Regione Piemonte
Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 23
Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.
B.U.R. 21 novembre 2016, n. 46-S1/G.U. 20 maggio 2017, n. 20

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. La Regione, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal diritto dell'Unione europea e dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale, disciplina la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione delle cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse delle cave in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di tutela delle risorse naturali.
2. La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette all'estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).
3. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale è vietata l'estrazione di materiali litoidi, che non è comunque normata dalla presente legge.
4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono individuati dalla pianificazione di bacino e dalle direttive che compongono il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
6. Gli interventi di cui al comma 4 che prevedono l'asportazione di materiale litoide e che interessano, anche solo parzialmente, aree non demaniali sono soggetti alle procedure di cui alla presente legge.
7. L'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria abitazione o per interventi su fondi di proprietà, su fabbricati rurali che insistono su tali fondi o sulle reti irrigue ad essi asservite, ovvero per opere agricole che insistono su fondi di proprietà, nonché l'attività di spietramento superficiale dei fondi agricoli, se non comportano commercializzazione, non sono soggette all'autorizzazione prevista dalla presente legge né alle altre disposizioni in essa contenute.
8. Sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui alla presente legge gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario, regolamentati nel piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 4, che comportano l'estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o di conferimento al di fuori dei propri fondi.

 

Art. 2
Finalità

1. La Regione pianifica le attività estrattive e ne regola l'esercizio, nonché valorizza e tutela le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio, di tutela ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo.
2. La Regione persegue, altresì, le seguenti finalità:
a) orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
b) ridurre la compromissione di suolo, al fine di limitarne il consumo, attraverso il riciclo di sfridi e materiali di risulta compatibili provenienti da cava, l'utilizzo degli aggregati inerti da recupero provenienti da attività di costruzione e demolizione e l'incentivazione dell'uso di materiali alternativi ai prodotti di cava;
c) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali solidi di cava e di miniera e delle attività a queste correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso sotto il profilo culturale e ambientale loro caratteristico; d) migliorare la sicurezza nelle attività degli addetti ai lavori, promuovendo efficaci azioni di prevenzione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione promuove all'interno del piano di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 l'utilizzo degli aggregati inerti da recupero provenienti da attività di costruzione e demolizione.

 

Capo II
Pianificazione delle attività estrattive

Art. 3
Pianificazione

1. La pianificazione delle attività estrattive è realizzata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all'art. 4, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività ed è pubblicato nel sito istituzionale della Regione nel rispetto dell'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
2. La pianificazione delle attività estrattive si raccorda e tiene conto della pianificazione di bacino e delle direttive che compongono il PAI di cui al decreto legislativo n. 152/2006.
3. Al fine di una corretta pianificazione, la Regione individua, quali Ambiti territoriali ottimali (ATO), gli ambiti di cui all'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»).
4. I confini degli ATO di cui al comma 3 sono individuati con riferimento ai confini amministrativi della Città metropolitana di Torino o delle province di riferimento.

 

Art. 4
Piano regionale delle attività estrattive

1. Il PRAE di cui all'art. 3, comma 1 è redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e con il quadro di Governo territoriale, paesaggistico, ambientale e agricolo ed è coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.
2. Il PRAE persegue i seguenti obiettivi:
a) definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali, quali il territorio, l'ambiente e il paesaggio, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento;
b) tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse, considerando i giacimenti minerari e l'attività estrattiva come risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio;
c) valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;
d) uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;
e) orientare le attività estrattive verso un migliore equilibrio nella produzione industriale e l'ottimizzazione degli interventi ai fini del recupero e della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;
f) promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;
g) favorire il recupero di aggregati inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, nonché l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;
h) assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;
i) favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;
j) fornire indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.
3. Il PRAE è approvato dalla Regione, che ne promuove la sua condivisione a livello locale, e costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive, nonché il criterio prioritario per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 10.
4. Il PRAE è suddiviso nei tre comparti estrattivi seguenti, tenuto conto delle loro caratteristiche ed esigenze: a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture; b) pietre ornamentali; c) materiali industriali.
5. Al fine di garantire il coordinamento tra le componenti del PRAE, la Giunta regionale con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un documento a carattere generale propedeutico alla redazione dei singoli piani di comparto.
6. Il PRAE definisce gli aspetti tecnici e normativi relativi all'attività estrattiva e contiene gli approfondimenti necessari alla sua Valutazione ambientale strategica (VAS). Il PRAE contiene comunque:
a) il quadro dell'analisi conoscitiva, che comprende il censimento delle cave autorizzate presenti sul territorio regionale, nonché di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale;
b) i criteri di integrazione e raccordo del piano con le normative vigenti relative alla disciplina di altri tipi di attività, nonché di interrelazione con altri piani di settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti;
c) la determinazione dei fabbisogni dei singoli comparti, secondo le loro esigenze e peculiarità, nonché delle esigenze di conservazione del patrimonio naturale;
d) l'individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree;
e) la definizione di criteri e indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, per il recupero ambientale e paesaggistico e per la compensazione territoriale, al fine di mitigare gli impatti negativi presumibilmente generati sul sistema ambientale;
f) i criteri di intervento tecnico-progettuale di recupero ambientale, funzionale, paesaggistico e agricolo del territorio nel corso della coltivazione e al suo termine, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio;
g) gli indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, in corso di coltivazione o esaurite;
h) i criteri per la compatibilità tra territorio, ambiente, paesaggio ed attività estrattive.
7. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 5, detta specifiche disposizioni relative ai contenuti del PRAE e agli elaborati che lo compongono, anche in relazione ai singoli comparti estrattivi e ai singoli ATO.

 

Art. 5
Approvazione del PRAE

1. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:
a) la Giunta regionale adotta il documento programmatico di piano, comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alla Città metropolitana di Torino e alle province, ai comuni e alle loro forme associative, ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 152/2006, alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento programmatico di piano e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro novanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;
b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta il PRAE, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa le regioni confinanti, i comuni e le loro forme associative, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;
c) a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti. Entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini della consultazione pubblica, la Regione, in qualità di autorità competente in materia di VAS, esprime il parere motivato relativo alla VAS;
d) decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del PRAE ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e, successivamente, adotta il PRAE in via definitiva, corredato del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro il termine di sessanta giorni;
e) il PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicato nel sito della Regione Piemonte, unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.
2. Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive adottate, è data idonea informazione nel sito della Regione Piemonte.
3. Il PRAE è soggetto a revisione decennale e resta in vigore sino all'approvazione della sua revisione, assoggettata alla fase di valutazione della procedura di VAS.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina il funzionamento della conferenza di copianificazione e valutazione.

 

Art. 6
Varianti e approfondimenti del PRAE

1. Le varianti al PRAE che incidono sui suoi contenuti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui al comma 2. I contenuti strutturali sono espressamente dichiarati e illustrati negli elaborati del PRAE. Le varianti di revisione generale al PRAE sono approvate con le procedure di cui all'art. 5, comma 1.
2. La variante strutturale al PRAE è adottata dalla Giunta regionale e approvata dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura:
a) la Giunta regionale adotta il documento di variante strutturale comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alla Città metropolitana di Torino e alle province, ai comuni e alle loro forme associative, ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 152/2006, alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul documento di variante strutturale e sul documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione. Entro tale termine, la conferenza di copianificazione e valutazione acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;
b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta la variante strutturale al PRAE, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione della variante, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa i comuni territorialmente interessati e le loro forme associative che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;
c) a seguito dell'adozione della variante strutturale al PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante strutturale al PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro sessanta dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. Entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini della consultazione pubblica, la Regione, in qualità di autorità competente in materia di VAS, esprime il parere motivato relativo alla VAS;
d) decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni della variante strutturale al PRAE ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 e, successivamente, adotta in via definitiva la variante strutturale al PRAE, corredata del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e la trasmette al Consiglio regionale che la approva entro il termine di sessanta giorni;
e) la variante strutturale al PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicata nel sito della Regione Piemonte, unitamente al parere motivato espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.
3. Le varianti al PRAE che non incidono sui contenuti strutturali dichiarati si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi varianti non sostanziali:
a) quelle che modificano la delimitazione dei bacini e dei poli estrattivi per non più del 10 per cento dell'estensione territoriale del bacino o del polo afferente, migliorando le condizioni operative e il risultato, anche morfologico, finale;
b) quelle che, se nel corso di vigenza del PRAE viene accertata l'impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, modificano per non più del 10 per cento il dimensionamento dei bacini o dei poli estrattivi;
c) quelle esclusivamente normative finalizzate ad una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.
4. La variante non sostanziale al PRAE è adottata e approvata dalla Giunta regionale secondo la procedura seguente:
a) la Giunta regionale adotta la variante non sostanziale e il documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS, ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati e alle loro forme associative e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prenderne visione, al fine di far pervenire osservazioni nei successivi trenta giorni. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante non sostanziale e sul documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla conferenza di copianificazione e valutazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni territorialmente interessati, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La conferenza di copianificazione e valutazione si conclude entro trenta giorni dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. Successivamente, l'autorità competente in materia di VAS si esprime sull'assoggettabilità della variante alla VAS;
b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse, approva la versione definitiva della variante non sostanziale;
c) la variante non sostanziale al PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è pubblicata nel sito della Regione Piemonte.
5. Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l'assoggettamento a VAS della variante non sostanziale, le procedure di cui al comma 4 sono integrate con le procedure di cui al comma 2, per la parte relativa agli adempimenti connessi al processo di VAS.
6. Le modifiche al PRAE che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni del PRAE stesso, quando è evidente e univoco il rimedio, o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del PRAE tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione non costituiscono variante. Tali modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed in formato integrale nel sito della Regione Piemonte.
7. Nel rispetto degli indirizzi del PRAE, per eventuali ambiti territoriali interessati da particolari problematiche connesse alle attività estrattive, la Regione può promuovere specifici approfondimenti del PRAE stesso mediante la redazione di varianti di approfondimento, formate e approvate secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero mediante la sottoscrizione di accordi o intese che possono costituire variante al PRAE, assunti secondo le modalità disciplinate dalla normativa sugli accordi di programma.

 

Art. 7
Efficacia del PRAE

1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attività estrattive di competenza della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, il PRAE costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.
2. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).
3. All'interno dei bacini estrattivi, nel caso in cui l'attività estrattiva non sia stata individuata nel PRAE, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica si procede ai sensi dell'art. 8.
4. Al di fuori dei bacini estrattivi, come individuati e perimetrati nel PRAE, non è possibile l'esercizio dell'attività estrattiva. È fatta salva l'eventuale apertura e coltivazione di cave di cui all'art. 14 necessaria per la realizzazione di opere pubbliche per le quali non è possibile l'utilizzo di materiali disponibili in cave già autorizzate. In tale caso, se necessario ai fini dell'approvazione della variante urbanistica, si procede ai sensi dell'art. 8.
5. Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE ai sensi del comma 2, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi sono considerati di pubblico interesse.
6. I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE.

 

Art. 8
Attività estrattiva e strumenti urbanistici

1. Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, inerenti ad attività estrattive la cui autorizzazione è di competenza della Città metropolitana di Torino o delle province o della Regione ai sensi dell'art. 10, sono valutate nell'ambito del procedimento di autorizzazione del progetto di coltivazione mediante la conferenza di servizi di cui all'articolo 29. In tale caso, la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), inerente al progetto di coltivazione, contiene l'indicazione che l'approvazione del progetto stesso è contestuale all'approvazione della variante allo strumento urbanistico. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti alla variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto di coltivazione; gli elaborati inerenti al progetto sono integrati con la proposta di variante urbanistica comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale. Alla conferenza di servizi sono invitati anche i soggetti competenti in materia ambientale da consultare relativamente al procedimento di VAS della variante urbanistica.
2. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) la consultazione del pubblico agli effetti urbanistici, di VAS, di VIA ed eventualmente di valutazione di incidenza è unificata e salvaguarda le tempistiche più garantiste; entro i medesimi termini chiunque può presentare osservazioni sia urbanistiche che ambientali.
3. La conferenza di servizi valuta le osservazioni eventualmente pervenute anche ai fini urbanistici e, se la valutazione istruttoria dà esito positivo, l'approvazione del progetto di coltivazione da parte della conferenza di servizi comporta l'approvazione della relativa variante urbanistica, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.
4. Le varianti urbanistiche eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, per i progetti esclusi dalla fase di valutazione della procedura di VIA e autorizzati a cura dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 10, comma 6, sono approvate ai sensi dell'art. 17-bis, comma 4 della l.r. n. 56/1977.
5. Gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario di cui all'art. 1, comma 8, nonché gli interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturazione dei corsi d'acqua di cui all'art. 1, comma 4 non necessitano di varianti urbanistiche.
6. Le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche di cui al presente articolo sono definite nel regolamento di cui all'art. 39.

 

Art. 9
Banca dati delle attività estrattive

1. La banca dati delle attività estrattive, istituita dalla Regione nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e inserita all'interno della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), ha anche funzione di catasto regionale previsto dall'art. 41 del PAI. La banca dati delle attività estrattive è strumento fondamentale e base di conoscenza per la pianificazione estrattiva, per la redazione del PRAE e la sua valutazione ambientale strategica.
2. La banca dati delle attività estrattive osserva le norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione in maniera integrata dei dati, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il funzionamento della banca dati delle attività estrattive e dei flussi informativi con la Città metropolitana di Torino, le province, i comuni e gli enti di gestione delle aree protette, nonché le modalità relative all'accessibilità dei dati. La banca dati delle attività estrattive consente la tracciabilità delle autorizzazioni e delle concessioni relative ad ogni singola cava, nonché di ogni soggetto richiedente. La tracciabilità riguarda altresì lo stoccaggio di materia prima, le sanzioni di cui i soggetti titolari delle autorizzazioni o delle concessioni risultano essere destinatari ai sensi della presente legge, nonché quelle comminate a coloro che esercitano l'attività di cava in assenza di autorizzazione.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate tempestivamente, anche ai fini di quanto previsto all'art. 23.
5. Le strutture regionali interessate, la Città metropolitana di Torino e le province curano annualmente l'invio alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive dei prospetti informativi relativi ai materiali inerti commercializzati derivanti da opere pubbliche o convenzionate in programma, in attuazione o attuate.
6. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati delle attività estrattive sono a carico della Regione.
7. La Regione cura la pubblicazione dei dati aggregati presenti nella banca dati delle attività estrattive attraverso il proprio sito web. I dati contenuti nella banca dati delle attività estrattive possono esser oggetto di accesso agli atti, nei limiti delle normative statali e regionali vigenti.

 

Capo III
Esercizio dell'attività estrattiva

Art. 10
Autorizzazione e criteri per il rilascio

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione di competenza della Città metropolitana di Torino o della provincia, con l'esclusione delle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e di quelle finalizzate al reperimento di materiale necessario alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 14, per le quali la competenza è della Regione.
2. A seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata.
3. L'autorizzazione ha natura personale e può essere richiesta dai seguenti soggetti: il proprietario, l'enfiteuta, l'usufruttuario o i loro aventi causa in relazione al godimento del giacimento, nonché il concessionario.
4. Le amministrazioni competenti di cui al comma 1 provvedono in merito alle domande di autorizzazione indicendo la conferenza di servizi di cui all'art. 29 e acquisendo la documentazione antimafia, conformemente alla normativa vigente.
5. La fase di verifica della procedura di VIA, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e di cui all'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) è preliminare alla presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.
6. Qualora la fase di verifica della procedura di VIA si concluda con l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione della procedura di VIA, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata, con procedura a cura dello sportello unico per le attività produttive, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
7. Lo sportello unico per le attività produttive rilascia l'autorizzazione a seguito della convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i soggetti individuati dall'art. 29, commi 2 e 3 a seconda della competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all'art. 29, comma 5. Il provvedimento finale della conferenza di servizi assorbe ogni nulla osta e atto di assenso comunque denominato, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. Il procedimento è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010.
8. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. n. 40/1998, il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva resta comunque in capo all'amministrazione competente di cui al comma 1.
9. I progetti suscettibili di interferire con le aree della rete Natura 2000 di cui alla l.r. n. 19/2009 sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della medesima legge.
10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, rilasciata dalla competente struttura delle amministrazioni di cui al comma 1 o dallo sportello unico per le attività produttive di cui al comma 6, tiene conto dei seguenti criteri:
a) compatibilità dell'intervento con il PRAE;
b) salvaguardia dei valori ambientali, paesaggistici e dei suoli agricoli, salvaguardia e tutela delle risorse idriche sotterranee e tutela dai rischi idrogeologici;
c) tutela della salubrità anche del contesto circostante;
d) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di natura pubblicistica;
e) impegni assunti dal richiedente relativamente all'organizzazione produttiva e al recupero ambientale;
f) capacità tecnico-economica del richiedente con riferimento specifico all'attività estrattiva, secondo i criteri previsti nel regolamento di cui all'art. 39.
11. Se l'attività estrattiva si svolge in zone sottoposte a vincoli pubblicistici, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.
12. Per le attività estrattive poste in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). In tale ipotesi l'atto autorizzativo è emesso previa acquisizione e nel rispetto dei pareri espressi dagli organi tecnici competenti di cui alla l.r. n. 45/1989.
13. L'autorizzazione non è rilasciata se il richiedente, titolare di altre autorizzazioni o concessioni, nell'esercizio di una coltivazione di cava:
a) non risulta in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'art. 26 inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;
b) non risulta in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
c) è stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo VI-bis o è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
d) è incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

 

Art. 11
Domanda di autorizzazione alla coltivazione delle cave

1. Il contenuto e le modalità di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione, il rinnovo, la modifica e l'ampliamento relativi alla coltivazione delle cave, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla stessa sono definiti dal regolamento di cui all'art. 39.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, aggiorna gli elaborati progettuali da allegare alla domanda al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità in ambito regionale della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle domande, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio.

 

Art. 12
Obblighi del richiedente

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cui all'art. 10, comma 10 definisce le modalità con le quali il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:
a) all'esecuzione e alla manutenzione delle opere, ove necessarie, di collegamento della cava con le strade pubbliche;
b) all'esecuzione delle opere necessarie a evitare danni ad altri beni e attività;
c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione e del progetto di recupero;
d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
e) all'attuazione del piano di gestione dei rifiuti;
f) alla manutenzione delle opere di recupero ambientale fino alla liberazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 33;
g) alla costituzione di una congrua garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 33.

 

Capo IV
Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 metri cubi

Art. 13
Piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche

1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 metri cubi, elabora, nell'ambito del progetto e nel rispetto delle indicazioni del PRAE, un piano di reperimento e di gestione dei materiali che indica il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera stessa e individua i giacimenti da cui estrarli, tenendo conto in via prioritaria dell'utilizzo degli sfridi derivanti dall'attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e da altre opere e del materiale di riciclo ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica definisce inoltre il quantitativo e la tipologia di terre e rocce da scavo e di sottoprodotti risultanti dalla realizzazione dell'opera, con l'individuazione dei siti di riutilizzo e deposito privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, al fine del miglioramento delle loro condizioni ambientali.
2. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica di cui al comma 1 ottimizza l'uso delle risorse garantendo almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso le cave già autorizzate.
3. Se non sono sufficienti i materiali scavati durante l'esecuzione dell'opera e quelli di cui al comma 1, nel rispetto della percentuale di utilizzo di materiali disponibili presso le cave di cui al comma 2, il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica contiene la previsione e la progettazione di cave di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità. In tale caso, dopo l'approvazione del piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera pubblica presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito.
4. La distanza massima delle cave di cui al comma 2 e delle cave di prestito di cui al comma 3 dal luogo di utilizzo dei materiali è definita in sede di conferenza di servizi, in base a valutazioni di natura tecnica, ambientale ed economica, contestualmente all'approvazione del piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica.
5. Il piano di reperimento e di gestione dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica è presentato dal proponente l'opera pubblica alla Regione, contestualmente al progetto dell'opera stessa e coerentemente con l'iter previsto dalla normativa vigente per l'opera in questione, ai fini della sua valutazione e approvazione.

 

Art. 14
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche e al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica

1. L'individuazione delle cave di cui al presente capo è coerente con gli obiettivi di cui all'art. 4, comma 2.
2. L'autorizzazione alla coltivazione e al recupero ambientale delle cave di cui al presente capo e l'autorizzazione per i siti destinati al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica sono rilasciate ai sensi dell'art. 10.

 

Art. 15
Decadenza dall'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche

1. Oltre alle ipotesi di estinzione dell'autorizzazione di cui all'art. 21 e di decadenza di cui all'art. 23, il titolare decade dall'autorizzazione stessa in caso di inosservanza dell'obbligo di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica cui è destinato.

 

Art. 16
Cessazione del vincolo di destinazione del materiale della cava autorizzata

1. Se, per causa indipendente dal soggetto attuatore dell'opera pubblica, viene meno l'esigenza di destinare alla realizzazione dell'opera pubblica il materiale della cava autorizzata ai sensi del presente capo, la Giunta regionale provvede a dichiarare la cessazione dell'esercizio dell'attività di cava, dettando le prescrizioni di messa in sicurezza e di sistemazione ambientale del sito, anche in previsione di un eventuale utilizzo dell'area estrattiva come riserva per la realizzazione di ulteriori opere pubbliche.
2. Nei casi di pubblico interesse, per fini di recupero e riqualificazione ambientale e paesaggistica, la Giunta regionale provvede a eliminare il vincolo di destinazione e ad autorizzare l'ultimazione dell'intervento in capo a chi si impegna a portare a termine il progetto di coltivazione e di recupero ambientale oggetto dell'autorizzazione stessa, con facoltà di subingresso nell'autorizzazione, previo espletamento della procedura di VIA.

 

Capo V
Regime di concessione delle cave

Art. 17
Regime di concessione

1. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 29, può disporre l'inclusione delle cave nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse se il titolare del diritto sul giacimento:
a) non ha intrapreso la coltivazione o non ha dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al progetto di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro un termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale;
b) non ha inoltrato domanda per l'autorizzazione alla coltivazione della cava entro il termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale o se la domanda stessa non è conforme ai contenuti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 39;
c) è decaduto dall'autorizzazione.
2. Il richiedente la concessione presenta domanda secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'art. 39.
3. Il concessionario è tenuto al pagamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 26.
4. Il concessionario è inoltre tenuto a versare alla Regione il canone di concessione annuo determinato dalla Giunta regionale in ragione degli ettari oggetto della concessione mineraria, aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il versamento viene effettuato per la prima volta entro quindici giorni dal rilascio della concessione mineraria e, successivamente, con cadenza annuale.
5. La durata della concessione è regolata secondo le modalità di cui all'art. 19.

 

Art. 18
Diritti dei privati in caso di concessione

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario del giacimento dato in concessione, per tutta la durata della concessione stessa, un'indennità pari al 70 per cento del valore locativo determinato dalla Giunta regionale.
2. Al proprietario del giacimento dato in concessione è corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante dall'esercizio della cava e, se necessario, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'art. 45, comma 3 del regio decreto n. 1443/1927.
3. I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono con le somme corrisposte al proprietario ai sensi dei commi 1 e 2.

 

Capo VI
Disposizioni relative alle autorizzazioni e alle concessioni

Art. 19
Durata, rinnovo, proroga e modifica dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a quindici anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
2. La durata dell'autorizzazione e della concessione di cui al comma 1 può essere incrementata di due anni nei seguenti casi:
a) per le cave registrate ai sensi del regolamento (CE) 25 novembre 2009, n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.
3. Per le cave di pietre ornamentali ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) la conferenza di servizi di cui all'art. 29, fatto salvo che la durata dell'autorizzazione non può superare il limite di validità dell'autorizzazione paesaggistica, può approvare progetti che prevedono un arco temporale di realizzazione superiore al limite di validità della suddetta autorizzazione paesaggistica, e comunque non superiore a quindici anni, definendo anche prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della l.r. n. 45/1989 possono essere riferiti all'intera durata dei progetti all'esame della conferenza di servizi.
4. Nel caso di cui al comma 3, a seguito della presentazione di domanda di rinnovo, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, accertato che la nuova domanda sia conforme al progetto già approvato ai sensi del medesimo comma e previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo n. 42/2004, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, acquisita l'eventuale autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.
6. La proroga di cui al comma 5 non si applica:
a) alle attività estrattive in regime di concessione;
b) alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 metri cubi ai sensi dell'art. 13.
7. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 5 senza acquisire il parere della conferenza di servizi di cui all'art. 29.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica da allegare alla domanda di proroga.
9. La proroga di cui al comma 5 è subordinata al preventivo ottenimento delle altre eventuali autorizzazioni relative a vincoli pubblicistici esistenti e alla presentazione, in sede di domanda, di una corrispondente proroga della garanzia finanziaria di cui all'art. 33.
10. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, le modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla conferenza di servizi di cui all'art. 29, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.
11. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, i criteri per la definizione delle modifiche di modesta entità di cui al comma 10, nonché la documentazione da presentare per l'autorizzazione.
12. Le domande di autorizzazione di cui al comma 10, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, la quale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, procede in via alternativa:
a) ad autorizzare la modifica, anche prescrivendo modalità esecutive;
b) a negare l'autorizzazione con eventuale contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 13.
13. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure di cui all'art. 10.
14. Sono fatti salvi i termini di validità dell'autorizzazione paesaggistica per le attività estrattive situate in aree sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché l'eventuale necessità di espletamento delle procedure di VIA per le modifiche rientranti nelle categorie A1 n. 11, A2 n. 25, B1 n. 28 e B2 n. 65 degli allegati alla l.r. n. 40/1998.
15. La Città metropolitana di Torino e le province, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti di cui al presente articolo, sono tenute a inviare gli atti autorizzativi alla Regione e ai comuni territorialmente interessati.
16. I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava. I medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava, al comune territorialmente interessato e alla competente struttura provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Nel caso in cui i suddetti provvedimenti finalizzati alla sicurezza richiedano la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, il medesimo è presentato, per conoscenza, anche al comune territorialmente interessato e alla competente struttura provinciale o della Città metropolitana di Torino.

 

Art. 20
Subingresso nella coltivazione

1. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis causa a titolo particolare, l'avente causa chiede alla struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima.
2. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata alla domanda e la garanzia finanziaria di cui all'art. 33.
3. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
4. Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento della competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino agli eredi che ne fanno domanda entro centottanta giorni dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge e alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione e con i terzi.

 

Art. 21
Estinzione dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione e la concessione cessano per:
a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) decadenza;
d) revoca.

 

Art. 22
Rinuncia

1. Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava, in caso di rinuncia all'autorizzazione o alla concessione, sono tenuti a darne comunicazione alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino nelle forme previste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, con proprio provvedimento stabilisce le misure di sicurezza e di recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.
3. Per la concessione di cava, la rinuncia ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente. Nel provvedimento di accettazione sono definite le misure di sicurezza e di recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo che il titolare della concessione ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.
4. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia, è fatto divieto al titolare dell'autorizzazione e al concessionario della cava di eseguire lavori di coltivazione o di variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell'autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava sono tenuti a custodire i beni e a provvedere alla loro manutenzione fino alla verifica dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.
5. Il titolare dell'autorizzazione e il concessionario della cava rinuncianti che apportano modifiche allo stato dei beni hanno l'obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità delle prescrizioni impartite dalla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino.

 

Art. 23
Decadenza e revoca

1. La struttura competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 e al rilascio della concessione ai sensi dell'art. 17 dichiara con apposito provvedimento la decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione, se il titolare:
a) non ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;
b) non ha versato l'onere per il diritto di escavazione di cui all'art. 26 per due anni consecutivi;
c) non ha ottemperato al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 37.
2. La decadenza è altresì dichiarata, con apposito provvedimento, se il titolare è stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo VI bis o è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159/2011 o è incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.
3. La competente struttura regionale, con apposito provvedimento, dichiara inoltre la decadenza dalla concessione quando il concessionario:
a) non ha dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro centottanta giorni dalla data di rilascio della concessione;
b) ha sospeso i lavori per oltre centottanta giorni senza autorizzazione della struttura regionale competente, salvo il caso di forza maggiore.
4. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino dichiara la decadenza dall'autorizzazione e dalla concessione di cui ai commi 1 e 3 previo provvedimento di diffida a provvedere, entro il termine massimo di novanta giorni, agli adempimenti relativi all'eliminazione della causa di decadenza.
5. Il provvedimento di diffida di cui al comma 4 prescrive l'eventuale sospensione dell'attività estrattiva, nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comma 3, lettere a) e b).
6. Con separato provvedimento, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino applica le sanzioni di cui all'art. 37.
7. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 29, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione o della concessione, provvedendo contemporaneamente alla determinazione e al riconoscimento dell'indennità dovuta ai soggetti revocati.

 

Art. 24
Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione dell'autorizzazione e della concessione

1. In ogni caso di estinzione dell'autorizzazione e della concessione, il titolare provvede al recupero ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava e dalla concessione e non è liberato dalle obbligazioni previste dal provvedimento di autorizzazione o di concessione sino all'accertamento dell'attuazione del recupero ambientale.

 

Art. 25
Attività di cava, permesso di costruire e impianti fissi

1. Le opere e gli impianti fissi destinati a servizio delle cave sono assoggettati alla normativa vigente.
2. Lo sportello unico per le attività produttive interessato rilascia le necessarie autorizzazioni per le opere e gli impianti fissi di cui al presente articolo, connessi all'attività estrattiva e costituenti pertinenze della stessa, entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni, ponendo a carico del coltivatore i contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. n. 40/1998, in quanto il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento, compresi gli atti autorizzativi urbanistico-edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari connessi o necessari allo svolgimento dell'attività.

 

Art. 26
Onere per il diritto di escavazione

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni delle cave e delle miniere versano un onere per il diritto di escavazione determinato secondo i parametri stabiliti al comma 3.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dell'onere per il diritto di escavazione, tenendo conto del diverso rapporto, in base alla tipologia dei materiali estratti, tra materiale estratto e materiale utilizzabile, nonché i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
3. L'onere per il diritto di escavazione è determinato secondo i seguenti parametri in relazione al tipo di materiale estraibile:
a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie da sottoporre a frantumazione, euro 0,51 al metro cubo;
b) pietre ornamentali, euro 0,85 al metro cubo;
c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,57 al metro cubo;
d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, euro 0,57 al metro cubo;
e) altri minerali di cava non compresi nelle lettere a), b), c) e d), euro 0,57 al metro cubo.
4. L'onere per il diritto di escavazione, relativamente alle miniere, sostituisce la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).
5. L'onere per il diritto di escavazione è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT.
6. L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:
a) in caso di attività autorizzate dalla Città metropolitana di Torino o dalla provincia: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o alla provincia e 15 per cento alla Regione;
b) in caso di attività ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia: 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio;
c) in caso di attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche: 70 per cento al comune e 30 per centro alla Regione;
d) in caso di minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto n. 1443/1927: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione.
7. Gli introiti spettanti alla Regione, ai comuni, alla Città metropolitana di Torino, alle province e agli enti di gestione delle aree protette ai sensi del comma 6 sono finalizzati, nella misura di almeno il 50 per cento, alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale e alle attività necessarie alla vigilanza.
8. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni, in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, fatta eccezione per i contributi comunque denominati previsti in favore dei comuni nel caso in cui la cava insista su proprietà comunali o su terreni gravati da uso civico o su terreni legittimati o affrancati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del r.d.L. 22 maggio 1924, n. 751) relativamente ai quali i comuni si sono riservati pattiziamente diritti relativi allo sfruttamento dei giacimenti siti nel sottosuolo.
9. Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni ai sensi del comma 6.
10. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 3 è ridotto del 10 per cento nei seguenti casi:
a) per le imprese esercenti le cui cave sono registrate ai sensi del regolamento (CE) 1221/2009;
b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del medesimo decreto legislativo, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.

 

Art. 27
Diritti di segreteria

1. I diritti di segreteria per l'istruttoria delle domande di autorizzazione alla coltivazione delle cave, nonché di concessione delle cave sono a carico del richiedente.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'ammontare dei diritti di segreteria di cui al comma 1, in relazione alla tipologia delle domande previste dalla presente legge e lo aggiorna ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT.

 

Art. 28
Obblighi informativi

1. I titolari delle autorizzazioni e delle concessioni sono tenuti a fornire alla Regione i dati statistici e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive di cui all'art. 9, anche in relazione alle funzioni di pianificazione, con modalità informatica attraverso il servizio esercenti minerari del sistema Piemonte. La mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 37, comma 4.
2. La Regione, la Città metropolitana di Torino e le province possono acquisire direttamente dai soggetti di cui al comma 1 ulteriori dati necessari per la pianificazione del settore estrattivo.
3. La Regione cura l'elaborazione dei dati di cui al comma 1 e rende disponibili le elaborazioni statistiche relative alle industrie minerarie ai fini della definizione di indicatori di sviluppo sostenibile, in conformità della normativa comunitaria, per la redazione degli strumenti di pianificazione previsti dall'art. 3.

 

Art. 29
Conferenza di servizi

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10 e della concessione di cui all'art. 17, le strutture delle amministrazioni competenti indicono la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990.
2. Alla conferenza di servizi indetta per i procedimenti di competenza della Città metropolitana di Torino e delle province partecipano:
a) un rappresentante dell'amministrazione responsabile del procedimento;
b) un rappresentante per ogni comune interessato;
c) un rappresentante dell'unione montana, qualora siano interessati comuni montani;
d) un rappresentante della Regione.
3. Alla conferenza di servizi indetta per i procedimenti di competenza della Regione partecipano, oltre ai rappresentanti di cui al comma 1, anche un rappresentante della Città metropolitana di Torino o della provincia interessata e un rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta a gestione regionale se il progetto interessa anche solo parzialmente l'area protetta, le relative aree contigue o le zone naturali di salvaguardia.
4. Alla conferenza di servizi indetta dallo sportello unico per le attività produttive partecipano i soggetti di cui ai commi 2 e 3, a seconda della competenza al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 10, comma 1.
5. Se sussistono vincoli di natura pubblicistica, alla conferenza di servizi, in relazione al tipo di vincolo, partecipano:
a) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004;
b) un rappresentante dell'ente competente in merito all'autorizzazione ai sensi della l.r. n. 45/1989;
c) un rappresentante per ciascuno degli enti o dei soggetti gestori di pubblici servizi competenti per la formulazione di specifici pareri o autorizzazioni.
6. Se il responsabile del procedimento lo ritiene opportuno, in relazione all'interesse pubblico di cui risultano portatori, alla conferenza di servizi sono ammessi anche i soggetti pubblici interessati al progetto e i privati portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
7. Fermo restando quanto previsto in ordine alla composizione della conferenza di servizi dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e agli articoli 12 e 13 della l.r. n. 40/1998, alla conferenza di servizi partecipano i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. n. 40/1998.
8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.

 

Capo VII
Recupero dei siti estrattivi

Art. 30
Recupero ambientale

1. Ai fini della presente legge, per recupero ambientale del sito estrattivo si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante i lavori di coltivazione della cava sia alla conclusione degli stessi, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.
2. Il progetto di recupero ambientale prevede prioritariamente:
a) la sistemazione idrogeologica, intesa come modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
b) il risanamento paesaggistico, inteso come ricostituzione dei caratteri generali, ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuato sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno vegetale preesistente, eventualmente integrato, seguito da semina e dalla messa a dimora di specie vegetali adatte alle condizioni stazionali;
c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.
3. Qualora non fosse possibile il recupero nelle forme di cui al comma 2, ferma restando la sistemazione idrogeologica di cui al comma 2, lettera a), il progetto di recupero ambientale prevede:
a) un assetto finale dei luoghi che comporta usi produttivi agricoli, naturalistici o forestali anche diversi da quelli di cui al comma 2;
b) finalità di fruizione turistica, ricreativa e culturale.
4. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di recupero ambientale sono raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi prevalentemente durante il periodo di coltivazione della cava e la cui esecuzione, se morfologicamente e progettualmente possibile, è vincolante per l'attuazione dei successivi lotti dei lavori di escavazione.
5. È fatto divieto di usare il terreno vegetale derivante dalla scopertura per finalità diverse da quelle previste al comma 2, lettera b).
6. L'eventuale riempimento totale o parziale dei vuoti di cava, finalizzato a migliorare le condizioni morfologiche dell'area ove si è svolta l'attività estrattiva, è parte dei lavori di recupero ambientale ed è prioritariamente attuato con l'utilizzo dei rifiuti prodotti dalla stessa attività estrattiva, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE). Il riempimento dei vuoti di cava è inoltre consentito con l'utilizzo dei materiali previsti dalle norme statali vigenti e secondo le relative procedure autorizzative.
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un regolamento che definisce gli indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tutela della qualità delle acque sotterranee;
b) precauzione e correzione alla fonte dei danni arrecabili all'ambiente;
c) qualità dell'ambiente;
d) tutela della salute umana;
e) tracciabilità dei materiali conferiti e, ove necessario, loro localizzazione.

 

Art. 31
Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi

1. Il recupero e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi, il cui progetto comporta asportazione di materiale, sono soggetti ad autorizzazione.
2. Ai siti estrattivi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
3. Se il progetto di cui al comma 1 interessa aree protette, aree contigue o zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale n. 19/2009 e l'ente di gestione dell'area protetta intende eseguire direttamente, o affidando a terzi, a norma di legge, opere di recupero finale, in particolare la sistemazione naturalistica con semine e messa a dimora di materiale vegetale, il medesimo ente stipula una convenzione con il richiedente, con la quale l'ente di gestione si impegna all'esecuzione delle opere di recupero finale previste dal progetto e il richiedente si impegna a versare all'ente di gestione una cifra pari al doppio della quota, spettante all'ente di gestione stesso, dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'art. 26, nonché ad eseguire la sola sistemazione morfologica dell'area, compresa la stesura del terreno vegetale.

 

Art. 32
Ultimazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione, ultimati i lavori di coltivazione e di recupero ambientale, ne dà comunicazione alla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, ai fini della verifica della completa attuazione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale e della conseguente liberazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 33.
2. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, ai fini di cui al comma 1, effettua un sopralluogo del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze.
3. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, in base all'esito del sopralluogo di cui al comma 2, provvede a svincolare, secondo la sequenza necessaria, la garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 33 e a prendere atto dell'ultimazione dei lavori ovvero diffida il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione o di concessione entro un congruo termine. La mancata esecuzione dei lavori indicati nella diffida entro i termini in essa previsti comporta l'escussione della garanzia finanziaria prestata.
4. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, escute la garanzia finanziaria prestata e la utilizza per l'esecuzione delle opere di recupero ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione o della concessione.
5. Dopo un anno dalla scadenza dell'autorizzazione o della concessione, in assenza di richieste di proroghe o di rinnovi, se i lavori di recupero ambientale non risultano ultimati, la competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino che ha rilasciato l'autorizzazione provvede ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

 

Art. 33
Garanzia finanziaria per il recupero ambientale del sito estrattivo

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di apposita fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia disposta dall'amministrazione competente, relativamente agli interventi atti a garantire il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo.
2. Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 può essere rilasciata per singolo lotto, secondo le modalità e i criteri previsti dalla Giunta regionale e inseriti nel prezziario regionale relativo al recupero ambientale delle attività estrattive di cui al comma 3.
3. L'importo della garanzia finanziaria è pari all'importo dei lavori di recupero previsti dall'operatore ed è determinato in base al prezziario regionale relativo al recupero ambientale delle attività estrattive, redatto anche con riferimento al prezziario regionale delle opere pubbliche.
4. La Giunta regionale definisce e aggiorna il prezziario regionale relativo al recupero ambientale delle attività estrattive di cui al comma 3, nonché le specifiche e i requisiti delle garanzie di cui ai commi 1 e 2, anche in relazione ai progetti di recupero ambientale e di riutilizzo dei siti estrattivi.
5. La garanzia finanziaria di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di I categoria ai sensi del regio decreto n. 1443/1927.

 

Capo VIII
Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

Art. 34
Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, ricreativi e culturali

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi e degli indirizzi comunitari, d'intesa con gli enti locali e gli enti di gestione delle aree protette, all'incentivazione della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini turistici, culturali e museali, nonché del riutilizzo dei vuoti sotterranei. La valorizzazione può essere riferita anche a singole sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento minerario, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale. Per il raggiungimento degli obiettivi di riuso e valorizzazione, la Regione promuove il partenariato tra l'ente pubblico e il soggetto privato.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di riuso e valorizzazione dei siti dismessi e abbandonati di cui al comma 1, la Regione può conferire l'autorizzazione o la concessione mineraria al comune o ad un soggetto privato conformemente alle leggi che disciplinano l'attività di cava e di miniera. L'autorizzazione o la concessione mineraria rilasciate non hanno titolo oneroso per il soggetto destinatario.
3. L'organizzazione di eventi legati alla fruizione turistica, ricreativa e culturale è possibile, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, sia in aree oggetto di attività estrattiva sia in aree recuperate. Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma possono essere considerati a scomputo dell'onere per il diritto di escavazione relativamente agli importi dovuti alla Regione o all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio ai sensi dell'art. 26.
4. Nel regolamento di cui all'art. 39, comma 1 sono definiti i contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, per la cui istruttoria viene convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 29, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso.

 

Capo IX
Disposizioni relative al personale degli enti territoriali

Art. 35
Disciplina degli incarichi professionali attribuiti al personale degli enti territoriali

1. Il personale della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province cui sono stati attribuiti incarichi nel settore dell'attività estrattiva, dei servizi di vigilanza e della polizia mineraria non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori per attività in ambito estrattivo. Altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati nel rispetto della disciplina vigente in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed in particolare dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

Capo X
Vigilanza, sanzioni, polizia mineraria

Art. 36
Vigilanza

1. La vigilanza sulle cave è esercitata dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione.
2. Per garantire la vigilanza di cui al comma 1, con provvedimenti della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono istituiti:
a) un servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive per le attività autorizzate dalla Regione Piemonte;
b) un servizio di vigilanza sulle attività estrattive, per ogni ATO di cui all'art. 3, comma 3 e per la Città metropolitana di Torino, per le attività autorizzate rispettivamente dalle province e dalla Città metropolitana di Torino.
3. I servizi di vigilanza di cui al comma 2 hanno il compito di verificare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con l'atto di autorizzazione o di concessione.
4. Se la Città metropolitana di Torino o le province non provvedono all'istituzione del servizio di vigilanza sulle attività estrattive entro il termine di cui al comma 2, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive. In tale caso, fino all'adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, gli oneri spettanti alla Città metropolitana di Torino o alle province di cui all'art. 26, comma 6, lettera a) sono destinati alla Regione nella misura del 50 per cento.
5. Ogni servizio di vigilanza sulle attività estrattive è costituito da almeno tre membri con competenze in ambito ambientale e geologico.
6. L'attività di vigilanza assicurata dai servizi di vigilanza sulle attività estrattive di cui al comma 2 è garantita attraverso il personale in servizio presso la Regione, la Città metropolitana di Torino o le province, che svolge tali attività anche in maniera non esclusiva.
7. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle imprese esercenti le cave sono tenuti ad agevolare le ispezioni e a fornire la documentazione e i dati necessari agli organi di vigilanza.
8. I servizi di vigilanza sulle attività estrattive possono richiedere, in caso di necessità, l'assistenza della polizia mineraria, della pubblica autorità, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dell'azienda sanitaria locale e dei comuni interessati dai provvedimenti di autorizzazione.
9. La Regione promuove protocolli di collaborazione tra i diversi organi di controllo e vigilanza competenti e gli enti locali al fine di coordinare e di rendere omogenea l'attività ispettiva su tutto il territorio regionale.
10. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento del personale con compiti di vigilanza sulle cave.
11. La Regione, la Città metropolitana di Torino e le province pianificano l'attività ispettiva annuale.

 

Art. 37
Sanzioni

1. Chiunque compie attività di coltivazione di cava in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cinquanta volte l'onere per il diritto di escavazione vigente, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore ad euro 20.000,00. La struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione dispone in via accessoria la cessazione dell'attività eseguita in assenza del relativo provvedimento.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se l'inosservanza delle prescrizioni ha determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall'estensione o dalla profondità massima consentite dal provvedimento di autorizzazione o di concessione, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento.
3. Per le violazioni di cui al comma 2, la struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro il termine di cui all'art. 23, comma 4. Decorso il termine assegnato, se l'interessato non si è uniformato, la struttura competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.
4. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 28, al titolare dell'autorizzazione o della concessione è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione, che introita i relativi proventi.
6. Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1, è sempre fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dalla struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione. Scaduti tali termini, l'amministrazione competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

Art. 38
Polizia mineraria

1. La Regione esercita le funzioni in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) e al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

Capo XI
Disposizioni attuative

Art. 39
Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale disciplina l'attuazione della presente legge con proprio regolamento da approvarsi, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di salvaguardare gli interessi pubblici connessi al razionale uso del territorio, al buon governo dei giacimenti, alla tutela paesaggistica e ambientale, contemperati agli interessi economici derivanti dall'attività estrattiva, la Giunta regionale, nella predisposizione del regolamento, tiene conto dei principi di unitarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali interessati.
3. Il regolamento definisce, in particolare:
a) i requisiti essenziali per l'ammissibilità delle domande di autorizzazione e di concessione;
b) i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di concessione e la relativa modulistica, nonché gli elaborati progettuali da allegare alla domanda;
c) la tipologia delle prescrizioni e degli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo;
d) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente con specifico riferimento all'attività estrattiva;
e) i contenuti dei progetti di cui all'art. 34 finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso;
f) le specifiche disposizioni per l'integrazione procedurale delle varianti urbanistiche di cui agli articoli 8 e 43.

 

Capo XII
Clausola valutativa

Art. 40
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di pianificazione e controllo dell'attività estrattiva.
2. Per le finalità di cui al comma 1, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, la Giunta regionale, avvalendosi della banca dati delle attività estrattive di cui all'art. 9 e dei dati forniti dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 10, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) lo stato di avanzamento dei lavori di redazione, approvazione, attuazione e aggiornamento, anche attraverso varianti sostanziali, del PRAE;
b) la descrizione e le motivazioni delle eventuali varianti non sostanziali al PRAE, approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 4;
c) il quadro delle autorizzazioni vigenti all'esercizio dell'attività estrattiva rilasciate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, di quelle richieste e non rilasciate, nonché di quelle rilasciate ai sensi dell'art. 14 e delle concessioni di cui all'art. 17;
d) una descrizione delle attività svolte relative alla realizzazione del recupero e della riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi, nonché delle azioni realizzate per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
e) una sintesi delle attività dei servizi di vigilanza sulle attività estrattive;
f) le azioni di formazione ed aggiornamento di cui all'art. 36, comma 10;
g) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti degli strumenti e delle azioni previste per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 5. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Tali attività, se necessario, sono finanziate con le risorse di cui all'art. 45.

 

Capo XIII
Disposizioni transitorie, finali, abrogative e finanziarie

Art. 41
Modifica dell'art. 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») è sostituita dalla seguente: «b) in materia di attività estrattive, relativamente alle cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui alla deliberazione legislativa relativa a "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave" approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 2016.».

 

Art. 42
Applicazione delle norme previgenti e disposizioni in materia di torbiere

1. In quanto vigenti e compatibili con la presente legge, si applicano le norme di cui al regio decreto n. 1443/1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato le strutture della Regione, della Città metropolitana di Torino e delle province per le rispettive competenze.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle torbiere.
3. La Cava Madre di Candoglia, sita nel territorio del comune di Mergozzo ed utilizzata esclusivamente per l'estrazione del marmo occorrente per il ripristino del Duomo di Milano, non è soggetta al pagamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'art. 26 e la relativa autorizzazione di cui all'art. 10 è di competenza della Regione. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, esercente l'attività di estrazione del marmo, è tenuta a presentare gli elaborati progettuali al fine di consentire l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 5.

 

Art. 43
Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni all'esercizio delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore dalla presente legge, nonché le convenzioni ad esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione. Per le cave relative a opere pubbliche, fino all'approvazione del PRAE, restano valide le pianificazioni estrattive già approvate e le conseguenti dovute autorizzazioni all'attività estrattiva.
2. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Documento di programmazione delle attività estrattive (DPAE) approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) trova applicazione fino alla data di entrata in vigore del PRAE, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con la presente legge.
4. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, nei territori nei quali è vigente il Piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) restano valide le disposizioni in esso contenute, anche con riferimento alla conformità urbanistica degli interventi. Fino a tale data, viene comunque assegnata l'efficacia prescrittive, come applicata ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 5, alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi contenute nei PAEP vigenti. Per tutte le autorizzazioni e concessioni da rilasciare per interventi localizzati in tali perimetrazioni non è necessaria la procedura di variante urbanistica, mentre al di fuori dei poli già individuati, in caso di necessità di variante allo strumento urbanistico si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.
5. Le nuove autorizzazioni, i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso sono rilasciati, fino alla data di entrata in vigore del PRAE, sulla base delle norme di cui alla presente legge.
6. Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, nonché i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'art. 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'art. 29.
7. Le prescrizioni attuative e le previsioni progettuali oggetto di convenzione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue, o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. n. 19/2009, restano valide ed efficaci fino al completamento dell'intervento realizzato nella sua globalità.
8. La conclusione dei procedimenti di autorizzazione in materia di attività estrattive già avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2015 rimane di competenza dei medesimi.

 

Art. 44
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 22 novembre 1978 n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), ad esclusione dell'art. 5;
b) la legge regionale 18 febbraio 1980, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 «Coltivazione di cave e torbiere»);
c) la legge regionale 13 marzo 1981, n. 9 (Modifica dell'art. 15, legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 «Coltivazione di cave e torbiere»);
d) la legge regionale 12 agosto 1981, n. 30 (Modifica degli articoli 5 e 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 in materia di cave e torbiere);
e) la legge regionale 30 aprile 1996, n. 28 (Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 «Coltivazione di cave e torbiere»);
f) la legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), ad esclusione dell'art. 2, comma 2;
g) il comma 2 dell'art. 27 e gli articoli 28-bis, 30 e 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»);
h) gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 «Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"»);
i) l'art. 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
j) l'art. 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 «Legge finanziaria per l'anno 2006»);
k) l'art. 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
l) l'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie);
m) gli articoli 36, 37, e 38 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);
n) il comma 3 dell'art. 2, il comma 8-bis dell'art. 13, le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), i-bis), i-ter), l), o) del comma 1 dell'art. 22, la lettera e) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»);
o) la voce «Attività estrattive» dell'allegato A alla legge regionale n. 23/2015;
p) l'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);
q) il comma 8 dell'art. 3 e l'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 «Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56»).
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 39, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l'art. 5 della legge regionale n. 69/1978;
b) l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 30/1999.

 

Art. 45
Norma finanziaria

1. In una fase di prima attuazione della presente legge, nel biennio 2017-2018, si prevede una spesa corrente annua pari a euro 620.000,00, in termini di competenza, per il 2017 e per il 2018, in oneri per la realizzazione del PRAE di cui all'art. 4 quantificati in euro 600.000,00, in oneri per la fruizione turistica, ricreativa e culturale di cui all'art. 34 quantificati in euro 20.000,00, iscritti nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle risorse della medesima missione e del medesimo programma.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 novembre 2016

CHIAMPARINO