Tipologia: Accordo
Data firma: 24 febbraio 2017
Validità: 31.12.2020
Parti: Spumador/Unindustria e Flai-Cgil, Fai-Cisl e RSU
Settori: Agroindustriale, Spumador
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Premessa
1 - Relazioni industriali
2 - Professionalità
3 - Stagionalità
4 - Ambiente / Sicurezza
5 - Commissione Paritetica Infortuni
6 - Formazione
7 - Appalti
8 - Santo patrono
  9 - Organizzazione dell’orario di lavoro
11 - Premio di risultato
12 - Locale ristoro
13 - Agibilità sindacale
14 - Riflessi sugli istituti contrattuali di legge
15 - Agevolazioni fiscali e contributive
16 - Durata
Dichiarazione a verbale

Addì 20 febbraio 2017, presso la Sede di Unindustria Como; tra Unindustria Como […], che assiste la ditta Spumador spa di Cadorago […] e la Flai-Cgil di Como […], la Fai-Cisl dei Laghi […] e la Uila-Uil […], presente la RSU.

Premesso che
nel corso degli incontri le parti hanno individuato e condiviso che ogni sforzo dovrà essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- garantire la qualità e la sicurezza del prodotto per consolidare la fiducia e la preferenza quotidiana da parte dei consumatori e della GDO;
- migliorare costantemente l’efficace presidio dei diversi canali commerciali, al fine di garantire la corretta distribuzione e visibilità dei prodotti;
- proseguire nella ricerca del miglioramento dei processi produttivi, distributivi ed amministrativi, nonché del migliore aspetto organizzativo necessario a favorire il consolidamento, lo sviluppo e la crescita sostenibili.
convengono quanto segue:

1 - Relazioni industriali
Dopo aver fornito dettagliate informazioni in merito all’andamento del mercato, alle strategie commerciali, alle prospettive di investimenti, ai livelli occupazionali, la Direzione ha illustrato i dati relativi al piano industriale.
Le parti, confermando l’attuale assetto di relazioni industriali e in riferimento anche alle previsioni dell’art. 2 del vigente CCNL di settore, in aggiunta ai normali confronti sui problemi contingenti ed operativi aziendali, si impegnano ad effettuare annualmente due incontri con le organizzazioni sindacali provinciali e le RSU tendenzialmente nei mesi di aprile e ottobre.
Nel corso di tali incontri verranno fornite informazioni in merito a:
■ andamento del mercato,
■ investimenti in atto e/o programmati,
■ occupazione (assunzioni/cessazioni, tipologie contrattuali, distribuzione personale per livelli, iscrizioni Fondi
■ appalti,
■ infortuni,
■ Great place to work: illustrazione dell'indagine sul clima e confronto sui risultati della stessa.
In occasione degli incontri informativi la Direzione consegnerà anticipatamente la relativa documentazione possibile.
L’azienda si incontrerà con la RSU nel corso della terza settimana di ogni mese. In tali incontri verrà monitorato l’andamento del premio di risultato con consegna dei dati aggiornati, con particolare attenzione, nel biennio 2017-2018, all’andamento dell’indice OEE.

3 - Stagionalità
Le parti concordano, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-ter del D.lgs. 368/01 e del conseguente Accordo di settore sul lavoro stagionale del 17 marzo 2008, che il periodo stagionale della attività di Spumador spa è quello intercorrente tra il 1 marzo e il 31 ottobre di ciascun anno.

4 - Ambiente / Sicurezza
Le parti prendendo atto dei dati esposti in merito alla situazione infortunistica che vede una consistente riduzione degli eventi anche a seguito delle attività di prevenzione predisposte dalla azienda condividono la soddisfazione per i risultati conseguiti e la necessità di proseguire sulla strada intrapresa al fine del maggiore contenimento dei fenomeni.
L’azienda conferma il proprio impegno alla realizzazione dello studio relativo agli infortuni intervenuti in Spumador; saranno analizzati in modo sistematico e dettagliato le tipologie degli infortuni, la distribuzione degli stessi per reparto, la durata media, la media giorni per infortunio e per dipendente.
Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente si riconferma la prassi in atto quale strumento utile e funzionale per affrontare in modo corretto ed esauriente le problematiche in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro connesse all’attività lavorativa.
In particolare:
1. entro il 30 settembre di ciascun anno i RLS presenteranno un documento che individuerà in modo specifico e dettagliato le proposte di interventi in materia di sicurezza, igiene e prevenzione.
2. La Direzione Aziendale, valutate le proposte indicate nel documento, anche in relazione al rapporto costi/benefici, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso, promuoverà un incontro con la RLS per definire le priorità, i tempi e le modalità degli interventi ritenuti necessari.

5 - Commissione Paritetica Infortuni
Le parti convengono di istituire una Commissione che svolgerà un’indagine conoscitiva con riferimento agli anni 2017-2020 relativamente alle cause, alle modalità e alle dinamiche degli infortuni occorsi in azienda, anche con riferimento al rispetto delle procedure di prevenzione ed al corretto utilizzo dei D.P.I.
La Commissione potrà evidenziare e suggerire eventuali concrete azioni di prevenzione con l’obiettivo di contenere la gravità e la frequenza degli infortuni.
La Commissione paritetica sarà composta da 4 membri di cui 2 di nomina della Direzione Aziendale e 2 lavoratori indicati dalie OO.SS. con la presenza del medico competente.

6 - Formazione
Le Parti convengono che la formazione dei lavoratori costituisce uno strumento necessario per consolidare e realizzare gli obiettivi previsti.
In caso di presentazione di progetti formativi finanziati, al fine di garantire il coinvolgimento dei lavoratori e la condivisione degli obiettivi e finalità, la Direzione aziendale si confronterà con la RSU in tempo utile al fine di definire obiettivi e programmi dei corsi di formazione così come previsto dalle attuali regolamentazioni di Fondo Impresa.
La Direzione si dichiara inoltre disponibile a valutare eventuali proposte formative presentate dalie RSU, purché le stesse siano compatibili e funzionali all'Interesse e all’attività della Società e inerenti alle attività svolte o che in base alle evoluzioni previste di processo produttivo o di organizzazione potranno essere oggetto della prestazione lavorativa sulla base degli interessi e dei programmi aziendali.
Si condivide di organizzare programmi formativi strutturati per gruppi di lavoratori con modalità compatibili con il normale svolgimento dell'attività lavorativa, volti a far acquisire una maggiore conoscenza degli strumenti contrattuali quali i fondi Fasa e Alifond.
Le ore di partecipazione ai corsi di formazione saranno retribuite con quote orarie di retribuzione ordinaria.
Si conferma l’intento di perseguire lo sviluppo e l’accrescimento delle competenze e delle professionalità richieste dall’evolversi dell’organizzazione del lavoro e dalle attività aziendali.
In tal senso le parti convengono l’istituzione di un “libretto formativo individuale professionale” su cui l'azienda provvederà ad annotare tutti gli eventi formativi a cui abbia partecipato il lavoratore e che sarà consegnato allo stesso su richiesta o comunque in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Al fine di garantire un efficace reinserimento lavorativo del personale che abbia usufruito di congruo periodo di astensione e/o congedi di maternità/paternità verrà effettuata una adeguata attività formativa specifica con affiancamento.

7 - Appalti
La Direzione aziendale, condividendo con le organizzazioni sindacali l’impegno a impedire fenomeni di irregolarità e di illegalità, anche al fine di far si che dai soggetti terzi vengano rispettate la corretta applicazione dei contratti di lavoro e delle tutele di prevenzione infortuni, assicurative e previdenziali dei lavoratori, effettuerà i controlli opportuni nei confronti delle attività appaltate.
Pertanto per i contratti di appalto che sottoscrive, Spumador richiederà dichiarazione da parte della società appaltatrice relativamente a:
• regolarità delle retribuzioni, dei versamenti contributivi e di imposta,
• informazione e formazione sulla sicurezza ai propri lavoratori relativamente alle rispettive mansioni.
Nell’ambito degli incontri previsti al precedente punto 1) verranno fornite informazioni relative ai contratti di appalto in essere con consegna annuale dell’elenco delle aziende appaltatrici riportando le informazioni relative al numero dei lavoratori occupati, alla durata dell’appalto e al ceni applicato dalle stesse imprese.
La Spumador si impegna a favorire, in caso di cambio di appalto, il passaggio del personale impiegato dall’impresa cessante a quella subentrante.

9 - Organizzazione dell’orario di lavoro
Considerata l’esigenza inderogabile di flessibilità per poter rispondere positivamente e con tempestività alle esigenze del mercato (caratterizzato da fluttuazioni legate anche a scelte dei consumatori, stagionalità dei consumi e della produzione, problematiche connesse allo stoccaggio dei prodotti), anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti, mantenendo ed accrescendo la competitività complessiva dell’azienda, le parti individuano le seguenti soluzioni di articolazione dell’orario di lavoro per i reparti produttivi aziendali.
L’azienda si impegna, nell’ottica della razionalizzazione delle diverse modalità di svolgimento dell’orario di lavoro e dell’utilizzo delle stesse, a fornire informazioni alle RSU in merito alle ragioni delle scelte organizzative, ai tempi ed alle modalità per picchi e per flessioni.
A. Ciclo continuo
Viene confermato per il personale adibito alla sala sciroppi, produzione di bevande piatte e carrellisti un sistema di turnazione basato su 3 turni giornalieri di 8 ore di prestazione effettiva inizianti rispettivamente alle ore 6-14-22 di ogni giornata per 7 giorni settimanali; la cadenza dei riposi avverrà nella misura di due giorni di riposo ogni 6 giorni di lavoro.
La turnazione sopra descritta si chiude in 24 settimane, pari a 2,17 cicli anno. Poiché questa turnazione comporta una maggiore prestazione individuale di 48 ore nell’arco di 24 settimane, pari a 104 ore su base annua, verrà erogato un importo mensile pari al compenso di 8,66 ore (104 ore: 12) di lavoro straordinario.
In alternativa tale maggiore prestazione potrà essere accantonata ed usufruita come permessi individuali entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.
La Direzione dovrà comunicare alle RSU l’inizio, la sospensione e/o la cessazione nel corso dell’anno con un preavviso di 5 giorni.
Per le prestazioni lavorative effettuate nelle giornate domenicali o festive viene prevista una maggiorazione del compenso pari al 10%. (come prevista CCNL).
Ai lavoratori addetti a tale turnazione sarà riconosciuta un'indennità di ciclo continuo mensile lorda di € 250,00. […]
Qualora in caso di necessità detta turnazione dovesse essere temporaneamente sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, ai lavoratori interessati sarà comunque riconosciuta l’indennità di ciclo mensile.
Il nuovo schema di lavoro con turnazione di 7 giorni settimanali consentirà il pieno utilizzo degli impianti con fermate limitate alle seguenti giornate: 1° gennaio, Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre.
Saranno inoltre effettuate con utilizzo di ferie individuali le fermate del 14 agosto (terzo turno) e 24 dicembre (secondo e terzo turno).
Ai lavoratori che svolgeranno attività sulla base dell’orario a ciclo continuo su 7 giorni settimanali competeranno, sulla base delle previsioni dell’art. 30 c. 18 CCNL 2012 industria alimentare 16 ore aggiuntive pro quota su base annua.
Anche per le altre attività aziendali (escluso vetro a rendere) ciascun anno, per un periodo massimo di 5 mesi, potrà essere applicato il sistema di turnazione “ciclo continuo" come sopra
regolamentato a partire dal mese di aprile (termine finale massimo il 31 ottobre); la Direzione potrà posticiparne l'inizio e/o anticiparne la cessazione in funzione delle esigenze del mercato.
Oltre al personale già in forza al 22/02/2008 che volontariamente ne faccia richiesta, a tale turnazione potrà essere adibito solo il personale assunto successivamente al 23/02/2008.
Norma transitoria indennità ex ciclo
[...]
Ai lavoratori che avranno svolto 9 mesi di prestazione a ciclo continuo nel corso dell’anno solare verrà inoltre riconosciuto un importo lordo “una tantum” di € 200 con la retribuzione relativa al nono mese.
Il presente accordo annulla e sostituisce il 5° comma punto A) dell’accordo aziendale 08/08/2008.
B. Ciclo con riposo a scorrimento
Viene confermato un sistema di turnazione basato su 2 o 3 turni giornalieri di 8 ore, inizianti rispettivamente alle ore o 6-14 o 6-14-22 di ogni giornata, per 6 giorni alla settimana (con tre turni: domenica 3° turno - sabato 2° turno) e con riposo individuale a scorrimento.
La turnazione sopra descritta si chiude in 21 settimane, pari a 2,476 cicli anno.
Poiché questa turnazione comporta una maggior prestazione individuale di 24 ore (3giorni), nell’arco di 21 settimane, pari a 59,25 ore su base annua “arrotondati a 64 ore”, ogni dipendente per ciascun mese di prestazione con turnazione a ciclo continuo maturerà 5 ore e 15 minuti di riposo compensativo che potranno essere usufruiti individualmente e/o collettivamente (non in coincidenza dei periodi di punta stagionale).
La turnazione potrà essere applicata per un periodo massimo di 6 mesi; la Direzione dovrà comunicare alle RSU l’inizio, la sospensione e/o la cessazione nel corso dell’anno con un preavviso di 6 giorni.
Ai dipendenti che svolgono attività lavorativa a turni secondo la modalità sopra indicata verrà riconosciuta un’indennità mensile lorda di € 110,00, compensativa dei riflessi sulle mensilità aggiuntive.
Ai lavoratori che svolgeranno attività sulla base dell’orario a ciclo continuo su 6 giorni settimanali competeranno, sulla base delle previsioni dell’art. 30 CCNL 2012 industria alimentare 4 ore aggiuntive pro quota su base annua.
C. Flessibilità
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 30 CCNL 2012, in merito alla flessibilità, le parti condividono che per un massimo di 20 settimane per ciascun anno nell’ambito del periodo di maggior carico di lavoro (aprile-settembre) sarà applicato un regime di orario flessibile con la previsione di 96 ore massime individuali di prestazione lavorativa annua.
Entro la fine del mese di marzo di ciascun anno, in un apposito incontro con la RSU, la Direzione comunicherà il calendario indicativo di supero e delle fermate collettive relative all’anno.
Eventuali modifiche del calendario di supero e/o di recupero dovranno essere comunicate dalla Direzione con un preavviso di 5 giorni.
Per le ore di recupero non effettuate tramite fermate collettive il 50% verrà determinato da parte dell’azienda in occasione di cali di lavoro ed il restante 50% resterà a disposizione dei singoli lavoratori che potranno usufruirne (non in coincidenza dei periodi di punta stagionale) facendone specifica richiesta e l’eventuale diniego da parte dell’azienda dovrà essere motivato.
Per quanto concerne le modalità operative di attuazione le ore di supero verranno normalmente effettuate nella giornata di sabato (primo turno 6-14; secondo turno 14-22).
Per le ore effettivamente prestate oltre l’orario di 40 ore verrà corrisposta una maggiorazione pari al 34%; la maggiorazione sarà liquidata con la retribuzione relativa ai periodi di superamento dell’orario contrattuale.
Al personale adibito alla turnazione ciclo continuo, al termine della stessa, non potranno essere richieste prestazioni di flessibilità positiva superiore a 24 ore (a 40 ore se il dipendente è stato adibito a ciclo continuo per un periodo inferiore a 4 mesi). In ogni caso la prestazione in flessibilità non potrà essere effettuata oltre il mese di settembre.
Fatte salve le esigenze tecnico organizzative, i lavoratori che per calendario individuale devono godere di almeno una settimana di ferie, previa richiesta individuale, verranno esonerati dalla prestazione lavorativa nella giornata di sabato antecedente la settimana di ferie.
D. Part-time
Si conviene di attuare in via sperimentale l’orario part time complementare che verrà concesso, previa verifica della compatibilità delle mansioni svolte, per periodi determinati con possibilità di rinnovo.
I lavoratori interessati si impegneranno a garantire la copertura delle attività svolte in forma complementare effettuando l’opportuno coordinamento tra gli stessi e dando formale disponibilità per copertura di reciproche assenze, ferie, permessi ecc.
E. Commissione tecnica paritetica organizzazione del lavoro
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica, composta da 4 membri di cui 2 di nomina della Direzione Aziendale e 2 lavoratori indicati dalle OO.SS., al fine di verificare le assegnazioni sulle linee di produzione e dei servizi collegati per esercitare un’analisi tecnica sulla composizione delle squadre e lo sviluppo dei turni con particolare attenzione alla distribuzione dei carichi di lavoro, che si riunirà con periodicità annuale.
F. Sospensione ciclo con riposo scorrimento
Ferma restando la disciplina prevista dal precedente punto B., con l’attuazione della flessibilità e della modalità ciclo continuo, la modalità del ciclo con riposo a scorrimento resterà sospesa per il periodo di validità del presente accordo e pertanto fino a tutto il 31/12/2020.

12 - Locale ristoro
Nell’ambito della ristrutturazione di “Villa Verga” sarà presa in considerazione la realizzazione di una zona ristoro.

13 - Agibilità sindacale
A decorrere dall’anno in corso viene determinato un contributo a favore delle RSU e gestito autonomamente dalle stesse, finalizzato allo svolgimento di attività sociali assistenziali, culturali, sindacali e ricreative.
Entro il mese di aprile degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, la società si impegna a versare al fondo di cui sopra, un importo annuo pari a € 3.000,00 (tremila,00).
Entro il mese di febbraio 2018 Direzione e RSU si incontreranno per verificare l’operatività dell’iniziativa.

Dichiarazione a verbale
La Direzione dell’azienda, considerata l’elevata richiesta del mercato durante il periodo estivo, la conseguente necessità di impegnare tutte le proprie risorse produttive ed organizzative per garantire i necessari livelli di efficienza e al fine di evitare che situazioni di emergenza condizionino il sereno confronto sindacale, dichiara la propria indisponibilità a trattative nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre di ciascun anno.