Tipologia: CPL
Data firma: 3 agosto 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, ColDiretti, Cia e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, florovivaismo, Ancona
Fonte: cnel.it

Sommario:

  Oggetto ed efficacia del contratto
Decorrenza e durata del contratto
Relazioni sindacali
Assunzione
Orario di lavoro
Flessibilità
Banca delle ore
Impegno a verbale
Classificazione
Inquadramento
Lavoro notturno
  Maggiorazioni festivo, notturno in turni
CILA (Casse extra-legem)
Salario contrattuale provinciale
Aumenti salariali
Una tantum
Operai florovivaisti
Retribuzione
Salario per obiettivi
Ambiente e sicurezza
Norme di salvaguardia
Esclusività di stampa

Contratto provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Ancona

L'anno 2000 il giorno 3 del mese d'agosto, presso gli Uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona, tra l'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ancona […], la Confederazione Italiana Agricoltori - Cia di Ancona […] e la Fisba Cisl di Ancona […], la Flai Cgil di Ancona […], la Uila Uil di Ancona […], si conviene e si stipula quanto segue

Oggetto ed efficacia del contratto
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro in agricoltura singoli ed associati compresi i conduttori di aziende florovivaistiche e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti.
Il Contratto si applica altresì alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche, faunistico venatorie e aziende di acquacoltura.

Relazioni sindacali
Premesso che il Comparto Agricolo nella Provincia di Ancona è caratterizzato dalla presenza di diverse tipologie di imprese e di settore con livelli di crescita e di innovazione estremamente eterogenei, considerato che il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, oltre ad avere le funzioni che gli sono proprie, deve essere anche una occasione per ricomprendere le specificità qualificando la contrattazione di secondo livello, le parti concordano di rafforzare il Sistema di relazioni sindacali e della bilateralità attraverso la costituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio Provinciale e nell'ambito dello stesso opererà la Commissione Paritetica già prevista dal CPL.
La Commissione Paritetica, ha funzioni di dirimere le controversie collettive e/o individuali in ordine alla esatta applicazione dei contratti di lavoro (agricolo e florovivaistico) attraverso l'interpretazione autentica delle norme in essi contenute. Le decisioni assunte all'unanimità, dalla commissione, sono vincolanti per le parti contraenti.
L'Osservatorio Provinciale, tenuto conto delle funzioni già individuate dall'art. 6 del CCNL, avrà prioritariamente i compiti di:
* Iniziative di analisi e di ricerca per monitorare le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agroalimentare (Produzione lorda Vendibile, Valore Aggiunto, numero delle unità produttive, numero degli addetti e delle giornate lavorative).
* Confronto finalizzato alla costruzione di posizioni comuni riguardanti le politiche di sviluppo
del settore Agroalimentare della Provincia.
* Definire gli orientamenti ed accordi relativamente ai Patti territoriali e contrattazione negoziata.
* Analisi sulle politiche attive del lavoro con particolare riferimento alla formazione.
* Monitorare il mercato del lavoro relativamente al part-time, apprendistato, lavoro temporaneo e dell'utilizzo della manodopera non comunitaria.
* Esprimere, anche attraverso la delega, parere di conformità per i progetti di Formazione e Lavoro.
Al fine di consolidare e dare ruolo a tale sistema si concorda di intervenire, autonomamente attraverso la realizzazione di studi e ricerche e presso le istituzioni (Provincia, Inps servizi di vigilanza, Ufficio Prov.le del Lavoro, ecc), per attivare tutti quegli strumenti necessari al raggiungimento delle funzioni individuate.
Entro tre mesi dalla stipula del presente CPL le parti si incontreranno per definire la composizione ed il regolamento di funzionamento, anche alla luce di quanto previsto dall'allegato 4 del CCNL.

Orario di lavoro
Fermo restando l'orario di lavoro contrattuale di 39 ore settimanali per tutto l'anno, per gli addetti agli allevamenti l'orario è fissato nella misura di ore 6,30 giornaliere per tutti i giorni lavorativi della settimana, per gli altri operai è di sette ore dal lunedì al venerdì e di quattro ore il sabato.
Il sabato pomeriggio è considerato non lavorativo.
Resta inteso che l'azienda dovrà comunicare, attraverso l'affissione in luogo accessibile a tutti l'orario riferito all'intera azienda e/o per reparti.
Le parti convengono altresì che per particolari situazioni organizzative aziendali o per particolari esigenze dei lavoratori, potrà essere adottata una diversa distribuzione dell'orario settimanale e/o giornaliero per tutti i lavoratori e/o per gruppi omogenei di essi.
In tal caso su richiesta di una di esse, le organizzazioni alle quali le parti aderiscono si incontreranno per definire le modalità applicative, tenuto conto delle esigenze aziendali e dei lavoratori; conseguentemente verrà sottoscritto apposito verbale d'intesa fra l'azienda, assistita dalla propria organizzazione professionale, e i lavoratori assistiti dalle proprie organizzazioni sindacali.
A tal fine verrà predisposta apposita modulistica che sarà parte integrante del CPL.

Flessibilità
Per il personale addetto ai lavori dei campi a far tempo dal 1° Gennaio 2000 viene confermato in Provincia di Ancona l'orario di lavoro flessibile nei limiti consentiti dal CCNL e precisamente
- per un periodo di giorni 90 all'anno l'orario di lavoro settimanale sarà di 44 ore; - per un periodo di giorni 90 all'anno l'orario di lavoro settimanale sarà di 34 ore.
Ciò premesso si conviene che l'orario di lavoro a 44 ore settimanali riguarderà i seguenti periodi: aprile, maggio, agosto, ottobre.
Analogamente l'orario di lavoro, a 34 ore settimanali, riguarderà i seguenti periodi: novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
In tutti i casi l'orario di lavoro riferito al sabato sarà di 4 ore.
Fermo restando quanto sopra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto stabiliscono che per gli operai a tempo indeterminato la retribuzione sarà uguale per tutti i mesi dell'anno indipendentemente dalla flessibilità dell'orario di lavoro.
Nel caso in cui l'azienda intenda attivare una diversa distribuzione dei periodi riferiti alla flessibilità, dovrà procedere alla richiesta secondo le modalità fissate dai commi 4 e 5 del presente articolo.

Banca delle ore
Si concorda che a livello di singola azienda, d'intesa tra le parti, potrà essere costituita la "banca delle ore individuale" e potranno aderirvi, in forma esclusivamente volontaria, tutti i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato con più di 102 giornate lavorative annue.
Nella "banca delle ore individuale" verranno accantonate esclusivamente le ore eccedenti il normale orario di lavoro rispettandole norme contrattuali, previdenziali e fiscali.
Per la sua istituzione si procederà sulla base di quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo.

Impegno a verbale
Le parti s'impegnano, entro l'attuale vigenza contrattuale, a monitorare il lavoro straordinario, nell'intento di una riduzione dell'utilizzo del monte ore individuale.

Lavoro notturno
Le parti concordano che è considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.

Ambiente e sicurezza
In attuazione all'accordo nazionale del 18/12/96, relativo all'applicazione del D.L[gs]. 626/94, viene istituito il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Oltre ai compiti già previsti dall'accordo del 18/12/96, il Comitato è la sede di discussione fra le parti sociali sui temi della prevenzione degli infortuni in agricoltura, e promuove iniziative volte alla formazione ed informazione alle aziende, ai lavoratori dipendenti e alle RSL sui problemi della sicurezza.

Norme di salvaguardia
Per tutto ciò non ricompreso nel presente accordo, si fa riferimento a quanto previsto dai CCNL e CPL precedentemente sottoscritti.