Tipologia: Accordo territoriale
Data firma: 14 maggio 1999
Validità: dal 01.05.1999
Parti: Confartigianato, Cna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Artigianato, Novara V.C.O.
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Art. 1 Sistema di informazione
Art. 2 Osservatorio territoriale sugli appalti e sul mercato del lavoro
Art. 3 Appalti e subappalti
Art. 4 Organismi paritetici
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Lavoro a tempo parziale
Art. 7 Indennità territoriale di settore
Art. 8 Premio di produzione impiegati
Art. 9 Elemento economico territoriale
Art. 10 Mensa
  Art. 11 Trasferta operai
Art. 12 Lavori in galleria
Art. 13 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 14 Ferie
Art. 15 Indumenti ed attrezzi di lavoro
Art. 16 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 17 Sfera di applicazione
Art. 18 Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale
Accordo territoriale edilizia ed affini 14 maggio 1999 Protocollo di verifica

Verbale di accordo

Addì 14 Maggio 1999 in Verbania presso la sede della Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola tra la Confartigianato Novara Verbano Cusio Ossola [...], la Confartigianato dell'Ossola […], la Cna del Verbano Cusio Ossola […] e la Fillea - Cgil […], la Filca - Cisl […], la Feneal - Uil […], viene raggiunto il presente Accordo territoriale da valere per tutte le imprese artigiane edili ed affini della provincia del Verbano Cusio Ossola, in applicazione del CCNL 27.10.1995 e del CCRIL del Piemonte 11.02.1999.

Art. 1 Sistema di informazione
Le parti nel confermare la validità del sistema di informazione definito dal CCNL 27 ottobre 1995 si impegnano a darne attuazione con la periodicità prevista dalle norme contrattuali. A tale scopo saranno utilizzati i dati messi a disposizione dalla Cassa Edile del V.C.O. secondo le modalità attualmente in atto.

Art. 2 Osservatorio territoriale sugli appalti e sul mercato del lavoro
Le Associazioni Artigiane firmatarie del presente Accordo, condividendo le motivazioni che hanno portato alla costituzione dell'Osservatorio operante presso la Cassa Edile del V.C.O. si impegnano, per quanto di competenza, a contribuire al funzionamento dello stesso. Le parti ritengono che nell'interesse generale del settore tale strumento debba vedere coinvolte tutte le Organizzazioni datoriali presenti in seno alla Cassa Edile del V.C.O.

Art. 3 Appalti e subappalti
Le parti concordano sul pieno rispetto delle norme di legge che regolano l'appalto e il subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 del CCNL 27.10.1995, le imprese si impegnano a dare pratica applicazione alla norma stessa, con particolare riguardo alle procedure ed ai tempi previsti per l'inoltro delle comunicazioni indicate nello stesso articolo alla Cassa Edile, agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza, alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e, per il tramite delle stesse, alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori.

Art. 4 Organismi paritetici
Le parti riaffermano il convincimento che il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro e l'Ente Scuola costituiscono strumenti idonei per contribuire, l'uno al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'altro al miglioramento della qualità del lavoro e delle capacità tecnico - produttive delle imprese attraverso la formazione di maestranze edili e/o l'arricchimento formativo dei lavoratori. Le parti promuoveranno appositi incontri allo scopo di effettuare una valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti dai suddetti organismi. Stante la nuova composizione degli Organismi di Gestione del CPT e dell'Ente Scuola, che vedono la presenza della rappresentanza dell'artigianato, le parti si impegnano a concordarne l'attività futura con tutte le Organizzazioni rappresentate in seno agli Enti stessi.

Art. 5 Orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 6 del CCNL 27 ottobre 1995 l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni. Per le otto settimane consecutive decorrenti dal primo lunedì di dicembre di ogni anno l'orario di lavoro è fissato in 35 ore settimanali. In presenza di grandi opere infrastrutturali si potrà procedere, di comune accordo, alla definizione di specifici regimi di orario in grado di favorire una maggiore produttività, un acceleramento nell'esecuzione dell'opera e un incremento dell'occupazione.

Art. 6 Lavoro a tempo parziale
Per quanto concerne il rapporto di lavoro a tempo parziale le Parti fanno espresso riferimento alla Legge 19.12.1984, n. 863, e successive modificazioni integrazioni, nonché alla normativa definita con il CCNL 27 ottobre 1995.

Art. 12 Lavori in galleria
Ai sensi dell'art. 24 del CCNL 27 Ottobre 1995 al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle seguenti percentuali:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico dei materiali; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 50%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 28%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%;
Avuta presente la normativa del CCNL 27 Ottobre 1995 nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio si conviene, a fronte di richiesta specifica delle parti interessate, un esame ai sensi e per gli effetti della determinazione di una ulteriore indennità.

Art. 13 Indennità per lavori in alta montagna
Ai sensi dell'art. 24 del CCNL 27 Ottobre 1995 l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna viene stabilita nella seguente misura:
a) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.000 metri e fino a 1.500 metri sul l.m.: 8%;
b) per lavori che si svolgono in località site oltre i 1.500 metri e fino a 2.000 metri sul l.m.: 10%;
c) per lavori che si svolgono in località site oltre i 2.000 metri sul l.m.: 14%.
L'indennità non è dovuta agli operai che lavorano in località costituenti la loro abituale dimora o residenza. Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sulla paga base ed indennità di contingenza.

Art. 15 Indumenti ed attrezzi di lavoro
L'impresa si impegna a fornire ai dipendenti gli attrezzi necessari per lo svolgimento della loro prestazione lavorativa. Per ogni anno inoltre verranno fomiti: un giubbotto, due paia di pantaloni e due paia di scarpe antinfortunistiche. Le forniture di cui sopra avverranno all'inizio della primavera e dell'autunno.

Art. 16 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In attuazione a quanto stabilito dal CCNL 27 ottobre 1995 e dal CCRIL 11.02.1999 le parti convengono di istituire nella provincia del Verbano Cusio Ossola la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST Le parti convengono che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali siano unici per tutto il settore dell'edilizia (industria - artigianato). Per il triennio in corso, per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività del RLST, la formazione, nonché le modalità di finanziamento, valgono le regole già definite per il comparto industriale. Stante l'unicità, sopra definita, della figura del RLST per tutto il settore dell'Edilizia (industria - artigianato), le parti si impegnano a concordare - alla fine del primo triennio di attività - un regolamento per il funzionamento dell'attività del RLST sottoscritto da tutte le componenti datoriali e sindacali presenti in seno alla Cassa Edile del V.C.O.

Art. 17 Sfera di applicazione
Il presente Accordo vale in tutto il territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985, n. 443, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, associate alle Associazioni Artigiane, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini secondo la sfera di applicazione del CCNL 27.10.1995 e del CCRIL 11.02.1999.