Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2017, n. 27305 - Caduta dalla scala durante la raccolta di olive. Contratto di compartecipazione agraria stagionale


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 04/04/2017

 

Fatto

 

1. La Corte d'appello di Firenze, in data 9 ottobre 2015, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Firenze il 6 giugno 2014 a carico di A.M., limitatamente al trattamento sanzionatorio (in conseguenza della riconosciuta attenuante del risarcimento del danno in regime di equivalenza), in relazione a delitto di lesioni personali colpose aggravate commesso in Pontassieve il 15 novembre 2011, confermando nel resto la condanna emessa in primo grado. Con la stessa sentenza sono state revocate le sanzioni applicate alla società Fattoria di Grignano ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
Oggetto del processo é un infortunio occorso a S.P., il quale aveva stipulato con la società Fattoria di Grignano un contratto di compartecipazione agraria stagionale, in forza del quale il S.P. - di anni 77 - era stato adibito dalla predetta società alla raccolta di olive. Sulla base degli accordi contrattuali, la società si impegnava a porre a disposizione gli attrezzi per la raccolta, fra cui una scala per il lavoro in quota; il corrispettivo della raccolta era costituito dalla cessione di una quota d'olio d'oliva ricavato dal raccolto.
1.1. In base alla ricostruzione dei fatti accolta nel giudizio di merito, in data 15 novembre 2011, il S.P. (nell'eseguire le prestazioni di raccolta delle olive oggetto del citato contratto) poggiava la scala fornitagli dall'azienda su un ramo di un albero d'ulivo, dopodiché egli iniziava a salire la scala, giungendo a metà del percorso in ascesa. A quel punto, il ramo su cui la scala era poggiata si sarebbe spezzato. La scala, dopo avere effettuato una rotazione sul montante sinistro, trascinava con sé nella caduta il S.P., il quale rovinava a terra da un'altezza di circa 3 metri e riportava le lesioni di cui in rubrica (dalle quali derivava tra l'altro, quale postumo permanente, la perdita della funzione deambulatoria).
1.2. Al A.M. - nella sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione della predetta Società, con delega in materia di sicurezza del lavoro - é contestato di avere adibito il S.P. alle mansioni di cui si é detto, ritenute non adeguate alla sua età, senza sottoporlo a previa visita medica e di averlo dotato di una scala non conforme ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 81/2008, in quanto sprovvista di sistemi di trattenuta o altri sistemi idonei che ne assicurassero la stabilità.
1.3. La Corte distrettuale ha disatteso le doglianze dell'imputato appellante in riferimento alla qualificazione del rapporto di lavoro, osservando che le peculiarità dello stesso non esimevano il datore di lavoro dal garantire la sicurezza del lavoratore presso l'azienda agricola amministrata anche dal A.M.; ha inoltre rilevato la Corte di merito che la scala fornita dalla società al S.P., benché conforme alla normativa UNI e munita di marchio CE, non presentava i requisiti di sicurezza necessari per il lavoro in quota cui il S.P. era stato assegnato, mancando di sistemi di trattenuta (quali ganci, funi o cordini) idonei a fissare la parte superiore della scala agli alberi; ed é stata inoltre evidenziata la rilevanza di tale caratteristica della scala sul prodursi dell'evento, occorso mentre il S.P. si trovava da solo, senza neppure che alcuno gli tenesse ferma la scala. Infine, la Corte distrettuale ha escluso che l'infortunio potesse essersi verificato a causa di un comportamento abnorme e imprevedibile del lavoratore, tale da interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuita al A.M. e l'infortunio stesso.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il A.M., per il tramite dei suoi difensori di fiducia. Il ricorso é affidato a cinque motivi, ampiamente illustrati.
2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione con riferimento alla dinamica dell'infortunio; dopo avere premesso che la Corte di merito ha sostenuto l'irrilevanza di tale aspetto, giudicato ininfluente sul corso degli eventi, il deducente si riporta alle stesse dichiarazioni rese dal S.P. in sede di esame testimoniale, osservando che, se lo stesso S.P. (come da lui dichiarato) non aveva ancora completato la salita sulla scala al momento della caduta, egli non poteva utilizzare alcun sistema di trattenuta della scala (cordino o altro); ed aggiungendo che é la stessa persona offesa ad aver riferito di essersi preventivamente assicurato che la scala fosse ben ferma, ciò che esclude la necessità di una seconda persona a tenere ferma la scala stessa.
2.2. Con il secondo motivo l'esponente denuncia vizio di motivazione con riguardo al decorso causale dell'evento; sul punto, si osserva che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dall'isp. B., il ramo "trasversale" trovato in terra, che si é ritenuto essere quello spezzatosi sotto il peso della scala e del S.P., era, in realtà, una frasca di olivo di quelle che, solitamente, si sviluppano in altezza; il motivo d'appello formulato sul punto - e basato sull'ipotesi che il S.P. fosse in realtà caduto all'indietro per perdita di equilibrio, e non per un movimento della scala - é stato indebitamente ritenuto irrilevante dalla Corte di merito, che così facendo ha, di fatto, omesso di motivare al riguardo.
2.3. Con il terzo motivo l'esponente lamenta violazione di legge con riferimento all'accertamento del nesso di causalità in relazione al rapporto sub iudice. Si lamenta in particolare il fatto che l'omessa considerazione, da parte della Corte di merito, della natura del rapporto di lavoro tra il S.P. e la società si é tradotta in una mancata possibilità di esercitare il giudizio controfattuale, che avrebbe chiarito se vi fosse stata o meno una violazione eziologicamente rilevante sul prodursi dell'evento, senza la quale lo stesso non si sarebbe verificato; se infatti si fosse tenuto conto che quello intercorso tra il S.P. e la società Fattoria di Grignano era un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato, si sarebbe dovuto considerare che il rischio gestito dall'imprenditore-committente si limitava, nella specie, a quello interferenziale. Nella specie, di contro, quello concretizzatosi era un rischio specifico di auto protezione gravante sul lavoratore autonomo; ma la Corte ha di fatto omesso di affrontare la questione, liquidandola come irrilevante.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al ragionevole dubbio che doveva derivare dalla deposizione della persona offesa, costituitasi parte civile, la cui ricostruzione della dinamica dell'infortunio presenta profili di sostanziale incertezza.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte ha negato senza fornire di ciò alcuna motivazione, tanto da far ritenere che tale statuizione sia collegata alla sola gravità delle lesioni riportate dalla persona offesa.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso é fondato, nei termini appresso illustrati.
Le questioni proposte dal ricorrente nei primi tre motivi di ricorso concernono, fra gli altri, alcuni specifici aspetti della vicenda che meritavano un diverso e maggiore approfondimento da parte della Corte fiorentina.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorrente fra la Società Fattoria di Grignano e il S.P.: qualificazione giuridica che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto irrilevante e che, invece, doveva formare oggetto di specifico approfondimento, trattandosi di questione incidente sull'estensione della responsabilità del A.M. in materia antinfortunistica e del rischio che questi, nella sua qualità, si trovava a gestire.
In secondo luogo, ci si riferisce alla disamina relativa allo sviluppo della serie causale che determinò l'esito lesivo a carico del S.P. e, soprattutto, alla dipendenza di tale esito da condotte omissive o comunque inosservanti, sotto il profilo prevenzionistico, addebitabili al A.M.. 
2. Muovendo dalla prima questione (ossia da quella afferente alla natura giuridica del rapporto di lavoro che legava il S.P. all'azienda amministrata anche dal A.M.), non é condivisibile l'affermazione di un'indistinta responsabilità a fini antinfortunistici dell'odierno ricorrente indipendentemente dal tipo di rapporto sottostante, non potendosi parlare di una sovrapponibilità degli obblighi di garanzia del datore di lavoro nei riguardi del lavoratore subordinato rispetto a quelli gravanti sull'imprenditore-committente rispetto al prestatore d'opera, specie nell'ambito di un rapporto affatto peculiare come quello intercorso la società Fattoria di Grignano e la persona offesa.
2.1. Nel caso di rapporto di prestazione d'opera (fattispecie perorata dal ricorrente e che la Corte distrettuale ha ritenuto di non considerare), é ben vero che secondo l'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 il dovere di sicurezza é riferibile, oltre che al datore di lavoro, anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo; ma é altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente stesso un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione fattuale, al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, considerando la specificità dei lavori da eseguire; i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera; l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del contratto di prestazione d' opera; la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo (in tal senso si vedano in particolare Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264974).
Già sotto questo profilo, in linea generale, non sarebbe perciò corretto assimilare, sul piano delle responsabilità e del governo del rischio, situazioni fra loro ben diverse, trascurando la rilevanza che a tal fine possono assumere le diversità esistenti fra dette situazioni.
Nella specie, poi, occorreva analizzare accuratamente a quale tipologia appartenesse il rapporto di lavoro che legava il S.P. alla Fattoria di Grignano e quale fosse la situazione di fatto sottostante, onde stabilire quali fossero gli obblighi e i poteri/doveri di vigilanza concretamente esigibili in materia prevenzionistica gravanti sui soggetti responsabili dell'azienda e, per quanto d'interesse in questa sede, sul A.M.. 
Tanto più ciò è vero ove si consideri che la tipologia di prestazione alla quale il S.P. era assegnato (la raccolta di olive, con andamento affatto saltuario), per come emerge dagli atti, non presupponeva un'ingerenza significativa da parte della società di cui l'odierno ricorrente era amministratore.
Al riguardo, inoltre, non può trascurarsi che l'art. 62 D.Lgs. n. 81/2008 prevede che "ferme restando le disposizioni di cui ai titolo I [Disposizioni generali], si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile ai lavoratore nell'ambito dei proprio lavoro e, soprattutto, che le disposizioni in materia di luoghi di lavoro non si applicano, fra gli altri, "ai campi, ai boschi e agii altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale" (art. 62, comma 2, lettera d-bis, D.Lgs. 81/2008 cit.).
Di qui un ulteriore elemento deponente per la peculiarità, anche sotto il profilo oggettivo e prevenzionistico, del rapporto di lavoro che legava il S.P. all'azienda amministrata (fra gli altri) dal A.M., e per la rilevanza che, conseguentemente, doveva annettersi alla situazione di fatto sottostante al rapporto stesso e ai discendenti obblighi gravanti sull'odierno ricorrente in tema di sicurezza delle prestazioni di raccolta delle olive.
3. Nel caso di specie, del resto, é affatto discussa la natura giuridica del rapporto di lavoro derivante da contratto di compartecipazione stagionale in quote di prodotto, come quello intercorso tra il S.P. e la società Fattoria del Grignano; tale tipologia di rapporti, generalmente qualificati come contratti agrari atipici, presenta infatti elementi che ne assimilano in parte i contenuti a quello proprio del lavoro subordinato, in parte a quello proprio del lavoro autonomo, ma con connotazioni affatto singolari, che imponevano un'accurata analisi delle clausole contrattuali, della volontà delle parti contraenti e dei reciproci obblighi che ne derivano.
Con ampia disamina, il Tribunale fiorentino, nella sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado, aveva bensì ravvisato nel contratto di compartecipazione che legava il S.P. alla Fattoria del Grignano la prevalenza di elementi deponenti per la natura subordinata del rapporto di lavoro; ma lo aveva fatto non sconoscendo che si trattava di rapporto sui generis, caratterizzato da significativi elementi di autonomia: elementi che, come correttamente rilevato dal ricorrente, risalgono all'assenza di direttive o di ordini specifici, nell'ambito di un'attività che il lavoratore svolgeva per pochi giorni all'anno e in cambio di un compenso in natura. 
3.1. A fronte di ciò, e in risposta alle doglianze dell'appellante, la Corte di merito ha semplicemente eluso la questione, che invece andava affrontata e risolta in quanto decisiva per stabilire i termini esatti della posizione di garanzia che, nell'ambito del rapporto, era stata assunta dal A.M..
4. Ora, é nota anche alla giurisprudenza lavoristica la difficoltà di operare, su scala generale, una distinzione - nei casi dubbi - tra rapporto di lavoro subordinato e prestazione d'opera qualificabile come lavoro autonomo.
Tradizionalmente l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo é l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale; vi sono poi altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ai quali si attribuisce natura sussidiaria, di per sé non decisiva (in tal senso si veda, fra le altre, Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Rv. 592396 - 01); in ambito agricolo, ad esempio, si é evocata in talune pronunzie la valenza di alcuni elementi sintomatici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, cui possono (e in taluni casi devono, come nel caso di attività lavorativa agricola prestata a favore di parenti ed affini) aggiungersi altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo (cfr. ad es. Sez. L, Sentenza n. 12551 del 09/06/2011, Rv. 617322 - 01).
4.1. Epperò, neppure deve trascurarsi che il richiamo alla giurisprudenza lavoristica vale qui ai limitati fini generali della connotazione del rapporto, altre e diverse essendo le finalità e le esigenze probatorie che caratterizzano il giudizio penale e la disciplina prevenzionistica che ne costituisce, nel caso di che trattasi, il principale riferimento.
Qui, si ripete, ciò che assume rilievo è essenzialmente il governo del rischio da parte del soggetto indicato come responsabile: un fattore, questo, che, assumendo connotazioni ben diverse a seconda del tipo di rapporto sottostante, dei controlli previsti e possibili, delle caratteristiche delle prestazioni, non poteva essere pretermesso, ma doveva al contrario essere adeguatamente scrutinato nella valutazione delle responsabilità del A.M., avuto riguardo al fatto che, da un lato, la società Fattoria di Grignano si era limitata a fornire al S.P. una scala, ossia un attrezzo di impiego affatto semplice e non particolarmente rischioso da parte di soggetto che veniva adibito da molto tempo a mansioni analoghe; dall'altro, che la raccolta delle olive da parte del S.P., che si svolgeva solo per pochi giorni all'anno, non risulta fosse legata a particolari scansioni temporali, con ciò che ne consegue in termini di oggettiva possibilità di controllo da parte della società a fini di prevenzione degli infortuni circa le modalità esecutive della raccolta.
Già in altre occasioni, del resto, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato, anche con riguardo a situazioni per certi versi consimili - siccome caratterizzate dalle peculiarità proprie dei contratti di lavoro in ambito agrario -, il tema della qualificazione del rapporto lavorativo a fini prevenzionistici, in presenza di disposizioni speciali che ne regolino i contenuti (cfr. fra le altre, a mo' di esempio, Sez. 4, Sentenza n. 28745 del 17/01/2002, Cunsolo, in cui la Corte si è posta il problema dell'applicazione al contratto di mezzadria, benché caratterizzato da una componente associativa, delle norme antinfortunistiche all'epoca vigenti).
Perciò è fondata la censura del ricorrente riferita al fatto che la Corte di merito ha indebitamente omesso di esaminare le peculiarità del rapporto lavorativo intercorrente fra la Fattoria di Grignano e la persona offesa.
5. E', conseguentemente, fondata anche la doglianza del ricorrente nella parte in cui vi si denuncia la mancata analisi, da parte della Corte distrettuale, dello sviluppo causale della vicenda in riferimento alla natura del rapporto di lavoro sub iudice (terzo motivo di ricorso), atteso che, per poter verificare la rilevanza causale (rispetto all'evento lesivo) della condotta rimproverata all'imputato attraverso il c.d. giudizio controfattuale (nei termini precisati da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261103), era previamente necessario stabilire quale fosse il comportamento alternativo doveroso esigibile dal A.M.; e a tal fine occorreva individuare quali fossero gli obblighi gravanti su quest'ultimo quale soggetto garante nell'ambito del rapporto di lavoro, in stretta correlazione con le prestazioni affidate al S.P. e con i contenuti del rapporto che legava quest'ultimo alla Fattoria di Grignano.
Nella specie, infatti, trova applicazione il principio secondo il quale l'approfondimento dei contenuti giuridici del rapporto e della situazione fattuale sottostante è necessario per stabilire l'estensione del rischio gestito dal soggetto ritenuto responsabile e le sue connesse responsabilità in materia antinfortunistica, anche sotto il profilo della causazione dell'evento. 
6. Sotto un altro profilo, anch'esso riferito (sia pure per ragioni diverse) alla ricostruzione delle cause dell'evento e della riferibilità soggettiva di quest'ultimo al comportamento colposo del ricorrente, il ricorso coglie nel segno.
E' necessario muovere dal richiamo all'art. 113, D.Lgs. n. 81/2008, la cui violazione, secondo l'editto imputativo, avrebbe assunto rilievo causale nel prodursi dell'infortunio: ciò in quanto, secondo tale disposizione, le scale semplici portatili a mano (categoria alla quale, per quanto é dato comprendere, apparteneva la scala usata dal S.P.) devono essere provviste di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
6.1. E' bensì vero che, nel caso di specie, la scala utilizzata dal S.P. (e resa disponibile dalla Società nella quale l'imputato rivestiva le qualifiche di cui in rubrica) era priva di dispositivi di trattenuta.
Ciò posto, tuttavia, il S.P. non sarebbe stato comunque nelle condizioni di assicurare la scala con sistemi di aggancio (come il c.d. cordino, evocato in atti), che presupponevano che l'operatore avesse completato la salita, laddove egli era invece giunto all'incirca a metà dell'altezza della scala.
6.2. In ogni caso, sebbene la richiamata normativa richieda l'adozione di accorgimenti che assicurino la stabilità della scala, quand'anche volesse ritenersi che tali accorgimenti fossero, nello specifico, concretamente esigibili, non sembra potersi affermare che essi avrebbero avuto un rilievo impeditivo sulla caduta del S.P..
Non é stata in particolare sottoposta a doveroso vaglio la tesi, sostenuta dalla difesa sulla base di concreti elementi probatori adeguatamente specificati nel ricorso, secondo la quale la caduta del S.P. sarebbe stata determinata non già dalla rottura di un ramo su cui egli avrebbe poggiato la scala (come apoditticamente ritenuto dalla Corte territoriale), ma da una perdita di equilibrio da parte dello stesso operatore, il quale per procedere alla raccolta delle olive si sarebbe aggrappato a un ramo più sottile, del tipo di quelli che si sviluppano in verticale, e sarebbe caduto perché quel ramo si era spezzato: in effetti, un ramo simile fu trovato per terra, spezzato, in prossimità dell'albero, dall'isp. B. dell'ASL (teste qualificato, esaminato all'udienza del 14 marzo 2014), il quale nella sua deposizione ha riferito che il ramo in questione potrebbe essere stato afferrato dal S.P. per cogliere le olive e, in tale occasione, si sarebbe spezzato.
Ove tale, tutt'altro che implausibile, assunto (accreditato in sede testimoniale) fosse stato preso in considerazione, si sarebbe posta in termini affatto diversi la questione della rilevanza causale delle violazioni contestate al A.M. sul corso degli eventi e, in specie, sulla caduta del S.P. e sulle lesioni da questi conseguentemente riportate.
Ed invero, in questo caso non avrebbe avuto alcun rilievo, sotto il profilo eziologico, il fatto che la scala fosse priva di sostegno o di sistemi di fissaggio, atteso che la caduta del S.P. si sarebbe verificata prima che egli potesse, comunque, assicurare la scala all'albero (essendo salito fino a metà della stessa) ed a causa di un comportamento del tutto indipendente da qualsivoglia negligenza imputabile all'odierno ricorrente.
7. In base alle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, per nuovo giudizio.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.