Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 27 maggio 2003
Validità: dal 01.01.2003
Parti: Assoedili-Anse Cna, Federedil-Confartigianato, Fiae-Casa e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Torino
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Indennità Territoriale di Settore
Art. 3 Premio di Produzione Impiegati
Art. 4 Elemento Economico Territoriale
  Art. 5 Indennità sostitutiva di mensa
Art. 6 Diaria
Art. 7 Trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro
Art. 8 Documento Unico di Regolarità Contributiva
Art. 9 Decorrenza e durata

Accordo collettivo provinciale integrativo di lavoro settore edilizia ed affini

Addì 27 maggio 2003 in Torino presso la sede della Cna di Torino e Provincia, tra
1 Assoedili - Anse Cna […]
2 Federedil Confartigianato […]
3 Fiae Casa […]
e
4 Feneal Uil […]
5 Filca Cisl […]
6 Fillea Cgil […]
è stato stipulato, in applicazione del CCRIL 13 gennaio 2003, il presente Accordo Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della provincia di Torino.

Premessa
Le trasformazioni ed i fenomeni che attraversano il settore delle costruzioni risultano essere caratterizzati, pur in presenza di una leggera ripresa quantitativa dei volumi di attività, da una eccessiva frammentazione ed abbassamento degli standard qualitativi della produzione e del sistema delle imprese; ne è conseguenza una espansione del lavoro nero e sommerso, l’utilizzo di imprese irregolari negli appalti e subappalti, che comportano il rischio di un indebolimento e destrutturazione dell’intero sistema delle costruzioni.
L’impegno delle parti sociali quindi, potrà essere quello di definire sedi per analizzare, prevedere, programmare interventi per contribuire allo sviluppo del settore, caratterizzandosi con segnali concreti ed univoci contro il lavoro nero e per la sicurezza nei cantieri.
Le parti
1. ravvisata l’opportunità di dotare il settore di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile;
2. ribadito il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell’utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese;
3. riaffermato l’impegno a monitorare costantemente l’intero iter procedurale concernente l’aggiudicazione dei lavori pubblici;
4. ritenuto prioritario concordare ulteriori iniziative per consolidare ed estendere tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e di contratto in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
concordano sulla base delle informazioni elaborate dall’osservatorio sugli appalti e mercato del lavoro, operante nell’ambito dell’Ente Scuola, di avviare confronti semestrali al fine di attivare iniziative mirate su:
1 formazione professionale;
2 governo del mercato del lavoro;
3 iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni sul lavoro nero e la sicurezza.
Lo scenario definito con l’Accordo Nazionale 18.12.1998 crea la condizione per un’azione più incisiva, alfine di riportare il maggior numero di imprese artigiane nell’alveo degli Enti Paritetici Unitari di Torino.
Su questo tema le parti concordano di mettere allo studio particolari iniziative al fine di rendere efficace e positivo, in tutta la sua utilità il senso dell’iscrizione in Cassa Edile, all’Ente Scuola e al CPT.
Le Parti concordano pertanto, sulla base dei dati consuntivi di tali Enti, di attivare riunioni specifiche annuali, con l’obiettivo di ampliare la base dei contribuenti al sistema degli Enti Paritetici contrattuali.
Le Parti convengono che si dia corso al costituendo Osservatorio sugli appalti e sul mercato del lavoro.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Accordo vale su tutto il territorio della Provincia di Torino per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985 n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 27.10.95 e del CCRIL 11.2.99.

Art. 8 Documento Unico di Regolarità Contributiva
In conformità all’Avviso comune in materia di emersione dell’economia sommersa recepito nel d.l. 210/02, come convertito nella Legge 266/02, le Parti concordano la necessità che, anche per il tramite delle proprie strutture nazionali, l’art. 2, comma 2 della suddetta legge, trovi la più corretta applicazione.
A tal fine Assoedili/Anse-Cna Federedil-Confartigianato Fiae-Casa e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil anche tramite le rispettive organizzazioni nazionali, rappresenteranno l’esigenza che, nell’ambito delle convenzioni nazionali stipulate tra Inps ed Inail per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva, le casse Edile, tramite le OO.AA. partecipino alle stesse, conformemente all’Avviso Comune sopra citato.
Non appena stipulate le convenzioni nazionali di cui all’art. 2, comma 2 legge 266/02, le Parti si attiveranno, nel più breve tempo possibile, a livello locale, nell’ambito delle competenze eventualmente demandate, a tale livello, dalle suddette convenzioni.
Si ritiene opportuno confermare che l’eventuale sportello unico individuato per il rilascio Del documento unico di regolarità contributiva, conformemente all’Accordo 29 gennaio 2002 (?) vada localizzato presso le Casse Edili.