Tipologia: CCIRL
Data firma: 31 marzo 2001
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Confartigianato, Cna, Casa e Filtea-Cgil, Filta-Cisl, Uilta-Uil
Settori: Tessili, TAC, Artigianato, Piemonte
Fonte: cnel.it


Sommario:

  Premessa
Art. 1 Qualificazione, sostegno e sviluppo del settore
Art. 2 Osservatorio
Art. 3 Formazione professionale
Art. 4 Occupazione femminile e pari opportunità
Art. 5 Misure a sostegno dell'occupazione
Art. 6 Lavoro esterno e a domicilio
Art. 7 Calendario feriale
  Art. 8 Permessi individuali
Art. 9 Elemento integrativo regionale
Art. 10 Indennità di settore
Art. 11 Rapporti a tempo determinato
Art. 12 Rapporti a tempo parziale
Art. 13 Quota contrattuale
Decorrenza e durata
Allegato

Tra le Associazioni Artigiane Confartigianato […], Cna Piemonte e Associazione Pellicciai Aspel-Cna Piemonte […], Casa […] e con l'intervento della Fna-Abbigliamento del Piemonte […] e le Organizzazioni Sindacali Filta-Cisl Piemonte […], Filtea-Cgil Piemonte […], Uilta-Uil Piemonte […], è stato stipulato il presente accordo di rinnovo del Contratto collettivo regionale integrativo di lavoro del settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero.

Premessa
Le parti convengono sul valore fondamentale della contrattazione autonoma nell'artigianato che, per numero di addetti e volume di fatturato, rappresenta un sistema di imprese decisivo per lo sviluppo e l'occupazione. Le parti opereranno nell'ambito delle reciproche autonomie, per il consolidamento delle relazioni sindacali. Considerato che non sono in alcun modo posti in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori dipendenti, le parti, riconosciuta l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia della Regione Piemonte, concordano sulla realizzazione di un sistema di rapporti sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al mantenimento ed al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane del settore.

Art. 1 Qualificazione, sostegno e sviluppo del settore
Le parti riconoscono la legge 443/85 "Legge Quadro per l'artigianato”, quale strumento giuridico fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell'impresa artigiana del TAC.
In ragione dei maggiori poteri che la legge 443/85 conferisce alle Regioni, le parti si impegnano ad operare anche con autonome iniziative verso il Governo regionale affinché siano attivate le necessarie politiche di incentivazione al sostegno dell'artigianato del TAC in Piemonte, nonché alla concreta attuazione degli specifici interventi settoriali e /o per particolari aree territoriali, così come previsto dalla Legge regionale 9.5.97 n. 21 "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Osservatorio
Le parti, per favorire una gestione dinamica della prima parte del CCNL artigiani, concordano l'istituzione di un osservatorio sulle dinamiche più significative del TAC in Regione.
Compiti dell'Osservatorio saranno:
• l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
• l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di formazione lavoro, occupazione femminile, lavoro a domicilio, contratti a termine;
• l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
• lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
• la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
• l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
• ambiente.
A tal fine, viene costituita una Commissione Paritetica tra le Organizzazioni TAC Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione.
L'Osservatorio di settore avrà come riferimenti privilegiati l'Osservatorio regionale per l'Artigianato di cui alla legge regionale 5.1.95 n. 4, le banche dati Inps e Inail e l'EBAP regionale.
L'attività dell'Osservatorio non potrà determinare costi e oneri aggiuntivi per le imprese del settore.

Art. 3 Formazione professionale
Le parti convengono di consolidare il coordinamento regionale dei piani di indirizzo formativo professionale per il settore TAC, attuando azioni di formazione per i comparti, dando piena attuazione alla regolamentazione quadro sull'apprendistato.
A tal fine la Commissione paritetica indirizzerà l'attività di monitoraggio e promozione sui seguenti punti:
• formazione professionale continua e/o nuove specializzazioni (aggiornamenti delle mansioni/competenze);
• formazione professionale per il reinserimento occupazionale (riqualificazione);
• verifica dell'utilizzo delle 150 ore (diritto allo studio) in applicazione a quanto previsto dall'articolo 52 del CCNL 1998.
Sarà inoltre compito della Commissione paritetica regionale valutare e coordinare i rimandi in ambito territoriale in materia di progetti e programmi per la formazione degli apprendisti fermo restando quanto definito dall'Accordo regionale interconfederale/ intercategoriale 30 aprile 1999.

Art. 4 Occupazione femminile e pari opportunità
La Commissione paritetica per l'Osservatorio lavorerà anche nell'ottica dell'individuazione di iniziative volte alla sperimentazione di azioni positive finalizzate all'incremento dell'occupazione femminile ed alle pari opportunità.
La Commissione si impegna ad indirizzare le aziende del comparto alla puntuale attuazione delle norme in materia.

Art. 6 Lavoro esterno e a domicilio
Nell'ambito della commissione per l'osservatorio le parti valuteranno l'opportunità di approfondire anche i vari processi di decentramento produttivo del settore compreso il lavoro a domicilio. In merito le parti daranno attuazione a quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 10 del CCNL di categoria.

Art. 11 Rapporti a tempo determinato
Le parti, in applicazione a quanto previsto dall'art. 18 del vigente CCNL in materia di contratti a termine, nell'ottica di soddisfare le necessità specifiche del settore caratterizzato dall'elevata presenza sul territorio di laboratori artigiani di confezioni conto terzi, la cui produzione è sempre più caratterizzata da punte d'intensa attività non sempre programmabili, nonché nell'ottica di garantire più ampie opportunità di lavoro, concordano che è consentita l'assunzione di lavoratori a termine in numero pari a quello dei lavoratori in forza a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e contratti di formazione e lavoro) per il tempo necessario a sopperire alle punte di più intensa attività.

Art. 12 Rapporti a tempo parziale
1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo del 28 gennaio 2000, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo una combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo medesimo.
L’applicazione di tutti gli istituti contrattuali avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell’orario ridotto pattuito.
[…]