Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 19 maggio 2017, n. 24923 - Lavori di manutenzione della ringhiera delimitante il passaggio pedonale. Responsabilità del direttore tecnico e del "capo cantiere" per l'infortunio mortale


... "In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed anche il "capo cantiere" sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro".

La disciplina della sicurezza del lavoro delinea distinte figure, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità. Oltre al datore di lavoro, soggetto che esercita l'attività e che ha la responsabilità della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa, sono infatti individuabili ulteriori livelli di responsabilità. Si tratta della figura del dirigente, che dirige appunto, l'attività produttiva; costui non assume responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all'effettivo potere di spesa. In tale ambito ricostruttivo viene, infine, in rilievo il terzo livello di responsabilità, che è stato individuato nella figura del "preposto" che sovrintende alle attività e che svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte. Preme pure osservare che tali posizioni intermedie non propongono questioni afferenti alla delega di funzioni, giacché si tratta di figure direttamente portatrici di un proprio livello di gestione e responsabilità che, per quel che qui interessa, riguarda anche l'organizzazione generale della sicurezza del cantiere.

In sentenza si osserva infine che la vittima commise effettivamente una imprudenza, sporgendosi all'esterno della ringhiera, tanto che si annette a carico della vittima un concorso di colpa, nell'ordine del 20%. E si precisa che l'evento sarebbe certamente stato evitato, se il traffico veicolare fosse stato deviato e l'operaio fosse stato dotato di un trabattello, da collocare proprio sulla corsia di marcia delle auto; ciò in quanto, in tal modo, il lavoratore avrebbe potuto operare in piena sicurezza, su entrambi i lati della ringhiera, oggetto dell'intervento. In particolare, del tutto legittimamente, la Corte di Appello ha rilevato che la colpa del lavoratore era proprio riconducibile alla insufficienza delle cautele antinfortunistiche che, ove adottate, avrebbero neutralizzato il rischio specifico di verificazione di infortuni. Sul punto, i giudici di merito hanno considerato che l'evento era infatti riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta.
In tali termini, la Corte di appello, secondo un percorso argomentativo logicamente conferente, ha censito il tema relativo al contenuto dell'obbligo di vigilanza che grava sui garanti, in caso di condotta colposa del lavoratore.
Il Collegio, come chiarito, ha osservato che la condotta posta in essere dalla vittima risultava imprudente; non di meno, ha escluso il carattere della abnormità, posto che l'azione rientrava nelle mansioni ordinariamente svolte, delle quali costituiva naturale esplicazione.




 

Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 21/02/2017

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna del G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno resa in data 20.10.2011, nei confronti di F.F. e R.C., in relazione al reato di omicidio colposo indicato in rubrica, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminava le pene originariamente inflitte. La Corte di merito dichiarava l'estinzione per prescrizione delle contravvenzioni originariamente contestate, rideterminava le somme assegnate a titolo di provvisionale e confermava nel resto.
F.F., nella sua qualità di istruttore direttivo del servizio manutenzione del Comune di San Benedetto del Tronto e R.C., nella sua qualità di istruttore tecnico del medesimo servizio di manutenzione, con compiti di supporto al F.F., sono stati ritenuti responsabili dell'infortunio mortale occorso a G.D.C., mentre il predetto lavoratore era intento ad effettuare lavori di manutenzione della ringhiera delimitante il passaggio pedonale nel sottopasso ferroviario di Via Mare, a Porto d'Ascoli. La Corte di merito confermava la pronuncia assolutoria, già resa dal primo giudice, nei confronti del dirigente R.E. e del conducente del mezzo che aveva investito il lavoratore. Il Collegio attribuiva al dipendente deceduto un concorso di colpa nella causazione sinistro, in ragione del 20%, chiarendo che tale evenienza era inidonea ad escludere la riferìbilità causale dell'evento agli imputati F.F. e R.C., riducendo l'importo della provvisionale già assegnata dal G.i.p.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione F.F., a mezzo del difensore.
Dopo aver ripercorso i termini dell'intera vicenda processuale ed aver sintetizzato il percorso motivazionale espresso dalla Corte di Appello, con il primo motivo l'esponente denuncia il vizio motivazionale ed il travisamento del fatto. La parte osserva che non vi è alcuna prova che dimostri che la morte del lavoratore G.D.C. si sia verificata perché costui si era sporto con il capo dalla ringhiera, mentre sopraggiungeva il camion condotto dal C.. Al riguardo, la parte richiama le seguenti circostanze di fatto, in assunto incompatibili con la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dai giudici di merito: la presenza di sangue esclusivamente lungo il camminamento pedonale; la presenza del corpo della vittima riverso all'interno del passaggio pedonale; il fatto che gli attrezzi di lavoro siano stati ritrovati all'interno della ringhiera protettiva. Il ricorrente osserva che le ferite rilevate dal medico legale risultano in realtà compatibili con una diversa dinamica dell'incidente, come lo svenimento del lavoratore, dal quale era derivato l'urto accidentale con la ringhiera.
Sotto altro aspetto, con ulteriore motivo, il deducente considera che la Corte territoriale si è limitata a fare proprie le argomentazioni del primo giudice, omettendo di valutare le censure dedotte con l'atto di appello.
Con il terzo motivo viene denunciata l'omessa valutazione delle prove ed il travisamento dei fatti.
L'esponente rileva che l'avvenuta assoluzione dell'imputato R.E. è affetta da incoerenza logica ed osserva che la stessa Corte di Appello afferma che sussiste una deficitaria organizzazione dell'ente pubblico e che si profilano ulteriori corresponsabilità a carico di terzi soggetti. La parte considera che non sussiste una delega di funzioni in capo al F.F.; sottolinea che costui era impegnato in altro cantiere; ed evidenzia che le valutazioni sulle modalità operative spettavano al R.E..
Il ricorrente osserva che la vittima aveva la qualifica di tornitore e che l'utilizzo del saldatore è evenienza incongrua, che i giudici non hanno considerato.
Con il quarto motivo viene dedotto il vizio motivazionale in riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro. La parte si sofferma sulle valutazioni espresse dai giudici in ordine all'azione investitrice che sarebbe stata materialmente svolta dal conducente del mezzo pesante, rilevando che la Corte di Appello ha ignorato gli elementi indicativi del punto in cui realmente si trovava il lavoratore G.D.C..
Con il quinto motivo il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha omesso di considerare le delibere comunali, versate in atti, dalle quali emergeva che F.F. era addetto al servizio di manutenzione degli edifici comunali, sotto il profilo amministrativo organizzativo, con particolare riferimento agli edifici scolastici.
Con il sesto motivo il deducente afferma che è falso che F.F. omise di riferire al dirigente R.E. lo stato dei luoghi, teatro dell'intervento di ripristino della ringhiera. Osserva che F.F. non ricevette alcuno specifico incarico che gli imponesse di essere presente nel cantiere; che altri avevano la responsabilità di interrompere l'esecuzione dei lavori, sino alla chiusura del traffico. Sottolinea che il comportamento posto in essere da G.D.C. fu contrario alle disposizioni che gli erano state impartite. Il ricorrente ribadisce che F.F. non aveva istituzionalmente alcun incarico in tema di sicurezza e perciò alcun obbligo di garanzia, neppure in via di fatto, tenuto conto dell'azione imprudente della vittima.
Nel ricorso si osserva poi che le responsabilità sono da ascrivere ai già citati dirigenti ovvero a terzi soggetti, in applicazione della teoria formalistica o della teoria organica; che F.F. ha rispettato le misure previste nel documento di valutazione dei rischi elaborato dall'ing. L.; e si sottolinea che il sottopasso in cui avvenne il sinistro è di proprietà delle Ferrovie dello Stato e non del Comune di San Benedetto.
Con il settimo motivo si denuncia l'omessa valutazione di prova decisiva, rispetto al comportamento virtuoso del F.F. il quale, pur non essendovi tenuto, impartì raccomandazioni a R.C. e ad altri dipendenti, prima che costoro si recassero presso il sottopasso, precisando che i lavori dovevano essere effettuati all'interno della ringhiera, senza mai sporgersi.
Con l'ultimo motivo il ricorrente osserva che l'incidente non si sarebbe verificato, se fossero state osservate le disposizioni impartite dal F.F.. Rileva che il sinistro ebbe a verificarsi a lavoro ormai ultimato, a causa della condotta del G.D.C., che presumibilmente per un malore non rilevabile autopticamente, quale una sbalzo pressorio, urtò accidentalmente contro la ringhiera, con lo strumento da lavoro ancora in mano, proiettando la tavola che teneva sotto le ginocchia contro il parabrezza di una autovettura in transito.
2.1 F.F. ha depositato motivi aggiunti. I predetti motivi, ai quali è allegata documentazione, sviluppano argomentazioni a sostegno degli originari motivi di ricorso, sopra richiamati.
2.2 La parte ha depositato memoria difensiva. Ribadisce che F.F. secondo le determinazioni della pubblica amministrazione di appartenenza, non era responsabile della viabilità; e che il prevenuto non ha assunto, neppure in via di fatto, alcuna posizione di garanzia rispetto al lavoratore deceduto. L'esponente si sofferma infine sulla dinamica del sinistro per come emerge dalle dichiarazioni dei testi e sulla natura delle ferite riportate dal G.D.C..
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione il coimputato R.C., a mezzo del difensore.
Con unico articolato motivo viene denunciata la violazione di legge, sotto i profili della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, della posizione di garanzia rivestita dal R.C. e della sussistenza del nesso causale tra condotta colposa ed evento. La parte sottolinea che, nella presente vicenda, è rimasto indenne il datore di lavoro ed il dirigente dello specifico settore di appartenenza del lavoratore deceduto; e rileva che sono stati condannati i preposti.
Ciò posto, il deducente si sofferma sulla adeguatezza delle misure prevenzionistiche; e sulla catena gerarchica di riferimento, a partire dal dirigente del servizio di manutenzione patrimonio e viabilità del comune di San Benedetto del Tronto. Al riguardo, vengono richiamati stralci della decisione di primo grado, posto che la Corte di Appello ha dichiarato di aderirvi. Il ricorrente assume che il tenore del capo di imputazione evidenzi l'incomprensione, da parte del pubblico ministero, della natura dell'intervento di riparazione che doveva essere svolto. L'esponente osserva che l'intervento da effettuare era alquanto modesto, risolvendosi nella saldatura di alcune stecche delle ringhiera del passaggio pedonale, in uso da decenni; e considera che l'intervento poteva essere eseguito in totale sicurezza, senza alcuna necessità di interrompere o deviare il traffico veicolare. Al riguardo, rileva che il lavoro doveva e poteva essere eseguito restando al riparo della ringhiera, manovrando il cannello della saldatrice. Contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal G.i.p. E considera che la Corte di Appello afferma assertivamente che G.D.C. venne colpito al capo dal camion, senza lasciare tracce ematiche, stante l'azione di trattenimento del sangue dovuta al berretto di lana indossato dalla vittima.
L'esponente sottolinea che i lavori di riparazione era terminati, al momento dell'incidente; e rileva che è fuorviante affermare che l'incidente sia riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta, in quanto derivante da un comportamento eccentrico rispetto al rischio lavorativo.
Il ricorrente considera che non è ravvisabile una posizione di garanzia in capo al R.C., tenuto conto del suo inquadramento funzionale, all'epoca del fatto. Osserva che al prevenuto si contesta di aver preso parte al sopralluogo unitamente al suo diretto superiore F.F.; e di non essersi reso conto dei gravi rischi conseguenti alle operazioni di riparazione della ringhiera. Ciò posto, il deducente osserva che il preposto R.C. non aveva poteri di supremazia o di direzione nell'organizzazione del lavoro, tali da giustificare l'insorgenza di una posizione di garanzia; e considera che la causa di eventuali disfunzioni nell'apprestamento delle misure preventive va ricercata nei vertici aziendali.
 

 

Diritto

 


1. I ricorsi in esame, che è dato esaminare congiuntamente, salvo le precisazioni di seguito esposte, si pongono ai limiti della inammissibilità.
Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
A tale riguardo, occorre altresì sottolineare che, in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, dep. 06/02/2007, Rv. 235656; si veda anche Sez. 6, Sentenza n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 253099 ove si è precisato che, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, lett. e, cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).
2. Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che entrambi i ricorrenti invocano, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del fatto ed alla affermazione di penale responsabilità. Tanto si osserva, con specifico riferimento ai temi affidati ai primi quattro motivi ed al settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di F.F., richiamati pure nei motivi nuovi e nella memoria. Invero, il deducente piuttosto che sollevare censure che attingono il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, si duole della mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto, emergenti in tesi difensiva dal contenuto del compendio probatorio, omettendo di confrontarsi con il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello.
Medesimo ordine di considerazioni si impone rispetto al ricorso proposto nell'interesse del coimputato R.C., laddove l'esponente effettua un giudizio di valore sul contenuto dell'intervento di riparazione di cui si tratta e prospetta una alternativa ricostruzione della dinamica del fatto. Del resto la Corte di Appello, sviluppando un percorso argomentativo immune da aporie di ordine logico e saldamente ancorato all'acquisito compendio probatorio, ha considerato che l'infortunio era occorso nel momento in cui G.D.C. si era sporto dalla ringhiera, per controllare lo stato delle saldature che aveva effettuato; e che nel frangente il lavoratore era stato colpito al capo da un camion in transito, condotto da C., riportando gravissime lesioni, conducenti a morte l'infortunato il giorno stesso del sinistro. Ciò posto, il Collegio ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di F.F. e R.C., osservando che entrambi i prevenuti, a seguito del sopralluogo effettuato presso la zona in cui doveva essere eseguito il lavoro di ripristino delle aste verticali della ringhiera, danneggiate dagli automezzi in transito, avevano omesso di riferire al superiore gerarchico R.E., direttore del servizio patrimonio del comune di San Benedetto, i rischi insiti nell'intervento di cui si tratta, qualora non fosse stato interrotto il transito veicolare.
2.1 In tali termini, si introduce l'esame degli ulteriori temi di doglianza affidati al quinto ed al sesto motivo del ricorso F.F. ed ai motivi nuovi ed al ricorso R.C., con i quali i deducenti rilevano di non avere rivestito una posizione di garanzia, nei riguardi del G.D.C..
Le doglianze poggiano su di un vizio di fondo, atteso che i ricorrenti omettono di considerare i consolidati principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità, sul tema di interesse.
La Suprema Corte, invero, ha osservato che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico ed anche il "capo cantiere" sono titolari di autonome posizioni di garanzia in quanto egualmente destinatari, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, Sentenza n. 39606 del 28/06/2007, dep. 26/10/2007, Rv. 237878). Nella sentenza ora citata, in particolare, si è precisato che la disciplina della sicurezza del lavoro delinea distinte figure, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità. Oltre al datore di lavoro, soggetto che esercita l'attività e che ha la responsabilità della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa, sono infatti individuabili ulteriori livelli di responsabilità. Si tratta della figura del dirigente, che dirige appunto, l'attività produttiva; costui non assume responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali, ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all'effettivo potere di spesa. In tale ambito ricostruttivo viene, infine, in rilievo il terzo livello di responsabilità, che è stato individuato nella figura del "preposto" che sovrintende alle attività e che svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte. Preme pure osservare che tali posizioni intermedie non propongono questioni afferenti alla delega di funzioni, giacché si tratta di figure direttamente portatrici di un proprio livello di gestione e responsabilità che, per quel che qui interessa, riguarda anche l'organizzazione generale della sicurezza del cantiere.
I principi di diritto ora ricordati sono stati successivamente confermati dalla Corte regolatrice, con la precisazione che, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia. Tale principio è stato declinato con particolare riguardo al capo cantiere, destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all’interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche, pure in presenza di più soggetti destinatari di posizioni di garanzia, a diversi livelli (Sez. 4, Sentenza n. 46849 del 03/11/2011, dep. 19/12/2011, Rv. 252149; si veda anche Sez. 4, Sentenza n. 9491 del 10/01/2013, dep. 27/02/2013, Rv. 254403 ove si è affermato che posizione del capo cantiere è assimilabile a quella del preposto, trattandosi di soggetto che assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione, sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti).
2.2. Tanto chiarito, deve rilevarsi che non risultano censurabili le valutazioni espresse dalla Corte territoriale, laddove ha osservato che i diversi livelli di responsabilità, assunti dagli imputati F.F. e R.C., erano stati in concreto, malamente gestiti.
Con specifico riguardo alla posizione di F.F., la Corte di Appello ha considerato che il predetto imputato aveva assunto, di fatto, una posizione di garanzia non esorbitante, rispetto alle mansioni ordinariamente svolte. Al riguardo, in sentenza si precisa che fu F.F. a consultarsi con il R.C.; e che al F.F. era stato chiesto di verificare i lavori da eseguire e gli accorgimenti da adottare. Ed i giudici hanno chiarito che F.F., erroneamente, aveva pensato che la sicurezza del G.D.C. potesse essere garantita anche senza interdire il passaggio dei veicoli pesanti. In riferimento alla posizione di R.C., in sentenza si osserva poi che anche il predetto lavoratore, se pure ad un diverso livello della scala gerarchica, aveva funzioni di coordinamento delle squadre di operai; ed il preciso obbligo di segnalare al sovraordinato eventuali deficienze che dovessero emergere nel sistema di prevenzione antinfortunistico. Ed i giudici del gravame sottolineano che anche R.C. ebbe a considerare che si potesse fare a meno di deviare il traffico veicolare. 
Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello di Ancona, sviluppando un autonomo e coerente percorso argomentativo, ha insindacabilmente evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, di talché doveva confermarsi il giudizio di rimproverabilità penale espresso a carico degli imputati, che avevano cooperato nella realizzazione del delitto colposo loro addebitato. A margine di tali rilievi, è poi appena il caso di osservare che, in mancanza di impugnazione della parte pubblica, il giudizio assolutorio espresso nei riguardi del dirigente del servizio interessato sfugge dall'ambito del presente scrutinio di legittimità; e che, rispetto alle ragioni di censura, con le quali gli odierni esponenti si dolgono della richiamata pronuncia liberatoria, difetta ogni apprezzabile interesse in capo ai medesimi ricorrenti, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
3. Si vengono ora ad esaminare i restanti motivi di ricorso, con i quali entrambi i ricorrenti si dolgono del mancato apprezzamento del carattere abnorme della condotta imprudente posta in essere dal medesimo operario deceduto.
3.1 In sentenza si osserva che G.D.C. commise effettivamente una imprudenza, sporgendosi all'esterno della ringhiera, tanto che si annette a carico della vittima un concorso di colpa, nell'ordine del 20%. E si precisa che l'evento sarebbe certamente stato evitato, se il traffico veicolare fosse stato deviato e l'operaio fosse stato dotato di un trabattello, da collocare proprio sulla corsia di marcia delle auto; ciò in quanto, in tal modo, il lavoratore avrebbe potuto operare in piena sicurezza, su entrambi i lati della ringhiera, oggetto dell'intervento. In particolare, del tutto legittimamente, la Corte di Appello ha rilevato che la colpa del lavoratore era proprio riconducibile alla insufficienza delle cautele antinfortunistiche che, ove adottate, avrebbero neutralizzato il rischio specifico di verificazione di infortuni. Sul punto, i giudici di merito hanno considerato che l'evento era infatti riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta.
In tali termini, la Corte di appello, secondo un percorso argomentativo logicamente conferente, ha censito il tema relativo al contenuto dell'obbligo di vigilanza che grava sui garanti, in caso di condotta colposa del lavoratore.
Il Collegio, come chiarito, ha osservato che la condotta posta in essere dal G.D.C. risultava imprudente; non di meno, ha escluso il carattere della abnormità, posto che l'azione rientrava nelle mansioni ordinariamente svolte, delle quali costituiva naturale esplicazione.
Il richiamato percorso argomentativo si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
Non sfugge che la Corte regolatrice ha pure considerato che il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, abbia fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore; ciò in quanto il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello "collaborativo", in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv. 266073). Occorre peraltro considerare che, nel caso di specie, le indicazioni emergenti dalla sentenza impugnata conducono ad escludere che F.F. e R.C., entrambi titolari di posizione di garanzia, come chiarito, abbiano adempiuto a tutte le obbligazioni discendenti dalle posizioni assunte. Conseguentemente, il caso di giudizio resta estraneo dall'ambito di operatività della teorica da ultimo citata, per insussistenza delle specifiche condizioni fattuali di riferimento. La responsabilità del datore di lavoro, infatti, pure aderendo all'orientamento da ultimo richiamato, può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, così da connotarsi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Sez. 4, Sentenza n. 37986 del 27/06/2012, dep. 01/10/2012, Rv. 254365).
In conclusione, deve rilevarsi che le valutazioni effettuate dai giudici di merito, anche rispetto alla non abnormità del comportamento imprudente posto in essere dal dipendente deceduto, sportosi dalla ringhiera per verificare la qualità delle saldature che aveva appena effettuato, risultano immuni dalle dedotte censure.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione in via solidale delle spese sostenute dalle costituite parti civili, liquidate come a dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano in complessivi € 2.500€ per H.H. e complessivi € 3.500 per A.D.C. , D.E.L. e M.D.C. , oltre accessori come per legge.
Così deciso il 21 febbraio 2017