Tipologia: Accordo
Data firma: 24 febbraio 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Mellin, Nutricia/Assolombarda e Fai-Cisl, Flai-Cgil/RSU
Settori: Agroindustriale, Mellin, Nutricia
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premesse
Relazioni sindacali
CIC e agibilità sindacali
RLS
Organizzazione del lavoro
Pari opportunità
Responsabilità sociale
Welfare aziendale
Formazione e sviluppo professionale
Salute e prevenzione
Organizzazione reti esterne
  • Indennità eventi esterni
• Trattamento Area Manager “indennità ad personam”
Pasti, pernottamenti ed autovetture aziendali ad uso promiscuo
Premio di risultato per obiettivi (PPO)
Modalità applicative
Norme d’interpretazione
Verifiche
Durata
Allegati

Addì 24 febbraio 2017 in Milano, presso l'Assolombarda, si sono incontrati: le Società Mellin spa e Nutricia Italia spa […], con l’assistenza dell‘Assolombarda medesima […], le strutture territoriali di Fai-Cisl e Flai-Cgil […], in assistenza alle RSU aziendali, con riferimento all’Accordo Integrativo Aziendale del 09.07.2014, scaduto il 31.12.2016 ed alla successiva negoziazione, avviata per il tramite di Assolombarda il 25.11.2016, le Parti ritengono, allo stato, d'aver chiarito le reciproche posizioni ed individuato le condizioni propedeutiche ad un accordo, di seguito riassunte

Premesse
Le Società Mellin e Nutricia Italia, pur in contesto di crisi, sono riuscite a mantenere una posizione rilevante tra le aziende del settore e a rafforzare l’impegno al dialogo sociale, l’attenzione alla sicurezza, all’ambiente e il sostegno alle politiche sociali, grazie anche ad un maturo livello di relazioni industriali.
È altresì vero che, per quanto riguarda il settore "Baby Food”, le Aziende si muovono in un mercato sempre più competitivo e con la chiara ambizione a perseguire l’obiettivo di diventare leader nel segmento del “Baby Food". Riconoscono, Inoltre, che il business "Medicai" deve, a fronte d’una posizione di leadership consolidata nel suo mercato, far fronte ad una competizione sempre più pressante.
A questi obiettivi, nelle rispettive Società, tutta l’organizzazione deve nei fatti concretamente convergere e questo si deve riflettere in un continuo miglioramento dei parametri di vendita, redditività delle Aziende e competenze delle persone, allo scopo di garantire una presenza, sempre più ampia, su un mercato sempre più competitivo.
Le Parti firmatarie del presente accordo riconoscono come necessario il concorso e l’impegno di tutti per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente e, in modo particolare, riconoscono a questo scopo il raggiungimento degli obiettivi di vendita, in un quadro di valori condivisi: qualità dei prodotti e delle condizioni di lavoro; sostenibilità del business e responsabilità sociale; attenzione ai temi della sicurezza alimentare e dell'ambiente.

Relazioni sindacali
Le Parti confermano l’impegno a mantenere relazioni sindacali che contribuiscano, nel rispetto dei reciproci ruoli, a definire accordi che abbiano come focus principale il raggiungimento degli obiettivi aziendali in un’ottica d’attenzione ai lavoratori. Pertanto, l’obiettivo delle Parti, nel rispetto dei reciproci ruoli, è quello d’ottenere, attraverso informazioni ed azioni adeguate - nei tempi, nelle modalità e nei contenuti - una più efficace gestione delle problematiche inerenti in particolare ai temi dell’occupazione, organizzazione del lavoro, salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro, formazione e sviluppo professionale. Inoltre in tali ambiti le Parti sono chiamate ad apportare il loro contributo anche in termini di progettualità ed idee, al fine di favorire un percorso virtuoso di “miglioramento continuo” delle performance aziendali e delle condizioni di lavoro.
Si concorda anche sul fatto che, in tale dinamico contesto, la velocità dei processi decisionali diventa un elemento fondamentale. In questo senso, le Parti si impegnano a fare ogni sforzo perché il processo di confronto e di ricerca dì soluzioni condivise si esaurisca in tempi brevi e compatibili con le esigenze di mercato.
Alla luce di quanto sopra esposto, le Parti concordano che a livello territoriale, di norma, si terranno due incontri annuali rispettivamente nel primo e terzo quadrimestre dell’anno, sui temi riguardanti: l’andamento economico delle Aziende e loro prospettive; i programmi di investimento; le evoluzioni organizzative e i programmi di formazione; le declaratorie contrattuali in tema di classificazione e sistemi di sviluppo delle professionalità; i livelli occupazionali con particolare riferimento all'andamento dell'occupazione femminile e dell’occupazione a termine; le attività che le Parti hanno messo In opera o che intendono mettere in opera in ambito di "responsabilità sociale" e di politiche di welfare aziendale; la verifica delle attività legate a sicurezza ed ambiente. Allo scopo di rendere anche più chiare quali sono le logiche attraverso le quali le Aziende determinano certe scelte legate alle strategie aziendali, al marketing ed ai programmi d’investimento o in altre aree rilevanti per il confronto tra le Parti, si potranno definire specifiche sessioni informative/formative, d’approfondimento.

CIC e agibilità sindacali
Ai componenti del CIC (Comittee for Information and Consuitation), individuati e nominati dalle OO.SS.LL., comunicati alle Aziende, sarà data dalle Aziende (ove previsto) piena legittimità e supporto al fine di garantire il coinvolgimento all'interno dei processi di informazione a livello europeo, Pertanto verranno riconosciuti i relativi permessi retribuiti previsti dal CCNL nonché sostenuti i costi nell’ambito di tale attività.
Tra le Parti, inoltre, si concorda l’utilizzo da parte delle RSU della posta e della bacheca elettronica all’interno della intranet aziendale ove presente, secondo le specifiche indicazioni fornite dalle Società, al fine di garantire il rispetto delle norme di legge ed aziendali vigenti in materia. Le Aziende, inoltre, metteranno a disposizione delle RSU un armadietto chiuso a chiave in sala riunione.
Sempre nell’ottica di favorire le relazioni sindacali nella direzione indicata dai paragrafi precedenti, e fermo restando le prerogative e le agibilità sindacali in capo alle OO.SS.LL. e RSU stipulanti il presente accordo in materia di convocazione e organizzazione dei temi delle assemblee delle Reti Esterne, si concorda che le assemblee sindacali si terranno prioritariamente in coincidenza di riunioni aziendali organizzate a livello nazionale, con il concreto obiettivo d'ottimizzare i costi e favorire la più ampia partecipazione alle iniziative sindacali, salvaguardando tempi e spazi adeguati alle agibilità sottese alla convocazione e temi dell'assemblea.
Solo qualora ciò non fosse possibile, le Società sosterranno i costi relativi ai trasferimenti e i costi logistico-organizzativi per i lavoratori appartenenti alle Reti Esterne, che partecipano all’assemblea sindacale annuale, anche per i Rappresentanti Sindacali esterni. Le Parti convengono, inoltre, che, in occasione del rinnovo del CCNL o della contrattazione di II livello, per i lavoratori appartenenti alle Reti Esterne verrà concesso l’utilizzo di ore di permesso per assemblea sindacale in occasione dei meeting aziendali che coinvolgono le reti stesse. Le Società si impegnano a favorire incontri informativi sulla vigente contrattazione di II livello e il CCNL fra RSU e nuovi assunti.

RLS
Fermi restando gli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza, le Parti ribadiscono la primaria importanza di questi temi. In questo senso, tra l’altro, le Aziende si impegnano a favorire tutte le iniziative necessarie a valorizzare il ruolo dei RLS, supportandoli con un’adeguata formazione/informazione rispetto a specifici temi.

Organizzazione del lavoro
Le Parti ritengono utile e costruttivo ricercare ed attuare modelli di organizzazione del lavoro che, oltre a consentire alle Aziende di poter rispondere nel modo più appropriato e tempestivo alle esigenze di mercato, consentano d’utilizzare lo strumento della flessibilità in tutte le forme previste dal CCNL, al fine di migliorare l’organizzazione del lavoro, globalmente intesa e per ridurre i disagi logistico-organizzativi dei singoli lavoratori.
A tale fine, le Parti si danno atto e confermano la validità degli strumenti sin qui adottati nella ricerca delle soluzioni più idonee a soddisfare da un lato i bisogni tecnico-organizzativi e produttivi delle Aziende, dall’altro le diverse esigenze dei lavoratori interessati a strumenti di flessibilità della prestazione, sempre nel rispetto delle Imprescindibili esigenze di funzionalità e di produttività, quali, il lavoro a tempo parziale orizzontale e/o verticale (anche in coppia) ed il telelavoro.
Nello specifico ed in aggiunta alle forme di flessibilità esistenti e sopra richiamate, le Parti concordano che al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l’assistenza del bambino/a fino al compimento del 6° anno di età, le Aziende accoglieranno, entro il limite del razionale organizzativo, nell'ambito del 10% dell’area/comparto/ufficio, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
Allo stesso modo, le Parti concordano che al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo indeterminato l'assistenza di parenti e/o affini (di primo grado, in linea retta) bisognosi, le Aziende accoglieranno, nel limite del razionale organizzativo, nell’ambito del 10% dell’area/comparto/ufficio, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del dipendente. Nelle ipotesi suddette, la richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata, di norma, con un preavviso di 30 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa. Eventuali ragioni ostative alla richiesta di trasformazione saranno oggetto di confronto con le RSU.
Nell'ottica di favorire il reinserimento dei lavoratori a seguito di periodi di maternità e/o congedi parentali, le Aziende si dichiarano disponibili ad attuare percorsi di formazione nell'ipotesi di significativi cambiamenti nell'ambito della prestazione lavorativa svolta dai lavoratori prima dell'assenza, fermo restando il rispetto del quadro normativo di riferimento.
Per il solo primo anno di frequenza di asilo nido o scuola materna le Aziende concederanno, previa certificazione rilasciata dall’istituto, una flessibilità in entrata e in uscita che consenta la partecipazione del genitore all’inserimento per il tempo necessario richiesto dall’istituto e comunque non oltre i 15 giorni.
Le Parti confermano il congedo per malattia del figlio a 10 giorni, quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dal vigente CCNL, fino al raggiungimento dei 13 anni di età del bambino.
Le Parti concordano sulla necessità di mantenere un dialogo continuo anche per sviluppare - in via sperimentale, se necessario - ulteriori forme di gestione dell’orario e dell’organizzazione di lavoro che tengano in considerazione i bisogni specifici di singole categorie di lavoratori e lavoratrici, al fine di sviluppare quella flessibilità positiva per conciliare al meglio tali bisogni con l’attività lavorativa e la crescita professionale.
Le Aziende e le RSU si incontreranno prima della fine del mese di novembre di ogni anno per la determinazione del “calendario chiusure aziendali" (periodo 01 febbraio - 31 gennaio) con lo scopo di favorire un adeguato smaltimento delle ferie, rol ed ex-festività, sia in relazione alte esigenze dei dipendenti sia dell'organizzazione. Le Parti concordano, inoltre, che al fine di definire una corretta pianificazione delle ferie da parte dei dipendenti, in relazione all'organizzazione del lavoro da parte delle Aziende, dovranno essere “calendarizzate" non meno di 64 ore tra rol ed ex-festività e non meno di 15 giornate di ferie.
[…]
Le Parti concordano che il residuo ferie maturate nell'anno, sarà possibilmente smaltito entro il 31 maggio dell'anno successivo. […]
Le Parti confermano quanto già stabilito dalle normative aziendali in materia di permessi retribuiti per motivi medico sanitari. È considerato permesso retribuito, fino a un massimo di 120 minuti (considerando la partenza dall'ufficio o il ritorno in ufficio registrati da timbratura), il tempo necessario per raggiungere la sede dove viene effettuata la prestazione medica e l’eventuale rientro. Tali permessi potranno essere richiesti - attraverso la richiesta nel sistema di rilevazione presenze - per sostenere visite mediche da effettuarsi presso strutture pubbliche e/o private e saranno retribuiti solo previa presentazione di attestazione del medico che certifichi la data e l'orario della prestazione.

Pari opportunità
Valorizzare il pluralismo e le pratiche inclusive nel mondo del lavoro contribuisce al successo e alla competitività delle imprese, riflettendone la capacità di rispondere alle trasformazioni della società e dei mercati.
Ogni processo che regola la vita aziendale deve essere ispirato al principio della parità di trattamento e della valorizzazione delle risorse umane, Le Parti intendono agire di comune accordo per contribuire alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo del lavoro ed alla valorizzazione delle differenziazioni all'interno dell’organizzazione aziendale, anche promuovendo le opportune iniziative a sostegno.
Le Parti si danno atto della correttezza negli adempimenti, riguardo la trasmissione dei rapporti sulle Pari Opportunità.

Responsabilità sociale
Le Parti concordano che la globalizzazione nella società contemporanea ha portato, con l'estensione della competizione sui mercati, ad un mutamento effettivo di rilevanza del ruolo dell’impresa anche nella sfera istituzionale. La grande impresa, in particolare, si presenta di fatto come nuova "istituzione" e quindi come partecipe di scelte che influenzano direttamente o indirettamente il “diritto dei mercati", ma è altrettanto vero che siamo, al tempo stesso, in presenza di soggetti economici, i consumatori, che cercano sempre più nelle loro scelte, non solo la massimizzazione dì un paniere di beni ma anche una consonanza ed un riscontro sulla base delle proprie convinzioni etiche.
Con la finalità di mantenere un dialogo ed un confronto costante, allo scopo di trovare risorse e forme concrete di impegno in ambito sociale, le Aziende si impegnano a condividere con le RSU i progetti in tema di responsabilità sociale presentati dai dipendenti; sarà messo a disposizione, per tutti i dipendenti delle Società, un monte ore totale di 8 ore mensili collettive per ciascuna Società per attività di supporto al progetto stesso.

Formazione e sviluppo professionale
Le Parti individuano nella formazione un irrinunciabile perno di sviluppo delle professionalità dei lavoratori. Pertanto, vi è l’impegno aziendale ad erogare i percorsi formativi necessari a tutti i lavoratori dipendenti, a sostegno della naturale evoluzione delle attività aziendali: inserimento professionale; conseguimento di nuove competenze; sviluppo e rinnovamento delle professionalità acquisite; implementazione di percorsi di job-rotation.
Le Aziende, nel riconfermare il valore della formazione quale strumento volto a favorire l’aggiornamento delle conoscenze individuali, anche nell’ottica di coniugare aspirazioni individuali ed opportunità di flessibilità del mercato del lavoro, in aggiunta di quanto previsto dal vigente CCNL, riconosceranno 16 ore di permessi retribuiti al lavoratore, nel corso dell’anno solare, da concordare con il responsabile diretto, per attività di formazione professionale negli ambiti degli applicativi office automation e lingue. A tal fine il dipendente dovrà presentare, alla propria Direzione Risorse Umane, idonea documentazione di iscrizione e di frequenza a tali corsi.
Le Parti concordano che la realizzazione degli obiettivi formativi verrà perseguita anche attraverso l'utilizzo delle risorse Fondimpresa, con il coinvolgimento della RSU a monte del processo e la successiva definizione di accordi sindacali necessari per l'accesso a tali risorse.

Organizzazione reti esterne
Indennità eventi esterni

Le Società riconfermano la propria attenzione alla tutela del recupero delle energie psico-fisiche ed al bilanciamento vita-lavoro, peraltro presupposti essenziali del “Progetto Sicurezza WISE" all’interno del Gruppo. Pertanto, qualora, in relazione a congressi, visite presso i clienti o presso esponenti della classe medica debbano essere impegnati il sabato e/o domenica e/o festività, tale prestazione darà luogo alla corrispondente giornata di riposo compensativo, la quale dovrà essere fruita entro i trenta giorni successivi all'evento.
A far data dal 01.04.2017, eventuali richieste da parte del lavoratore di sostituire, per ragioni soggettive, la fruizione del riposo compensativo con l’indennità economica di cui al successivo capoverso, saranno prese in carico solo a partire dall’ottavo evento in poi.
Indennità evento esterno = € 105,00 lordi per i dipendenti aventi la qualifica di impiegato;
Indennità evento esterno = € 135,00 lordi per i dipendenti aventi la qualifica di quadro.
Sono fatte salve le maggiorazioni previste dal CCNL.
Analogo trattamento sarà riservato al personale delle Sedi, che dovessero essere interessati da tali eventi, esterni alla propria sede di lavoro.

Pasti, pernottamenti ed autovetture aziendali ad uso promiscuo
Le Società, nel riconoscere l'importanza di tutte le componenti che intervengono nelle relazioni sindacali, s’incontreranno preventivamente con le RSU per l'informazione, la consultazione e la comunicazione circa lo sviluppo delle future policy auto, in relazione alla Car Policy in vigore dal 01.04.2017 che prevedrà il superamento dell’attuale deduzione netta mensile in busta-paga, con particolare attenzione al tema della sicurezza e del confort degli autoveicoli stessi. Inoltre, con riferimento alle spese per pasti e pernottamenti, fermo restando le policy in atto, nell'ottica di realizzare comportamenti comuni e coerenti con le compatibilità economiche delle Società, le stesse si impegnano ad informare e consultare preventivamente le RSU.
[…]

Norme d’interpretazione
[…]
Per quant’altro discusso e non riportato nel presente accordo (a mero titolo d’esempio: adeguamento dei ticket restaurant, aree break e ristoro, periodi "sabbatici’’ per formazione extra-professionale ovvero legata ad altre condizioni soggettive) le Parti si danno atto dell'opportunità di proseguire il confronto in sede aziendale. Restano fermi eventuali trattamenti in essere.
[…]

Verifiche
[…]
Qualora, durante la validità del presente accordo, sorgessero controversie interpretative, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Assolombarda saranno garanti della corretta applicazione delle intese sottoscritte e daranno luogo a specifici incontri al fine di dirimere tali controversie.