INL
ispettorato nazionale del lavoro
Nota 26 maggio 2017, n. 4687
Attività di vigilanza - Ambiti territoriali di intervento ispettivo
 

Al fine di consentire una maggior flessibilità dell’azione ispettiva, occorre fornire indicazioni per chiarire alcuni aspetti relativi agli ambiti territoriali di intervento, con riferimento alle attività di vigilanza svolte da ciascun ITL.
Vanno quindi individuate adeguate misure di flessibilità dell’attività di vigilanza sul territorio, anche in ragione degli obiettivi di modernizzazione dell’azione ispettiva che la creazione dell’Agenzia ha inteso assicurare.
La razionalizzazione degli ambiti territoriali d’intervento vuole dunque consentire una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo ed una maggiore efficacia delle iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, tenendo conto della proporzione in essere tra personale ispettivo e densità imprenditoriale, del carico di richieste di intervento che grava su alcuni ITL, delle esigenze di puntuale soddisfazione dell’utenza e, non ultimo, della raggiungibilità di alcune località che ricadono in ambiti provinciali diversi da quelli dove ha sede l’ITL di appartenenza.
Si premette che normativamente non sussistono limitazioni territoriali in relazione agli atti di accertamento, giacché è dunque possibile che il personale ispettivo possa svolgere accertamenti ed emanare provvedimenti sanzionatori nei confronti di realtà datoriali situate in Comuni di Province limitrofe rispetto a quelle dove è ubicato il proprio Ufficio.
In queste ipotesi, la "pratica ispettiva" rimarrà incardinata presso l’Ufficio di appartenenza dell’ispettore anche in relazione ai successivi adempimenti (ad esempio, eventuali verifiche di ottemperanza alla diffida) finalizzati all’adozione del verbale unico di accertamento e notificazione, a norma degli artt. 13 e 14 della L. n. 689/1981.
Con riferimento invece alla ricezione degli scritti difensivi e dell’eventuale audizione, come pure alla emissione del provvedimento sanzionatorio "definitivo" - e cioè dell’ordinanza ingiunzione - così come all’eventuale seguito giudiziario, la competenza rimarrà esclusivamente in carico all’Ispettorato che ha sede nella Provincia dove è ubicata la realtà datoriale oggetto di accertamenti, a norma degli artt. 17, 18 e 22 della L. n. 689/1981 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011. L’Ufficio di appartenenza dell’ispettore potrà comunque fornire all’ITL territorialmente competente - sulla base di espresse indicazioni del Capo dell’Ispettorato interregionale - la collaborazione necessaria alla definizione dell’istruttoria legata alla emanazione dell’ordinanza ingiunzione e alle attività di rappresentanza e difesa in giudizio.
Quanto sopra deve intendersi applicabile anche agli ambiti territoriali di competenza degli ITL rispetto agli accertamenti e alla generalità delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Inoltre, con riguardo all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le procedure di revoca e di annullamento restano in carico all’Ufficio di appartenenza dell’ispettore. Così anche per le violazioni penali l’ispettore che effettua gli accertamenti provvederà altresì alla puntuale attivazione degli obblighi informativi nei riguardi della competente Autorità Giudiziaria.
Restano invece ferme le indicazioni fornite in passato nelle diverse ipotesi di attivazione di vere e proprie task force ispettive, nell’ambito delle quali il personale ispettivo è chiamato per un determinato periodo di tempo, a prestare servizio presso un ITL diverso da quello di appartenenza.
Le modalità operative sopra indicate costituiscono, come detto, elementi di flessibilità che tuttavia possono essere introdotti sulla base di espresse indicazioni di ciascun Capo interregionale del lavoro che si adopereranno in tal senso; agli stessi Ispettorati interregionali si chiede inoltre, ferma restando una immediata valutazione delle esigenze sottese alla presente nota, di redigere tempestivamente e sottoporre all’attenzione di questa Direzione una compiuta "mappatura" dei Comuni presso i quali l’attività di vigilanza, per le anzidette ragioni, va rimessa al personale ispettivo appartenente ad un ITL di un diverso ambito provinciale.