Categoria: 2011
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Tipologia: CIRL
Data firma: 28 febbraio 2011
Validità: 01.01.2010 - 31.12.2013
Parti: Flima e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura-contoterzismo, Lombardia
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Assunzioni
Art. 2bis Riassunzione otd
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Classificazione
Art. 5 Permessi straordinari
Art. 6 Previdenza complementare
Art. 7 Salute e sicurezza sul lavoro
Art. 8 Rappresentante alla sicurezza
Art. 9 Indennità lavori disagiati
  Art. 10 Malattia ed infortunio
Art. 11 Ente Bilaterale Regionale Contoterzisti
Art. 12 Studi e corsi di formazione
Art. 13 Anticipazione trattamento di fine rapporto
Art. 14 Retribuzione integrativa regionale
Art. 15 Condizioni di miglior favore
Art. 16 Premio continuità professionale
Art. 17 Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale

Contratto integrativo di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura nella regione Lombardia 1 gennaio 2010 31 dicembre 2013

Il giorno 28 febbraio 2011 presso la sede della Federazione Lombarda Imprese di Meccanizzazione Agricola (Flima), Via Milano 4 in Cremona tra la Flima […] e le OO.SS. Regionali di: Fai Cisl […], Flai Cgil […], Uila Uil […], si è sottoscritto il seguente accordo per il rinnovo del CIR dei dipendenti delle imprese che svolgono attività di contoterzismo in agricoltura come previsto dall'art. 2 (punto b) del CCNL del 26/02/2008
Il contratto integrativo regionale avrà durata quadriennale con decorrenza 01/01/2010- 31/12/2013.

Art. 1 Relazioni sindacali
In conformità a quanto previsto dall'art. 4 del CCNL del 26/02/2008 è istituito un comitato paritetico regionale così composto:
• 3 membri designati dalla Flima;
• 3 membri designati dalle segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ciascuna Organizzazione.
Il Comitato è operativo presso la sede della Flima.
Il Comitato si riunisce di norma due volte all'anno oppure ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta.
Nello specifico i compiti del comitato sono:
- applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
- monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell'articolato contrattuale;
- politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istituzioni regionali.
Nel Comitato paritetico regionale si dovrà inoltre:
- fornire alle OO.SS. da parte dell'Unima le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo del settore;
- fornire alle OO.SS. da parte dell'Unima le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
- esaminare, alla presenza di rilevanti riduzioni dell'occupazione, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali;
- certificare l'esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti.
Vista l'adesione contrattuale al fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura (Foragri) il comitato regionale sentito il fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale di manodopera, si attiverà per organizzare i corsi necessari. Infine il comitato assume l'impegno di svolgere un incisivo ruolo di contrasto al lavoro sommerso.
Una volta costituito l'Ente Bilaterale Regionale di cui all'art. 11 del presente CIRL, questi, assumerà tutte le funzioni del comitato paritetico.

Art. 3 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali e può essere distribuito secondo le seguenti due modalità.
• Tipo A: 39 ore settimanali suddivise in 8 ore dal lunedì al giovedì più 7 ore al venerdì da valersi per tutti i mesi dell'anno.
• Tipo B:
- 34 ore settimanali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio per 7 ore giornaliere da lunedì a giovedì e 6 ore il venerdì;
- 39 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre per 8 ore giornaliere da lunedì al giovedì e 7 il venerdì;
- 44 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre per 9 ore giornaliere da lunedì a giovedì e 8 ore il venerdì.
Si riserva la possibilità di scelta del tipo di orario, in base alle esigenze dell'azienda, con dovere di comunicarlo entro il 30 novembre di ogni anno al lavoratore, alle parti firmatarie del presente contratto e alla Direzione Prov.le del Lavoro.
È facoltà del lavoratore e in accordo con l'azienda aderire al monte ore individuale. Tale monte ore non dovrà superare le 80 ore annuali e sarà costituito da una parte di ore straordinarie effettuate nei 6 mesi di maggior stagionalità lavorativa.
Le ore accantonate saranno retribuite con una maggiorazione del 27%
Dette ore accantonate dovranno essere recuperate dal lavoratore entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione.

Art. 7 Salute e sicurezza sul lavoro
In riferimento a quanto previsto sulla materia dall'art. 22 punto 2 del CCNL del 28 febbraio 2008, viene demandato al livello provinciale la possibilità di istituire comitati paritetici con l'impegno di attivare tutte le azioni di competenza del livello decentrato di negoziazione contenute nel predetto articolo contrattuale.

Art. 8 Rappresentante alla sicurezza
In riferimento a quanto previsto dall'allegato n. 5 del CCNL del 28/02/2008 si è stabilito che i rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori (RLS) sono eletti in ogni singola azienda.
• I tempi della formazione delle RLS saranno definiti, dalle parti, dopo che avranno esperito una verifica in merito.
Verranno concordate le modalità per organizzare percorsi formativi in materia.

Art. 9 Indennità lavori disagiati
Il lavoratore che svolgerà tali lavori, dovrà effettuarli con tutti i mezzi di protezione individuali prescritti dalle disposizioni legislative e dovrà essere preventivamente e correttamente informato sul lavoro stesso. Si attuerà la rotazione delle mansioni tra più lavoratori, nello svolgimento di questi lavori.
Agli operai adibiti a lavori manuali in acqua (pulizia fossi, canali e parti chiuse) verrà riconosciuta un'indennità del 10% per ogni ora lavorata.
Agli operai adibiti all'irrigazione nelle ore notturne per più di 3 notti consecutive, viene riconosciuta una indennità del 10% su tutte le ore in aggiunta alla maggiorazione già prevista per il lavoro notturno

Art. 10 Malattia ed infortunio
Fermo restando quanto previsto sulla materia dall'art. 27 del CCNL del 28 febbraio 2008 riferito ai capitoli della:
• tutela della salute - visite mediche;
[…]

Art. 11 Ente Bilaterale Regionale Contoterzisti
Sulla base della consolidata esperienza del CIMIOC di Cremona, le parti si impegnano a costituire l'Ente Bilaterale lombardo dei Contoterzisti.
L'Ente avrà il compito di:
• assicurare prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai delle aziende di Contoterzismo e ai loro familiari a carico.
• Svolgere tutte le attività assegnate al Comitato Paritetico Regionale (art. 1 CIRL).
• Integrare la malattia e gli infortuni agli operai fino al 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno.