Categoria: 2000
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Tipologia: CCPL
Data firma: 9 marzo 2000
Validità: 01.04.2000 - 31.12.2001
Parti: Confartigianato-Associazione Artigiani e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Asti
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 Organismi Paritetici
Art. 2 Osservatorio di settore
Art. 3 Indennità territoriale di settore e premio di produzione
Art. 4 Indennità di mensa
  Art. 5 Indennità di trasferta
Art. 6 Elemento economico territoriale
Art. 7
Sfera di applicazione
Art. 8 Decorrenza e durata

Contratto collettivo provinciale integrativo settore edilizia ed affini

In data 9 marzo 2000, tra la Confartigianato - Associazione Artigiani della provincia di Asti […], la Cna […], la Feneal/Uil […], la Filca/Cisl […], la Fillea/Cgil […], si è provveduto, in applicazione del CCNL 27 Ottobre 1995 e del CCRL 11 febbraio 1999, alla stipula del presente accordo collettivo provinciale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della provincia di Asti.

Art. 1 Organismi Paritetici
Le parti si impegnano a realizzare, in provincia di Asti, il cosiddetto "sistema unico di organismi paritetici”, quale reale espressione delle varie rappresentanze del mondo imprenditoriale e sindacale, in grado di garantire l'attuazione degli accordi e dei contratti nazionali e territoriali di lavoro per tutto il comparto delle costruzioni. Le parti si impegnano, per. quanto di competenza, affinché venga data piena applicazione all'Accordo Nazionale dei 18.12.1998. Le parti convengono sull'esigenza di monitorare le varie contribuzioni e prestazioni, fornite dagli Enti Paritetici Territoriali, al fine di tendere alla omogeneizzazione delle norme contrattuali, anche con riferimento al costo del lavoro, nell'ambito delle imprese del settore delle costruzioni. Al fine di rendere più compatibile ed uniforme il costo del lavoro e delle contribuzioni nel comparto edile, nonché per l'applicazione di quanto previsto al 1° comma, le parti si impegnano ad istituire commissioni intersindacali con le altre associazioni rappresentative del settore.

Art. 2 Osservatorio di settore
Le parti concordano. sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo del settore. Nella quantificazione dei suddetti importi si è tenuto conto dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto ivi compresa la maggiorazione per tredicesima mensilità, ferie e riposi annui nonché il Trattamento di Fine Rapporto. L'indennità di cui sopra non compete qualora l'azienda provveda alla corresponsione del pasto tramite rimborso piè di lista o indennità di trasferta. Per gli apprendisti le misure di cui sopra sono fissate mediante l'applicazione delle percentuali previste dal vigente CCNL.

Art. 7
Si ritiene indispensabile avviare una azione di costante monitoraggio concernente gli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare tutte le iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro nero ed irregolare, della evasione previdenziale e contributiva nonché della sicurezza nei cantieri edili. In tale ottica le parti proporranno congiuntamente alla Prefettura di Asti, coinvolgendo tutti i soggetti interessati (Cassa Edile, Inps, Inail, ecc.), la costituzione presso la stessa, o altra sede, dell'Osservatorio provinciale degli appalti, sia pubblici che privati. L'Osservatorio dovrà fornire un adeguato supporto conoscitivo al sistema di concertazione territoriale in modo da consentire e disporre di tutti gli elementi informativi per l'individuazione di indirizzi comuni in materia di politiche degli investimenti, di politica industriale, di formazione professionale, di lotta al lavoro nero e sicurezza. Le parti si impegnano a promuovere iniziative idonee perla realizzazione di quanto concordato.

Sfera di applicazione
Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia di Asti per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, e dei consorzi artigiani, costituiti anche in forma cooperativa, nonché delle piccole imprese industriali associate alle Organizzazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini.