Categoria: 2000
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Tipologia: CPL
Data firma: 13 novembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, ColDiretti, Cia e Fisba-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, florovivaismo, Pesaro e Urbino
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Oggetto ed efficacia del contratto
Decorrenza ed efficacia del contratto
Relazioni sindacali
Classificazione
Inquadramento
Orario di lavoro
CISFA (Cassa extra - legem)
Salario contrattuale provinciale
  Aumenti salariali
Rimborso chilometrico giornaliero
Lavoro notturno
Una tantum
Norme di salvaguardia
Esclusività di stampa
Impegno a verbale
Allegati

Operai agricoli e florovivaisti - di Pesaro e Urbino

L'anno 2000 il giorno 13 del mese di novembre 2000, presso gli Uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Pesaro e Urbino tra: l'Unione Provinciale Agricoltori di Pesaro e Urbino […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Pesaro e Urbino […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro e Urbino […] e la Fisba-Cisl di Pesaro e Urbino […], la Flai-Cgil di Pesaro e Urbino […], la Uila-Uil di Pesaro e Urbino […], si conviene e stipula quanto segue

Oggetto ed efficacia del contratto
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro in agricoltura singoli ed associati compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti.
Il Contratto si applica, altresì, alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche, faunistico-venatorie e aziende di acquacoltura.

Relazioni sindacali
Le parti concordano di rafforzare il Sistema di relazioni sindacali e della bilateralità attraverso la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale e nell'ambito dello stesso opererà la Commissione Paritetica già prevista dal CPL.
La Commissione Paritetica, ha funzioni di dirimere le controversie collettive e/o individuali in ordine alla esatta applicazione dei contratti di lavoro (agricolo e florovivaistico) attraverso l'interpretazione autentica delle norme in essi contenute.
Le decisioni assunte all'unanimità, dalla Commissione, sono vincolanti per le parti contraenti.
L'Osservatorio Provinciale, tenuto conto delle funzioni già individuate dall'art. 6 del CCNL, avrà prioritariamente i compiti di:
- Iniziative di analisi e di ricerca per monitorare le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare (produzione Lorda vendibile, Valore Aggiunto, numero delle unità produttive, numero degli addetti e delle giornate lavorative).
- Confronto finalizzato alla costruzione di posizioni comuni riguardanti le politiche di sviluppo del settore Agroalimentare della provincia.
- Definire gli orientamenti ed accordi relativamente a patti territoriali e contrattazione negoziata.
- Analisi sulle politiche attive del lavoro con particolare riferimento alla formazione.
- Monitorare il mercato del lavoro relativamente al part-time, apprendistato, lavoro temporaneo e dell'utilizzo della manodopera comunitaria.
- Esprimere, anche attraverso la delega, parere di conformità per i progetti di Formazione e Lavoro.
Al fine di consolidare e dare ruolo a tale sistema si concorda di intervenire, autonomamente attraverso la realizzazione di studi e ricerche presso le Istituzioni (Provincia, Inps, Direzione Prov.le del Lavoro ecc.) per attivare tutti quegli strumenti necessari al raggiungimento delle funzioni individuate.
Entro tre mesi dalla stipula del presente CPL le parti si incontreranno per definire la composizione ed il regolamento di funzionamento, anche alla luce di quanto previsto dall'allegato 4 del CCNL.

Orario di lavoro
Per gli operai florovivaisti le parti concordano che il periodo in cui si applica l'orario flessibile è così determinato:
Mesi di Aprile - Maggio - Giugno
44 ore settimanali con 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato;
Mesi di Novembre - Dicembre - Gennaio
34 ore settimanali con 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.

Lavoro notturno
Le parti concordano che è considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.

Norme di salvaguardia
Per tutto ciò che non è compreso nel presente accordo, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL e dal CIP precedentemente sottoscritti.

Impegno a verbale
Le parti si impegnano a verificare la sfera di applicazione del presente contratto secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.Lvo n. 173/98