Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

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Gazzetta ufficiale n. L 249 del 17/10/1995 pag. 0035 - 0040


 

DIRETTIVA 95/50/CE DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 1995 sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

considerando che la Comunità ha adottato una serie di misure destinate ad istituire un mercato interno che comporta la creazione di uno spazio senza frontiere e che garantisce la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, secondo le disposizioni del trattato;

considerando che i controlli sui trasporti su strada di merci pericolose si svolgono secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (4), e del regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo (5);

considerando che il 21 novembre 1994 il Consiglio ha adottato la direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (6), e che occorre, pertanto, armonizzare procedure di controllo relative a tali trasporti nonché le definizioni rispettive per rendere più efficace la verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza stabilite dalla direttiva;

considerando che gli Stati membri dovrebbero assicurare un sufficiente livello di controlli eseguiti su tutto il loro territorio pur evitando, nella misura del possibile, di moltiplicare oltremisura i controlli sui veicoli che ne sono oggetto;

considerando che, alla luce del principio della sussidiarietà, appare necessaria un'azione della Comunità per migliorare il livello di sicurezza del trasporto di merci pericolose;

considerando che è opportuno effettuare i controlli utilizzando una lista di elementi comuni, applicabile a questi trasporti in tutta la Comunità;

considerando, inoltre, che occore stabilire una lista di infrazioni che siano ritenute da tutti gli Stati membri sufficientemente gravi da comportare, a carico dei veicoli che le avranno commesse, l'applicazione di misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nella Comunità;

considerando che, per migliorare l'osservanza delle norme di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose, occorre prevedere controlli nelle imprese a titolo preventivo ovvero qualora siano state constatate, su strada, infrazioni gravi alla legislazione sul trasporto di merci pericolose;

considerando che i controlli in questione devono estendersi a tutti i trasporti su strada di merci pericolose effettuati in tutto o in parte sul territorio degli Stati membri, indipendentemente dal luogo di provenienza o di destinazione della merce o dal paese di immatricolazione del veicolo;

considerando che, in caso di infrazioni gravi o ripetute, può essere richiesto alle autorità competenti dello Stato membro di immatricolazione del mezzo o di stabilimento dell'impresa che siano adottate delle misure adeguate o che lo Stato membro richiedente sia informato sull'esito dato alla richiesta;

considerando che è opportuno sorvegliare l'applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione che sarà presentata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.

Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.

2. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva, non pregiudicano minimamente il diritto degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali e internazionali di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati nella presente direttiva.

 

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

- « veicolo »: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

- « merci pericolose »: le merci pericolose definite tali dalla direttiva 94/55/CE;

- « trasporto »: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 94/55/CE fatta salva la disciplina prevista dalle legislazioni degli Stati membri in merito alla responsabilità derivante da tali operazioni;

- « imprese »: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, avente personalità giuridica propria, sia che ovvero dipendente da un'autorità avante tale personalità, che trasportano, caricano, scaricano o fanno trasportare merci pericolose, nonché quelle che immagazzinano temporaneamente, raccolgono, condizionano o ricevono tali merci nel corso di un'operazione di trasporto e che sono situate sul territorio della Comunità;

- « controllo »: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose.

 

Articolo 3

1. Gli Stati membri si accertano che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose.

2. Detti controlli sono effettuati nel territorio di uno Stato membro in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4060/89 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92.

 

Articolo 4

1. Per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzano la lista di controllo di cui all'allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del controllo, compilato dall'autorità che ha eseguito il controllo, dev'essere consegnato al conducente del veicolo ed essere esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare appositi interventi specifici di controllo.

2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale.

3. I luoghi scelti per questi controlli devono consentire di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora l'autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da detta autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti dall'autorità competente.

5. I controlli non devono superare una durata ragionevole.

 

Articolo 5

Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni elencate segnatamente all'allegato II, siano state constatate nel corso di trasporto su strada di merci pericolose elencate segnatamente all'allegato II, i veicoli in questione possono essere immobilizzati - sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo - e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nella Comunità.

 

Articolo 6

1. Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, a scopo preventivo a quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti su strada di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa; in caso contrario saranno oggetto di altre misure adeguate.

 

Articolo 7

1. Gli Stati membri si promettono reciproca assistenza per la proficua applicazione della presente direttiva.

2. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un veicolo o da un'impresa non residente, devono essere segnalate alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l'impresa.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata constatata un'infrazione grave o ripetuta possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l'impresa che siano adottate delle misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

Queste ultime comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono state constatate le infrazioni le misure eventualmente adottate nei confronti del vettore o dell'impresa.

 

Articolo 8

Se, in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si promettono reciproca assistenza per chiarire la situazione. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, ad un controllo nell'impresa, i risultati di tale controllo saranno resi noti all'altro Stato membro interessato.

 

Articolo 9

1. Per ogni anno solare, e entro dodici mesi dal termine di quest'ultimo, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, conformemente al modello di cui all'allegato III, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:

- se possibile il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro),

- il numero di controlli effettuati,

- il numero di veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi),

- il numero di infrazioni constatate e il tipo di infrazione,

- il numero e il tipo di sanzioni comminate.

2. Per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, in conformità alle informazioni di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

 

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES

 

ALLEGATO I

[omissis]

LISTA DI CONTROLLO
1. Luogo di controllo
2. Data
3. Ora
4. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione
5. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio
6. Tipo di veicolo autocarro autocarro con rimorchio autoarticolato a pianale
7. Impresa che effettua il trasporto, indirizzo
8. Nazionalità
9. Conducente
10. Trasportatore
11. Mittente, indirizzo, luogo di carico (1)
12. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico (1)
13. Massa lorda per unità di trasporto
14. Limite quantità marginale della voce 10 011 superato sì no
15. Effettuato mediante: cisterna fissa cisterna amovibile container-cisterna batteria di recipienti alla rinfusa container colli Documento/i di bordo
16. Documento/i di trasporto/d'accompagnamento controllato constatata infrazione non ricorre
17. Disposizioni scritte controllato constatata infrazione non ricorre
18. Accordo bilaterale/multilaterale/autorizzazione nazionale controllato constatata infrazione non ricorre
19. Certificato di omologazione dei veicoli controllato constatata infrazione non ricorre
20. Certificato di formazione del conducente controllato constatata infrazione non ricorre Circolazione del veicolo
21. Merce autorizzata per il trasporto controllato constatata infrazione non ricorre
22. Trasporto alla rinfusa controllato constatata infrazione non ricorre
23. Trasporto in cisterna controllato constatata infrazione non ricorre
24. Trasporto in container controllato constatata infrazione non ricorre
25. Merce autorizzata per tipo di veicolo controllato constatata infrazione non ricorre
26. Divieto di carico misto controllato constatata infrazione non ricorre
27. Manipolazione e sistemazione (2) controllato constatata infrazione non ricorre
28. Fuga di materie o danneggiamento dei colli (2) controllato constatata infrazione non ricorre
29. Numero ONU/Etichettatura dei colli/codice di imballaggio ONU (1) (2) controllato constatata infrazione non ricorre
30. Segnaletica del veicolo e/o del container controllato constatata infrazione non ricorre
31. Etichetta/e di pericolo trasporto cisterna o alla rinfusa controllato constatata infrazione non ricorre Equipaggiamento del veicolo
32. Cassa di attrezzi per le riparazioni di emergenza controllato constatata infrazione non ricorre
33. Almeno un cuneo per veicolo controllato constatata infrazione non ricorre
34. Due fari di color arancione controllato constatata infrazione non ricorre
35. Estintore(i) controllato constatata infrazione non ricorre
36. Equipaggiamento di protezione del conducente controllato constatata infrazione non ricorre
37. Varie/osservazioni
38. Autorità che ha effettuato il controllo

 

 

ALLEGATO II

 

INFRAZIONI

Ai sensi della presente direttiva sono considerati come infrazione, in particolare, i seguenti casi:

1) merce non autorizzata al trasporto;

2) mancanza della dichiarazione del mittente sulla conformità della materia e dell'imballaggio per il trasporto;

3) veicoli che presentano, al controllo, fughe di materie pericolose dovute alla mancanza di tenuta stagna delle cisterne o degli imballaggi;

4) veicoli sprovvisti del certificato di omologazione o provvisti di certificato non regolamentare;

5) veicoli sprovvisti di pannelli arancione adeguati o dotati di pannelli arancione non regolamentari;

6) veicoli senza disposizioni di sicurezza o con disposizioni di sicurezza inadeguate;

7) veicolo o imballaggio inadeguato;

8) conducente senza certificato regolamentare di formazione professionale per il trasporto su strada di merci pericolose;

9) veicoli sprovvisti di estintori;

10) veicoli o colli sprovvisti di etichette regolamentari indicanti il pericolo;

11) veicoli sprovvisti di documenti di trasporto/accompagnamento o diciture relative alle merci pericolose trasportate non regolamentari;

12) veicoli sprovvisti di accordo bilaterale/multilaterale o accordo non regolamentare;

13) eccessivo riempimento della cisterna.

 

 

ALLEGATO III

 

MODELLO DI FORMULARIO NORMALIZZATO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DESTINATA ALLA COMMISSIONE E RELATIVA ALLE INFRAZIONI E SANZIONI

[omissis]

Stato: Anno: ....................

Controlli effettuati su strada Veicoli immatricolati nel territorio (1) nazionale di altri Stati membri dell'UE di paesi terzi numero totale Numero dei veicoli controllati Numero di infrazioni constatate per tipo di infrazione Numero e tipo di sanzioni comminate (1) Ai fini del presente allegato il paese di immatricolazione è quello della motrice.

[omissis


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