Categoria: Prassi amministrativa
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COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI

ASSESSORATI ALLA SANITA’ DELLE REGIONI E PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO



Decreto Legislativo n. 626/94

D O C U M E N T O N. 6

LINEE GUIDA SU TITOLO I


Contratto di appalto

o contratto d’opera




Versione definitiva approvata il 16/07/1996
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.
Aggiornata al 15 aprile 1998
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Regione referente: Emilia-Romagna





CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA (art. 7)

Introduzione

L'art. 7 del D.Lgs 626/94, nel caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico dei datori di lavoro committenti che dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati. Questi obblighi possono essere riassunti in:
- requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore, comma 1 punto a);
- informazioni da fornire alla ditta appaltatrice (da parte del datore di lavoro committente, comma 1 punto b);
- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti (intesi come i soggetti citati al comma 2);
- coordinamento della prevenzione e promozione della cooperazione a carico del datore di lavoro committente (comma 3).

In questo contesto i concetti di "requisito tecnico-professionale" e "coordinamento della prevenzione", oltre a costituire elemento di novità, assumono particolare rilievo in quanto la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali legati all'affidamento di lavori all'interno dell'azienda, in termini quantitativi e di gravità, non può più prescindere da una valutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente, di capacità, risorse e modelli organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori.


1. CONTRATTI D'APPALTO E D'OPERA

Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.

Lavoratore subordinato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).

Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

Contratto d'appalto: l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
Pertanto, fra committente e appaltatore viene stipulato un contratto articolato principalmente su:

• l'oggetto dell'opera da compiere,
• le modalità di esecuzione,
• i mezzi d'opera,
• le responsabilità,
• l'organizzazione del sistema produttivo,
• le prerogative e gli obblighi.

Quando l'opera viene eseguita al di fuori del luogo di lavoro del committente, sull'appaltatore gravano gli oneri economici, riguardanti la remuneratività dell'opera che va ad seguire, e gli oneri penali, connessi alle violazioni colpose della normativa di sicurezza.

Appalto scorporato: è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.

Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.

Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).


2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

L'art. 7 del D.Lgs 626/94 al punto a) richiede che il datore di lavoro committente verifichi l'idoneità tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella realizzazione dell'opera o della prestazione affidata. La modificata concezione di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, introdotta proprio dal D.Lgs 626/94 (intesa non più come sola applicazione di norme bensì come acquisizione di capacità organizzative e gestionali per la programmazione della prevenzione in azienda) fa sì che anche l'interpretazione del concetto di requisito tecnico-professionale sia attualizzato e reso più consono alle esigenze introdotte dal decreto stesso.

In pratica l'identificazione del requisito non si esaurisce nell'accertamento del possesso delle capacità tecniche ad eseguire determinati lavori (o nella semplice verifica di possesso di iscrizione alla Camera di Commercio), ma implica anche il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente. In altre parole si concretizza nella capacità dell'appaltatore di realizzare sicurezza.

Pertanto, la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere. Detta valutazione deve avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi e la definizione delle misure di sicurezza relative, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.

Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).

L'acquisizione di queste informazioni è inoltre elemento necessario per la realizzazione del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione che il committente deve eventualmente attuare; un possibile esempio di scheda, sui requisiti tecnico-professionali, da predisporre per il committente è illustrato nell’allegato 1.

Indipendentemente da ciò il problema dei requisiti tecnico-professionali è già trattato all'art. 8 della L. 109/94 per l'esecuzione dei pubblici appalti. A questi si può fare eventualmente riferimento se l'opera da eseguire è particolarmente onerosa e impegnativa.

Altri requisiti che l'appaltatore deve possedere, nel caso di esecuzione, manutenzione o trasformazione di particolari impianti sono quelli specificati nella legge 46/90 (e relativo regolamento di attuazione contenuto nel DPR 447/91) all'art. 3 e seguenti; questi garantiscono il committente esclusivamente sulla esecuzione degli impianti citati nella legge stessa, e che devono essere eseguiti a regola d'arte e secondo le norme di buona tecnica.

Infine possono costituire titolo preferenziale, ai fini della definitiva attribuzione dell'appalto o contratto d'opera, la predisposizione di documentazione inerente:

• i profili professionali delle maestranze impiegate;
• il programma degli investimenti attuati e previsti sulla sicurezza.

In caso di subappalto, l’appaltatore verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il committente ha verificato l’idoneità dell’appaltatore stesso; fa comunque eccezione l’esecuzione di lavori pubblici per i quali, invece, il committente deve verificare anche l’idoneità dei subappaltatori (art. 34 Legge 109/94)[1].


3. INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE

Questo obbligo del committente, espresso in precedenza nell'art. 5 del DPR 547/55 e relativo ai soli lavoratori autonomi, viene ora esteso nel D.Lgs 626/94 a tutte le tipologie di appaltatori.

Le informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore devono essere tali ed in quantità sufficiente da permettere a quest'ultimo di valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione delle idonee misure di prevenzione.

Queste possono essere sinteticamente riassunte in informazioni relative:

· ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (cicli di lavoro, macchine e impianti, prevenzione degli incendi, piani di emergenza, sostanze e preparati pericolosi, aree ad accesso controllato, ecc.);
· alla presenza o assenza dei lavoratori del committente durante l'esecuzione dei lavori;
· all'utilizzo di attrezzature e servizi del committente per l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa vigente);
· alla eventuale collaborazione dei lavoratori del committente all'esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione dell'opera, qualora questa evolva in modo diverso dal previsto (ad esempio per necessità o modifiche intervenute in corso d'opera) e modificando l'utilizzazione e l'organizzazione dei luoghi di lavoro (eventuale accesso non previsto ad aree controllate), le informazioni fornite dal committente devono essere aggiornate in modo che l'appaltatore possa riformulare la relativa valutazione dei rischi.

L'allegato 2 mostra un esempio di scheda che può essere predisposta per fornire in modo puntuale ed organico le informazioni; la naturale collocazione di questa documentazione può essere il capitolato d'appalto (documento che contiene le norme che regolano il contratto d'appalto). La scheda può essere usata inizialmente anche in fase di predisposizione delle gare di appalto, ignorando eventualmente quelle parti che hanno carattere di riservatezza; successivamente, al momento della definizione del contratto, queste dovranno essere integrate.


4. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA DATORI DI LAVORO COMMITTENTI E APPALTATORI

La cooperazione, fra lavoratori di diverse imprese nello svolgimento di un lavoro in un stesso ambiente, è una prassi consolidata da tempo e legata alla naturale socializzazione che si crea fra le persone; questa si attua molto spesso attraverso l'uso promiscuo di attrezzature. L'art. 7 del D.Lgs 626/94, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, chiede che la cooperazione e la collaborazione non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul lavoro; inoltre ai datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse imprese e all'uso comune delle attrezzature. Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.


5. COORDINAMENTO E COOPERAZIONE SVOLTI DAL COMMITTENTE DATORE DI LAVORO

In base all'art. 7 del D.Lgs 626/94 la consistenza degli obblighi del committente, nei confronti dell'appaltatore, viene ad assumere una portata più ampia rispetto all'art. 5 del DPR 547/55.
Ora il committente non può più limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro" trascurandone poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza. Quindi in base al comma 3 deve promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.
Emerge quindi la chiara volontà del legislatore di determinare una maggiore responsabilizzazione del committente nel rapporto con l'appaltatore sugli aspetti di sicurezza del lavoro di quest'ultimo, sciogliendo di fatto qualsiasi equivoco sulla presunta possibilità di "non ingerenza" del committente che spesso ha favorito condizioni di rischio per assenza di organizzazione del complessivo lavoro delle più imprese contemporaneamente presenti. Il nuovo ruolo del committente non ha certo le caratteristiche di una “ingerenza” quanto piuttosto quelle di una concreta e fattiva collaborazione (cooperazione) e di coordinamento per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Questa volontà era già in parte precedentemente emersa nella Legge 55/90 all'art. 18, dove pur con campo di applicazione limitato agli appalti pubblici e con finalità diverse dalla sicurezza, ma comunque positive anche per quest'ultima, il committente era posto al centro di una rete di relazioni con gli appaltatori nella quale doveva svolgere una vera e propria attività di controllo sugli obblighi (contributivi, previdenziali, assicurativi) di questi ultimi.
Di conseguenza, si impone un coordinamento e una cooperazione tra le varie imprese, per evitare che l'attività di una esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre. L'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica.
Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportune regole di comportamento, sia la programmazione degli interventi di prevenzione, sia l'organizzazione della necessaria vigilanza anche attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza.

Ad esempio una possibile modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, può essere effettuata (riferendosi ad esempio: all'art. 22 parte III della Circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82 sui prefabbricati; all'art. 18 della legge 55/90; all'art. 12 del D.Lgs 494/96) predisponendo un piano "antinfortunistico", o di "sicurezza", o di "coordinamento" costituito:

· da un piano di lavoro, dettagliato e concordato con gli appaltatori, completo di una chiara descrizione delle modalità di lavoro, della loro successione cronologica e delle attrezzature utilizzate;
· dalle procedure di sicurezza da adottare, associate alle varie fasi di lavoro, fino al completamento dell'opera. Le procedure di sicurezza devono prevedere:
- tutte le soluzioni da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori svolti sia dalle ditte appaltatrici (se più di una) che fra quelli svolti da queste e la ditta committente;
- le modifiche ed integrazioni (se necessarie) dei piani di emergenza;
· dal flusso delle informazioni che deve essere garantito fino alla fine dei lavori. Il puntuale flusso delle informazioni permette non solo di aggiornare, se necessario e per tutte le modifiche intervenute in corso d'opera, il piano di lavoro ma di ridefinire correttamente, con l'evolversi dei lavori, le valutazioni dei rischi formulate e le procedure di sicurezza adottate.

Il piano deve essere periodicamente verificato ed aggiornato mediante "riunioni di coordinamento" condotte fra committente, appaltatori e relativi rappresentanti dei lavoratori; la periodicità delle riunioni deve essere definita nel "piano di coordinamento" in base alla durata dei lavori, e documentata per iscritto.
In questo modo viene a determinarsi una "pluralità" di intervento sulla prevenzione che può ridurre drasticamente i rischi avendo il committente la responsabilità di vigilanza ma non l'interesse dell'appaltatore a risparmiare sulla sicurezza.


6. L’ART. 7 DEL D.LGS 626/94 E IL D.LGS 494/96

Il D.Lgs 494/96, relativo al recepimento della direttiva 92/57 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, introduce, a carico del datore di lavoro committente, ulteriori obblighi nel caso in cui l’affidamento di lavori preveda l’attivazione di un cantiere temporaneo o mobile (come definito dal decreto) avente le caratteristiche di cui all’art. 3, comma 3, del decreto stesso.
Fra questi obblighi particolare importanza riveste la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento (art. 12, D.Lgs 494/96) costituito essenzialmente:
· da una relazione tecnica
· dalle misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi
· dalle prescrizioni operative correlate sia alla complessità dell’opera da realizzare che alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione
· dai criteri e modalità di utilizzazione di impianti comuni (committente e appaltatore) quali infrastrutture, mezzi logistici e sistemi di protezione collettiva.

In questo specifico caso, e solo in questo, cioè quando è prevista la redazione di un piano di sicurezza e di coordinamento (e la relativa nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) e contestualmente si verifica l’accettazione/gestione dello stesso da parte delle imprese (art. 9 D.Lgs 494/96) che concorrono alla realizzazione delle opere, il legislatore considera ottemperati gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del D.Lgs 626/94, relativi rispettivamente alle informazioni e al coordinamento e cooperazione, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 4 sulla valutazione dei rischi.

Per quanto riguarda, invece, il coordinamento (art. 7, comma 3, D.Lgs 626/94), sempre nel caso si configurino le condizioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs 494/96, la necessità e l’obbligatorietà di effettuazione vengono rafforzate. Le modalità di coordinamento e gli strumenti proposti si trasformano in veri e propri obblighi e oneri, sempre a carico del datore di lavoro committente, che vanno a completare il già citato piano di sicurezza e coordinamento (per la cui stesura si rinvia a linee guida relative al D.Lgs 494/96, pubblicate in questa stessa collana).

Infine in tutti i restanti casi, cioè nell’attivazione di cantieri di modeste dimensioni non rientranti nell’ambito dell’art. 3 del D.Lgs 494/96, continuano a permanere tutti gli obblighi previsti dall’art. 7 del D.Lgs 626/94; tale interpretazione è peraltro confermata dalla circolare n. 30 del 5/3/98 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.


7. VERIFICA DELL'ORGANO DI VIGILANZA

Risulta abbastanza chiaro, da quanto finora esposto, che un'accurata gestione del rapporto committente-appaltatori in merito all'applicazione dell'art. 7 D.Lgs 626/94, oltre ad incidere considerevolmente sulla realizzazione delle condizioni di sicurezza sul lavoro, può risultare oggetto di verifica per l'organo di vigilanza.
Infatti la corretta predisposizione e adozione documentata di strumenti e modalità operative quali l'identificazione dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore, l'insieme delle informazioni fornite dal committente agli appaltatori, le modalità di coordinamento svolte dal committente o di cooperazione fra datori di lavoro, costituiscono elemento di rilievo in sede di accertamento, in particolare in occasione di infortunio sul lavoro, da parte dell'organo di vigilanza.


8. BIBLIOGRAFIA

· Legge 23 ottobre 1960, n. 1369: "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi"
· Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13 del 20 gennaio 1982: "Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, produzione e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p., manutenzione delle gru a torre automontanti."
· Vedovato, Vittorio. La sicurezza sul lavoro negli appalti. Milano, Pirola Editore, 1988
· Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti"
· DPR 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti"
· Legge 11 febbraio 1994, n. 109: "Legge quadro in materia di lavori pubblici".
· Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494: “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.




RIFERIMENTI AD ALTRE MONOGRAFIE

L'argomento oggetto della presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati aspetti particolari, e precisamente:

• anzitutto, per il rilevante peso del momento informativo tra committente e appaltatore, molto importante è il collegamento col documento n. 2 (pur senza dimenticare quello col documento n. 1, essendo la valutazione dei rischi il punto di partenza ineliminabile anche per la gestione della sicurezza negli appalti) e col documento n. 3, dal momento che il modo con cui gestisce la formazione è un elemento chiave per valutare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore;
• nel documento n. 4 si fa riferimento ai piani di emergenza, che ovviamente sono determinanti nella qualità delle informazioni che il committente deve fornire all'appaltatore;
• nel documento n. 7 è affrontato il problema degli appalti nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Allegato 1

ESEMPIO DELLE INFORMAZIONI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CHE LE AZIENDE APPALTATRICI POSSONO FORNIRE AI COMMITTENTI


Ditta..........................................................................................................

Sede legale ..............................................................................................

Responsabile della sicurezza ..................................................................

Rappresentante dei lavoratori ................................................................

· Requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche;
(es. legge 46/90, conduzione generatori di vapore, conduzione impianti di riscaldamento, ecc.)

· Mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire

· Formazione professionale (documentata) dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori

· Formazione professionale (documentata) dei lavoratori che eseguono lavori in aree con impianti in esercizio

· Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori

· Dotazione di dispositivi di protezione individuale (descrivere e differenziare i DPI dotati di marchio CE da quelli senza)

· Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti per l'esecuzione dei lavori

· Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni

· Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni)

· Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.


Allegato 2

ESEMPIO DI ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE INFORMAZIONI CHE LA DITTA COMMITTENTE DEVE FORNIRE ALLA DITTA APPALTATRICE IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO


Ditta.........................................................................................................

Sede legale ..............................................................................................

Stabilimento ............................................................................................

Contratto di appalto per ..........................................................................

Responsabile della sicurezza ..................................................................

Rappresentante dei lavoratori .................................................................

Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione

.................................................................................................................


a) Informazioni generali

· Capannoni/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori (allegare copia della planimetria)
· Tipologia produttiva svolta nelle zone oggetto dei lavori
· Numero di addetti operanti nella zona dei lavori e relativi orari per turni di lavoro
· Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi
· Disponibilità di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas combustibili o tecnici
· Locale adibito al primo intervento di pronto soccorso/cassetta di pronto soccorso
· Collocazione degli apparecchi telefonici da utilizzare per comunicazioni interne/esterne
· Attrezzature di proprietà della ditta committente messe a disposizione con l'eventualità dell'uso promiscuo
· Lavoratori del committente che collaborano con la ditta appaltatrice all'esecuzione dei lavori
· Impianti pericolosi che devono essere assolutamente eserciti durante i lavori
· Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali della ditta appaltatrice.


b) Informazioni specifiche

· Rischio elettrico
Distribuzione elettrica interna ed esterna, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegare planimetria della distribuzione specificando le zone, se esistenti, con presenza di linee elettriche aeree con conduttori non protetti meccanicamente, per le quali i lavori debbono essere svolti ad una distanza superiore ai 5 metri)

. Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti

· Rischio di esplosione o incendio; (descrivere i mezzi di estinzione e allegare planimetria delle zone a rischio di esplosione o incendio e collocazione dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo)

· Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza

· Zone interessate alla movimentazione e deposito di carichi

· Zone per le quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari

· Macchine o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari

· Zone ad accesso controllato per le quali è necessaria un'autorizzazione scritta del committente o del responsabile alla sicurezza

· Elenco prodotti e materiali pericolosi che possono essere presenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto

· Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti fisici o chimici

· Luoghi per i quali è possibile l'esposizione, per i lavoratori dell'appaltante, ad agenti biologici

· Per l'esecuzione dei lavori edili

. Tipologia dei solai, delle coperture o dei soppalchi ove la ditta appaltante deve eseguire lavori

. Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le posizioni di lavoro in quota

. Eventuali sistemi di sicurezza da utilizzarsi in quota (es. uso di cinture di sicurezza da collegare ad idonee strutture con funi di trattenuta già installati dal committente)

· Altre informazioni che il committente ritiene opportuno fornire alla ditta appaltatrice.

________________________________

[1] Ove applicabile il D.Lgs 494/96, il committente utilizzerà il momento in cui autorizza l'appaltatore al subappalto per esigere il rispetto del decreto stesso nei diversi momenti (prima e dopo la stipula del contratto).


Fonte: Ispesl