Tipologia: CCPL
Data firma: 23 giugno 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Upa Terni, Confagricoltura Orvieto, Cia, Coldiretti Terni e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Florovivaismo, Terni
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Parte introduttiva
Art. 1 Durata del Contratto
Art. 2 Organizzazione del Lavoro
Art. 3 Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 4 Bilateralità
Art. 5 Cassa Extra-Legem
 Art. 6 Pari Opportunità
Art. 7 Classificazione
• Operai florovivaisti
Art. 8 Retribuzione
Art. 9 Premio per obiettivi
Art. 8 Norme finali

Contratto integrativo provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Terni da valere per il quadriennio 2008-2011

L’anno 2008 il giorno 23 del mese di giugno in Orvieto presso la sede della Confagricoltura Orvieto in via Antonio Gramsci n. 5 tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Terni […], la Confagricoltura Orvieto […], la Confederazione Italiana Agricoltori […], la Coldiretti Terni […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […]; viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Terni per il quadriennio 2008-2011.

Parte introduttiva
Il presente Contratto Collettivo Provinciale assieme al vigente Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro tra le Aziende Agricole e Florovivaiste singole ed associate della Provincia di Terni e i lavoratori.
Le norme del presente CCPL si intendono pertanto sostitutive ed integrative delle corrispondenti norme contenute nel CCNL.
Il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro si applica anche alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, nonché alle attività agrituristiche e faunistiche-venatorie.

Art. 2 Organizzazione del Lavoro
Per i lavoratori che sono organizzati in turni con orari a scorrimento, il datore di lavoro è tenuto a considerare la possibilità di una adeguata turnazione tra i lavoratori per quanto concerne la gestione delle domeniche e dei festivi, qualora necessario con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali.
Il datore di lavoro inoltre, in sede di definizione dell’orario di lavoro, è tenuto a tenere conto, compatibilmente con le esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori.

Art. 3 Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro
In merito al testo unico sulla sicurezza, le parti si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dell’accordo nazionale, al fine di adeguare i capitoli eventualmente demandati, con specifica attenzione alla figura del delegato territoriale per la sicurezza.

Art. 4 Bilateralità
Entro il 31 marzo 2009, si propone di realizzare l’Osservatorio Provinciale che dovrà principalmente occuparsi della formazione agricola (art. 7 CCNL) volta a realizzare una politica attiva nel lavoro. Saranno demandati alla contrattazione eventuali altri compiti e competenze di tale organo.

Art. 8 Norme finali
Tutti gli articoli contrattuali del precedente contratto integrativo provinciale, non richiamati in questo contratto, vengono confermati.