Tipologia: CCPL
Data firma: 26 marzo 2003
Validità: dal 01.03.2003
Parti: Sezione Costruttori Edili-Associazione Industriali e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Novara
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Sistema di informazione e di concertazione
Dichiarazione unica di regolarità contributiva
Lavoro interinale
Previdenza e assistenza sanitaria integrativa
Reciprocità prestazioni enti paritetici
Regolamentazione
Art. 1 - Indennità territoriale di settore
Art. 2 - Premio di produzione
Art. 3 - Elemento economico territoriale (EET) - Premio di risultato
  Art. 4 - Mensa
Art. 5 - Trasferta operai
Art. 6 - Prestazioni assistenziali della cassa edile
Art. 7 - Utilizzo di mezzi del lavoratore
Art. 8 - Reperibilità
Art. 9 - Medicina del lavoro
Art. 10 - Formazione professionale
Art. 11 - Decorrenza e durata
Allegato

Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 26 marzo 2003

Addì 26 marzo 2003 presso la Sede dell’Associazione Industriali di Novara, tra la Sezione Costruttori Edili della Associazione Industriali di Novara […] e, in ordine alfabetico Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Feneal-Uil, Sindacato Provinciale di Novara […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl, Sindacato di Novara […], Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Affini - Fillea-Cgil - Sindacato di Novara […], che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni con la presenza di una delegazione di lavoratori […], visti il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritto dalle competenti Associazioni nazionali di categoria e, in particolare, gli artt. 12 (Elemento Economico Territoriale - Regolamentazione per gli operai), 39 (Accordi locali) e 47 (Elemento Economico Territoriale - Regolamentazione per gli impiegati) del contratto medesimo; visto l'accordo nazionale 29 gennaio 2002; viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 26 marzo 2003 integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, di seguito denominato brevemente “Contratto Nazionale”, stipulato in Roma il 29 gennaio 2000; da valere per tutte le imprese edili ed affini aderenti all’Associazione degli Industriali di Novara e che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 29 gennaio 2000 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendenti dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Le parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, il presente contratto integrativo.

Sistema di informazione e di concertazione
Con riferimento a quanto, in specifico argomento, previsto dal CCNL 29 gennaio 2000, le parti contraenti confermano il comune interesse a istituire e a sostenere un efficiente sistema di informazione e rilevazione dei fenomeni locali dell'industria delle costruzioni.
In particolare la parti, nel corso degli appositi incontri previsti con la periodicità indicata dai Contratti Nazionali, esamineranno congiuntamente la situazione del settore relativamente al mercato locale degli investimenti, alle previsioni di realizzazione delle opere, al mercato locale del lavoro, all'attività degli enti paritetici territoriali nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo modalità e criteri stabiliti dalle rispettive Associazioni nazionali.
Le parti confermano inoltre il comune interesse ad un sistema di concertazione inserito nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale che -ferma restando l'autonomia delle parti medesime- possa incidere sulle dinamiche settoriali del mercato locale, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro, sulla formazione professionale e possa anche definire gli obiettivi da assegnare al sistema territoriale degli enti paritetici per l'edilizia.

Dichiarazione unica di regolarità contributiva
Le parti contraenti -constatato preliminarmente che la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in ordine agli adempimenti delle imprese nei confronti degli Enti Assicuratori e Previdenziali, può contribuire efficacemente al conseguimento dei comuni obiettivi di lotta al lavoro sommerso, regolarità dei rapporti di lavoro, trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori nonché favorire la riduzione degli oneri burocratici a carico delle imprese- assicurano il reciproco impegno perché, in coordinamento con le altre strutture territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, siano sollecitamente realizzati i necessari presupposti per la concreta attuazione del progetto di Dichiarazione Unica.
A tale finalità rilevano, dandosene reciprocamente atto, l'opportunità e l'interesse di indirizzare la collaborazione degli enti Paritetici Locali, i quali si renderanno disponibili, nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 675/96 in materia di "riservatezza dei dati personali", a condividere con gli altri Enti interessati - nell'ambito di specifici protocolli di intesa che prevedano la reciprocità all'accesso all'informazione - gli elementi conoscitivi in proprio possesso.

Lavoro interinale
Le parti contraenti rilevano l'urgente esigenza che in sede ministeriale e in sede sindacale nazionale siano emesse le opportune direttive perché il lavoro interinale possa effettivamente divenire un utile strumento di occupazione e di flessibilità organizzativa anche nelle imprese del settore delle costruzioni.
La specificità del settore edile impegna le parti ad un'attenta azione di monitoraggio delle problematiche emergenti dal ricorso a tale nuovo tipo di rapporto di lavoro e, in questo impegno, particolare attenzione sarà rivolta alle modalità di estensione -ai lavoratori interessati- delle previdenze e delle assistenze degli Enti Paritetici.
In attesa delle direttive sopra citate, le imprese che faranno ricorso al contratto di lavoro interinale dovranno comunicare agli Enti Paritetici di settore -utilizzando la modulistica appositamente definita dagli Enti medesimi- tempi e modalità di impiego dei lavoratori occupati con tale contratto di lavoro.

Regolamentazione
Art. 8 - Reperibilità

8.1 Nell'eventualità che sia richiesta la reperibilità, le condizioni e le modalità della sua attuazione saranno definite a livello aziendale.

Art. 9 - Medicina del lavoro
9.1 Le Imprese che entro la data del 28 febbraio di ciascun anno (30 aprile 2003 relativamente alle fatture dell'anno 2002) presenteranno alla Cassa Edile di Novara le fatture emesse nell’anno solare precedente (1° gennaio - 31 Dicembre) a loro carico per le prestazioni del medico competente e per l'effettuazione delle visite mediche a favore del personale dipendente, avranno dalla cassa Edile medesima -nel mese di giugno e successivamente alle verifiche dell'effettivo versamento delle contribuzioni spettanti all'Istituto e riferite al medesimo anno solare sopra individuato- il rimborso degli oneri sostenuti nel limite massimo dell'ammontare calcolato con la percentuale dello 0,20% della massa salari dichiarata dall'impresa alla Cassa Edile e di competenza dell'anno solare di riferimento.
9.2 Le parti, nel comune intento di agevolare l'attuazione di quanto previsto dal D.lgs 626/94, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di visite mediche per i lavoratori del settore costruzioni promuoveranno, tramite gli Enti paritetici competenti, convenzioni con le Organizzazioni di medicina del lavoro operanti sul territorio.