Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

 

FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurgici e degli Odontoiatri
 

   

Ministero della Salute
DGPRE
0017041-A-01/06/2017



Oggetto: Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure

Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m., è un medico in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 del medesimo decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare, il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, alla redazione del documento della valutazione dei rischi, collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute, effettua la sorveglianza sanitaria come misura di tutela della salute dei lavoratori.
All'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, vengono individuati, i titoli e i requisiti professionali obbligatori per poter svolgere le mansioni tipiche di un medico competente.
Come tutte le figure professionali, il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto ai principi derivanti dalla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.
Nello specifico, infatti, il comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 81 del 2008 dispone “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni, (...). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”
Come noto, i medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente, possono iscriversi all’elenco nazionale dei medici competenti di cui all’articolo 38, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che è tenuto, ed aggiornato, sulla base del decreto ministeriale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009), presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, ufficio a cui gli stessi medici provvedono a trasmettere la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.
Sulla base della sopra descritta vigente normativa sono pervenuti numerosi quesiti circa la tematica in oggetto.
In particolare sui seguenti aspetti:
a) natura dell’elenco nazionale medici competenti;
b) scadenza ECM triennio formativo 2014-2016;
c) controlli;
d) aggiornamento posizione ECM da parte del medico competente;
e) cancellazioni/reinscrizioni;

a) Natura dell’elenco nazionale medici competenti
In merito a ciò si ribadisce che, l’articolo 25, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 81 del 2008, stabilisce, per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione, al Ministero della salute, il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto legislativo.
Tuttavia, ai fini dello svolgimento dell'attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell'art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione.
Pertanto, per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco.
Alla luce delle soprarichiamate disposizioni, in caso di cancellazione dall'elenco, a seguito di omessa comunicazione, non risulta in alcun modo pregiudicata la possibilità dello svolgimento legittimo dell’attività, da parte del sanitario in possesso del titolo prescritto e del requisito dell'avvenuto aggiornamento ECM.
L’elenco ha quindi natura “riepilogativa e non abilitativa”.

b) Scadenza ECM: il triennio formativo 2014-2016
Per i medici competenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 marzo 2009, è previsto il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale del programma triennale di educazione continua in medicina, con la possibilità di recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina come previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente.
Pertanto, l'interessato ha l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio di apposita autocertificazione da trasmettere all’ ufficio competente a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2018; si ribadisce che, per il triennio formativo 2014-2016, il professionista ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM.
In caso di mancato invio dell’autocertificazione l’ufficio competente provvede, senza ulteriori adempimenti, alla cancellazione dall’elenco nazionale.
La cancellazione dall’elenco del professionista, che non ha completato il suo percorso formativo, non consente di esercitare la funzione di medico competente poiché tutti gli atti posti in essere da medici competenti che non abbiano il richiesto requisito formativo di cui all’articolo 38, comma 3, sono illegittimi.
Si ricorda, inoltre, che il datore di lavoro che si avvalga di un medico competente senza titolo è punito ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett. e), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Le partecipazioni ECM acquisite, a titolo di “recupero” dell’obbligo formativo individuale, possono venire conteggiate a valere sul triennio precedente solo su esplicita indicazione del professionista, che la deve esercitare tramite il proprio Ordine o tramite il portale Co.Ge.A.P.S. (www.cogeaps.it) al fine di aggiornare la propria posizione sul portale Co.Ge.A.P.S.
Si sottolinea che le partecipazioni portate a “recupero” del triennio precedente, non saranno successivamente conteggiate per il soddisfacimento dell’obbligo formativo, nel triennio di acquisizione.

c) Controlli
Nel corso del triennio formativo ECM, il Ministero della salute, effettuerà controlli a campione relativamente alla conformità della formazione ECM acquisita, nel rispetto della normativa relativa ai Medici Competenti, laddove, a fine triennio, i controlli saranno sistematici su tutti gli iscritti all’elenco.
La recente sottoscrizione del “Protocollo d’intesa tra Ministero della salute e la FNOMCeO per lo scambio di dati finalizzati all’aggiornamento e revisione dell’elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero, dell’Albo unico nazionale tenuto dalla FNOMCeO e degli elenchi provinciali dei medici competenti istituiti presso gli Ordini” faciliterà la fase dei controlli e delle verifiche sulla formazione realmente conseguita dai professionisti.
La verifica sulla formazione ECM svolta dai Professionisti sarà effettuata sulla base dei dati trasmessi dai Provider a Co.Ge.A.P.S. Pertanto si invitano i professionisti iscritti all’elenco dei medici competenti a verificare sul portale del Co.Ge.A.P.S. eventuali difformità relative ai dati della formazione ECM, trasmessi dai Provider, e ove necessario a segnalarlo al proprio Ordine o al BackOffice del Co.Ge.A.P.S. Si ricorda e si raccomanda a tutti i medici competenti che accedono al portale del Co.Ge.A.P.S. di “qualificarsi” come tali biffando sull’apposita casella. In tal modo il sistema fornirà automaticamente la situazione aggiornata e già calcolata non soltanto in relazione al totale dei crediti già pervenuti dai provider ma anche al calcolo del 70% nella specifica disciplina o equipollenti.
Ad oggi è possibile effettuare verifiche sistematiche in merito alla formazione ECM acquisita nel triennio ECM 2011-2013, poiché le banche dati sono in possesso di tutte le informazioni formative del professionista, comprese quelle relative alla formazione FAD.
Nel corso del triennio formativo 2014-2016, poiché come già ricordato, la norma prevede la possibilità di recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale, si procederà ad un costante e puntuale monitoraggio della formazione di ciascun professionista fino al 31 dicembre 2017.
Fatti salvi i tempi tecnici dell’aggiornamento delle banche dati con acquisizione anche della formazione FAD, si potrà procedere, anche per il triennio 2014-2016 a verifiche sistematiche.

d) Aggiornamento posizione ECM da parte del medico competente
Nell’interesse del medico stesso, al fine di agevolare il corretto interscambio dati tra il Ministero e la FNOMCeO, si consiglia ai medici competenti di comunicare, direttamente al proprio Ordine o tramite il portale Co.Ge.A.P.S, eventuali esenzioni e/o esoneri, crediti individuali (crediti esteri, tutoraggio individuale, pubblicazioni scientifiche, autoformazione, sperimentazioni cliniche) al fine di perfezionare la corretta posizione ECM del Professionista. (cfr. DETERMINA DELLA CNFC DEL 17 luglio 2013 e successive)
Il Professionista, accedendo al portale del Co.Ge.A.P.S., può avere in ogni momento il quadro del numero di crediti richiesti per il triennio formativo specifico, e l’indicazione dei crediti maturati, con l’indicazione della disciplina per cui sono stati acquisiti, fino a quel momento trasmessi dai Provider. I provider trasmettono i crediti delle partecipazioni ECM mediamente entro 90 giorni per la formazione residenziale, ma i crediti per le partecipazioni ECM acquisiti tramite Fad possono richiedere periodi sensibilmente più lunghi per essere trasmessi al Co.Ge.A.P.S.
Alla luce di quanto suindicato, anche se l’obbligo formativo standard per il triennio formativo è fissato a 150 crediti ECM, riduzioni, esenzioni, esoneri, possono ridurre quantitativamente il numero di crediti formativi necessari per il soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio. Inoltre, la percentuale del 70% dei crediti ECM da acquisire nel triennio di riferimento che devono afferire alla disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro” previsti tassativamente dal comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, non va calcolata sull’obbligo formativo standard di 150 crediti ma rispetto all’obbligo formativo individuale del professionista per il triennio. Il sistema informativo del Co.Ge.A.P.S. calcola automaticamente il soddisfacimento del 70% dei crediti acquisiti nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”, quando il professionista ha acquisito tra tutte le partecipazioni riconducibili al triennio formativo di riferimento, almeno il 70% dei crediti ECM nella disciplina ECM “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

e) Cancellazioni/Reinscrizioni
Per coloro i quali saranno cancellati dall’elenco per non aver assolto agli obblighi formativi in uno specifico triennio, è possibile la reinscrizione nel successivo triennio, solo al raggiungimento del 70% dell’obbligo formativo individuale nell’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Fatte salve le disposizioni introdotte dal D.M. 26.11.2015 recante “modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”, relative al triennio formativo 2011-2013, pertanto, i professionisti cancellati dall’elenco per non aver assolto agli obblighi ECM 2014-2016 potranno essere reinscritti al conseguimento di crediti per il 70% dell’obbligo formativo nell’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro per il triennio 2017-2019.
La volontà di essere reinscritti, avendo esercitato una azione formativa per il triennio successivo va comunicata al Ministero, poiché il 70% dei crediti può essere raggiunto dal professionista in qualunque periodo del triennio, dato che le norme ECM vigenti consentono il soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale in maniera flessibile non essendo più previsto il limite minimo e massimo di crediti annuali conseguibili; se non si comunica il raggiungimento del 70% dell’obbligo formativo per una azione formativa nel successivo triennio, la reinscrizione potrà essere effettuata a scadenza naturale del triennio al raggiungimento del 100% dell’obbligo formativo individuale.
 

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Ranieri Guerra)
  IL PRESIDENTE FNOMCeO
(dott.ssa Roberta Chersevani)