti a tempo parziale
1. In applicazione dell'art 1, comma 3, del Decreto legislativo n° 61 del 28 gennaio [25 febbraio] 2000 e successive modifiche, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2 dell'Art. medesimo; in questo caso l'azienda ne darà notizia all'Osservatorio regionale di cui all'art. 2 del vigente contratto regionale. L'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito.
[…]
7. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n° 61 del 28.01.[25.02.]2000, sono ammesse esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a termine limitatamente a quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b) legge 18 aprile 1962 n. 230 e dall'art. 23 del vigente CCNL.

Art. 8 Apprendistato
Le parti convengono sulla riduzione dalle attuali 120 ore di formazione esterna a 30 ore per gli apprendisti in possesso all'atto dell'assunzione di diploma o qualifica attinente.