Tipologia: Accordo Integrativo Territoriale
Data firma: 24 luglio 1999
Validità: 01.07.1999 - 31.12.2001
Parti: Sezione Costruttori Edili-Unione Industriale e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Vercelli
Fonte: cnel.it

Sommario:

  1 - Iniziative congiunte per il rilancio del settore e la regolarità dei lavori
2 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione
3 - Elemento Economico Territoriale (premio di risultato)
4 - Mensa
5 - Premio di presenza
6 - Dotazioni individuali
  7 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
8 - Contributo "Apes"
9 - Contributo "Ente Scuola"
10 - Trasferte
11 - Quote di servizio sindacale
12 - CPT
13 - Decorrenza e durata

Accordo Integrativo Territoriale

Il 24 luglio 1999, presso la sede di Vercelli dell'Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia, tra: l'Unione predetta - Sezione Costruttori Edili e la Feneal-Uil del Vercellese e della Valsesia, la Filca-Cisl del Vercellese e della Valsesia, la Fillea-Cgil del Vercellese e della Valsesia, si stipulano le seguenti intese per il rinnovo del vigente Accordo Integrativo Territoriale di settore:

1 - Iniziative congiunte per il rilancio del settore e la regolarità dei lavori
a) Politiche di settore
Le parti convengono sull'utilità di un coordinamento volto a prevenire e risolvere i problemi del settore e a valorizzarne le potenzialità.
Concordano quindi di istituire un'apposita commissione di concertazione, nella quale siano rappresentate le Organizzazioni datoriali industriali ed artigiane e le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente verbale.
b) Appalti pubblici
Le parti convengono sulla necessità di agire congiuntamente al fine di accelerare gli investimenti pubblici, assicurare congruità di remunerazione dei lavori e correttezza e trasparenza nell'affidamento degli stessi.
Concordano quindi di promuovere sistematiche ed idonee iniziative nei confronti delle stazioni appaltanti.
c) Regolarità del lavoro
Le parti concordano di promuovere, in collaborazione con le competenti istituzioni pubbliche, procedure per il sistematico monitoraggio degli appalti pubblici e privati, al fine di favorire la rapida concretizzazione dei lavori possibili e la regolarità delle imprese.

4 - Mensa
[…]
L'indennità di mensa di cui sopra non compete quando il pasto sia fornito dall'impresa in natura, o attraverso buoni mensa, o mediante rimborso a piè di lista.
[…]

6 - Dotazioni individuali
Le imprese forniranno ai propri dipendenti tutti gli attrezzi da lavoro necessari allo svolgimento delle rispettive mansioni.
Le imprese forniranno inoltre ai dipendenti, in relazione a quanto previsto dagli artt. 381, 382, 383, 384 e 386 del D.P.R. n. 547 del 1955, strumenti di protezione del capo, degli occhi, delle mani, dei piedi e contro le cadute dall'alto.
Ciascun dipendente è tenuto a riconsegnare all'impresa, le attrezzature individuali e gli strumenti di protezione di cui sopra, sia al cessare delle situazioni comportanti l'utilizzo degli stessi, sia alla risoluzione del rapporto di lavoro, sia, in caso di deterioramento, per ottenerne la sostituzione.
Il dipendente è tenuto inoltre a riconsegnare alla fine dell'uso le attrezzature collettive.
Le imprese forniranno altresì a ciascun lavoratore due tenute da lavoro all'anno.
Le tenute medesime saranno usate solo ed obbligatoriamente per l'attività lavorativa e dovranno essere riconsegnate per la sostituzione e, comunque, alla fine del rapporto di lavoro.
Nell'intento di favorire il generalizzato adempimento del predetto obbligo di fornire le tenute da lavoro e l'uniformità delle tipologie di indumenti in uso, la Cassa Edile definirà una o più convenzioni quadro con possibili fornitori, alle quali ciascuna impresa potrà fare riferimento per i propri acquisti.

7 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In considerazione delle peculiari caratteristiche delle imprese edili, maggiormente frammentate e meno strutturate di quelle di altri settori, le azioni dei lavoratori, riconfermano il convincimento che le funzioni di rappresentanza dei lavoratori di cui all'art. 18 D.Lgs. 1994 n. 626 possano più correttamente ed efficacemente essere esercitare da Rappresentanti territoriali, a prescindere dalla dimensione aziendale.
Nel prendere atto di tale posizione di principio la Delegazione datoriale accetta di pattuire una disciplina sperimentale, che peraltro tenga conto della circostanza che in talune imprese del settore risultano in carica RLS aziendali.
Sulla base di tali presupposti si conviene che, anche per le Aziende occupanti più di 15 dipendenti, le predette funzioni di rappresentanza possano essere affidate a tre delegati territoriali, denominati RLST, designati dalle locali Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-Uil secondo modalità che le stesse individueranno con apposito regolamento.
Gli RLST deferiranno di regola al CPT le questioni rilevate che non risultino di agevole ed immediata soluzione.
In relazione a quanto precede, viene istituita presso la Cassa Edile, con effetto dall'1.7.1999, una speciale gestione RLST, alimentata da un contributo, a totale carico dell'impresa, dello 0,25% da computarsi sull'imponibile soggetto al contributo "Cassa Edile".
Il predetto contributo "RLST" sarà dovuto solo dalle imprese presso le quali non risulti in carica, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale legale e contrattuale, alcun RLS aziendale.
Il contributo sopra richiamato verrà versato mensilmente, secondo modalità che sanno indicate dalla Cassa Edile.
La gestione RLST, a rimborso forfettario degli oneri sostenuti per l'attività dei RLST, a far tempo dall'1.7.1999, erogherà a ciascuna delle tre Organizzazioni dei lavoratori sopra richiamate la somma di lire 1200 per ogni operaio iscritto alla Cassa Edile ed in forza ad imprese presso le quali le funzioni di Rappresentante per la sicurezza non siano esercitate da un dipendente nel solo ambito aziendale.
Il citato rimborso sarà corrisposto a trimestri posticipati, entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre.
Ai fini di cui sopra, entro il 30.9.1999 e con successiva periodicità semestrale, la Segreteria dell'Organismo Paritetico Provinciale di cui all'art. 20 del predetto D.Lgs. 626 comunicherà alla Cassa Edile l'elenco delle imprese edili, presso le quali risultano in carica RLS aziendali.
Per parte loro, le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente accordo - tramite l'Organizzazione datoriale di appartenenza dell'impresa, o direttamente, per le imprese che non risultino aderenti ad alcuna organizzazione - notificheranno congiuntamente a ciascuna impresa interessata le generalità del RLST incaricato di esercitare le funzioni di rappresentanza nei confronti dell'impresa medesima.
L'eventuale elezione o designazione di nuovi RLS aziendali e l'eventuale cessazione del mandato di RLS aziendali in carica saranno, oltre che all'impresa interessata, contestualmente notificate anche all'Organismo paritetico citato, all'Organizzazione datoriale a cui l'impresa risulti aderente alla Cassa Edile, all'Ente Scuola, al CPT e alle OO.SS.LL., stipulanti il presente accordo.
La variazione rileverà agli effetti contributivi dal mese successivo a quello in cui sarà pervenuta all'impresa la notifica predetta.
Le pattuizioni di cui al presente punto 7 hanno validità sino al 31.12.2001. Entro il settembre di tale anno le parti si reincontreranno per disciplinare ulteriormente l'argomento.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente verbale dichiarano che, per favorire l'utilizzo dei RLST, non promuoveranno l'elezione o designazione di ulteriori RLS.

12 - CPT
Le parti si impegnano ad acquisire al CPT, entro il 31.12.1999, la collaborazione di un tecnico da utilizzare anche per le attività di cui all'art. 16 dell'allegato D al vigente CCNL.

13 - Decorrenza e durata
Il presente accordo è valido per tutto il territorio del Vercellese e della Valsesia a decorrere dal 1° luglio 1999, salve le diverse decorrenze specificamente previste per particolari clausole e scadrà il 31.12.2001.
Per quanto non modificato dal presente verbale si intende richiamato l'integrativo territoriale 17.1.1990.
Le parti si riservano di redigere congiuntamente e pubblicare un testo che recepisca, e coordini l'intera contrattazione integrativa di settore territorialmente vigente.