CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
tra
 

INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, via IV Novembre 144 *** rappresentato dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Prevenzione, ing. Ester Rotoli

e

UNACMA, Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole (Associazione di categoria senza fini di lucro) con sede in Via Spinoza, n. 38, Roma, *** nella persona del Presidente dott. Roberto Rinaldin

e

FARMA srl, con sede in Via Spinoza, n. 38, Roma, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Gianfrancesco Di Nardo

 

PREMESSO

- che il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- che l’INAIL in attuazione del d.lgs. 38/2000 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che agli artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. l'INAIL vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- che la legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 e ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso ¡'accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all’Ipsema e all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9 comma 6, lettera h, del d.lgs. 81/2008;
- che UNACMA è l'associazione nazionale di categoria, aderente a Confcommercio Mobilità, costituita come Federazione che riunisce e rappresenta a livello nazionale i commercianti e i riparatori di macchine agricole, per la silvicoltura, l'allevamento e per la manutenzione del verde, che ha come obiettivo primario la crescita professionale del settore sui temi della sicurezza in agricoltura, allevamenti, silvicoltura e manutenzione del verde e movimento terra;
- che FARMA Srl, è una società che ha per oggetto la fornitura di servizi, prestazioni e consulenze per conto di enti, associazioni, società e singoli imprenditori e che, attraverso un contratto di domiciliazione societaria e prestazione di servizi, stipulato il 9 settembre 2013, rinnovato automaticamente e tacitamente il 1 gennaio 2017, con scadenza il 31 dicembre 2022, gestisce per UNACMA tra le varie attività anche l'organizzazione dei corsi di formazione;
 

CONSIDERATO

- che in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 3 dicembre 2014 che ha recepito l'Accordo quadro sottoscritto in data 27 maggio 2013, entrambi scaduti, sono state svolte attività formative per circa 250 lavoratori operanti in oltre 170 aziende del settore delle macchine agricole e della filiera presenti sul territorio nazionale;
- che UNACMA ha chiesto all'Istituto in data 28 settembre 2016 la prosecuzione dell'erogazione dei percorsi formativi ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro degli operatori del settore;
- che le Parti intendono proseguire la collaborazione avente come oggetto la realizzazione di corsi di formazione per rivenditori e riparatori di macchine agricole, forestali, da giardini, per l'irrigazione, gli allevamenti e il movimento terra;
- che la suddetta collaborazione si configurerebbe quale declinazione operativa delle attività previste in capo all'Istituto nel Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura 2014-2018 al punto 4.1 (Formazione dei venditori e dei riparatori di macchine agricole);
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Le Parti, con la presente Convenzione, intendono sviluppare la più ampia collaborazione per lo sviluppo di iniziative formative nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione delle specificità del settore indicato in premessa.

 

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori del settore e della filiera e specificatamente ai commercianti e riparatori di macchine agricole, forestali, da giardino, per l'irrigazione, gli allevamenti e il movimento terra. I percorsi formativi sono finalizzati a trasmettere nozioni, informazioni e prassi di natura tecnica e manutentiva sulla base delle norme tecniche e della legislazione in materia.

 

Art. 3 - Comitato di coordinamento

La pianificazione e la programmazione delle attività formative saranno coordinate congiuntamente da UNACMA e INAIL, in raccordo con il gruppo tecnico interregionale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso un Comitato di Coordinamento paritetico, istituito con la presente Convenzione.
Il Comitato di Coordinamento paritetico, composto da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti, curerà il monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

 

Art. 4 - Modalità di svolgimento

I percorsi formativi saranno erogati a livello centrale e territoriale secondo una pianificazione effettuata dal predetto Comitato di Coordinamento. La pianificazione dovrà tenere conto preventivamente della effettiva ^disponibilità delle sedi, delle risorse professionali e del potenziale bacino di utenza.

 

Art. 5 - Aspetti economici

Le attività di carattere organizzativo per l'attuazione delle iniziative sono a carico della Struttura INAIL presso la quale saranno erogati i corsi.
I corsi di formazione saranno erogati sulla base delle vigenti tariffe INAIL, secondo il quadro regolamentare interno riguardante le attività di formazione rivolte a soggetti terzi e il Piano tariffario INAIL.
La tariffa standard (comprensiva delle spese relative all'allestimento della pausa lavori) è stabilita in Euro 3.000,00 per giornata formativa (8 ore). Alla tariffa si applicano le agevolazioni previste nel caso in cui si realizzino almeno 4 edizioni di corsi, così come stabilito dal citato Piano tariffario. In questa ipotesi, il costo applicato è quello agevolato, che prevede una riduzione del 30% rispetto alla predetta tariffa standard, ovvero pari ad Euro 2.100,00 per giornata formativa (8 ore).
La tariffa da applicare in assenza del servizio di allestimento della pausa lavori è pari ad Euro 2.600,00 o Euro 1.700,00 in caso di tariffa agevolata come sopra indicata.
I pagamenti avverranno dopo la conclusione di n.4 edizioni dei corsi, previa emissione di apposite fatture intestate a:
FARMA srl, Via Spinoza, 28 - 00137 ROMA ***, la quale interviene nella presente convenzione a soli fini gestionali, in particolare allo scopo di effettuare per conto di UNACMA medesima i pagamenti riferiti alle singole fatture che saranno emesse dall'Istituto alla Farma srl in virtù della scrittura privata sottoscritta in data 9 Settembre 2013 tra UNACMA e Farma srl, rinnovata il 1 gennaio 2017 con scadenza al 31 dicembre 2022, che disciplina specificamente i rapporti intercorrenti tra le medesime e che si allega alla presente Convenzione.
I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dell'INAIL tramite bonifico bancario presso:
***

 

Art. 6 - Proprietà intellettuale

Il materiale didattico (dispense, pubblicazioni, esercitazioni sia in formato elettronico che cartaceo etc.), di supporto e di integrazione alle attività formative, realizzato dall’INAIL, costituisce proprietà intellettuale INAIL, che è responsabile dei contenuti e dell'utilizzo.
Il materiale didattico è utilizzabile esclusivamente dai discenti ai soli fini didattici e non può essere diffuso o utilizzato da terzi.
Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di INAIL e di UNACMA saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

 

Art. 8 - Trattamento dei dati

I dati personali eventualmente forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengono trattati esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare e a trattare come riservate le informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, salvo diversamente stabilito per iscritto dalle parti.

 

Art. 9 - Durata

La presente Convenzione entra in vigore dal momento della sua stipula e decade automaticamente al termine di tre anni. In ogni caso le attività progettuali con essa sottoscritte non possono eccedere detto termine.
Le Parti si impegnano a rivederne contenuti e formulazioni alla luce delle eventuali modifiche normative e dell'esperienza maturata, anche mediante la stipula di atti aggiuntivi.

 

Art. 10 - Recesso e risoluzione

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Atto, mediante preavviso con comunicazione scritta da notificare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di almeno tre mesi. 
In caso di recesso deve essere comunque assicurato il completamento dei corsi già avviati. Resta salvo il diritto al compenso spettante qualora l'Istituto abbia già erogato i corsi pattuiti.
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento delle clausole della convenzione la parte adempiente potrà intimare a quella inadempiente per iscritto l'adempimento entro 30 giorni, con espressa previsione che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, la convenzione si intenderà risolta.

 

Art. 11 - Assicurazione

Ciascuna delle parti provvede per proprio conto e secondo le proprie normative per quanto riguarda l'assicurazione per la responsabilità civile a copertura dei danni subiti al rispettivo personale, nell'attuazione della presente convenzione.

 

Art. 12 - Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Per eventuali controversie si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

 

Art. 13 - Modifiche alla Convenzione

Qualsiasi integrazione o modifica della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le parti solo dopo la relativa sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi.

Il presente atto si compone di n .6 pagine e di n. 1 allegato.

5 aprile 2017
 

Allegato alla Convenzione INAIL-Farma-Unacma

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E DOMICILIAZIONE SOCIETARIA
 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge tra: FARMA SRL con sede in Via Spinoza 28 - 00137 ROMA - *** in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Gianfrancesco Di Nardo (di seguito denominata domiciliante)

e

la Federazione nazionale UNACMA Unione Nazionale dei Commercianti di Macchine Agricole con sede in Roma piazza Belli, s.n.c. (sede Confcommercio) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Carlo Zamponi (di seguito denominata domiciliataria)
 

Premesso

• che FARMA srl è una società che sì occupa da quaranta anni di rappresentanze commerciali e servizi per imprese commerciali ed industriali;
• che FARMA srl ha la disponibilità, per esserne proprietaria, dell’immobile sito in Roma (00137), alla via Spinoza, 28, interno 2 piano 1.
• che FARMA srl ha a disposizione personale con professionalità tali da poter fornire servizi di segreteria ed amministrazione;
• che UNACMA ha l’esigenza di trasferire la sede operativa dell’associazione a Roma ed ha l’esigenza, per le proprie attività associative, di una sala riunioni e spazi adeguati per archiviare tutta la propria documentazione;
• che UNACMA ha, altresì, l’esigenza di una struttura che possa svolgere a Roma le attività dell’associazione legate alla segreteria, alla comunicazione ed al marketing associativo;
• che oggetto e scopo del presente contratto è anche esteso, dunque, alla prestazione di servizi che può concedere FARMA srl, connessi alla mera domiciliazione della sede sociale della UNACMA, nei locali siti in Roma, Via Spinoza n. 28, escludendo, in ogni caso, che in detta sede la UNACMA possa svolgere qualsiasi attività operativa o possa disporre dei locali e delle attrezzature od impianti se non nei limiti contrattualmente previsti e di cui si dirà successivamente;
• che la UNACMA si è dichiarata interessata ai servizi di domiciliazione offerti dalla FARMA srl così come sopra indicati.
• Che il presente atto incorpora e sostituisce ogni precedente accordo tra le parti.
 

Tutto ciò premesso
tra le parti si conviene e stipula quanto segue

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituisce suo patto espresso;
2) La domiciliante concede alla domiciliataria la facoltà di usare per l’elezione della propria sede operativa l’immobile sito in Roma, via Spinoza 28, nonché i mobili necessari ad accogliere i libri sociali e la documentazione contabile/amministrativa della stessa domiciliataria; i mobili utilizzati dalla domiciliataria saranno identificati con il numero 23 e con il nome della domiciliataria. La domiciliante metterà a disposizione della domiciliataria oltre a! proprio recapito postale, il materiale e le apparecchiature d’ufficio (con l’esclusione del materiale stampato della associazione) e un numero di telefonia fissa ed uno di telefonia mobile;
3) Le facoltà previste al punto 2) sono concesse alla domiciliataria al solo fine di poter beneficiare dei seguenti servizi:
a) recapito della corrispondenza postale;
b) notifica di atti fiscali, giudiziari ed amministrativi;
c) custodia dei libri sociali e dei documenti sociali ed eventualmente contabili;
d) riunioni e incontri connessi con l’attività sociale della UNACMA.
In relazione al punto 3d) FARMA srl concede ad UNACMA la possibilità di effettuare incontri e riunioni nella propria sede, concordando le date con un preavviso di giorni 7 (sette) ed in un numero di partecipanti adeguato alla capienza della sala riunioni, in ogni caso non superiore a 15;
! servizi generali dì segreteria ed organizzativi, marketing associativo, comunicazione e quelli connessi con l’uso dei mobili, macchine ed arredi, di proprietà o di godimento esclusivi del domiciliante, saranno resi dal personale della FARMA srl nei limiti necessari a garantire l’esecuzione dei servizi sopraelencati, ad esclusione della gestione del sito internet della UNACMA e di tutti gli aspetti strettamente giornalistici collegati all'attività della domiciliataria;
4) Per tutte le attività previste al punto 3), il personale della FARMA srl riceverà direttamente ed unicamente disposizioni dal Presidente e/o dai vicepresidenti della associazione ed a questi dovrà rispondere;
5) Sono a carico della domiciliataria la predisposizione e la presentazione delle dichiarazioni di variazione dati ai fini I.V.A. e Camerali, relative all’indicazione dell’indirizzo della sede sociale;
6) In caso di verifiche da parte della Guardia di Finanza o di nuclei speciali o di funzionari di altri organi ed uffici fiscali come pure in caso di eventuali verifiche od indagini da parte della polizia giudiziaria, la domiciliante è espressamente autorizzata, fin da ora, a mettere a disposizione di tutti i suddetti organi copia del presente contratto al fine, anche, di dimostrare l'inesistenza di ogni attività della domiciliataria nei locali della domiciliante, diversa dall’oggetto del presente contratto.
La domiciliante provvederà, altresì, ad avvisare al numero telefonico ed all’Indirizzo di cui al successivo art. 10 la domiciliataria, affinché provveda ad inviare un proprio rappresentante per costituirsi nei confronti degli organi verificatori.
Nel caso occorresse agli organi verificatori eseguire una verifica, la stessa non potrà aver luogo presso lo studio della domiciliante, che è autorizzata, con esonero da ogni responsabilità, ad opporre tale rifiuto come pure la stessa è esonerata, con esclusione di ogni responsabilità, dal farsi nominare custode giudiziario dei registri o documenti che gli organi verificatori ritenessero di sigillare.
La domiciliante non firmerà comunque alcun verbale diverso dall’eventuale verbale di consegna della documentazione agli organi verificatori opponendo rifiuto in tal senso e con il più ampio esonero di ogni responsabilità, salvo che non ritenga di farlo a suo insindacabile giudizio.
7) Nessun obbligo è a carico della domiciliante per la consegna o comunicazione della corrispondenza o delle notifiche ricevute restando esplicitamente inteso che sarà cura della domiciliataria provvedere periodicamente al ritiro degli atti o plichi pervenuti con esplicito esonero della domiciliante da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito nel caso di eventuale tardivo ritiro dei plichi, atti o corrispondenza che possano comportare per la domiciliante decadenza da termini di qualsiasi genere e/o conseguenti danni patrimoniali. Del pari la domiciliante è espressamente esonerata da ogni responsabilità anche nel caso in cui atti o corrispondenza che risultassero consegnati o notificati alla domiciliante stessa od a suoi dipendenti o collaboratori risultassero non pervenuti alla domiciliataria, dichiarando a tal fine espressamente la stessa di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi conseguenza derivante dallo smarrimento di documenti o dal loro mancato o tardivo ricevimento, e dichiarando altresì dì assumere a proprio carico, ai fini dei presente contratto, la responsabilità di tali smarrimenti. Resta inteso che per la domiciliante non esiste alcun obbligo di identificazione ed accertamento del possesso effettivo della delega dell’Incaricato ed egli viene esonerato espressamente da ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente al mancato recapito ovvero all’erronea consegna come, ad esempio, persona che non risulti essere delegata dalla domiciliataria, e derivante da ogni e qualsiasi causa ivi compresa responsabilità del personale dipendente della domiciliante;
8) La notifica degli atti sarà ricevuta solo durante l’orario di ufficio del domiciliante, stabilito sin d’ora in 8 ore giornaliere continuative, dalle 09.00 alle 17.00 e ne) rispetto delle forme procedurali prescritte a norma di legge; diversamente la notifica verrà rifiutata;
9) È fatto esplicito divieto alla domiciliataria di:
a) esercitare, nei locali ove ai sensi del presente contratto è stabilità la sede sociale, qualsiasi attività propria commerciale e/o di rappresentanza in concorrenza con l'attività della FARMA srl;
b) detenere nei locali suddetti a qualunque titolo beni di qualsiasi genere, ad eccezione dei libri e documenti di cui al precedente art. 3 punto c);
10) Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2016 e si intende automaticamente e tacitamente prorogato per la durata di anni sei, salvo disdetta da inviarsi con un preavviso di mesi 6 (sei) rispetto alla scadenza del 31.12.2016 e dei sei anni successivi;
11) È facoltà di entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto mediante disdetta, con un preavviso di mesi 6 (sei) da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Trascorsi 15 giorni dalla data di efficacia della disdetta, ii contratto si intenderà risolto per cui da tale data la domiciliante non riceverà la corrispondenza commerciale e la notifica di atti di qualsiasi genere e quanto altro dovesse essere recapitato alla domiciliante e non risponderà più della custodia dei libri e dei documenti che resteranno a disposizione della domiciliataria la quale dovrà provvedere al ritiro degli stessi a propria cura e spese, con facoltà della domiciliante di chiedere al Tribunale la nomina di un custode giudiziario che ne provveda alla custodia ai sensi di legge ed a spese della domiciliataria.
È a carico della domiciliataria l’onere di comunicare alla domiciliante per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale variazione del nominativo del suo legale rappresentante o dell'Indirizzo dello stesso. Pertanto, in tutti i casi in cui la domiciliataria, in seguito alla mancata comunicazione alla domiciliante del cambiamento del legale rappresentante o dell’indirizzo dello stesso, non ricevesse la raccomandata di disdetta inviata dalla domiciliante, come pure nei caso che non ne curasse il ritiro o, comunque, non ne venisse in possesso, la prova di spedizione della raccomandata ha valore di avvenuta notifica e di costituzione di mora della domiciliataria, senza necessità di ulteriori comunicazioni e decorsi 15 giorni da tale invio il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.
Le parti convengono espressamente che in tal caso nulla sarà dovuto dalla domiciliante alia domiciliataria a qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
12) La medesima facoltà di recesso di cui al precedente punto 11) compete anche alla domiciliataria la quale dovrà comunicare il recesso ai domiciliante a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta;
13) In caso di cessazione per qualsiasi causa del presente contratto la domiciliataria è tenuta a trasferire a sua cura e spese la sede sociale in altro luogo, nei tempi strettamente necessari alle formalità tecniche di convocazione e riunione delia assemblea dei soci che deliberi il trasferimento e, comunque, entro 15 giorni dalla data da cui ha effetto la cessazione.
Tale clausola è per patto espresso essenziale, nell’interesse della domiciliante. Qualora la domiciliataria, nel termine sopra previsto, non provveda al trasferimento, sarà tenuta a corrispondere una penale stabilita di comune accordo tra le parti di € 50,00 (cinquantavirgolazerozero euro) per ogni giorno di ritardo. È, comunque, fatto salvo ed impregiudicato il diritto della domiciliante di richiedere il risarcimento dì ogni ulteriore ed eventuale danno subito;
14) La domiciliataria solleva espressamente da ogni qualsivoglia responsabilità la domiciliante per eventuali fatti pregiudizievoli conseguenti a! mancato e/o intempestivo trasferimento della sede legale di cui affari 13;
15) A titolo di corrispettivo per l’attività svolta da Farma srl in esecuzione del presente contratto, Unacma riconoscerà a Farma srl:
a) a titolo di utilizzo della struttura (anche come sede sociale) e delle relative attrezzature viene stabilito un compenso annuo, a decorrere dall’1/1/2013, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), tradotto in euro 1.666,66 mensili (milleseicentosessantasei/66) + iva. Questo compenso potrà essere incrementato annualmente in funzione dell’effettivo utilizzo e degli aumenti ISTAT:
b) a decorrere dall’1/1/2013, a titolo di compenso per le attività svolte sarà girato a Farma srl il 40% delle quote associative assegnate ai singoli iscritti UNACMA e ACMA provinciali.
Tutte le somme si intendono oltre IVA.
16) A titolo di acconto sarà versata dall’UNACMA sul conto corrente bancario della FARMA srl, con valuta fissa per il beneficiario ed entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di 1500,00 €. Al 31 dicembre di ogni anno saranno contabilizzate le eventuali differenze a credito delia FARMA srl, e saranno effettivamente saldate entro il 20 gennaio dell'anno successivo; per il primo anno il versamento mensile a titolo di acconto è ridotto ad 1000,00 €
17} In caso di mancato pagamento del corrispettivo il contratto si intenderà automaticamente risolto senza alcuna necessità di disdetta o di comunicazione dichiarando esplicitamente la domiciliataria di esonerare in tal senso la domiciliante. Il mancato pagamento del corrispettivo comporterà, altresì, l’obbligo per la domiciliataria di provvedere alla tempestiva variazione dell'indirizzo della sede sodale ed al ritiro dì tutta la documentazione depositata presso la domiciliante, riservandosi, comunque, la domiciliante di esperire ogni azione necessaria al recupero del credito vantato.
Nella previsione dell’interruzione del presente contratto, la domiciliataria indica l’indirizzo della sede della FARMA srl quale luogo di consegna di tutta la documentazione depositata presso la domiciliante nel caso di mancato ritiro da parte della domiciliataria stessa.
Nel canone sopra indicato sono compresi il consumo della luce, la quota delle spese condominiali e di riscaldamento e l’uso dei locali comuni dell’unità immobiliare; sono inoltre compresi nel canone suddetto l'uso del telefono fisso (nei limiti del contratto sottoscritto con il proprio gestore) e mobile (fino ad un massimo di 40 € mensili) e di tutte le attrezzature del domiciliante;
18) L’UNACMA delega ed autorizza la FARMA srl a svolgere per proprio conto una serie di iniziative ed attività, Tra le iniziative sono previste, a titolo di esempio o non limitante:
• Redazione di riviste di categorie
• Organizzazione di Corsi di Formazione sotto l’Egida ed il Patrocinio dell'Associazione
• Sviluppo e pubblicizzazione di un Portale Web anche con finalità di raccolta pubblicitaria
• Organizzazione di Fiere ed eventi a pagamento
• Organizzazione di Road Show
Tutte le iniziative che attiverà la Società Farma srl potranno prevedere sia la corresponsione di corrispettivi da parte dei partecipanti e sia la raccolta pubblicitaria da qualsiasi sponsor.
Tutti gli introiti di tali attività saranno di spettanza della Farma srl cosi come tutti i relativi costi. Nessun addebito di qualsiasi genere potrà richiesto dalla Farma srl all’Associazione Unacma, anche sotto forma di semplice contributo, per le iniziative elencate nel presente accordo.
19) il presente contratto è soggetto ai fini fiscali dell’IVA. Le parti convengono di sottoporlo alla registrazione a semplice richiesta dì uno degli interessati;
20) Le spese tutte relative al presente contratto ed alle sue rinnovazioni e quelle di registrazione sono a carico delle parti in ragione del 50%;
21) La domiciliante è tenuta a mantenere il più assoluto riserbo su ogni tipo di notizia, anche non necessariamente classificata come riservata o confidenziale, di cui venga a conoscenza direttamente o attraverso suoi dipendenti o collaboratori, nell’espletamento delle sue funzioni riguardante l’attività e l’organizzazione dell’associazione UNACMA o dei suoi associati;
22) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, essa sarà decisa da un collegio arbitrale composto da un membro per parte ed uno nominato d’accordo dagli arbitri di parte. Nel caso non si raggiungesse un accordo tra gli arbitri di parte, il terzo arbitro sarà nominato dal presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Roma. Gli arbitri decideranno secondo diritto e la sede dell'arbitrato sarà in Roma. Per tutto quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di arbitrato e regolate dal codice di procedura civile vigente;
23) Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme di legge.

Roma, li 9/9/2013

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 Cod. Civ. la UNACMA dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.
Roma, li 9/9/2013


Fonte: inail.it