Tipologia: CCPL
Data firma: 24 luglio 2003
Validità: dal 01.04.2003
Parti: Sezione Costruttori-Unione Industriale, Confartigianato, Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Cuneo
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 - Mercato del lavoro, orientamento e formazione professionale
Art. 2 - Documento unico di regolarità contributiva
Art. 3 - Orario di lavoro
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Indennità sostitutiva di mensa
Art. 6 - Indennità di trasferta
Art. 7 - Elemento economico territoriale (premio di risultato)
Art. 8 - Indennità per lavori in alta montagna
Art. 9 - Indennità per lavori in galleria
  Art. 10 - Trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro
Art. 11 - Dispositivi di protezione individuale
Art. 12 - Commissione Intersindacale
Art. 13 - Contribuzione alla cassa edile
Art. 14 - Prestazioni cassa edile
Art. 15 - Diffusione del testo contrattuale
Art. 16 - Decorrenza e durata
Prestazioni cassa edile previste dalla contrattazione provinciale di lavoro in vigore dal 1 ° aprile 2003

Contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della provincia di Cuneo

In data 24 luglio 2003, tra la Sezione Costruttori dell'Unione Industriale di Cuneo […], e assistita dall'Unione Industriale della Provincia di Cuneo […], la Confartigianato Cuneo […], la Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato […] e la Feneal/Uil […], la Filca/Cisl […], la Fillea/Cgil […] e con la partecipazione dei delegati delle RSU, […], si è provveduto alla stesura definitiva del contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della provincia di Cuneo, in base a quanto previsto dal precedente contratto del 20 aprile 1999 e dal rinnovo del 17 aprile 2003.

Art. 1 - Mercato del lavoro, orientamento e formazione professionale
Le Parti, con il presente articolo, intendono riprendere quanto concordato in materia nei precedenti accordi ed atti sottoscritti ed in particolare: il Contratto collettivo provinciale integrativo di lavoro del 20/4/1999 - l'Accordo attuativo del 20/11/2001 - l'Accordo 18/4/2002 - la Convenzione tra Cassa Edile, Ente Scuola e la Provincia di Cuneo del 18/11/2002.
Le intese di cui sopra hanno reso possibile un intervento diretto delle Parti Sociali nel mercato del lavoro, anche attraverso gli Enti Bilaterali costituiti, teso ad una rivitalizzazione del settore, nell'ambito di una più ampia operazione di recupero professionale, integrazione sociale ed incentivazione occupazionale.
In tale ottica le Parti convengono di:
1. ultimare l'iniziativa volta alla costituzione del sito internet per il settore edile ed attuare in modo completo la convenzione tra la Cassa Edile, l'Ente Scuola e la Provincia volta a facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. In tale contesto, tramite l'Ente Scuola, verrà definito un percorso formativo nei confronti dei disoccupati privi di esperienza che intendano essere assunti in imprese edili.
Il corso formativo, progettato e gestito dall'Ente Scuola Edile, sarà modulato per fornire al lavoratore una preparazione di primo inserimento nel settore. In tale contesto si ricercheranno anche risorse pubbliche e si utilizzerà lo strumento del tirocinio e dello stage aziendale. […]
Nell'ambito del processo di integrazione sociale, la formazione rivolta a soggetti disoccupati extracomunitari verterà anche sull'alfabetizzazione della lingua italiana.
2. continuare l'iniziativa di informazione sul comparto, al fine di favorire una corretta conoscenza del settore edile. L'opera di sensibilizzazione si svilupperà secondo le due direttrici già ampiamente sperimentate: una di carattere informativo rivolta all'opinione pubblica e l'altra nell'ambito dell'orientamento scolastico.
Quest'ultima sarà attuata da parte dell'Ente Scuola nei confronti degli studenti frequentanti le ultime classi delle Scuole Medie Inferiori e Superiori di indirizzo tecnico, rafforzando l'esperienza e la collaborazione ormai consolidata dell'Ente Scuola Edile con gli Istituti per Geometri di Alba, Ceva, Cuneo, Mondovi e Savigliano, nell'ambito dell'orientamento al settore ed alla conoscenza di base sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri mobili.
[…]
Le Parti delegano l'applicazione del presente articolo alla Commissione intersindacale

Art. 2 - Documento unico di regolarità contributiva
Le Parti, auspicando una sollecita convenzione con gli Istituti previdenziali e assicurativi previsti con gli accordi nazionali, individuano nella Cassa edile il soggetto preposto a rilasciare il documento unico di regolarità contributiva.
Tale documento può rappresentare uno strumento utile a contrastare il lavoro sommerso a favorire una corretta concorrenza tra gli operatori.

Art. 3 - Orario di lavoro
Con riferimento ai precedenti accordi, le Parti confermano che l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Nei territori considerati montani, di cui alla legge istitutiva delle Comunità Montane, l'orario contrattuale di lavoro resta fissato, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, in 45 ore settimanali. Resta inteso che l'aumento di 5 ore settimanali nei 4 mesi sopra indicati dovrà essere compensato con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno, in accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti e/o Rappresentanti Sindacali Unitari.

Art. 8 - Indennità per lavori in alta montagna
L'indennità per lavori in alta montagna è così quantificata:
• lavori eseguiti oltre i 1300 metri `e sino ai 1800 metri: 15%
• lavori eseguiti oltre i 1800 metri; 30%
[...]
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempre che non siano costretti a percorrere oltre due Km per recarsi dalla loro abituale abitazione al luogo di lavoro.

Art. 9 - Indennità per lavori in galleria
L'indennità per lavori in galleria è così quantificata:
• per il personale addetto al fronte di perforazione, avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà al disagio: 46%;
• per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie: al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la per-forazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
• per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).

Art. 11 - Dispositivi di protezione individuale
Le parti individuano nei dispositivi di protezione individuale uno degli strumenti atti ad una corretta prevenzione nell'ambito dei cantieri edili. Al fine di favorire la diffusione di una cultura della sicurezza nei confronti dei lavoratori e delle imprese viene prevista a favore di queste ultime un'incentivazione in caso di nuove assunzioni.
Le Parti rimandano allegato 1 punto 17, che è parte integrante del presente contratto, la regolamentazione della materia in oggetto.

Art. 12 - Commissione Intersindacale
La Commissione Intersindacale è composta da 12 membri di cui 3 in rappresentanza della Sezione Costruttori Edili dell'Unione industriale, 3 della Confartigianato Cuneo e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
La Commissione ha competenza in materia di gestione degli Accordi Sindacali sottoscritti dalle Parti relativamente agli Organismi Bilaterali, mercato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sul lavoro.
Le Parti convengono che entro il mese di ottobre p.v. la Commissione Intersindacale si riunirà per definire eventuali agevolazioni a favore dei lavoratori edili iscritti per mutui a fronte dell'acquisto della prima casa, previo accordi tra la Cassa Edile e gli istituti bancari disponibili. Verrà inoltre verificata la fattibilità di rilasciare un tesserino personale a tutti i lavoratori iscritti, da parte della Cassa Edile, da utilizzarsi per prossime prestazioni o agevolazioni su convenzioni ancora da definire.

Art. 14 - Prestazioni cassa edile
Con l'Accordo 17 aprile 2003 sono state ridefinite alcune prestazioni. Le parti rimandano allegato 1, che è parte integrante del presente contratto, la regolamentazione aggiornata di tutte le prestazioni previste dalla contrattazione provinciale di lavoro erogate da parte della Cassa Edile.

Prestazioni cassa edile previste dalla contrattazione provinciale di lavoro in vigore dal 1 ° aprile 2003
[…]
17. Dispositivi di Protezione Individuale
L'Accordo 17 aprile 2003 ha previsto un'incentivazione a favore delle imprese in caso di nuove assunzioni, al fine di favorire la diffusione di una cultura della sicurezza nel settore. In tale contesto si conviene sul seguente regolamento attuativo.
1. Incentivazione: Euro 50,00 a favore delle imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile per ogni nuova assunzione effettuata, quale concorso spese per dispositivi di protezione individuale. L'incentivazione sarà corrisposta da parte della Cassa Edile per tutte le nuove assunzioni con rapporti di lavoro superiore ai mesi tre.
2. Fase sperimentale: dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004.
3. Verifica: le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio 2004 per una verifica delle risorse utilizzate nel periodo di sperimentazione.
4. Documentazione: per poter beneficiare dell'incentivazione, le aziende dovranno far pervenire alla Cassa Edile la copia della dichiarazione sottoscritta dal lavoratore di consegna dei dispositivi di protezione individuale. Tale documentazione dovrà pervenire alla Cassa Edile dal 4° mese successivo all'assunzione.
5. Limitazioni: l'incentivazione non verrà erogata nel caso di riassunzione del lavoratore da parte della medesima impresa, qualora dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, sia trascorso un periodo inferiore a 12 mesi.
6. Modalità di erogazione dell'incentivo: l'incentivazione dovrà essere erogata da parte della Cassa Edile entro 30 giorni dall'acquisizione della distinta di versamento relativa al 4° mese di assunzione del lavoratore in questione, in presenza della documentazione di cui al punto 4.
[…]