Cassazione Penale, Sez. 4, 19 maggio 2017, n. 24933 - Lavori di riparazione di una pompa ad asse verticale.
Lacerazione dell'arteria carotide del dipendente e responsabilità del DL per l'uso di attrezzature inidonee


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MENICHETTI CARLA Data Udienza: 30/03/2017

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza in data 11 luglio 2016, confermava la condanna resa dal Tribunale di Oristano nei confronti di C.C., titolare dell'omonima ditta individuale, quale responsabile del reato di omicidio colposo ai danni del dipendente trattorista E.L., deceduto, secondo l'ipotesi accusatoria, durante i lavori di riparazione di una pompa ad asse verticale.
In particolare il E.L., nel coadiuvare il C.C. in detti lavori di riparazione, condotti mediante l'uso di uno strumento improprio, costituito da uno spezzone di ferro utilizzato come leva per muovere il cardano di trasmissione della pompa suddetta, aveva perso l'equilibrio proprio nel momento in cui sulla sbarra di metallo era esercitata la massima forza da entrambi: Il ritorno "elastico" del cardano nella posizione originaria aveva trascinato la "leva", che aveva colpito il E.L. sulla faccia laterale sinistra del collo, resecando l'arteria carotide comune di sinistra e cagionandone la morte per anemia meta emorragica.
La contestazione riguardava anche la violazione di specifiche norme antinfortunistiche (uso di attrezzature inidonee, svolgimento di mansioni improprie, omessa valutazione dei rischi e delle procedure per ripristinare la funzionalità del pozzo artesiano, omessa informazione e formazione del lavoratore), ma sulle relative contravvenzioni vi è stata condanna dal parte del Tribunale solo in motivazione e la Corte territoriale ha ritenuto di non tenerne conto. Concedeva invece le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata in fatto, ed operava una riduzione della pena; concedeva altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata al versamento di un acconto, di 50.000,00 per ciascuna parte civile, sul risarcimento dei danni, liquidato dal Tribunale in favore della moglie e dei figli della vittima.
2. La Corte territoriale perveniva alla pronuncia di condanna ripercorrendo gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, a partire dalla chiamata effettuata dal C.C. a G.M., appartenente alla Polizia di Stato, nel primo pomeriggio del 9 maggio 2011, nella quale segnalava di una persona che perdeva sangue, senza riuscire bene a spiegarsi. Era stata quindi allertata la sala operativa e sul posto era giunto l'assistente di Polizia A.S., che aveva incontrato il C.C. sporco di sangue all'ingresso di una stradina che portava in località "Mari Ermi" nell'agro di Cabras ove giaceva il cadavere del E.L., che presentava una profonda ferita alla gola. Il corpo era riverso per terra appoggiato ad un'autovettura ferma vicino ad un trattore agricolo e ad un motore ausiliario di pescaggio, a sua volta collegato a una pompa sommersa di un pozzo artesiano; nelle vicinanze erano stati anche rinvenuti alcuni attrezzi da lavoro e una sbarra di metallo sporca di sangue all'estremità.
Le dichiarazioni rese dagli operanti sono state ritenute dalla Corte di Cagliari, oltre che attendibili e credibili, altresì coerenti e concordanti con quelle del tecnico del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della A.S.L. di Oristano, G.Co., e del medico legale dott. F.D., consulente del P.M.: il primo aveva affermato che non erano state utilizzate attrezzature idonee perché, anziché avvalersi in un tecnico o di un meccanico, e in mancanza di un'adeguata valutazione dei rischi, i protagonisti della vicenda avevano scelto di tentare una riparazione improvvisata, ponendo in essere una procedura errata ed utilizzando a tal fine uno strumento (la sbarra di ferro) all'evidenza non idoneo allo scopo; il secondo aveva accertato che la ferita fu causata da un attrezzo metallico compatibile con la sbarra trovata sul posto sporca di sangue e che il decesso era avvenuto per rapidissimo dissanguamento seguito alla resezione dell'arteria carotide.
Ciò ha portato alla conclusione che E.L. e C.C. si trovassero insieme, altrimenti, se il C.C. fosse stato distante, come sostenuto a difesa nei motivi di appello, non sarebbe mai riuscito a trascinare il E.L. ancora vivo sino all'auto per poi fare l'allarmante telefonata, riportata dal teste G.M..
L'imputato si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere.
Da questo contesto probatorio la pronuncia di condanna, per aver consentito l'uso improprio e pericoloso della sbarra di ferro come leva inserita in un ingranaggio, mentre il comportamento alternativo corretto, costituito dalla richiesta di intervento di un meccanico specializzato, ed il rispetto della normativa prevista dal D.lgs.n.81/2008 a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto contestato nel capo di incolpazione, avrebbe evitato l'evento.
3. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per tre motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova. La Corte territoriale aveva travisato i fatti in tre punti della decisione: aveva affermato che il C.C. e il E.L. si trovavano insieme, che l'operaio aveva agito per ordine del datore di lavoro, consapevole dell'azione pericolosa, ed ancora che il semiasse trovato sporco di sangue era stato utilizzato per azionare la pompa. Si trattava di mere ipotesi prive di alcun riscontro obiettivo.
3.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione di legge (art. 165, comma 1, c.p.) per avere la Corte disposto la sospensione condizionale della pena subordinandola al versamento di un acconto sul risarcimento dei danni, non richiesto dalla parte civile, che aveva invece ottenuto il sequestro conservativo di tutti i beni intestati al ricorrente.
3.3. Con il terzo motivo prospetta infine violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art.125, comma 3, e 546, comma 1 lett.e c.p.p.) per aver omesso la motivazione sull'imposizione della condizione, peraltro illegittima, apposta alla sospensione condizionale della pena.
 

 

Diritto

 

1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta travisamento della prova, sostenendo che la pronuncia di condanna si è basata sulla descrizione del fatto contenuta nell'ipotesi accusatoria, che non avrebbe però trovato alcun riscontro negli atti del processo.
Il motivo è infondato e non corretto nella prospettazione giuridica.
Più volte questa Corte Suprema si è pronunciata nel senso che il vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, in caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (ex multis, Sez.4, n.4060 del 12/12/2013, Rv.258438; Sez.4, n.19710 del 3/2/2009, Rv.243636).
Orbene la Corte di Cagliari, esaminando il motivo di gravame volto all'assoluzione dell'imputato per non essere stati acquisiti - a parere della difesa - elementi idonei, univoci e concordanti a suo carico, ha analizzato in maniera puntuale ed analitica tutte le risultanze istruttoria, ribadendone quella lettura logica e congiunta che aveva già portato il Tribunale alla pronuncia di condanna.
Ha ritenuto infatti - sulla scorta della ricostruzione della vicenda operata dai testimoni, dello stato dei luoghi e degli oggetti sequestrati - che il E.L. venne attinto dalla sbarra di ferro in tensione utilizzata per far leva per muovere il cardano di trasmissione della pompa e che in quel momento il C.C. era vicino a lui.
Tale decisione ha trovato il supporto dei seguenti elementi: il medico legale dott. F.D. ha ritenuto che la lacerazione dell'arteria carotide comune sinistra del E.L., che aveva provocato un dissanguamento immediato, era riconducibile all'azione di un oggetto metallico che aveva al contempo esercitato sia un'azione contundente che tagliente, visto il tipo di ferita lacero-contusa, un oggetto cioè compatibile con la sbarra di ferro sporca di sangue ritrovata sul luogo e repertata dalla polizia giudiziaria; il teste G.Co., tecnico del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della A.S.L., nella spiegazione fornita sullo svolgimento dei fatti, aveva valutato che tutte le attrezzature presenti, tra cui una chiave inglese, furono utilizzate nell'occasione per tentare di aggiustare la pompa per emungimento acque malfunzionante, ed in particolare che la sbarra era stata utilizzata per far leva sull'albero cardanico (in violazione dell'art.71 D.lgs.n.81/2008, siccome attrezzatura non idonea e priva di protezione); la repentinità dell'allarme ed il fatto che il C.C. riuscì a trascinare il E.L., ancora vivo, fino all'auto, dimostravano, stante la estrema velocità del dissanguamento, che i due si trovavano vicini.
Tutti questi elementi non costituivano mere ipotesi congetturali, come sostiene il ricorrente, ma la ricostruzione logica e concreta degli accadimenti, a fronte della quale l'imputato ha preferito tacere, avvalendosi della facoltà di non rispondere, che se integra una legittima modalità di esercizio del diritto di difesa, non ha però consentito di aggiungere altri elementi al compendio probatorio, non prospettati neppure con l'atto di appello (di questo da atto la Corte di Cagliari).
Per tornare al motivo, non sussiste alcun travisamento della prova, avendo la Corte di merito analizzato i medesimi elementi su cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione.
3. Il secondo ed il terzo motivo possono essere analizzati congiuntamente.
La riduzione della pena operata nella sentenza impugnata ha consentito la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Quanto alla subordinazione del beneficio al versamento di un acconto sul danno liquidato in favore delle parti civili, il ricorrente lamenta sotto un primo profilo il difetto di una richiesta della parte interessata: la doglianza è infondata, trattandosi di un potere discrezionale attribuito al giudice dall'art.165 c.p., che prescinde dalla richiesta di parte e presuppone soltanto una formale costituzione di parte civile.
Non si tratta quindi dell'imposizione di una condizione illegittima.
Sotto altro profilo il ricorrente si duole del mancato apprezzamento sulle sue condizioni economiche e sulla sua concreta possibilità di sopportare l'onere del versamento dell'acconto.
Anche tale doglianza, formulata in maniera generica con meri richiami giurisprudenziali sul vizio motivazionale, è infondata.
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, ovvero al pagamento - come nel caso - di un acconto sul danno già liquidato, il giudice non è tenuto a svolgere alcun preventivo accertamento sulle condizioni economiche dell'obbligato (Sez.5, n.12614 del 9/12/2015, Rv.266873; Sez.6, n.33020 del 8/5/2014, Rv.260555): deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, qualora l'imputato abbia diligentemente allegato specifiche circostanze dirette a dimostrare l'assoluta incapacità a soddisfare le condizione imposta, ovvero se dagli atti emergano elementi in tal senso (sez.5, n.25685 del 5/4/2016, Rv.267372; Sez.5, n.14205 del 29/1/2015, Rv.263185).
Nel caso di specie nulla è stato allegato e dunque la Corte di merito non aveva obbligo di motivare sul punto.
Da tali considerazioni deriva il rigetto del ricorso e la condanna del C.C. al pagamento delle spese processuali. 
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 2017