Direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

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Gazzetta ufficiale n. L 335 del 30/12/1995 pag. 0028 - 0036

 

DIRETTIVA 95/63/CE DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso della attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

 

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che tali direttive, a norma dell'articolo precitato, evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che l'osservanza dei requisiti minimi intesi a garantire un più elevato livello di sicurezza e di salute nell'uso delle attrezzature di lavoro è essenziale ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che occorre quindi che gli Stati membri prendano misure per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese, ed in particolare delle piccole e medie imprese; che tali misure possono comprendere azioni di formazione e di informazione adeguate alle caratteristiche dei vari settori economici;

considerando che le disposizioni adottate a norma dell'articolo 118 A del trattato non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 89/655/CEE (4), prevede l'aggiunta all'allegato di prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro di cui al punto 3 dell'allegato, secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato;

considerando che la presente direttiva deve limitarsi a definire gli obiettivi da raggiungere e i principi da rispettare, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità atte a garantire, nelle legislazioni nazionali, l'osservanza e il miglioramento di tali disposizioni;

considerando che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fisseranno le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti nell'allegato II della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

 

 

Articolo 1

La direttiva 89/655/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 lettera a) ii) e lettera b), la cifra «I» è inserita dopo i termini «all'allegato»;

b) al paragrafo 1 è inserito il punto seguente:

«c) fatta salva la lettera a) i) e in deroga alla lettera a) ii) e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato I che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfano al massimo quattro anni dopo tale data le prescrizioni minime previste nell'allegato I»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni dell'allegato II.»

2) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Verifiche delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) da parte di personale competente a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte:

- a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici, da parte di personale competente, a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali;

- a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività,

al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e rivelare tali deterioramenti e rimediarvi per tempo.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato.

Qualora le attrezzature di lavoro in questione siano usate al di fuori dell'impresa esse devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.»

3) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, devono essere presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute.»

4) Alla fine dell'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Si deve richiamare l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.»

5) All'articolo 8, i termini «l'allegato» sono sostituiti da «gli allegati».

6) All'articolo 9:

- nel titolo dell'articolo i termini «dell'allegato» sono sostituiti da «degli allegati»;

- al paragrafo 1, dopo il termine «allegato» (2 volte), è inserita la cifra «I»;

- al paragrafo 2, l'espressione «dell'allegato» è sostituita dai termini «degli allegati».

7) L'allegato, che diventa l'allegato I, è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

8) È aggiunto un allegato II il cui testo figura all'allegato II della presente direttiva.

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 5 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste ultime fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

 

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. A. GRIÑÁN

 

(1) GU n. C 104 del 12. 4. 1994, pag. 4 e GU n. C 246 del 22. 9. 1995, pag. 3.

(2) GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 13.

(3) Parere reso dal Parlamento europeo il 17 febbraio 1995 (GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 175), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 1995 (GU n. C 281 del 25. 10. 1995, pag. 41) e decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1995 (GU n. C 323 del 4. 12. 1995).

(4) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 13.

 

 

ALLEGATO I

L'allegato (che diventa l'allegato I) della direttiva 89/655/CEE è modificato come segue:

1) L'osservazione preliminare è completata dal seguente capoverso:

«Le prescrizioni minime di cui in appresso, in quanto applicabili alle attrezzature di lavoro in funzione, non richiedono necessariamente le stesse misure dei requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.»

2) Al punto 2.1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

«I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato.»

3) Il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche

3.1. Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no

3.1.1. Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento.

Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

3.1.2. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

3.1.3. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

3.1.4. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

- mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro.

- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,

- ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

3.1.5. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,

- istallando una cabina per il conducente,

- mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,

- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,

- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

3.1.6. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;

b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;

c) esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale;

d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;

e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un'uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;

f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;

g) le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;

h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, e meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

3.2. Prescrizioni minime applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi

3.2.1. Se le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi sono installate stabilmente, se ne deve assicurare la solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

3.2.2. Le macchine adibite al sollevamento di carichi devono recare un'indicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

3.2.3. Le attrezzature di lavoro installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:

a) urtino le persone,

b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero

c) siano sganciati involontariamente.

3.2.4. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;

b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell'abitacolo, se esiste;

c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovrà essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovrà essere verificato ad ogni giornata di lavoro.»

 

 

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 3

0. Osservazione preliminare

Le disposizioni del presente allegato si applicano nel rispetto delle disposizioni della direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

1.1. Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.

1.2. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

1.3. Le attrezzature di lavoro che, durante il loro uso, possono essere colpite dal fulmine devono essere protette mediante dispositivi o appropriate misure antifulmine.

2. Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro, mobili, semoventi o no

2.1. La conduzione di attrezzature di lavoro semoventi è riservata ai lavoratori che abbiano ricevuto un'adeguata formazione per la guida di tali attrezzature di lavoro.

2.2. Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.

2.3. Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi.

Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.

2.4. L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente è autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.

2.5. Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nelle zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

3. Disposizioni concernenti l'uso di attrezzature di lavoro che servono a sollevare carichi

3.1. Caratteri generali

3.1.1. Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

3.1.2. Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 89/391/CEE e a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali che prevedono un controllo appropriato.

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

3.1.3. Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.

Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.

In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.

3.1.4. Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

3.1.5. Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.

3.2. Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati

3.2.1. Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.

3.2.2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.

3.2.3. Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.

3.2.4. I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.

3.2.5. Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.

3.2.6. Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.

I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.

3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.»


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