Tipologia: CPL
Data firma: 28 settembre 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, ColDiretti, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, florovivaismo, Ascoli Piceno
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Oggetto del CCPL
Art. 2 Efficacia del CCPL
Art. 3 Assunzione
Art. 4 Riassunzione
Art. 5 Prospetto di paga e libretto sindacale e sanitario
Art. 6 Classificazione ed inquadramento degli operai agricoli e dei lavori
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Riposo settimanale
Art. 9 Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 10 Interruzioni - Recuperi
Art. 11 Organizzazione del lavoro
Art. 12 Salario contrattuale provinciale
  Art. 13 Alloggio ed annessi
Art. 14 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 15 Modalità di pagamento della retribuzione
Art. 16 Cottimo
Art. 17 Rimborso spese
Art. 18 Previdenza ed assistenza Integrazione del trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro
Art. 19 Lavori pesanti o nocivi
Art. 20 Condizioni del lavoro
Art. 21 Tutela della salute dei lavoratori
Art. 22 Norme disciplinari
Art. 23 Part time
Art. 24 Relazioni sindacali
Art. 25 Decorrenza e durata
Art. 26 Norme di salvaguardia
Art. 27 Testo contrattuale ed esclusiva di stampa

Operai agricoli e florovivaisti Ascoli Piceno

Il giorno ventotto del mese di settembre dell’anno duemila, in Ascoli Piceno, nella Sede della Unione Provinciale degli Agricoltori, tra la Unione Provinciale Agricoltori di Ascoli Piceno […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ascoli Piceno […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Ascoli Piceno […] e la Flai-Cgil di Ascoli Piceno […], la Fisba-Cisl di Ascoli Piceno […], la Uila-Uil di Ascoli Piceno […], si è proceduto alla stipula del presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno, in ottemperanza degli artt. 2, 86 ed 87 del relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Premessa
Nonostante le difficoltà che in genere si incontrano nel settore, le quali hanno determinato e continuano a determinare anche l’allontanamento dei giovani dalle campagne, sia imprenditori che operai, le parti firmatarie del presente contratto ritengono di dover tutte insieme contribuire a non affaticare troppo le imprese e nel contempo a dare ai lavoratori i giusti stimoli per rimanere nel comparto.
In particolare esse intendono esprimere l’intenzione comune di affrontare il problema della formazione e dell’inserimento lavorativo dei giovani nel settore agricolo.
Le parti firmatarie, infine, concordano nel riaffermare la necessità di sostenere ed incentivare qualsiasi iniziativa che possa in ogni modo suscitare e catalizzare l’attenzione intorno alle attività tipiche del mondo agricolo per consentirne un sempre maggiore sviluppo proprio e di tutta la filiera agroalimentare che si sta sviluppando nella nostra provincia.

Art. 1 Oggetto del CCPL
(Riferito all’art. 1 del CCNL)
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro, nell’ambito delle materie indicate dalle norme di rinvio contenute nella normativa nazionale, integra il Contratto Collettivo Nazionale del 10/07/1998 nei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro nell’agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e gli operai agricoli e folorovivaisti della Provincia di Ascoli Piceno e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti.
Le norme del presente contratto si applicano altresì alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle aziende agri-turistiche, faunistiche-venatorie e di acquacoltura.

Art. 2 Efficacia del CCPL
(Riferito all’art. 4 del CCNL)
Le norme del presente Contratto Provinciale di Lavoro sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro dell’agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché le aziende agri-turistiche, faunistiche-venatorie e di acquacoltura.

Art. 5 Prospetto di paga e libretto sindacale e sanitario
(Riferito agli artt. 49 e 65 del CCNL)
[…]
Gli operai agricoli dovranno essere muniti di libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile riprodotto in calce al presente Contratto Provinciale di Lavoro.
Il suddetto libretto sindacale e sanitario potrà essere richiesto e ritirato dal datore di lavoro presso l’Organizzazione Sindacale di appartenenza che ha stipulato il presente contratto.

Art. 7 Orario di lavoro
(Riferito all'articolo 29 del CCNL)
Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 10/07/1998 e dalle leggi vigenti in materia, l'orario di lavoro ordinario è stabilito in trentanove ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere.
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 (otto) ore in coincidenza con le ore notturne.
Gli addetti alla cura e governo del bestiame ed alle attività connesse seguiranno l'orario medio giornaliero di cui sopra.
Per il personale addetto agli altri lavori, l'orario settimanale sarà così distribuito:
- ore sette giornaliere dal lunedì al venerdì;
- ore quattro il sabato;
- il sabato pomeriggio è considerato libero.
Per un periodo massimo di novanta giorni ogni anno, da individuarsi dal datore di lavoro, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, l'orario di lavoro sarà di 44 ore settimanali; il recupero di detto maggiore orario verrà effettuato nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio attraverso un orario settimanale di 34 ore per un uguale periodo di 90 giorni.
Per entrambi. i periodi la retribuzione degli operai a tempo indeterminato sarà riferita a 39 ore settimanali.
Una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, per particolari tipi di aziende o per particolari esigenze aziendali, potrà essere stabilita mediante accordo tra le parti da redigere con l’assistenza dei rappresentanti delle proprie organizzazioni di categoria e sindacali alle quali ciascuna parte abbia singolarmente aderito mediante conferimento di mandato.
In base all’art. 18 della Legge 17/10/1967, n. 977, l’orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 8 Riposo settimanale
(Riferito all'articolo 30 del CCNL)
Si fa integrale rinvio a quanto previsto dall'art. 30 del CCNL 10/07/1998.

Art. 10 Interruzioni - Recuperi
(Riferito agli articoli 39 e 40 del CCNL)
Per l'operaio a tempo indeterminato è ammesso il recupero, a paga ordinaria, delle ore perdute per causa di intemperie e per interruzioni di lavoro concordate fra il datore di lavoro e il lavoratore, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di due ore giornaliere (12 ore settimanali) e si effettui entro i quindici giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione medesima.

Art. 11 Organizzazione del lavoro
(Riferito all'articolo 42 del CCNL)
Ai fini dell'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività, le parti ritengono che la normativa contrattuale e di legge possa conseguirsi anche attraverso:
a) la turnazione tra gli operai a tempo indeterminato occupati nell’azienda;
b) l'assunzione di operai a tempo determinato preferibilmente già occupati saltuariamente nell'azienda e che abbiano la capacità professionale richiesta.

Art. 13 Alloggio ed annessi
(Riferito all’art. 44 del CCNL)
Ogni lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto ad una casa di abitazione igienicamente idonea, fornita dal datore di lavoro, proporzionata ai bisogni della famiglia.
Qualora il datore di lavoro non fosse in grado o non intendesse mettere a disposizione dell’operaio l’abitazione, dovrà liquidare a quest’ultimo la somma mensile di lire 22.000 (ventiduemila), quale contributo alloggio.
[…]

Art. 16 Cottimo
(Riferito all’articolo 52 del CCNL)

Con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tra quelle firmatarie del presente Contratto, le aziende agrarie possono stipulare direttamente con i lavoratori agricoli contratti di cottimo, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 del Contratto Nazionale.

Art. 19 Lavori pesanti o nocivi
(Riferito agli articoli 63 e 64 del CCNL)
Fermo quanto previsto dall'articolo 63 del CCNL 10/07/1998, il presente articolo annulla e sostituisce l’ex art. 14 del CIPL 4/4/1989.
La riformulazione del nuovo articolo viene demandata al Comitato Paritetico Provinciale istituito con l’art. 21 del presente Contratto.

Art. 20 Condizioni del lavoro
(Riferito all'articolo 64 del CCNL)
Le parti, oltre a quanto previsto dal CCNL e dalla Legge 20-5-1970 n. 300, concordano che i lavoratori addetti ai lavori nocivi ed alle celle frigorifere dovranno essere dotati da parte dell'azienda di indumenti protettivi confacenti allo scopo, come previsto dalle norme di legge vigenti.
I lavoratori addetti alla distribuzione dei presidi sanitari della prima e seconda classe tossicologica secondo le vigenti leggi, dovranno essere edotti dall'azienda sul grado di pericolosità e sulle modalità di impiego del prodotto.
Tutti i lavoratori addetti ai lavori nocivi dovranno godere di un permesso retribuito all'anno, per sottoporsi a visite mediche di controllo documentate in azienda.
Per le visite mediche i lavoratori potranno avvalersi dei Centri di Medicina Preventiva e degli altri Enti Tecnici e Sanitari pubblici esistenti.
I lavoratori che intendono partecipare ai corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico hanno diritto di usufruire di un permesso di 30 ore da detrarre dalle 150 ore di cui all'articolo 32 del Contratto Nazionale.

Art. 21 Tutela della salute dei lavoratori
In attuazione dell’Accordo nazionale del 18/12/1996, relativo all’applicazione del D.Lgs. 626/94, viene istituito il Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro.
Oltre ai compiti già previsti dall’accordo suddetto le parti concordano nel voler attribuire al suddetto Comitato le seguenti attribuzioni:
- esso è la sede di discussione fra le parti sociali sui temi della prevenzione degli infortuni in agricoltura;
- esso promuove iniziative volte alla formazione ed informazione dei responsabili delle aziende, dei lavoratori e dei Rappresentanti Sicurezza dei Lavoratori (RSL) circa i problemi connessi alla materia della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

Art. 22 Norme disciplinari
(Riferito agli articoli 72 e 73 del CCNL)
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra lavoratori dell'azienda e tra questi e il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina di lavoro da parte del lavoratore dà luogo, a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
1) multa fino al massimo di due ore di retribuzione:
a) nel caso in cui per negligenza il lavoratore arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
b) nel caso in cui, senza giustificato motivo, il lavoratore si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) multa di quattro ore di retribuzione:
a) nei casi di recidività e di maggior gravità nelle mancanze di cui al punto uno.
[…]

Art. 23 Part time
(Riferito all’art. 15 del CCNL)
Fermo restando tutto quanto previsto dall’art. 15 del CCNL viene confermato che l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto e viene proposto un modello per la sua attivazione (allegato n. 1) ad integrazione della normale assunzione mediante registro d’impresa.
Si stabilisce che, per le seguenti tipologie di lavori, è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni di durata inferiore a quelle previste dal CCNL:
- Allevamenti; - Agriturismo; - Florovivaismo; - Commercializzazione dei prodotti agricoli.
La durata della prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore di comune accordo […]
Nel settore dell’Agriturismo e della Commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare, potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato o della domenica cui potranno accedere studenti e/o lavoratori già occupati a tempo parziale presso altri datori di lavoro.
Le parti, per l’applicazione del tempo parziale al contratto individuale di lavoro, possono richiedere l’intervento e la sottoscrizione anche delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
In tale sede potranno essere definite anche diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro circa il giorno della settimana come sopra specificato.

Art. 24 Relazioni sindacali
(Riferito all’art. 6 del CCNL)
Le parti convengono di costituire, a livello provinciale, un Osservatorio Provinciale che, oltre ad avere le funzioni già individuate dall’art. 6 del CCNL, sia luogo di confronto finalizzato alla costituzione di posizioni comuni riguardanti le politiche di sviluppo del settore Agricolo e della filiera Agroalimentare della Provincia.
Le parti si impegnano a costituire l’Osservatorio Provinciale entro 90 giorni dalla stipula del presente contratto.
L’Osservatorio Provinciale sarà costituito dal un Consiglio di 6 (sei) membri designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Tutte le cariche per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale sono gratuite e quindi è esclusa qualsiasi corresponsione di gettoni di presenza, rimborsi spese e compensi di qualsiasi natura.

Art. 26 Norme di salvaguardia
[…]
Per tutto quanto non previsto o non modificato nel presente accordo si fa integrale richiamo e riferimento alle leggi ed al CCNL vigenti nonché ai CCPL precedentemente sottoscritti.
Operai florovivaisti
Le norme contenute nel presente contratto provinciale, compresi gli aumenti salariali concordati per gli operai agricoli, si applicano anche alle aziende florovivaistiche ed ai lavoratori da esse dipendenti.