Cassazione Penale, Sez. 4, 09 maggio 2017, n. 22581 - Attrezzatura non adeguatamente protetta e infortunio. Prescrizione


 

"Una volta intervenuta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui positivamente deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze". "Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie".


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA Data Udienza: 25/01/2017

 

 

 

 

 

Fatto

 

Con sentenza in data 23.5.2011 il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, ha dichiarato C.E. colpevole del reato di cui agli artt. 590 commi 1,2,3 c.p., perché, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della “Lamiflex Composites s.r.l.” causava al dipendente S.M. le lesioni personali indicate nel capo di imputazione, per colpa, negligenza, imperizia e violazione delle norme antinfortunistiche, in particolare perché metteva a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura di lavoro non adeguata ai fini della sicurezza perché dotata di rulli accoppiati che inviano il materiale alla zona di pressatura, non adeguatamente protetti; dovendo l'infortunato asportare dal tessuto in fase di trascinamento una piccola porzione, avvicinava la mano al tessuto in movimento e, nel compiere questa operazione, la mano rimaneva schiacciata all’interno dei rulli trascinatori, causandogli le predette lesioni.
Avverso la sentenza di appello ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione il C.E. deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione della legge penale per la mancata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela.
2) Assenza del nesso causale fra l’infortunio e la condotta del datore di lavoro.
3) Vizio di motivazione con riguardo all’omessa esclusione del nesso di causalità fra l’evento danno e la posizione di garanzia del datore di lavoro a causa della assoluta imprevedibilità ed abnormità della condotta del lavoratore tale da interrompere il nesso di causalità e da ergersi a causa esclusiva dell’infortunio.
 

 

Diritto

 

 

 

Occorre preliminarmente rilevare che il reato contestato al ricorrente è prescritto.
Difatti il termine di prescrizione per tutti i reati è di sei anni ai sensi degli artt. 157 ss. c.p nel testo introdotto dalla legge 251/2005, termine aumentato di un quarto ai sensi dell’art. 161 ultimo comma c.p.. Dunque essendo il fatto del 22.02.2008, il termine di prescrizione è spirato in data 28/12/2015, dopo la sentenza di appello, emessa il 21.04.2015.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità derivanti dalla manifesta infondatezza delle doglianze, dalla tardività o dall’essere basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata.
Ciò posto, appare superfluo l’esame del merito in quanto, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontra nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione da parte del giudice sia assimilabile più al compimento di una constatazione che a un atto di apprezzamento e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Cass. Sez. Un., n. 35490/2009, Rv. 244273).
E infatti, il concetto di evidenza, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (Cass. Sez. 6, n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta intervenuta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui positivamente deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Cass. Sez. 2, n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte, anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni della sentenza impugnata, non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2.
La sentenza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 25.01.2017.