Tipologia: Accordo collettivo applicativo del D.lgs. 626/94
Data firma: 2 febbraio 2001
Parti: Confcommercio Ascom e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, La Spezia
Fonte: entebilateralelaspezia.it

Sommario:


Accordo collettivo applicativo del D.lgs. 626/94

Il giorno 02 febbraio 2001 presso la sede della Confcommercio Ascom Provinciale La Spezia, tra Confcommercio Ascom, Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di La Spezia […] e Filcams-Cgil Provinciale di La Spezia […], Fisascat-Cisl Provinciale di La Spezia […], Uiltucs-Uil Provinciale di La Spezia […]

Premesso
° Che le direttive comunitarie recepite dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
° Che le parti intendono dare attuazione, per quanto di loro competenza ad un protocollo d’intesa a valenza provinciale.
° Che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
° Che in data 18 novembre 1996 in Roma le rispettive organizzazioni nazionali hanno sottoscritto l’accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94
° Che in data 12.06.1997 le parti firmatarie della presente hanno sottoscritto un accordo territoriale per l’istituzione dell’Organismo Paritetico della Provincia della Spezia e un accordo territoriale per la designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza per il settore del terziario, distribuzione e servizi e il settore turismo.
Considerato che la logica fondante i rapporti tra le parti sulla materia intende superare le posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione;
Nel comune intento di:
° privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate all’affermazione di una politica di prevenzione e protezione
° evitare l’impostazione di vincolo amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.
Si è stipulato il presente accordo Provinciale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, riguardante la costituzione dell’Organismo Paritetico Provinciale (OPP) del turismo nonché l’istituzione della figura del Rappresentante Territoriale alla sicurezza (RLST).

Organismo Paritetico Provinciale
Tra le parti sono costituite, all’interno rispettivamente dell’ente Bilaterale del Terziario e dell’Ente Bilaterale del Turismo della Provincia di La Spezia, apposite sezioni denominate Organismo paritetico Provinciale del Terziario e Organismo Paritetico Provinciale del Turismo.
Tali organismi saranno formati da sei rappresentanti, di cui tre nominati dall’Ascom Confcommercio e tre dalle OO. SS firmatarie, con relativi supplenti.
Gli organismi paritetici opereranno in autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali di cui fanno parte integrante.
I componenti degli OPP potranno essere anche gli stessi degli EBT o delle commissioni paritetiche provinciali di cui agli accordi del 05.12.1995 e del 16.06.1997
Gli OPP del terziario e del turismo, ai sensi delle disposizioni legislative ed in merito agli accordi nazionali stipulati hanno i seguenti compiti e le seguenti facoltà:
1. ricevere e verificare i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. determinare gli ambiti di competenza dei RLST.
3. essere sede di prima istanza obbligatoria per le controversie, sia individuali che collettive in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
4. assumere di volta in volta interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere, trasmettendole sia ai rispettivi Organismi Paritetici Nazionali che agli organi territoriali competenti in materia di vigilanza e di controllo.
5. promuovere nelle forme ritenute più appropriate, l’informazione dei lavoratori sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovere la formazione loro richiesta.
6. sulla scorta di quanto sopra promuovere appositi corsi ai quali le aziende interessate potranno aderire per l’informazione e la formazione loro richiesta.
7. provvedere ad individuare eventuali fabbisogni formativi ed informativi specifici del territorio connessi all’applicazione del d.lgs. 626/94
8. designare eventuali esperti in materia.
9. collaborare con gli Enti territoriali preposti al fine di promuovere, gestire e realizzare progetti formativi appositi adoperandosi, altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie, anche pubbliche.

Rappresentante territoriale alla sicurezza
Le parti firmatarie della presente intesa, nella previsione dell’accordo nazionale di riferimento stipulato in Roma il 18 novembre 1996, convengono di istituire il rappresentante territoriale per la sicurezza (di seguito RLST) e con riferimento particolare al punto 6, prima parte dell’accordo citato, si precisa che:
1. I rappresentanti territoriali alla sicurezza saranno designati congiuntamente dalle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo
2. I RLST saranno scelti tra persone che abbiano maturato significative esperienze e comprovate conoscenze nel settore, ovvero abbiano attinenti titoli e/o pertinenti qualifiche professionali anche acquisite nel rapporto formativo con l’Ente Bilaterale del Terziario e quello del Turismo costituiti tra le parti firmatarie del presente accordo.
3. La designazione sarà formalmente comunicata all’Organismo Paritetico Provinciale (OPP) di competenza che provvederà a vagliare la coerenza della designazione con i requisiti richiesti dall’intesa.
4. L’attribuzione degli ambiti di competenza d’ogni singolo RLST avverrà a cura dell’OPP nelle modalità dallo stesso previste.
5. I rappresentanti della sicurezza designati dovranno partecipare obbligatoriamente ad iniziative formative indicate o gestite dell’OPP
6. Il RLST durerà in carica tre anni ed è ridesignabile.
7. Considerate le modalità d’esercizio dell’attività di tale figura professionale e l’opportunità che i relativi compiti siano svolti nella più completa autonomia organizzativa le parti ritengono necessario che s’instauri con i RLST da parte degli Enti Bilaterali della Provincia di La Spezia, in via preferenziale ma non unica, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Altre modalità di collaborazione, su designazione congiunta dell’OO.SS. potranno essere definite con votazione unanime dagli OPP.
8. Per ciò che concerne le attribuzioni del RLST, gli strumenti e i mezzi e l’accesso ai luoghi di lavoro si fa esplicito riferimento all’accordo nazionale stipulato tra le parti e già più volte citato.
9. Il RLST s’impegna:
° a rispettare gli eventuali ambiti territoriali definiti preventivamente dall’OPP
° a non effettuare attività sindacale con i dipendenti delle Aziende presso le quali eserciterà l’attività
° a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze sulle aziende che apprenderà in esecuzione del suo incarico.
° a relazionare periodicamente all’OPP competente lo stato dell’attività svolta.
10. Il RLST costituisce il sistema di rappresentanza scelto dalle parti e valido per tutte le aziende e unità produttive fino a 15 dipendenti.
11. Le parti ritengono altresì possibile, in coerenza con le norme contrattuali e di legge, una diversa opzione aziendale cioè quella del RLS aziendale.
L’opzione richiamata comporta le seguenti procedure vincolanti:
°espressa opzione formale da parte dei dipendenti.
°comunicazione all’OPP da parte del datore della scelta avvenuta di eleggere il RLS in azienda, corredata di relativa documentazione e data d’elezione.
°invio all’OPP del relativo verbale d’avvenuta elezione con indicazione del nominativo eletto ed i suoi dati anagrafici compreso quello di residenza.

Modalità di Finanziamento
Le parti si danno atto che i costi derivanti dall’applicazione del presente accordo sono da imputarsi a carico delle imprese, così come previsto dal punto 15 dell’accordo nazionale del 18 novembre 1996; in specifico, circa l’utilizzo dei fondi derivanti dai contributi affluiti negli Enti Bilaterali, rimane inteso che potranno essere utilizzati quelli di diretta competenza delle imprese.