Tipologia: CCNL
Data firma: 11-22 novembre 2008
Validità: 16.04.2008 - 16.04.2012
Parti: Confimpreseitalia, Uci, Assocostruttori, Capimed, Cila, Usae, Usae-Fnel, Cepi-Uci, Firas Spp, Federsicurezza, Cosnil, Silse, Aspim
Settori: Edilizia, Edili ed affini, PMI, Artigianato, Cooperative
Fonte: sinecura.in-fad.net

Sommario:

  Ente di Formazione Edile Interregionale (EFEI), Istituto Nazionale Sicurezza Lavoro (Inasil) e Organismi Paritetici Provinciali (OPP).
Allegato A) Statuto dell’organismo paritetico provinciale
Art. I/O-5: Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Formazione di base per lavoratori edili di primo ingresso - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e territoriale - Piani di sicurezza - Formazione effettuata da EFEI - OPP - Parti sociali.
Protocollo d’intesa sul contratto collettivo nazionale di lavoro
Parte I - Regolamento per gli operai
Art. O-1 - Documenti e assunzione.
Art. O-2 - Periodo di prova.
Art. O-3 - Variazione delle mansioni e mansioni promiscue.
Art. O-4 - Orario di lavoro.
Art. O-5 - Addetti a lavorazioni discontinue o di attesa o guardania e custodia.
Art. O-6 - Riposi settimanali e compensativi, sospensioni e riduzione di lavoro - lavoro a turni - recuperi.
Art. O-7 - Paga base oraria, contingenza ed ECR.
Art. O-8 - Elemento economico provinciale.
Art. O-9 - Lavoro a cottimo.
Art. O-10 - Divieto di cottimo e di mediazione nelle prestazioni lavorative.
Art. O-11 - Regole per l'utilizzo di manodopera negli appalti e nei subappalti.
Art. O-12 - Vacanze annuali.
Art. O-13 - Premio natalizio.
Art. O-14 - Giorni di festività annuali.
Art. O-15 - Accantonamento somme presso la Edile Cassa Autonoma.
Art. O-16 - Disposizioni per lavoro supplementare o straordinario, notturno e nelle festività - indennizzo per lavori speciali, in condizioni di disagio e rischiosi: lavoro supplementare o straordinario.
Art. O-17 - Elementi di definizione della retribuzione e modalità di pagamento.
Art. O-18 - Retribuzione per lavori in trasferta - trattamento per malattia, malattia professionale e infortunio: lavori in trasferta.
Art. O-19 - Anzianità edil-professionale normale e straordinaria.
Art. O-20 - Custodia degli utensili, regole d'uso delle attrezzature di lavoro e macchinari.
Art. O-21 - Preavviso di licenziamento, reclami, TFR e indennità in caso di morte: preavviso di licenziamento.
Art. O-22 - Quote associative.
Art. O-23 - Edili Casse Autonome.
Art. O-24 - Congedo per matrimonio.
Art. O-25 - Contrattazione territoriale.
Parte II - Regolamento per impiegati
Art. I-1 - Documenti e assunzione.
Art. I-2 - Periodo di prova.
Art. I-3 - Orario di lavoro.
  Art. I-4 - Elementi del trattamento economico globale.
Art. I-5 - Stipendio minimo mensile.
Art. I-6 - Indennità di maneggio denaro, per trasferta e uso di mezzo proprio, per lavori speciali in condizioni di disagio, per lavoro straordinario e festivo a favore di personale non soggetto a limiti di orario.
Art. I-7 - Premio di produzione e aumenti di anzianità.
Art. I-8 - Mutamento di mansioni, trasferimento e alloggio.
Art. I-9 - Riscossione della retribuzione, Festività annuali e riposo settimanale, Vacanze annuali
Art. I-10 - Tredicesima mensilità, Premio annuo e di fedeltà.
Art. I-11 - Trattamenti previsti per malattia, malattia professionale e infortunio.
Art. I-12 - Preavviso per licenziamento, Reclami, TFR e Indennità in caso di morte.
Art. I-13 - Quote associative.
Art. I-14 - Congedo per matrimonio.
Art. I-15 - Aspettativa, doveri e disciplina.
Art. I-16 - Certificati di lavoro e definizione delle controversie.
Art. I-17 - Licenziamenti.
Parte III - Regolamento per i quadri
Art. Q-1 - Regolamentazione per i Quadri.
Ente di formazione edile interregionale e organismi paritetici per la prevenzione infortuni
Art. I/O-2 - Chiamata per obbligo di leva e richiamo militare.
Art. I/O-3 - Occupazione femminile, tutela maternità, lavoratori svantaggiati, lavoro fanciulli.
Art. I/O-4 - Occupazione di lavoratori non appartenenti alla UE. - Tutela tossicodipendenti e loro famiglie: lavoratori extracomunitari.
Art. I/O-5 - Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - Piani di sicurezza - Sicurezza e igiene.
Art. I/O-6 - Diritto di alloggio, cucine, servizi igienici e mense aziendali: diritto di alloggio.
Art. I/O-7 - Tipologie assenze e permessi.
Art. I/O-8 - Diritto alla formazione professionale e allo studio.
Art. I/O-9 - Regole per gli apprendisti, lavoro part-time e interinale, contratti di formazione e lavoro.
Art. I/O-10 - Passaggio da operaio ad impiegato.
Art. I/O-11 - Diritti sindacali, definizione delle controversie; provvedimenti disciplinari, cessione e trasformazione di azienda: assemblee.
Art. I/O-12 - Licenziamenti.
Art. I/O-13 - Fondo di previdenza complementare.
Art. I/O-14 - Disposizioni generali.
Art. I/O-15 - Divieto di riproduzione e condizioni di stampa.
Art. I/O-16 - Decorrenza e durata contratto.
Allegati

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e impiegati della piccola, media industria e impresa edile, dell’artigiano edile e affini, delle cooperative del settore edilizio Integrazione e variazione
Roma 11 novembre 2008, in via Veturia 45
Roma 20 novembre 2008, in via in Lucina 10

Il giorno 20 novembre 2008, in Roma, presso la sede nazionale dell’Uci, in via in Lucina 10, firmano l’integrativo nazionale del CCNL cod. 162 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per lavoratori e impiegati della piccola, media industria e impresa edile, dell’artigianato edile e affini, delle Cooperative del settore edilizio i sottoscritti RL o delegati di: Confimpreseitalia - Roma, Uci - Roma, Assocostruttori - Roma, Capimed - Roma, Cila - Roma, Usae - Roma, Usae - Fnel - Roma, Cepi-Uci - Roma, Firas Spp - Roma, Federsicurezza, Cosnil, Silse, Aspim

Ente di Formazione Edile Interregionale (EFEI), Istituto Nazionale Sicurezza Lavoro (Inasil) e Organismi Paritetici Provinciali (OPP).
Le parti contraenti concordano sulla importanza fondamentale della formazione professionale dei lavoratori del settore edilizio al fine di contribuire sia ad un miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro oltre ad un aumento delle capacità produttive e professionali delle imprese, artigiani e cooperative. A tal fine si costituiranno Enti Paritetici per la formazione e l'addestramento professionale nel settore delle costruzioni denominati “EFEI - Ente Scuola di Formazione Professionale della Edile Cassa".
Obiettivo generale dell'Ente scuola è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, impiantistica, recupero di edilizia urbana, innovazioni tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti. A livello territoriale saranno operativi gli Uffici provinciali dell'EFEI, abbinati agli uffici della Edile Cassa operanti per provincia, i quali avranno una propria organizzazione funzionale e gestionale. Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente paritetico bilaterale, relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un OPP con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.
Gli OPP, formati da un minimo di 6 a un massimo di 12 componenti sono designati pariteticamente dalle Parti. Tali Organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in mento a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 20, D.lgs. n. 626/94). Gli OPP si adopereranno, con iniziative di promozione e sollecitazione in collaborazione diretta con le strutture provinciali EFEI, affinché le imprese e i datori di lavoro assicurino, nel loro interesse e dei lavoratori, una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai propri posti di lavoro e alle specifiche mansioni svolte.
Statuto Ente di Formazione Edile Interregionale (EFEI)
Obiettivo generale degli Enti scuola EFEI è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, impiantistica, recupero di edilizia urbana, innovazioni tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'EFEI:
(a) attua le iniziative decise congiuntamente tra le parti sociali costituenti, in materia di formazione professionale in un quadro di politica attiva del lavoro nel settore delle costruzioni;
(b) promuove e coordina, nell'ambito delle iniziative di formazione professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati;
(c) è strumento ampio di promozione del lavoro nel settore delle costruzioni in ciò rivolgendosi non solo ai lavoratori occupati, ma anche a coloro, in particolare ai giovani, in cerca di occupazione qualificata sia in campo operaio che tecnico e impiegatizio. In tale contesto l'EFEI può operare centralmente e perifericamente in accordo diretto con le Autorità pubbliche, gli Enti, gli Organismi territorialmente competenti;
(d) promuove e cura i rapporti generali con le diverse Istituzioni nazionali, internazionali compresa la CEE per quel che attiene i programmi formativi;
(e) raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possano comunque interessare la formazione professionale, redige i programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni e incontri per lo studio dei problemi interessanti l'istruzione e la formazione professionale;
(f) promuove in proprio e/o in committenza studi di ricerca volti a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto, in riferimento alle evoluzioni produttive, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.
Il Consiglio d’amministrazione è nominato in misura paritetica dalle Organizzazioni imprenditoriali e da quelle sindacali costituenti l'EFEI. Il Consiglio d’amministrazione è costituito da un minimo di 9 a un massimo di 21 membri. Il Consiglio d’amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto a un voto. Le riunioni del Consiglio d’amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. I membri del Consiglio d’amministrazione durano in carica un biennio e possono essere confermati. I membri del Consiglio nominati restano in carica fino alla scadenza del biennio salvo eventuali dimissioni o indegnità comportamentale nei confronti dell'EFEI. In tal caso l'Associazione di appartenenza provvederà alla indicazione del sostituto che manterrà la carica fino alla scadenza del biennio originario. Il Consiglio di amministrazione su designazione delle parti costituenti elegge tra i propri membri un presidente e 2 vice presidenti. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno 1/3 dei membri. Il Consiglio d’amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente senza eccezioni di sorta. Il Consiglio d’amministrazione ha facoltà di procedere ad acquisti, permute e alienazione mobiliari e immobiliari, di fare qualsiasi operazione presso le Banche, l'Istituto di emissione e ogni altro ufficio pubblico o privato. Il Consiglio di amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare tutti o parte delle proprie attribuzioni e poteri al presidente e/o ai vice presidenti, determinando il contenuto della delega. Il Comitato di Presidenza è costituito dal presidente e dai vice presidenti. Il presidente dalle Organizzazioni dei lavoratori, i 2 vice presidenti dalle Organizzazioni degli imprenditori. Spetta al Comitato di Presidenza nella persona del presidente, predisporre la convocazione e i lavori di qualsiasi istanza organizzativa dell'Ente. Qualsiasi atto concernente l'attività economica, finanziaria e amministrativa (prelievo, erogazione e movimento dei fondi) deve essere effettuato con firma del presidente. Per l'espletamento delle attività tecniche e operative funzionali al perseguimento di ruolo dell'EFEI e del raggiungimento dello scopo sociale l'EFEI potrà dotarsi di una struttura adeguata al perseguimento dei suoi scopi e rappresentativa di tutte le parti costituenti. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione all'infuori dei suoi componenti. Il direttore provvede, sotto la vigilanza del presidente e dei vice presidenti all'organizzazione e alla direzione dell'Ente di Formazione Professionale. Le attribuzioni e l'eventuale compenso del direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Le entrate dell'Ente sono costituite:
(a) dai contributi e dalle sovvenzioni pubbliche ad esso spettanti in rapporto alla sua attività;
(b) da ogni altra somma che venga devoluta all'Ente e dalle somme incassate per atti di liberalità a qualsiasi titolo;
(c) dagli eventuali finanziamenti, contributi, erogazioni a diverso titolo e sopravvenienze attive provenienti da Organismi, pubblici e privati, inerenti l'attività oggetto dello scopo sociale dell'EFEI.
Le entrate dell'Ente sono gestite dal Consiglio di amministrazione, il quale entro 4 mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario predispone e approva il bilancio dell'Ente, stato patrimoniale, conto economico e relazione del Consiglio d’amministrazione. I revisori dei conti, che costituiscono il Collegio, esercitano le attribuzioni e hanno i poteri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 CC in quanto applicabili e sono obbligati a riferire al Consiglio d’amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento delle loro funzioni. Il Collegio dei revisori esamina il bilancio consuntivo dell'EFEI per controllarne la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni 3 mesi e ogniqualvolta il presidente dei revisori dei conti lo ritenga opportuno. Esso è costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti. Un componente effettivo verrà designato di comune accordo e assumerà la carica di presidente. Due componenti (1 effettivo e 1 supplente) saranno nominati dai rappresentanti del cartello imprenditoriale; Due componenti (1 effettivo e 1 supplente) saranno nominati dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Le attività di formazione saranno indirizzate a:
- giovani disoccupati o inoccupati da avviare al lavoro nel settore edilizio;
- lavoratori e personale dipendente da imprese;
- lavoratrici per un inserimento nel settore edilizio;
- lavoratori del settore edilizio, posti in mobilità e utilizzati in LSU;
- lavoratori disoccupati e inoccupati del settore edilizio.
I partecipanti ai corsi di formazione, dopo aver superato con esito favorevole esame finale, avranno diritto al rilascio di attestato con indicazione del corso frequentato. Il finanziamento degli Enti di formazione EFEI e degli OPP avverrà con un contributo a carico delle imprese definito territorialmente e in misura compresa tra lo 0,2% e l'1% calcolato sugli elementi della retribuzione e versato con modalità definite dalle Organizzazioni territoriali. La percentuale versata dalle figure professionali di ASPP e RSPP sarà utilizzata per organizzare la formazione obbligatoria quinquennale.
L'EFEI - Enti Scuola operanti, i Dipartimenti di Facoltà universitarie e le Associazioni operanti a livello nazionale interessati alla materia “sicurezza e salute in ambiente di lavoro” in relazione alla particolare attenzione che merita la questione sicurezza sul Lavoro , costituiscono un “Ente Bilaterale di Formazione e Ricerca denominato Istituto Nazionale Sicurezza Lavoro (Inasil)” con compiti di ricerca, studio, progettazione e formazione che operi a livello nazionale con funzione di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei RSPP e ASPP, dei tecnici, esperti, periti, etc. relativamente alla prevenzione e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08), e in particolare nel cantieri temporanei e mobili (D.lgs. n. 81/08, titolo IV).
L’Inasil costituito a livello nazionale si attiverà territorialmente per elaborare convenzioni e programmi didattici per corsi di formazione nel settore edile finanziati da Comuni, Province regionali, Regioni, ASL, DPL, FSE, Ordini e Collegi professionali ed Enti Istituzionali vari.
Istituto Nazionale Sicurezza Lavoro (Inasil)
Ente bilaterale di formazione e ricerca:

Obiettivo generale dell’Inasil è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di ricerca, studio, promozione e formazione, in materia di sicurezza del lavoro non solo nel settore delle costruzioni, impiantistica, recupero di edilizia urbana, innovazioni tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti, ma in tutti i campi del mondo del lavoro.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Inasil:
(a) attua le iniziative decise congiuntamente tra le parti sociali, l’Università e le Associazioni costituenti, in materia di formazione e ricerca sulla sicurezza del lavoro in un quadro di politica attiva del lavoro sicuro;
(b) promuove e coordina, nell'ambito delle iniziative di formazione professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati e non, dei RSPP e ASPP;
(c) promuove e cura i rapporti generali con le diverse Istituzioni nazionali, internazionali compresa la CEE per quel che attiene i programmi formativi;
(d) raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possano comunque interessare la formazione professionale, redige i programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni e incontri per lo studio dei problemi interessanti la sicurezza sul lavoro;
(e) promuove in proprio e/o in committenza studi di ricerca volti a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative, in riferimento alle evoluzioni produttive, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.
Il Consiglio d’amministrazione è nominato per il 50% in misura paritetica dalle parti sociali e il restante 50% da Dipartimenti universitari e Associazioni nazionali che si occupano di sicurezza e salute.
Fac simile Atto Costitutivo Organismo Paritetico Provinciale [...]

Allegato A)
Statuto dell’organismo paritetico provinciale di
Titolo I: Costituzione - Durata - Sede - Scopi
Art. 1 - Costituzione e denominazione.

Il presente Statuto riguarda l’Organismo Paritetico Provinciale di __________________, in appresso in breve OPP ___________________, in attuazione di quanto previsto dal CCNL cod. 162 Ministero del lavoro e delle politiche sociali Prot. n. 9038 dell’8.4.08, Div. Generale della Tutela e della condizione di lavoro, Div. IV.

Art. 2 - Sede e durata.
L’OPP ha sede provinciale in ____________________(____), via _____________ n.___. Possono essere costituite altre sedi territoriali previa richiesta e autorizzazione dell’OPP. La durata è indeterminata nel tempo e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Finalità e scopi dell’OPP.
L’OPP ha come finalità nel proprio ambito territoriale:
- svolgere, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti delle Imprese, Piccole e Medie Imprese, Lavoratori autonomi e delle rispettive parti sociali costituenti l’OPP ai sensi dell’art. 10, D.lgs. n. 81/08;
- promuovere, validare e collaborare ad azioni di formazione/informazione dei lavoratori, artt. 36 e 37, D.lgs. n. 81/08 e ai soggetti della sicurezza ai vari livelli quali datori di lavoro, dirigenti, preposti, ASPP/RSPP, RLS, lavoratori, responsabili dei lavori e coordinatori sicurezza nei cantieri;
- collabora alla formazione dei lavoratori e dei RLS ai sensi dell’art. 37, comma 12), D.lgs. n. 81/08;
- produrre materiali informativi di supporto sulle tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili sviluppando ricerche in collaborazione con altri enti;
- svolgere attività di consulenza e verifica nei cantieri edili per ottimizzare al meglio i livelli di sicurezza e salute;
- supportare le imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 51, comma 3), D.lgs. n. 81/08;
- l’accesso ai luoghi di lavoro congiuntamente al RLS nel caso di infortunio grave;
- l’effettuazione, con personale con specifiche competenze tecniche, nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni di sopralluoghi finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell’art. 51, comma 6), D.lgs. n. 81/08;
- la comunicazione alle Aziende-Imprese e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti del RLS territoriale ai sensi dell’art. 51, comma 8), D.lgs. n. 81/08;
- la redazione annuale di una relazione sull’attività svolta dagli RLST dell’OPP da inviare al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l’Inail ai sensi dell’art. 52, D.lgs. n. 81/08;
- Organismo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione ai sensi del CCNL, territoriale e ai sensi dell’art. 51, comma 2), D.lgs. n. 81/08.
A tal fine l’Organismo Paritetico Provinciale:
(a) effettua studi, ricerche, raccolta ed elaborazione dati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sviluppa iniziative promozionali;
(b) collabora con enti e organismi pubblici e privati che si occupano di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
(c) promuove la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di informazione in materia di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
(d) organizza corsi di formazione normati e non normati rivolti a tutte le figure della sicurezza esclusivamente con l’EFEI (Ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione) rilasciando attestazione di formazione registrato nell’anagrafe nazionale e firmato congiuntamente EFEI-OPP;
(e) promuove la formazione di professionisti specificamente qualificati, idonei a dare applicazione alla normativa della sicurezza e igiene del lavoro e ad istruire le maestranze del settore edile e delle costruzioni;
(f) l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
(g) l’assistenza alle imprese finalizzata alla attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute;
(h) svolge un servizio di vigilanza e consulenza a favore delle imprese edili per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
(i) trasmette una relazione annuale sulla propria attività al Comitato regionale di coordinamento ai sensi dell’art. 51, comma 7), D.lgs. n. 81/08.

Titolo II: Organi dell’OPP - Composizione - Poteri
Art. 4 - Organi dell’OPP.

Gli Organi dell’OPP sono:
(a) il coordinatore
(b) la Segreteria

Art. 5 - Gestione dell’OPP.
L’OPP è composto da un minimo di 6 membri ad un massimo di 14 membri così designati:
- 50% membri dalle Organizzazioni imprenditoriali
- 50% membri dalle Organizzazioni dei lavoratori

Art. 6 - Durata dell'incarico.
I membri dell’OPP durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati, con comunicazione scritta da tutte le parti sociali. È però data facoltà alle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

Art. 7 - Decadenza.
Decadono dalla carica i membri dell’OPP che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle sedute.

Art. 8 - Poteri dell’OPP.
L’OPP è convocato dal coordinatore ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più 1 dei componenti. Ciascun membro ha diritto a 1 voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.
Spetta all’OPP:
(a) provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
(b) curare ogni altro adempimento posto a suo carico dal CCNL e contratti e accordi collettivi territoriali;
(c) approvare, su proposta del coordinatore, il piano generale della attività nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e di prevenzione da svolgere; tale piano sarà predisposto tenendo conto degli orientamenti del mercato e dei bisogni di formazione rilevati a livello territoriale;
(d) compiere tutti gli altri atti ed assumere le iniziative che valgono a raggiungere i fini statutari.

Art. 9 - Commissioni tecniche.
L’OPP può istituire una “Commissione tecnica per la formazione” e una “Commissione tecnica per la prevenzione infortuni”. Entrambe le Commissioni saranno composte rispettando il principio di pariteticità. Nelle Commissioni potranno essere inseriti consulenti esterni, scelti dall’OPP, di provata esperienza e specializzati nel campo della formazione e della sicurezza. Le Commissioni, ognuna per le rispettive materie di competenza, ha compiti esclusivamente consultivi di studiare e predisporre le iniziative da sottoporre alla decisione dell’OPP, nonché di provvedere ad eventuali studi su incarico dell’OPP stesso. Le Commissioni si riuniscono su convocazione del coordinatore. Alle riunioni delle Commissioni partecipa il segretario dell’OPP con il compito di verbalizzare le proposte da sottoporre all’OPP, tramite il coordinatore.

Art. 10 - Coordinatore e Segretario.
L’Organismo Paritetico Provinciale (OPP)(previsto dal CCNL) elegge un coordinatore e un segretario rappresentanti pariteticamente le parti imprenditoriali e sindacali.
Il segretario (di parte datoriale o sindacale in relazione al coordinatore) provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte dai componenti dell’OPP stesso e a produrre copia degli atti per ciascun componente del medesimo.
Spetta al coordinatore di sovrintendere alla applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni dell’OPP. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’acquisizione, l’erogazione e il movimento di fondi dell’OPP deve essere effettuato con firma del coordinatore.
Il coordinatore presiede l’OPP, ha la firma sociale e lo rappresenta legalmente di fronte ai terzi e in giudizio.

Art. 11 - Libro verbali dell’OPP.
È istituito il libro dei verbali delle riunioni dell’OPP la cui tenuta viene affidata al segretario. Nel libro sono trascritti gli argomenti trattati e le delibere assunte in ciascuna riunione. Ciascun verbale deve essere sottoscritto dal coordinatore e dal segretario.

Titolo III - Gestione economico-finanziaria
Art. 12 - Finanziamenti.

L'attività dell’OPP viene finanziata dalle quote spettanti scaturite dal CCNL e integrativi, da contributi della UE, dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche o private, convenzioni, erogazioni, finanziamenti di ogni natura, donazioni e lasciti testamentari, proventi di servizi vari resi a terzi.
Attinge per il sostegno delle attività e della formazione dei RLST al Fondo di sostegno alla Piccola e Media Impresa, ai RLST e alla pariteticità costituito presso l’Inail ai sensi dell’art. 52, D.lgs. n. 81/08.
Inoltre, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l’OPP utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per accedere ai finanziamenti disposti da Enti Pubblici e/o dal Fondo Sociale Europeo.

Art. 13 - Fondo e spese.
Le somme di cui all'art. 13 sono fatte confluire in un conto corrente intestato a “Organismo Paritetico Provinciale di ___________________ in breve OPP __________________”.

Art. 14 - Esercizio finanziario e bilanci.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. I bilanci di esercizio preventivo e consuntivo sono predisposti dal coordinatore sulla base delle risultanze contabili fornite dalla segreteria e approvati dall’OPP. Una copia del bilancio sarà consegnata all’EFEI (Ente paritetico bilaterale nazionale per la formazione).

Titolo IV - Segreteria
Art. 15 - Segretario.

È istituita la funzione di segretario. Il segretario collabora con il coordinatore per il conseguimento degli scopi statutari. Partecipa alle riunioni dell’OPP e delle Commissioni tecniche e redige i relativi verbali. Organizza, inoltre, il lavoro amministrativo dell’OPP favorendo l'attuazione delle delibere e delle Commissioni tecniche. Predispone l'invio delle convocazioni e quant'altro gli venga richiesto dall’OPP.

Titolo V - Disposizioni finali
Art. 16 - Interpretazioni e controversie.

Qualsiasi situazione inerente alla interpretazione e alla applicazione del presente Statuto è rimandata all'esame delle Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Le controversie saranno definite presso il competente foro di _______________________.

Art. I/O-5: Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Formazione di base per lavoratori edili di primo ingresso - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e territoriale - Piani di sicurezza - Formazione effettuata da EFEI - OPP - Parti sociali.
Le Parti concordano la piena attuazione dell'art. 15, D.lgs. n. 81/08 sulle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che sono:
(a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
(b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive della azienda, nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e della organizzazione del lavoro;
(c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
(d) il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
(e) la riduzione dei rischi alla fonte;
(f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
(g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
(h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
(i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
(l) il controllo sanitario dei lavoratori;
(m) l’allontanamento del lavoratore dalla esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
(n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
(o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
(p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
(q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
(r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
(s) la partecipazione e consultazione dei RLS;
(t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
(u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
(v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
(z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Obblighi dei lavoratori:

1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2) I lavoratori devono in particolare:
(a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
(b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
(c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
(d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al RLS;
(f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
(h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
(i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
1) Il RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei RLS avviene secondo le modalità di cui al punto 6).
2) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.
3) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto alla voce Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
4) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5) Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6) L’elezione dei RLS aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro della salute, sentite le Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7) In ogni caso il numero minimo dei RLS di cui al punto 2) è il seguente:
(a) 1 RLS nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
(b) 3 RLS nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
(c) 6 RLS in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei RLS è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8) Qualora non si proceda alle elezioni previste dai punti 3) e 4), le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori territoriali e di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST):
1) Il RLST esercita le competenze del RLS di cui al punto “Attribuzioni del RLST” e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS.
2) Le modalità di elezione o designazione del RLST di cui al punto 1) sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3) Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo di cui all’articolo.
4) Per l’esercizio delle proprie attribuzioni il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2). Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’Organismo paritetico.
5) Ove l’azienda impedisca l’accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al RLST, questi lo comunica all’Organismo paritetico o, in sua mancanza, all’Organo di vigilanza territorialmente competente.
6) L’Organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.
7) Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
8) L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo:
1) RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
(a) i porti di cui all’art. 4, comma 1), lett. b), c) e d), legge 28.1.94 n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
(b) Centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del ministro dei trasporti 18.10.06 n. 3858;
(c) impianti siderurgici;
(d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
(e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
2) Nei contesti di cui al comma precedente il RLS di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
1) Il RLS:
(a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
(b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
(c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
(d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
(e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
(f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
(g) riceve una formazione adeguata;
(h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
(i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
(l) partecipa alla riunione periodica;
(m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
(n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
(o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2) Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3) Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del “documento di valutazione dei rischi”.
4) I RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.
5) L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri gestionali.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o RSA a seconda dei casi) - non in prova con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria attività nelle unità lavorative. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50, D.lgs. n. 81/08, appositi permessi retribuiti pari a 6 ore annue nelle unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti, nonché pari a 8 ore annue nelle unità lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.
Nelle unità lavorative che occupano da 15 a 50 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50, D.lgs. n. 81/08, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante. Per le aziende, imprese con più di 50 dipendenti le ore di permessi retribuiti sono 32.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), e), d), g), i) ed l) dell'art. 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:
1) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
(a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza;
(b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2) La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al punto 1) sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del TU D.lgs. n. 81/08 (15.5.08).
3) Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al punto 2).
4) La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
(a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio della utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
(b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
(c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5) L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6) La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o alla insorgenza di nuovi rischi.
7) I preposti ricevono, a cura del datore di lavoro e in azienda, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
(a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
(b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
(c) valutazione dei rischi;
(d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8) I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione della emergenza devono ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa della emanazione delle disposizioni di cui al comma 3), art. 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del ministro dell’interno 10.3.98, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7.4.98, attuativo dell’art. 13, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
9) Il RLS ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
10) Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
(a) principi giuridici comunitari e nazionali;
(b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
(c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
(d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
(e) valutazione dei rischi;
(f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
(g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
(h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
11) La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Organismi paritetici provinciali ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
12) Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
13) Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1), lett. i), D.lgs. 10.9.03 n. 276 e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli Organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.
Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e territoriale:
1) Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (o territoriale) sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS); tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
2) I rappresentanti per la sicurezza (o territoriale) sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.
Formazione effettuata da EFEI - OPP - Parti Sociali:
Dalla constatazione che nei cantieri edili in genere, e in particolare ove si effettuano lavorazione nel settore dei lavori edili effettuati dai privati, i lavoratori non hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, esplicato il loro diritto-dovere dell'elezione del RLS.
Ove ciò è stato fatto si è evidenziato che risulta pressoché impossibile ai datori di lavoro applicare le norme di legge che regolano la formazione del RLS (32 ore di corso sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, durante l'orario di lavoro e a spese del datore di lavoro) in quanto spesso sia la durata dei cantieri stessi che la non effettiva contemporaneità per zone locali rendono difficile l'organizzazione funzionale dei corsi stessi per il numero esiguo di eventuali partecipanti.
Per ovviare a ciò le parti contraenti il presente contratto, ritenendo prioritaria la formazione in materia di sicurezza e salute al RLS e RLST e ai lavoratori in genere che è elemento indispensabile per ridurre ed eliminare gli incidenti nei cantieri edili concordano, sin da ora, la priorità di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza e salute nel luoghi di lavoro per RLS (32 ore), RLST (64 ore), datori di lavoro (24 ore) e lavoratori (16 ore di base e specifica di cantiere (4, 8, 12) ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
Formazione di base per lavoratori:
Ogni impresa edile, Cooperativa e impresa artigiana, se deve assumere un lavoratore che per la prima volta si inserisce a livello lavorativo nel settore edile, dovrà provvedere alla sua formazione di base attraverso la frequenza di un corso di base di 16 ore prima di iniziare a lavorare nel cantiere edile.
Saranno organizzati dei percorsi formativi di base di 16 ore da frequentare prima dell’inizio del rapporto di lavoro per garantire sicurezza e salute ai lavoratori che entrano in cantiere per la prima volta. I corsi formativi organizzati a laboratori(formazione pratica di base, lavori di gruppo, ‘role playning, problem solving, video clip, verifiche dell’apprendimento, etc.) di 16 ore sono lo strumento concreto che l’EFEI Ente Paritetico Bilaterale ha individuato per ridurre le malattie professionali, gli infortuni e le morti bianche nei cantieri. La frequenza dei corsi finalizzata a una formazione utile e pratica è una opportunità per avviare al lavoro edile in cantiere manodopera più consapevole e in grado di governare i rischi con la consapevolezza degli accadimenti che possono causare danni gravi alla salute, alla incolumità e incidenti mortali. Molta attenzione, quindi, per l’immissione al lavoro edile di lavoratori “inesperti”, di cui molti stranieri, che dovranno eseguire procedure spesso non note e ad interloquire in una lingua sconosciuta.
Partecipazione e organizzazione dei corsi:
La partecipazione ai corsi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sarà a titolo gratuito per i datori di lavoro e lavoratori iscritti alle Edili Casse Autonome. I corsi di formazione saranno organizzati dagli Enti di Formazione Edile (EFEI) e a livello provinciale dagli OPP utilizzando una quota percentuale (definita dalla contrattazione territoriale) dei contributi, a carico del datore di lavoro, previsti per la formazione professionale. I corsi saranno svolti nel periodo e orario in accordo con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tutte le parti sociali che hanno sottoscritto questa variazione e integrazione del CCNL cod. 162 possono organizzare tutte le tipologie di percorsi formativi normati e non normati esclusivamente con EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione) e con l’OPP (Organismo Paritetico Provinciale) (ove presente) rilasciando attestato di formazione registrato nell’anagrafe nazionale e firmato congiuntamente con EFEI. Il regolamento organizzativo dei corsi viene in appresso evidenziato.
Prevenzione e sicurezza del lavoro:
Le Parti concordano l'esigenza prioritaria di promuovere e sviluppare una cultura sistematica della prevenzione per l'igiene e la sicurezza adottando tutti i mezzi idonei e informativi per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edilizio.
Le Parti ritengono fondamentale la cooperazione per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni. Nel campo della formazione che sarà attuata tramite le parti sociali, l’EFEI e gli OPP, molta attenzione sarà posta alla formazione nel campo dell'igiene e sicurezza, nei luoghi di lavori e in particolare nei cantieri temporanei e mobili, a tutti gli operatori del settore (datori di lavoro, RLS, RLST e lavoratori).
Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'EFEI (Ente paritetico bilaterale), relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.
Regolamento organizzazione corsi EFEI / OPP / Parti Sociali
EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione):

L’EFEI effettua la progettazione didattica e realizza direttamente e/o in collaborazione con gli Organismi Paritetici Provinciali (OPP) e parti sociali i corsi sotto elencati per i quali i due ENTI (EFEI e OPP) sono riconosciuti quale soggetti formatori ‘ope legis’ ai sensi del D.lgs. n. 81/08.
Il “progettista didattico” sviluppa l’architettura di un intervento formativo con:
- obiettivi formativi e didattici dell’intervento
- contenuti, metodologie di conduzione e metodologie di valutazione
- fasi di svolgimento, tempi e loro articolazione
- aspetti organizzativi e logistici
In relazione alla organizzazione dei corsi l’EFEI definisce e approva il programma didattico del corso, predispone nella programmazione didattica la valutazione dell’apprendimento (tramite le varie tipologie di verifiche iniziali, intermedie e finali redatte ed effettuate dai docenti interni e/o direttore-tutor) e al rilascio dei relativi attestati di frequenza, nonché alla predisposizione di una unica modulistica amministrativa e didattica. La programmazione corsuale e la modulistica relativa è messa a disposizione degli OPP e delle parti sociali.
Corsi normati e non normati:
(A) corsi per RSPP - addetti al SPP e aggiornamento: l’EFEI e l’OPP hanno titolo per l’organizzazione di corsi di cui all’art. 32, comma 4), D.lgs. n. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni 14.2.06;
(B) corsi “coordinatore sicurezza” nei cantieri e aggiornamento: l’EFEI e l’OPP hanno titolo per l’organizzazione di corsi per “coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” in base a quanto previsto dall’art. 98, comma 2) con i contenuti di cui all’allegato XIV, D.lgs. n. 81/08;
(C) corsi montaggio e smontaggio ponteggi/accesso e posizionamento mediante funi - aggiornamento: l’EFEI e l’OPP hanno titolo per l’organizzazione di corsi di cui all’ art. 136, comma 8) (montaggio ponteggi) e art. 116, comma 4) e i contenuti di cui all’allegato XXI, D.lgs. n. 81/08;
(D) corsi "informazione-formazione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, RLS, RLST, primo soccorso e antincendio”: l’EFEI e l’OPP hanno titolo per l’organizzazione di corsi di cui agli artt. 36 e 37, art. 34, D.lgs. n. 81/08, DM n. 388/03 e DM 10.3.98.
Compiti dell’organismo paritetico provinciale (OPP):
L’OPP, rappresentato dal coordinatore, effettua l’organizzazione, gestione e amministrazione dei corsi di cui sopra. Sono fatte salve le competenze specifiche dell’EFEI in particolar modo nel rilascio dell’attestato di frequenza finale e nella costituzione dell’Anagrafe Nazionale della Formazione. L’OPP dispone delle caratteristiche strutturali e logistiche, nonché delle capacità organizzative, gestionali e amministrative per lo svolgimento di corsi e attività formative. L’OPP può svolgere i corsi di cui in premessa sia presso la propria sede sia in altre sedi ritenute idonee.
Corsi di formazione a livello territoriale
L’OPP può organizzare e svolgere i corsi di cui prima (A, B, C, D) sia direttamente e/o in collaborazione con le parti sociali costituenti l’EFEI e l’OPP che devono svolgersi secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tutti i corsi prevedono, prima del rilascio dell’attestato di frequenza, l’esame finale di verifica dell’apprendimento.
Per lo svolgimento dei corsi devono essere utilizzate modulistica, programmi e contenuti predisposti dall’EFEI. I corsi sono organizzati sulla base di un calendario redatto autonomamente dall’OPP che ne informa e ne comunica tutti gli elementi necessari all’EFEI, tramite l’apposita modulistica e procedure.
Le parti sociali a livello provinciale concordano con l’OPP affinché i corsi di cui prima possano essere svolti, presso sedi decentrate del territorio provinciale curandone gli aspetti organizzativi e gestionali.
Direttore-tutor, segreteria didattica e docenti
L’OPP o le parti sociali se organizzatori dei corsi designa:
- un direttore-tutor (responsabile del percorso formativo) che è in grado di agire autonomamente per individuare e contattare quanti hanno un ruolo nel percorso formativo. Sa condurre verifiche interattive individuali e di gruppo, elaborare griglie di pre-analisi, di valutazione finale e ‘in itinere’. Coordina, controlla e misura le azioni già progettate gestendo le risorse disponibili. Segue e implementa il percorso di formazione in modo diretto e in stretto rapporto con i docenti-formatori e con i partecipanti. È uno specialista di contenuti, esperto di processi formativi che sa integrare adeguatamente le proprie competenze professionali con le esigenze del percorso formativo affidatogli per il raggiungimento degli obiettivi definiti. Il direttore-tutor del corso sarà docente-formatore interno, avrà l’incarico di presidente della Commissione docenti interni e presiede le operazioni relative alle verifiche finali. I docenti-formatori devono possedere obbligatoriamente una esperienza almeno biennale nella formazione e in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La scelta dei docenti è delegata al direttore-tutor;
- una Segreteria didattica con compiti organizzativi, firme dei partecipanti e supporto all’attività corsuale per i corsi che sono svolti dallo stesso o in collaborazione e nelle sedi ritenute idonee e opportune.
Vigilanza e controllo
Il direttore-tutor e la Segreteria didattica esercitano per conto di EFEI, OPP e parti sociali le attività di vigilanza, supervisione e controllo di tutte le attività didattiche formative.
Organizzazione corsi:
Tipologie dei corsi di formazione

I corsi di formazione sono suddivisi in 3 categorie principali:
(a) corsi normati da leggi di esclusiva titolarità EFEI, OPP e parti sociali che possono essere svolti solo da soggetti accreditati od operanti ‘ope legis’;
(b) corsi con prove pratiche;
(c) altri corsi.
A) Corsi per RSPP, ponteggi, coordinatore sicurezza cantieri e altri eventuali normati dall’evolversi della legislazione
L’EFEI è un Ente Paritetico Bilaterale Formatore Nazionale riconosciuto ‘ope legis’ ai sensi del D.lgs. n. 81/08 per lo svolgimento dei corsi per ASPP/RSPP, nonché per addetti e preposti al montaggio di ponteggi e per coordinatori della sicurezza nei cantieri; può organizzare qualunque tipologia di corsi normati e non normati.
Le parti sociali e gli OPP come Enti Paritetici Bilaterali nel settore delle costruzioni possono organizzare qualunque tipologia di corsi normati e non normati.
Le parti sociali che intendono organizzare corsi devono comunicarlo all’OPP territorialmente competente.
B) Corsi con obbligo di prove pratiche
(1) corsi antincendio, rischio medio e alto, che richiedono esercitazioni pratiche svolte da un “istruttore” che ne attesta la regolarità;
(2) corsi di primo soccorso che richiedono esercitazioni pratiche svolte da personale medico o infermieristico e che ne attesta la regolarità.
C) Altri corsi di informazione e di formazione sulla sicurezza
Si tratta di tutti i corsi di Informazione e di Formazione attuati in base a quanto previsto dagli artt. 36 e 37, D.lgs. n. 81/08 e altre leggi e norme specifiche, nonché corsi su aspetti culturali e specifici sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Tutte le parti sociali e gli OPP nello svolgimento di corsi di formazione che portano sull’attestato il logos EFEI sono obbligati ad osservare le seguenti disposizioni:
(1) adottare il programma dei corsi e la modulistica predisposta dall’EFEI;
(2) i docenti-formatori dei corsi devono possedere una esperienza nel settore della prevenzione e sicurezza nel lavoro almeno biennale;
(3) ogni attestato è emesso da EFEI congiuntamente all’OPP territorialmente competente e firmato in originale dal direttore del corso.
Organizzazione corsi: Corsi normati (ASPP/RSPP, ponteggi, funi, coordinatore sicurezza):
1) adottare il programma didattico e modulistica predisposti da EFEI;
2) il corso può essere organizzato direttamente dall’OPP e in collaborazione con le parti sociali;
3) l’OPP o la parte sociale designa una Segreteria didattica (compiti organizzativi, firme dei partecipanti e supporto all’attività corsuale) e il direttore del corso che predispone il programma completo di svolgimento del corso (date presunte e docenti-formatori);
4) il direttore del corso predispone con i docenti interni la redazione e la effettuazione delle verifiche (iniziali, intermedie e finali) svolge azione di vigilanza e controllo sull’attività didattica. Lo stesso è formatore interno e presidente della Commissione d’esame finale;
5) l’attestato è firmato con firma digitale dal presidente EFEI e dal coordinatore dell’OPP e in originale dal direttore del corso che assume tutte le responsabilità inerenti allo svolgimento regolare del corso;
6) sull’attestato è inserito il logo dell’EFEI e dell’OPP;
7) qualora il corso è svolto in collaborazione con le parti sociali sarà inserito nell’attestato anche il logos della parte sociale organizzatrice.
Organizzazione corsi ASPP/RSPP
(a) progettazione del percorso formativo da parte di EFEI;
(b) individuazione di un direttore del corso e Segreteria didattica (OPP o parte sociale);
(c) docenti con almeno 2 anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza.
Modulo A ASPP/RSPP
- idoneità alla prosecuzione del percorso formativo mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite;
- elaborazione delle prove di competenza del gruppo docente supportato dal direttore/tutor del corso.
Modulo B ASPP/RSPP
Verifiche:

(1) intermedie
(2) finale: simulazioni/colloqui
L’elaborazione delle prove è di competenza del gruppo docente supportato dal direttore/tutor del corso.
Modulo C RSPP
Verifiche:

(1) intermedie
(2) finale: test/problem solving
Certificazioni:
L’accertamento dell’apprendimento viene effettuato da una Commissione di docenti interni e il presidente (direttore del corso) formula il giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Le verifiche intermedie rientrano nell’orario complessivo di ciascun modulo.
N.B.: Le verifiche finali sono al di fuori del monte ore complessivo.

L’11.11.08, alle ore 15 presso la sede di Confimpreseitalia di Roma, via Veturia 45 e oggi 20.11.08, alle ore 11 presso la sede di UCI di Roma, via in Lucina 10, tra Confimpreseitalia - Roma, Uci - Roma, Assocostruttori - Roma, Capimed - Roma, Cila - Roma, Usae - Roma, Usae - Fnle - Roma, Cepi-Uci - Roma, Firas Spp - Roma, Federsicurezza - Roma, Cosnil- Roma, Silse - Roma, Aspim - Roma

Protocollo d’intesa sul contratto collettivo nazionale di lavoro
In vigore dal 16 aprile 2008 al 16 aprile 2012, per i lavoratori e impiegati della piccola, media industria e impresa edile, dell’artigianato edile e affini, delle cooperative del settore edilizio.

Si sottoscrive il presente protocollo d’intesa per la sottoscrizione per rinnovo del CCNL per i lavoratori e impiegati della piccola, media industria e impresa edile, dell’artigianato edile e affini, delle cooperative del settore edilizio, regolarmente firmato e depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - divisioni IV e in vigore dal 16.4.08; codificato con il codice n. 162.
Le Parti nel sottoscrivere per rinnovo il CCNL in oggetto si impegnano:
in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente CCNL che viene accettato per totale e incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine in 20 copie in originale.
Le Parti convengono che il presente CCNL sottoscritto e rinnovato è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le Organizzazioni confederazioni e Federazioni autonome datoriali e dei lavoratori dipendenti del settore delle costruzioni edilizie e affini che lo ritenessero opportuno e che si impegnano a dare il massimo della diffusione del CCNL presso le proprie basi associative e iscritti.
Infine le parti delegano Assocostruttori - Roma, Usae-Fnle con sede in Roma, via XX settembre 89 e Confimpreseitalia con sede in Roma, via Veturia 45 a depositare il presente atto, di cui il CCNL è parte integrante, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a norma delle leggi vigenti.
Si autorizza Usae-Fnle e Confimpreseitalia a stampare e diffondere il presente CCNL.

Edile Cassa Nazionale (ECN)
Essa è lo strumento per l’attuazione per le materie di cui appresso, dei Contratti e Accordi collettivi stipulati fra le Associazioni, nonché fra le Organizzazioni territoriali ed esse rispettivamente aderenti.
L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alla ECN sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni di cui al comma 1) e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alla ECN stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi e inscindibili tra loro e pertanto non è ammesso il parziale adempimento. Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione.
Il contributo può essere stabilito in maniera diversa nel caso di specifiche esigenze finanziarie degli uffici territoriali della ECN, accertate dall’Organismo nazionale.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contributo a carico dell’operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento della ECN.
La ECN è amministrata da un Comitato di gestione nominato in misura paritetica dalla Organizzazione dei datori di lavoro, da un lato, e dalla Organizzazione dei lavoratori dall’altro.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei Fondo della ECN deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale. Il presidente del Consiglio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiale dei conti.
Le presentazioni della ECN sono stabilite dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti della disponibilità dell’esercizio accertate dal Consiglio d’amministrazione.
Le prestazioni della ECN per i casi di malattia anche professionale e infortunio sul lavoro sono disciplinate dall’allegato che forma parte integrante del presente articolo.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali sono portate a conoscenza della ECN per l’automatica e integrale applicazione. Gli Organi della ECN sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie dagli accordi nazionali medesimi.
I bilanci consuntivi, situazioni patrimoniali, conto economico, accompagnati dalla relazione del presidente della ECN e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le associazioni nazionali contraenti si riservino di specificare di comune accordo, devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla loro approvazione alle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei competenti il Consiglio di amministrazione della ECN.
Entro i 30 giorni le Organizzazioni si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine al presidente della ECN, il quale ne darà lettura al Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.
B) Con l’iscrizione alla ECN i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente CCNL, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del Regolamento della ECN stessa, con l’impegno di osservare integralmente gli obblighi e oneri derivanti dai contratti, accordi e atti normativi medesimi.
C) Con l’iscrizione alla ECN i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale.
A carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,10% degli elementi della retribuzione maggiorato del 23% per i datori di lavoro e in eguale misura a carico degli operai.
L’importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a proprio carico, alla ECN con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo.
La ECN provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
Il regolamento di attuazione della ECN circa la totalità delle somme percentuali da accantonare stabilirà per ogni tipo di prestazione le modalità di accantonamento e il regime in base al quale sottoporre ad accantonamento, totale o parziale, le somme necessarie alle prestazioni.
Certificazione di regolarità contributiva
La ECN è tenuta alla emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della ECN stessa.
1) La ECN per il tramite della Commissione di certificazione istituita è tenuta a richiesta ad emettere la certificazione di genuinità dell’appalto, nei confronti delle imprese per le quali è stata emessa la certificazione di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle Parti a livello nazionale.
2) La responsabilità nel rischio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura;
(a) l’istruttoria viene affidata alla responsabilità del direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell’ufficio di presidenza;
(b) il presidente in quanto legale rappresentante della ECN firma le certificazioni relative.
3) Le Parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva esclusivamente alle Casse edili per le quali opera la reciprocità.
Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle casse edili
In via sperimentale, la ECN è tenuta a verificare la congruità della incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.
La congruità deve essere misurata secondo parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dalla impresa principale e dalle imprese subappaltatrici.
Entro il 14.4.08, con accordo nazionale, le parti sociali nazionali determinano:
(a) i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavori;
(b) l’individuazione della quota dei lavori su cui commisurare i parametri;
(c) il regime di solidarietà tra impresa principale e le imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino inferiori al parametro di congruità predefinito;
(d) gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte della ECN la verifica di congruità;
(e) la procedura per l’eventuale contenzioso;
(f) i termini di verifica della sperimentazione.
La disciplina sperimentale di cui al presente articolo cessa alla scadenza di 1 anno dalla data di stipula del presente accordo. A tale scadenza le Parti decideranno sulla disciplina definitiva della congruità e sulla armonizzazione della normativa.
Norma premiale per i versamenti in Edile Cassa Nazionale
A decorrere dall’1.10.08 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l’impresa versa alla ECN il meccanismo premiale previsto dall’art. 29, legge n. 341 dell’8.8.95 (di conversione del DL n. 244/95) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi delle aziende edili.
Le Parti annualmente procederanno al monitoraggio dell’andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all’orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla ECN a norma delle disposizioni di legge e del CCNL, salve le esimenti di cui al citato art. 29, legge n. 341/95 e successive integrazioni.
Per disciplinare le modalità attuativi dell’adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del CCNL n. 162 di settore approveranno entro il 30.6.05 il Regolamento di attuazione della estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributivi versati alla ECN.
Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi di qui seguito elencati:
(a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
(b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della ECN;
(c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente etc.) a cui sarà collegato il beneficio contributivo dovranno essere attestati dall’Ente Scuola Edile EFEI e dei CPT di settore;
(d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla ECN;
(e) nella ipotesi in cui la ECN accerti che l’impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l’impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l’irregolarità per i 6 mesi successivi.
A tal fine si costituiranno Enti paritetici per la formazione e l'addestramento professionale nel settore delle costruzioni denominati “EFEI - Ente Scuola di Formazione Professionale della Edile Cassa Autonoma”.
Saranno definiti gli OPP (Enti bilaterali ai sensi dell'art. 20, D.lgs. n. 626/94) che in simbiosi diretta con gli Enti Scuola EFEI, a livello provinciale, si faranno promotori della organizzazione di corsi per la sicurezza e salute per tutti gli operatori interessati (D.lgs. n. 626/94) e inoltre promuoveranno corsi di 60 e 120 ore per “Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori”, per “Responsabile dei lavori” (D.lgs. n. 494/96 e successive).
Gli OPP avranno un ruolo importante e di sostegno per la contrattazione territoriale, ponendo quasi esclusiva attenzione alla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.
Le parti contraenti si impegnano a fare rispettare ai propri iscritti il presente CCNL a tutti i livelli territoriali per tutto il periodo della sua validità.
In riferimento a quanto sopra detto e convenuto tra le Parti si stipula il presente CCNL, da valere in tutto il territorio nazionale, per i lavoratori dipendenti della piccola, media industria e impresa edile, dell'artigianato edile e affini, delle Cooperative nel settore edilizio che svolgono le lavorazioni edili in appresso descritte:
Campo di applicazione:
- realizzazione di lavori edili, stradali, marittimi, acquedotti, gasdotti, forestali, impianti idrici e irrigui, lavori di bonifica;
- costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
- interventi di ristrutturazione e riammodernamento di strutture interne ed esterne;
- interventi di ristrutturazione e restauro su complessi edilizi e opere d'arte di notevole interesse storico e/o artistico;
- realizzazione di lavori elettrici in genere, linee aeree, cabine elettriche, illuminazione di qualsiasi tipo, scavi e collocazione di cavi, palificazioni;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione realizzata in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni etc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, carboni etc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature vane di servizio;
- lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
- lavori di segnaletica stradale, gestione e manutenzione della rete delle reti impiantistiche (idriche, fognarie, metano, etc.);
- costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione etc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione e irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione o installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato etc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve e altri materiali; o costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- costruzione di linee elettriche e telefoniche;
- scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia etc.;
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- movimenti di terra: scavi, sterri, riporti, adattamento o riadattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni etc.;
- cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte e incoerenti e cave di argilla;
- costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento etc.), riparazione, demolizione di:
* strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
* strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
* impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fiume (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche etc.);
* ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento negli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari;
- costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili;
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato; tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà;
- sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri etc.), che vi è addetto, e alle dipendenze di una impresa edile.
Incontri informativi tra le parti:
Gli incontri verranno effettuati a livello nazionale, regionale e provinciale sugli argomenti e questioni in appresso specificate:
Livello nazionale:
annualmente gli Organismi nazionali di categoria della piccola, media impresa, artigiani edili, cooperative edili e dei lavoratori si confronteranno per verificare lo stato e le prospettive di sviluppo del settore.
In relazione alle leggi nazionali emanate saranno discusse ed eventualmente approvate delle iniziative da intraprendere per favorire e incrementare lo sviluppo del settore delle costruzioni edili.
Livello regionale:
semestralmente, su richiesta di una delle Parti, le Organizzazioni regionali di categoria della piccola, media impresa, artigiani edili, cooperative edili e dei lavoratori si confronteranno in riferimento ai provvedimenti legislativi emanati regionalmente, discutendo ed eventualmente approvando iniziative che consentano di stipulare convenzioni con gli enti preposti per favorire il credito agevolato.
Le parti contraenti si impegnano per una formazione professionale adeguata e qualificata rivolta in modo particolare ai disoccupati, inoccupati e per i lavoratori in mobilità tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente regionale.
Livello territoriale:
il livello territoriale coincide con quello provinciale. Le Parti si incontreranno semestralmente per esaminare le prospettive economiche e il livello occupazionale territoriale.
Scopo di tali incontri saranno le problematiche relative alla formazione, alla riqualificazione con particolare attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/94) e nei cantieri temporanei e mobili.
Trattamenti di integrazione salariale […]
Mobilità
[…]

Parte I - Regolamento per gli operai
Art. O-4 - Orario di lavoro.

Per l'orario di lavoro valgono le norme legislative con le varie deroghe ed eccezioni.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere. Se l'impresa, artigiano e cooperativa per reali esigenze produttive ripartisce su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato sarà corrisposta una maggiorazione dell'8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto C), art. O-17.
Resta salvo quanto previsto dall'art. O-6 in materia di recupero.
Nell’effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei vari mesi dell'anno le Parti, entro i limiti dell'art. 8, RD 10.9.23 n. 1955 e RD 19.9.23 n. 1957, potranno fissare per 4 mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma precedente il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. O-16 del presente contratto.

Art. O-5 - Addetti a lavorazioni discontinue o di attesa o guardania e custodia.
I lavori discontinui, di semplice attesa o custodia sono quelli elencati nella tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 48 ore settimanali.
[…]
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. O-4.
L'operaio che effettua la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposta, oltre il regolare compenso, una 'una tantum’ di E 4,00 giornaliere.

Art. O-6 - Riposi settimanali e compensativi, sospensioni e riduzione di lavoro - lavoro a turni - recuperi.
Riposi settimanali
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quando siano applicabili alle imprese, artigiani e cooperative e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato; gli elementi della retribuzione di cui al punto C), art. O-17 sempre che non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. O-16, punto n).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
Riposi annui
I lavoratori hanno diritto a riposi annui individuali di 88 ore per ogni anno solare, nel seguente modo:
(a) i permessi per complessive 88 ore potranno essere usufruiti nell'arco dell'anno, preferibilmente nei mesi invernali, in considerazione delle condizioni meteorologiche, coordinandoli con il meccanismo della CIG INPS;
(b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali per un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre.
Tali permessi maturano in misura di 1 ora ogni 36 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai di cui alle lett. a) e b), art. O-5 i permessi individuali maturano rispettivamente in misura di 1 ora ogni 56 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
[…]
I permessi sono concessi a richiesta dell'operaio, tenendo conto delle esigenze di lavoro. Nel caso in cui le ore di cui al comma 1) non vengano in tutto o in parte usufruite il lavoratore ha comunque diritto alla corresponsione da parte della Edile Cassa Autonoma degli importi accantonati a suo favore.
Per le ore di lavoro in tal modo prestato resta fermo l'accantonamento di cui all'art. O-15.
I lavoratori turnisti potranno usufruire di permessi individuali - con le stesse modalità - di cui al comma 1), lett. b) del presente articolo - per complessive 88 ore. Pertanto i permessi individuali maturano nella misura di 1 ora ogni 36 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzato dagli istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
[…]
Sospensioni riduzioni di lavoro […]
Lavoro a turni

Se si evidenziano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, oppure si ha l'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti per una più rapida esecuzione dei lavori, allora tra il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Recuperi […]

Art. O-9 - Lavoro a cottimo.
Le norme che regolano il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, sono in appresso descritte.
Gli apprendisti non possono essere adibiti a lavorazioni retribuite a cottimo o comunque a incentivo o in serie, tranne che eccezionalmente per il tempo strettamente necessario all'addestramento, e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Il lavoro a cottimo può essere individuale o collettivo con divieto del datore di lavoro di affidare a intermediari, siano questi dipendenti o terzi o Società anche cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
[…]
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori interessati, assistiti ove esistano dalle rappresentanze sindacali.
Gli aspetti da concordare saranno quelli relativi alla:
- composizione della squadra, per cottimi collettivi, con l'indicazione nominativa dei partecipanti, delle rispettive qualifiche e mansioni;
- descrizione puntuale delle lavorazioni da effettuare;
- unità di misura di cottimo assunta per la formazione della tariffa e per la sua liquidazione;
- valore monetario della tariffa di cottimo per unità di misura.
Le tariffe di cottimo divengono definitive solo dopo un periodo di assestamento concordato.
[…]

Art. O-10 - Divieto di cottimo e di mediazione nelle prestazioni lavorative.
Nelle lavorazioni in genere e nel lavoro a cottimo sono vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. Non si potrà fare ricorso a prestazione di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, se i lavoratori medesimi siano organizzati e costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato.

Art. O-11 - Regole per l'utilizzo di manodopera negli appalti e nei subappalti.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto; è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine e attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze commesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio ponteggi, impianti vari, gru, etc.).
Si intende per:
(a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
(b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
(c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
(a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
(b) alle situazioni anormali prevedibili.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro si assicura che:
(a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
(b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
(a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
(b) alle situazioni anormali prevedibili.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile che, nella effettuazione delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili e affini, è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente CCNL e negli accordi locali di cui all'art. O-25.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile sono tenute a comunicare alla Edile Cassa Autonoma competente, per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione della impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione della impresa di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali, redatta su modulistica messa a disposizione dalla Edile Cassa Autonoma.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa, l'artigiano e la cooperativa appaltante o subappaltante sono tenute a comunicare per il tramite della propria Associazione al Sindacato territoriale la denominazione della impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, la durata presumibile dei lavori e il numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione della impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi territoriali, redatta secondo la modulistica concordata tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite della Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 30 giorni e comunque prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto. L'impresa, l'artigiano e la cooperativa edile appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nel campo di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo del presente CCNL.
Qualunque controversia, da far valere nei confronti del datore di lavoro appaltante o subappaltante deve, a pena di scadenza, essere segnalata entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dal lavoratore all'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) di cui all'art. 20, D.lgs. n. 626/94.
Il rappresentante sindacale aziendale ha poteri d'intervenire nei confronti della impresa, per il tramite l'Organizzazione territoriale aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della normativa per l'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

Art. O-16 - Disposizioni per lavoro supplementare o straordinario, notturno e nelle festività - indennizzo per lavori speciali, in condizioni di disagio e rischiosi: lavoro supplementare o straordinario.
[…]
Si considerano notturne le ore effettuate dalle ore 22 alle 6.
Il lavoro festivo è quello effettuato nei giorni festivi di cui all'art. O-14, escluso il lavoro domenicale con riposo settimanale.
[…]
Lavori in condizioni disagiate
I lavoratori che effettuano lavorazioni in condizioni disagiate in appresso evidenziate avranno corrisposte le indennità sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto C), art. O-17 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Lavorazioni varie

Tabella unica nazionale

Situazioni extra

a) lavori eseguiti con pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezzora (compresa la prima mezzora)

4

5

b) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli addetti all'utilizzo dei martelli) limitatamente agli addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango

5

5

d) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori ferroviari

8

15

e) lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, laghi e fiumi

8

15

f) lavori di scavo in cimiteri a contatto con tombe

8

 

h) lavori di pulizia degli stampi metallici in fabbriche di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura (riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi), crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

 

i) lavori eseguiti in fabbriche di prefabbricazione, ove con l'impiego di aria compressa ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati è tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio

10

10

l) lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura o in altre condizioni di disagio

11

17

m) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, etc.)

12

20

n) lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 3,50 e se presentino condizioni di effettivo disagio

13

 

o) costruzione di piani inclinati con pendenza del 50% e oltre

13

20

p) lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

23

q) lavori in acqua nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dal datore di lavoro l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro la stessa o melma di altezza superiore a cm. 10

16

28

r) lavori su scale aeree tipo porta

17

35

s) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 5 dal piano terra o dal tetto del fabbricato stesso

17

35

costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 8 metri

19

35

u) lavori per fognature nuove in galleria

19

35

v) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20

35

z) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40

x) costruzione di pozzi a profondità oltre m. 8

22

40

y) lavori in pozzi neri preesistenti

27

55

In situazione extra si trovano le seguenti province: Reggio Calabria, Crotone, Ragusa, Siracusa, Macerata, Parma, Arezzo e Genova.
Ai lavoratori che effettuano lavorazioni con i piedi dentro il getto di calcestruzzo o simili, il datore di lavoro deve fornire i necessari dispositivi di protezione individuali.
Lavori in galleria
Per i lavoratori addetti ad esecuzioni lavorative in galleria viene prevista una indennità determinata dalle Associazioni territoriali, per la provincia di propria competenza, entro il valore max sotto indicato:
- per i lavoratori addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Il personale addetto a lavori in galleria in condizioni di eccezionale disagio (forti getti d'acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 50%; gallerie con sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre km. 2 dall'imbocco) può promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non maggiore del 20%.
Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Per i lavoratori addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione viene prevista una indennità del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto C), art. O-17 per tutte le ore di lavoro prestate.

Art. O-20 - Custodia degli utensili, regole d'uso delle attrezzature di lavoro e macchinari.
L'operaio deve utilizzare diligentemente e conservare in buono stato arnesi, attrezzi, macchine e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportare nessuna modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Se si effettuano modifiche arbitrarie agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto messo a sua disposizione allora il datore di lavoro potrà rivalersi, in caso di danno, sulle sue competenze, previa contestazione dell'addebito.
Per utilizzare utensili e materiale occorrente ogni operaio deve farne richiesta al suo capo-squadra o se non esiste al datore di lavoro. In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare, al personale incaricato, tutto quanto ha ricevuto in consegna temporanea.

Art. O-25 - Contrattazione territoriale.
La contrattazione integrativa territoriale è a livello provinciale. Le Organizzazioni sindacali territoriali effettueranno la contrattazione territoriale con validità quadriennale, definendo:
- l'orario normale di lavoro fissato tenendo conto delle condizioni ambientali meteorologiche;
- l'indennità per lavori in condizioni disagiate (alta montagna, galleria, etc.);
- il valore integrativo dell'elemento economico provinciale;
- i parametri attuativi dell'accantonamento alla Edile Cassa Autonoma;
- l'ambito territoriale oltre il quale è applicabile la trasferta;
- il regolamento per i servi di mensa e trasporto o le indennità retributive;
- l'arco temporale per usufruire delle vacanze annuali.
[…]

Parte II - Regolamento per impiegati
Art. I-3 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro rispetta le norme di legge con le eccezioni e le deroghe contrattuali. L'orario normale contrattuale sarà ripartito su 5 giorni settimanali.
Se il datore di lavoro, per reali esigenze produttive, ripartisce su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dell'art. I-4. Il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere si attiene all'orario di lavoro dettato per gli operai di produzione dall'art. O-5, parte Operai e dagli accordi integrativi territoriali. Il lavoro oltre gli orari contrattuali (straordinario) dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive di cui all'art. I-6.

Art. I-6 - Indennità di maneggio denaro, per trasferta e uso di mezzo proprio, per lavori speciali in condizioni di disagio, per lavoro straordinario e festivo a favore di personale non soggetto a limiti di orario.
[…]
Lavori in condizioni di disagio
Gli impiegati che prestano la loro opera continuamente in condizioni di disagio come gli operai alta montagna, cassoni ad aria compressa, galleria), spetta:
A) se le lavorazioni sono in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavorazioni in alta montagna, lo stesso trattamento per alloggio e vitto. Le percentuali vanno calcolate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. I-4;
B) se le lavorazioni sono in galleria: una indennità di E 13,00 mensili.
Sono considerati personale direttivo (esclusi dalla limitazione dell'orario di lavoro) quello preposto alla direziono tecnica o responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, RD 10.9.23 n. 1955).
Al personale predetto spetta una indennità […]
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Le ore di lavoro straordinario sono quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro.
L'impiegato (sia tecnico o amministrativo) non può rifiutarsi, nei limiti consentiti dalla legge, di eseguire lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo salvo evidenti e giustificati motivi di impossibilità.
Il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo è autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi d'urgenza, nel quali si dovrà effettuare appena risulta possibile. Il datore di lavoro, ogni 15 giorni, dovrà confrontare e mettere per iscritto con gli interessati le ore o i giorni di lavoro supplementare e straordinario effettuato.
[…]
Sono ore notturne quelle che vanno dalle ore 22 e le 6.
[…]

Art. I-9 - Riscossione della retribuzione, Festività annuali e riposo settimanale, Vacanze annuali.
[…]
Festività annuali e riposi settimanali
[…]
Il riposo settimanale verrà goduto di domenica. Se la domenica cade in turni regolari di lavoro allora essa verrà considerata lavorativa mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato festivo.
[…]
Riposi compensativi
L'impiegato ha diritto di usufruire in 1 anno di riposi compensativi pari a 88 ore. I riposi compensativi maturano in misura di 1 ora ogni 20 di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere, i riposi compensativi sono pari nell'anno a 48 ore. I riposi compensativi maturano in misura di 1 ora ogni 36 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Sono calcolate le ore di assenza per malattia e infortunio (certificate), per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il riposo è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze lavorative. I riposi maturati entro il 31 dicembre di ogni anno solare possono essere utilizzati e goduti entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se si verifica il non godimento dei riposi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. I-4.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle 7 festività soppresse dell'art. 1, legge 5.3.77 n. 54, salvo quanto previsto dal comma seguente.
[…]

Art. I-15 - Aspettativa, doveri e disciplina.
[…]
Doveri e disciplina
Il prestatore di lavoro dipende gerarchicamente dal datore di lavoro, che è il capo dell'impresa (art. 2086 CC). Egli deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse della impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina di lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione della impresa, o farne uso in modo da poter recare ad esse pregiudizio.
Gli impiegati dovranno osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
Il datore di lavoro informerà gli impiegati sulla propria organizzazione tecnica e disciplinare.
Inoltre segnalerà il suo superiore diretto, a cui ciascun impiegato deve rivolgersi per avere disposizioni inerenti l'organizzazione lavorativa.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze e avere cura dei macchinari e strumenti a loro affidati e utilizzati.

Art. I-17 - Licenziamenti.
[…]
Il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente:
(A) per riduzione di personale;
(B) per giustificato motivo (con preavviso ai sensi dell'art. 3, legge 15.7.66 n. 604) che sottende un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti alla attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
(C) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto C).
Se il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto C) il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 8 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti 2 commi sono i seguenti:
(1) insubordinazione o gravi offese verso i diretti superiori;
(2) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali, data la loro natura, renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
(3) qualsiasi atto di natura colposa che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza e la salute nel cantiere, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature a materiali e altro;
[…]
(5) allontanamento senza giustificato motivo del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
(6) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
(8) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nell’anno precedente.

Parte III - Regolamento per i quadri
Art. Q-1 - Regolamentazione per i Quadri.

La categoria dei Quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi della impresa, artigiana o cooperativa. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni, tale obbligo si applica anche ai responsabili Servizi di Prevenzione e Protezione. Viene riconosciuta la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. […] Per quanto non evidenziato dalla presente regolamentazione valgono, per i Quadri, le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.
Livello 8.
La categoria dei Quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi della impresa. Per effetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 195/03, che ha modificato l’art. 8, D.lgs. n. 626/94, ove vengono stabiliti i percorsi formativi obbligatori per l’acquisizione dei requisiti professionali per lo svolgimento dei ruoli di Responsabili Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), pertanto sono inquadrati al livello 8 i lavoratori incaricati a ricoprire il ruolo di RSPP e muniti della certificazione attestante l’espletamento dei relativi obblighi formativi. È un livello previsto per le Cooperative operanti nel settore edilizio.
Livello 7.
Sono di questo livello gli impiegati con funzioni direttive preposti dalla Direzione, con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a coordinare e dirigere l’attuazione dei programmi con responsabilità dei risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi della impresa, artigiana o cooperativa. Per effetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 195/03 che ha modificato l’art. 8, D.lgs. n. 626/94, ove vengono stabiliti i percorsi formativi obbligatori per l’acquisizione dei requisiti professionali per lo svolgimento dei ruoli di addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), pertanto livello 7 i lavoratori incaricati a ricoprire il ruolo di ASPP e muniti della certificazione attestante l’espletamento dei relativi obblighi formativi.

Ente di formazione edile interregionale e organismi paritetici per la prevenzione infortuni
Premessa
Le parti contraenti concordano sulla importanza fondamentale della formazione professionale dei lavoratori del settore edilizio al fine di contribuire sia ad un miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro oltre ad un aumento delle capacità produttive e professionali delle imprese, artigiani e cooperative. A tal fine si costituiranno Enti Paritetici per la formazione e l'addestramento professionale nel settore delle costruzioni denominati “EFEI-Ente Scuola di Formazione Professionale della Edile Cassa”.
Obiettivo generale dell'Ente scuola è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, impiantistica, recupero di edilizia urbana, innovazioni tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti. A livello territoriale saranno operativi gli Uffici provinciali dell'EFEI, abbinati agli uffici della Edile Cassa operanti per provincia, i quali avranno una propria organizzazione funzionale e gestionale. Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente paritetico bilaterale, relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale (OPP) con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.
Gli OPP, formati da un minimo di 6 a un massimo di 12 componenti sono designati pariteticamente dalle Parti. Tali Organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 20, D.lgs. n. 626/94). Gli OPP si adopereranno, con iniziative di promozione e sollecitazione in collaborazione diretta con le strutture provinciali EFEI, affinché le imprese e i datori di lavoro assicurino, nel loro interesse e dei lavoratori, una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai propri posti di lavoro e alle specifiche mansioni svolte.
Ente di formazione edile interregionale (EFEI)
Obiettivo generale degli Enti scuola EFEI è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, impiantistica, recupero di edilizia urbana, innovazioni tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'EFEI:
(a) attua le iniziative decise congiuntamente tra le parti sociali costituenti, in materia di formazione professionale in un quadro di politica attiva del lavoro nel settore delle costruzioni;
(b) promuove e coordina, nell'ambito delle iniziative di formazione professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati;
(c) è strumento ampio di promozione del lavoro nel settore delle costruzioni, in ciò rivolgendosi non solo ai lavoratori occupati, ma anche a coloro, in particolare ai giovani, in cerca di occupazione qualificata sia in campo operaio che tecnico e impiegatizio. In tale contesto l'EFEI può operare centralmente e perifericamente in accordo diretto con le Autorità pubbliche, gli Enti, gli Organismi territorialmente competenti;
(d) promuove e cura i rapporti generali con le diverse Istituzioni nazionali, internazionali compresa la CEE per quel che attiene i programmi formativi;
(e) raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possano comunque interessare la formazione professionale, redige i programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni e incontri per lo studio dei problemi interessanti l'istruzione e la formazione professionale;
(f) promuove in proprio e/o in committenza studi di ricerca volti a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto, in riferimento alle evoluzioni produttive, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.
Il Consiglio d’amministrazione è nominato in misura paritetica dalle Organizzazioni imprenditoriali e da quelle sindacali costituenti l'EFEI. Il Consiglio d’amministrazione è costituito da un minimo di 9 a un massimo di 21 membri. Il Consiglio d’amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Ciascun componente ha diritto a un voto. Le riunioni del Consiglio d’amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti. I membri del Consiglio d’amministrazione durano in carica un biennio e possono essere confermati. I membri del Consiglio nominati restano in carica fino alla scadenza del biennio salvo eventuali dimissioni o indegnità comportamentale nei confronti dell'EFEI. In tal caso, l'Associazione di appartenenza provvederà all'indicazione del sostituto che manterrà la carica fino alla scadenza del biennio originario. Il Consiglio di amministrazione su designazione delle parti costituenti elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente. Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno 1/3 dei membri. Il Consiglio d’amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente senza eccezioni di sorta. Il Consiglio d’amministrazione ha facoltà di procedere ad acquisti, permute e alienazione mobiliari e immobiliari, di fare qualsiasi operazione presso le Banche, l'Istituto di Emissione e ogni altro ufficio pubblico o privato. Il Consiglio di amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare tutti o parte delle proprie attribuzioni e poteri al presidente e/o al vice presidente, determinando il contenuto della delega. Il Comitato di Presidenza è costituito dal presidente e dal vice presidente. Il presidente dalle Organizzazioni imprenditoriali, il vice presidente dalle Organizzazioni dei lavoratori. Spetta al Comitato di Presidenza predisporre la convocazione e i lavori di qualsiasi istanza organizzativa dell'Ente. Qualsiasi atto concernente l'attività economica, finanziaria e amministrativa (prelievo, erogazione e movimento dei Fondi) deve essere effettuato con firma abbinata da presidente e vice presidente. Per l'espletamento delle attività tecniche e operative funzionali al perseguimento di ruolo dell'EFEI e del raggiungimento dello scopo sociale l'EFEI potrà dotarsi di una struttura adeguata al perseguimento dei suoi scopi e rappresentativa di tutte le parti costituenti. Il direttore è nominato dal Consiglio d’amministrazione all'infuori dei suoi componenti. Il direttore provvede, sotto la vigilanza del presidente e del vice presidente alla Organizzazione e alla Direzione dell'Ente di Formazione professionale. Le attribuzioni e l'eventuale compenso del direttore sono stabiliti dal Consiglio d’amministrazione. Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio d’amministrazione. Le entrate dell'Ente sono costituite:
(a) dai contributi e dalle sovvenzioni pubbliche ad esso spettanti in rapporto alla sua attività istituzionale;
(b) da ogni altra somma che venga devoluta all'Ente e dalle somme incassate per atti di liberalità a qualsiasi titolo;
(c) dagli eventuali finanziamenti, contributi, erogazioni a diverso titolo e sopravvenienze attive provenienti da Organismi, pubblici e privati, inerenti l'attività oggetto dello scopo sociale dell'EFEI. Le entrate dell'Ente sono gestite dal Consiglio d’amministrazione, il quale entro 4 mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario predispone e approva il bilancio dell'Ente, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione del Consiglio d’amministrazione. I Revisori dei Conti, che costituiscono il Collegio, esercitano le attribuzioni e hanno i poteri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 CC in quanto applicabili e sono obbligati a riferire al Consiglio d’amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento delle loro funzioni. Il Collegio dei Revisori esamina il bilancio consuntivo dell'EFEI per controllarne la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni 3 mesi e ogniqualvolta il presidente dei Revisori dei Conti lo ritenga opportuno. Esso è costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti. Un componente effettivo verrà designato di comune accordo e assumerà la carica di presidente. Due componenti (1 effettivo e 1 supplente) saranno nominati dai rappresentanti del cartello imprenditoriale; 2 componenti (1 effettivo e 1 supplente) saranno nominati dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Le attività di formazione saranno indirizzate a:
- giovani disoccupati o inoccupati da avviare al lavoro nel settore edilizio;
- lavoratori e personale dipendente da imprese;
- lavoratrici per un inserimento nel settore edilizio;
- lavoratori del settore edilizio, posti in mobilità e utilizzati in LSU;
- lavoratori disoccupati e inoccupati del settore edilizio. I partecipanti ai corsi di formazione dopo aver superato con esito favorevole esame finale avranno diritto al rilascio di attestato con indicazione del corso frequentato.
Il finanziamento degli Enti di formazione EFEI e degli OPP avverrà con un contributo a carico delle imprese definito territorialmente e in misura compresa tra lo 0,2% e l'1% calcolato sugli elementi della retribuzione e versato con modalità definite dalle Organizzazioni territoriali. La percentuale versata dalle figure professionali di ASPP e RSPP sarà utilizzata per organizzare la formazione obbligatoria quinquennale.
L'EFEI-Enti Scuola operanti, i Dipartimenti di Facoltà universitarie e le Associazioni operanti a livello nazionale interessati alla materia “sicurezza e salute in ambiente di lavoro” in relazione alla particolare attenzione che merita la questione sicurezza sul Lavoro, costituiscono un “Ente Bilaterale di Formazione e Ricerca denominato Istituto Nazionale Sicurezza Lavoro (Inasil)” con compiti di ricerca, studio, progettazione e formazione che operi a livello nazionale con funzione di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei RSPP e ASPP, dei tecnici, esperti, periti, etc. relativamente alla prevenzione e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/94 e ss.mm.), e in particolare nel cantieri temporanei e mobili (D.lgs. n. 494/96 e ss.mm.).
Inasil costituito a livello nazionale si attiverà territorialmente per elaborare convenzioni e programmi didattici per corsi di formazione nel settore edile finanziati da Comuni, Province regionali, Regioni, ASL, DPL, FSE, Ordini e Collegi professionali ed Enti istituzionali vari.
Istituto Nazionale Sicurezza Lavoro (Inasil) - Ente bilaterale di formazione e ricerca
Obiettivo generale dell’Inasil è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di ricerca, studio, promozione e formazione, in materia di sicurezza del lavoro non solo nel settore delle costruzioni, impiantistica, recupero di edilizia urbana, innovazioni tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti, ma in tutti i campi del mondo del lavoro.
Per il raggiungimento dei suoi scopi Inasil:
(a) attua le iniziative decise congiuntamente tra le parti sociali, l’Università e le Associazioni costituenti, in materia di formazione e ricerca sulla sicurezza del Lavoro in un quadro di politica attiva del lavoro sicuro;
(b) promuove e coordina, nell'ambito delle iniziative di formazione professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati e non, dei RSPP e ASPP;
(c) promuove e cura i rapporti generali con le diverse Istituzioni nazionali, internazionali compresa la CEE per quel che attiene i programmi formativi;
(d) raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possano comunque interessare la formazione professionale, redige i programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni e incontri per lo studio dei problemi interessanti la sicurezza sul lavoro;
(e) promuove in proprio e/o in committenza studi di ricerca volti a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative, in riferimento alle evoluzioni produttive, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.
Il Consiglio d’amministrazione è nominato per il 50% in misura paritetica dalle parti sociali e il restante 50% da Dipartimenti universitari e Associazioni nazionali che si occupano di sicurezza e salute.

Art. I/O-3 - Occupazione femminile, tutela maternità, lavoratori svantaggiati, lavoro fanciulli.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, nonché per la tutela del lavoratore padre si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
Utilizzo di videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento le Parti concordano il rispetto della normativa specifica sull'uso degli stessi (legge [DLGS] n. 626/94).
Permessi da utilizzare per il padre lavoratore […]
Lavoratori invalidi

Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, i datori di lavoro, in ragione delle opportunità professionali che potranno manifestarsi, sono impegnati a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
Portatori di handicap
Le ditte operanti nel settore edile favoriranno, in ragione alle opportunità lavorative che potranno manifestarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, i singoli datori di lavoro ricercheranno:
(A) compatibilmente con le esigenze lavorative, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi a un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
(B) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi.
L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. I/O-4 - Occupazione di lavoratori non appartenenti alla UE. - Tutela tossicodipendenti e loro famiglie: lavoratori extracomunitari.
Con la finalità di favorire l'inserimento nel settore edilizio di lavoratori extracomunitari le Parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti di formazione edile previsti dal CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
[…]

Art. I/O-5 - Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) - Piani di sicurezza - Sicurezza e igiene.
Le Parti concordano la piena attuazione dell'art. 3, D.lgs. n. 626/94 sulle misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori che sono:
(a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
(b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
(c) riduzione dei rischi alla fonte;
(d) programmazione della prevenzione mirando a un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e organizzative dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
(e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
(f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
(g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
(h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
(i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi dì lavoro;
(l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
(m) allontanamento del lavoratore dalla esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
(n) misure igieniche;
(o) misure di protezione collettiva e individuale;
(p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
(q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
(r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
(s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione e dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
(t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Obblighi dei lavoratori
1) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di lavoro.
2) In particolare i lavoratori:
(a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
(b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
(c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e e), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS;
(e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
(f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o
(g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
(h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.
Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il RLS può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.
Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Questi si identifica nel dirigente al quale spettano i poteri gestionali.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o RSA a seconda dei casi) - non in prova con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria attività nelle unità lavorative.
La durata dell'incarico è di 3 anni.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, appositi permessi retribuiti pari a 6 ore annue nelle unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti, nonché pari a 8 ore annue nelle unità lavorative che occupano da 7 a 15 dipendenti.
.............626/94, lett. b), e), d), g), 1), e 1) non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 200 dipendenti il RLS si individua nell'ambito delle RSA.
Nelle unità lavorative che occupano da 201 a 1.000 dipendenti i RLS sono 3 nell'ambito delle RSA.
Nelle unità lavorative che occupano più di 1.000 dipendenti il numero dei RLS è pari a 6 ed eletto nell'ambito delle RSA.
Nelle unità lavorative che occupano da 15 a 50 dipendenti, per 1' espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante. Per le aziende, imprese con più di 50 dipendenti le ore di permessi retribuiti sono 32.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l), art. 19 citato non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1), lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività.
Dalla constatazione che nei cantieri edili in genere, e in particolare ove si effettuano lavorazione nel settore dei lavori edili effettuati dai privati, i lavoratori non hanno, nella stragrande maggioranza dei casi, esplicato il loro diritto-dovere della elezione del RLS.
Ove ciò è stato fatto si è evidenziato che risulta pressoché impossibile ai datori di lavoro applicare le norme di legge (legge [dlgs] n. 626/94) che regolano la formazione del RLS (32 ore di corso sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro e a spese del datore di lavoro) in quanto spesso sia la durata dei cantieri stessi che la non effettiva contemporaneità per zone locali rendono difficile l'organizzazione funzionale dei corsi stessi per il numero esiguo di eventuali partecipanti.
Per ovviare a ciò, le parti contraenti il presente contratto, ritenendo prioritaria la formazione in materia di sicurezza e salute al RLS e ai lavoratori in genere che è elemento dispensabile per ridurre ed eliminare gli incidenti nei cantieri edili concordano, sin da ora, la priorità di organizzare corsi di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per RLS (32 ore), datori di lavoro (16 ore) e lavoratori (4, 8, 12 ore) ai sensi del D.lgs. n. 626/94.
La partecipazione ai corsi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sarà a titolo gratuito per i datori di lavoro e lavoratori iscritti alle Edili Casse Autonome. I corsi di formazione saranno organizzati dagli Enti di Formazione Edile (EFEI) a livello provinciale utilizzando una quota percentuale (definita dalla contrattazione territoriale) dei contributi, a carico del datore di lavoro, previsti per la formazione professionale. I corsi saranno svolti nel periodo e orario in accordo con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Dispositivi di protezione individuale - Disposizioni di carattere generale
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo contro i rischi derivanti dall'attività svolta in un ambiente di lavoro. Non sono considerati DPI gli indumenti di lavoro ordinari, non specifici, le uniformi militari, le attrezzature per il pronto soccorso e militari, i materiali sportivi, etc.
Requisiti
I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione come le misure di protezione collettiva. Il lavoratore si può trovare di fronte a un “rischio residuo” imprevedibile e inevitabile nonostante il ricorso a provvedimenti preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le conseguenze di eventuali incidenti.
I DPI devono essere conformi a quanto previsto nel D.lgs. n. 475/92 e inoltre devono essere adeguati ai rischi da prevenire, non costituire di dipendenti dall'utilizzatore e dalla natura del lavoro svolto.
Qualora più DPI siano fomiti a uno stesso lavoratore, gli stessi devono essere reciprocamente compatibili; nel caso che un DPI debba essere utilizzato da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle norme igieniche.
I DPI devono essere utilizzati dai lavoratori soltanto nei casi previsti e previa informazione del lavoratore da parte del datore di lavoro sulla natura dei rischi e la funzione protettiva del DPI.
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1) Il datore di lavoro consulta preventivamente i RLS sui piani di sicurezza; tali RLS hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
2) I RLS sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai piani di sicurezza.
Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le Parti concordano l'esigenza prioritaria di promuovere e sviluppare una cultura sistematica della prevenzione per l'igiene e la sicurezza adottando tutti i mezzi idonei e informativi per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edilizio.
Le Parti ritengono fondamentale la cooperazione per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni. Nel campo della formazione che sarà attuata tramite gli Enti di Formazione Edile Interregionali (EFEI vedi art. I/O-8) molta attenzione sarà posta alla formazione nel campo dell'igiene e sicurezza, nei luoghi di lavori e in particolare nei cantieri temporanei e mobili, a tutti gli operatori del settore (datori di lavoro, RLS e lavoratori).
Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente di Formazione Edile Interregionale (Ente paritetico bilaterale), relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.

Art. I/O-6 - Diritto di alloggio, cucine, servizi igienici e mense aziendali: diritto di alloggio.
Se il cantiere edile è situato in località lontane da centri abitati, il datore di lavoro deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dei cantieri stessi.
Il datore di lavoro è tenuto, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente un locale cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuoco per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
Il datore di lavoro deve prevedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura di tutto quanto necessario per la preparazione delle vivande.
Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da 2 operai da nominarsi ogni 15 giorni.
Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.
Mense
Le Parti convengono di promuovere le opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori a livello di cantiere o qualora ciò non fosse possibile, a livello territoriale.
Le Parti si danno atto che la realizzazione di mense per i lavoratori comunque organizzate comporterà l'assorbimento fino a concorrenza delle somme fino ad allora corrisposte a questo titolo ai lavoratori.
Si definisce mensa la struttura deputata in una collettività alla organizzazione e al servizio di distribuzione dei pasti al personale dipendente. La cucina è il luogo ove si manipolano e preparano gli alimenti, mentre l'ambiente destinato alla consumazione dei pasti in edifici od opifici di permanenza collettiva è definito refettorio. La maggior parte delle norme poste a tutela dell'igiene dei consumatori e dei lavoratori si riferisce soprattutto alla igienicità e adeguatezza dei locali (refettorio e cucina) e degli alimenti.
Ciò premesso, occorre dire che l'organizzazione della mensa può essere diversificata in funzione della entità della utenza, delle esigenze produttive, della disponibilità di spazio.
Si possono avere, nei luoghi di lavoro, strutture “minimali” come semplici sale adibite a refettorio dotate di almeno uno scaldavivande (artt. 40 e 41, DPR n. 303/56) ove vengono consumati gli alimenti portati dal personale, servizi di mensa self-service con pasti precotti o trasportati in loco da aziende specializzate, oppure servizi di tipo “tradizionale” o self-service con alimenti preparati da annessa cucina.
Obblighi dei datori di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di realizzare almeno un refettorio nelle aziende in cui più di 30 dipendenti rimangano all'interno durante la pausa per il pasto; l'obbligo sussiste anche per le aziende con più di 20 operai ove questi siano esposti a materie insudicianti, fumi, vapori, sostanze venefiche e per i lavori all'aperto (art. 41 e 43, DPR n. 303/56).
I locali dei refettori devono essere almeno provvisti di tavoli e sedili e devono essere ben illuminati, aerati, riscaldati in inverno; i pavimenti non devono essere polverosi, le pareti devono essere intonacate e imbiancate (art. 41, DPR n. 303/56).
Il lavoratore deve avere la possibilità di conservare le vivande in luoghi adatti e di riscaldarle.
Non è ammessa la somministrazione di vino, birra o altri alcolici, salvo modiche quantità durante l'orario dei pasti (art. 42, DPR n. 303/56).
Per le imprese che effettuano lavori in sotterraneo con più di 50 dipendenti alloggiati è prescritta la istruzione di un servizio di mensa a richiesta di almeno 10 dipendenti (artt. 91 e 92, DPR n. 320/56).
Ai sensi dell'art. 29, DPR n. 327/80 i locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili dovranno sempre essere puliti e lavati dopo ogni utilizzazione. Le acque non asservite a pubblici acquedotti dovranno essere sottoposte a periodici controlli. Nei locali per la detenzione di sostanze non destinate alla alimentazione è consentita la detenzione di sostanze il cui impiego è determinato da ................ di manutenzione, disinfezione e disinfestazione di impianti e locali in quantitativi ragionevolmente necessari per tali usi.
Devono inoltre essere rispettati i relativi regolamenti comunali d'igiene.
Ai sensi dell'alt. 32 del già citato DPR i distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e di bevande devono:
- essere di facile pulizia, disinfettabili all'interno e all'esterno;
- avere superfici a contatto con gli alimenti di materiale idoneo;
- avere sorgenti interne di calore in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti;
- avere una adeguata attrezzatura che garantisca una buona conservazione delle sostanze alimentari deperibili o surgelate o delle bevande e piatti caldi con un congegno che blocchi la distribuzione in caso di variazioni abnormi della temperatura;
- essere collocati lontano da sorgenti di calore;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti o altre contaminazioni.
La installazione dei distributori deve essere comunicata alla USL, territorialmente competente.
Adempimenti amministrativi
L'esercizio di una mensa è soggetto ad autorizzazione sanitaria (art. 2, legge n. 283/62) da parte del sindaco (art. 25, DPR n. 327/80) che la concede sentiti i Servizi d'igiene della ASL territorialmente competente (che effettuano anche le attività di vigilanza congiuntamente ai Servizi veterinari e di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Le domande per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie devono contenere (art. 26, DPR n. 327/80): nome, ragione sociale e sede della impresa, ubicazione del laboratorio, stabilimento o deposito, indicazione dei generi merceologici che si intendono lavorare, confezionare o tenere in deposito, descrizione ed estremi di deposito degli eventuali marchi identificativi della impresa, l'eventuale carattere stagionale delle lavorazioni, il termine di approntamento dello stabilimento o del deposito. Le domande devono essere corredate da piante planimetriche dei locali in scala non superiore a 1:500, da una descrizione sommaria dei locali, impianti e attrezzature, da indicazioni relative:
(a) all'impianto di approvvigionamento idrico;
(b) alla idoneità della rete di distribuzione;
(c) alla documentazione sulla potabilità dell'acqua (se non asserviti a un pubblico acquedotto). I titolari di depositi all'ingrosso sono esonerati dal produrre la documentazione relativa ai punti a), b), c);
(d) all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
(e) ai sistemi scelti per assicurare salubrità e conservazione delle sostanze alimentari;
(f) ai marchi depositati (escluso i depositi all'ingrosso).
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali e degli impianti (art. 27, DPR n. 327/80) e l'impresa deve poi dare comunicazione all'autorità sanitaria di eventuali variazioni di nome, ragione sociale, sede dell'impresa, marchi depositati. Le variazioni predette comportano l'aggiornamento della autorizzazione rilasciata in precedenza, mentre le variazioni di ubicazione dello stabilimento e delle sostanze lavorate comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.
I locali devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dagli artt. 28, 29, 30 e 31, DPR n. 327/80 e, in particolare, essere sufficientemente ampi, costruiti in modo da garantire una facile e adeguata pulizia, rispondenti ai requisiti razionali sotto il profilo igienico sanitario con microclima adeguato, aerabili, con un sistema di illuminazione tale da prevenire la contaminazione degli alimenti, con pareti e superfici facilmente lavabili e disinfettabili, muniti di dispositivi idonei ad evitare la presenza di insetti e roditori, adibiti esclusivamente agli usi cui sono destinati. I locali adibiti a servizi igienici per gli ospiti e il locale antistante dotato di porta a chiusura automatica dovranno avere pareti e pavimenti impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili.
I gabinetti del personale dovranno essere in numero adeguato, dotati di acqua corrente in quantità sufficiente, di lavabo a comando non manuale, di distributori di sapone e di asciugamani non riutilizzabili. Gli spogliatoi dovranno essere forniti di armadietti individuali, lavabili, disinfettabili, a doppio scomparto.
Le docce dovranno essere in numero adeguato a seconda del tipo delle lavorazioni e del numero di addetti. Inoltre vi dovranno essere adeguati dispositivi e contenitori per assicurare un adeguato smaltimento di rifiuti e immondizie, a congrua distanza dai locali di lavorazione e in aree opportunamente protette.
Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione delle sostanze alimentari destinato a venire a contatto anche temporaneamente con alimenti o bevande, deve essere munito di idoneità sanitaria (art. 14, legge n. 283/62) attestata dalla compilazione di un libretto personale rilasciato dalla ASL territorialmente competente a validità annuale. Tale libretto deve essere conservato sul luogo di lavoro e deve essere esibito a richiesta dagli Organi di vigilanza (art. 41, DPR n. 327/80).
Il rilascio e il rinnovo del libretto sono subordinati alla esecuzione di una visita medica integrata da indagini strumentali e di laboratorio (tampone faringeo, coprocultura per salmonella, VDRL, RX torace o Tine Test) e alla effettuazione delle prescritte vaccinazioni (tifo, paratifo, tetano).
I datori di lavoro hanno l'obbligo di chiedere al personale assentatesi per malattia per oltre 5 giorni un certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio.
Inoltre (art. 42, DPR n. 327/80) negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione il personale addetto deve indossare tute o sopravvesti di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura. Tute, giacche, sopravvesti e copricapo devono essere puliti e il personale deve curare la pulizia della persona e in particolare delle mani. Infine, il trasporto delle sostanze alimentari (art. 43, DPR n. 327/80) deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e autorizzato (art. 44, DPR n. 327/80) se con cisterna o altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse, se adibito al trasporto di surgelati per distribuzione ai dettaglianti oppure al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.
Questioni interpretative
L'obbligo del libretto sanitario di cui all'art. 14, legge n. 283/62, secondo ripetuti pronunciamenti della Corte di cassazione, sussiste anche per il personale non direttamente addetto alla manipolazione o distribuzione di alimenti e bevande, che presta la propria opera nell'ambito dell'esercizio commerciale o della mensa (personale addetto al trasporto, alla pulizia di suppellettili, etc.).
L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 5, DPR n. 283/62 (presenza microrganismi aventi carica eccessiva) richiede l’esecuzione di opportuni esami di laboratorio da effettuarsi da parte della competente USL. in prima istanza, e presso l'Istituto superiore di sanità, in sede di revisione; qualora gli alimenti presentino evidenti segni esteriori di non commestibilità viene ritenuto sufficiente il semplice accertamento obiettivo da parte degli Organi sanitari di controllo.

Art. I/O-7 - Tipologie assenze e permessi.
Permessi
[…]
Durante le ore di lavoro l'operaio non può lasciare l'impresa senza regolare autorizzazione.
[…]

Art. I/O-8 - Diritto alla formazione professionale e allo studio.
Ente di formazione edile interregionale e Organismi paritetici per la prevenzione infortuni
Premessa
Le parti contraenti concordano sulla importanza fondamentale della formazione professionale dei lavoratori del settore edilizio al fine di contribuire sia ad un miglioramento qualitativo delle condizioni di lavoro oltre ad un aumento delle capacità produttive e professionali delle imprese, artigiani e cooperative.
A tal fine si costituiranno Enti Paritetici per la formazione e l'addestramento professionale nel settore delle costruzioni denominati “EFEI (Ente Scuola di Formazione Professionale della Edile Cassa)”.
Obiettivo generale dell'Ente scuola è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni, impiantistica, recupero di edilizia urbana, innovazioni tecnologiche e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti.
A livello territoriale saranno operativi gli Uffici provinciali dell'EFEI, abbinati agli uffici della Edile Cassa operanti per provincia, i quali avranno una propria organizzazione funzionale e gestionale.
Nell'ambito degli obiettivi e per gli scopi dell'Ente paritetico bilaterale, relativamente alla sicurezza sui luoghi di. lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le strutture provinciali costituiranno, su segnalazione paritetica delle Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni sindacali territoriali, un Organismo Paritetico Provinciale (OPP) con compiti di prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e in particolare nei cantieri temporanei e mobili.
Gli OPP, formati da un minimo di 6 a un massimo di 12 componenti designati pariteticamente dalle Parti, in simbiosi con le strutture provinciali dell'EFEI-Ente Scuola, avranno funzione di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro relativamente alla prevenzione e salute nei luoghi di lavoro e in particolare nel cantieri temporanei e mobili (D.lgs. n. 626/94). Tali OPP sono inoltre prima istanza di riferimento in mento a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione (art. 20, D.lgs. n. 626/94).
Gli OPP si adopereranno, con iniziative di promozione e sollecitazione in collaborazione diretta con le strutture provinciali EFEI, affinché le imprese e i datori di lavoro assicurino, nel loro interesse e dei lavoratori, una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai propri posti di lavoro e alle specifiche mansioni svolte.
La formazione deve avvenire in occasione:
(a) della assunzione;
(b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
(c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
I lavoratori incaricati della attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione della emergenza devono essere adeguatamente formati (4, 8, 12 ore).
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli OPP (art. 20, D.lgs. n. 626/94), durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Gli OPP, in collaborazione con gli Enti Scuola EFEI, a livello provinciale, si faranno promotori della organizzazione di corsi per datori di lavoro e imprese, lavoratori e RLS (D.lgs. n. 626/94).
Gli OPP avranno un ruolo importante e di sostegno alla contrattazione territoriale per la prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.
Ente di formazione edile interregionale (EFEI)
Obiettivo generale degli Enti scuola EFEI è la promozione, l'attuazione e il coordinamento su scala regionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore tecnologico e tutte le attività affini e connesse ai suddetti comparti.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'EFEI:
(a) attua le iniziative decise congiuntamente tra le parti sociali costituenti, in materia di formazione professionale in un quadro di politica attiva del lavoro nel settore delle costruzioni;
(b) promuove e coordina, nell'ambito delle iniziative di formazione professionale, la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati;
(c) è strumento ampio di promozione del lavoro nel settore delle costruzioni, in ciò rivolgendosi non solo ai lavoratori occupati, ma anche a coloro, in particolare ai giovani, in cerca di occupazione qualificata sia in campo operaio che tecnico e impiegatizio. In tale contesto l'EFEI può operare centralmente e perifericamente in accordo diretto con le Autorità Pubbliche, gli Enti, gli Organismi territorialmente competenti;
(d) promuove e cura i rapporti generali con le diverse Istituzioni nazionali, internazionali compresa la CEE per quel che attiene i programmi formativi;
(e) raccoglie ed elabora i dati, le notizie, gli elementi che possano comunque interessare la formazione professionale, redige i programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuove convegni e incontri per lo studio dei problemi interessanti l'istruzione e la formazione professionale;
(f) promuove in proprio e/o in committenza studi di ricerca volti a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto, in riferimento alle evoluzioni produttive, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti.
Il Consiglio di amministrazione è nominato in misura paritetica dalle Organizzazioni imprenditoriali e da quelle sindacali costituenti l'EFEI.
Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 9 a un massimo di 21 membri.
Il Consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
Ciascun componente ha diritto a 1 voto. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un biennio e possono essere confermati. I membri del Consiglio nominati restano in carica fino alla scadenza del biennio salvo eventuali dimissioni o indegnità comportamentale nei confronti dell'EFEI. In tal caso l'Associazione di appartenenza provvederà alla indicazione del sostituto che manterrà la carica fino alla scadenza del biennio originario. Il Consiglio di amministrazione su designazione delle parti costituenti elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno 1/3 dei membri.
Il Consiglio di amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente senza eccezioni di sorta. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere ad acquisti, permute e alienazioni mobiliari e immobiliari, di fare qualsiasi operazione presso le Banche, l'Istituto di Emissione e ogni altro ufficio pubblico o privato.
Il Consiglio di amministrazione può entro i limiti di legge delegare tutti o parte delle proprie attribuzioni e poteri al presidente e/o al vice presidente, determinando il contenuto della delega.
Il Comitato di Presidenza è costituito dal presidente e dal vice presidente. Il presidente dalle Organizzazioni imprenditoriali, il vice presidente dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Spetta al Comitato di Presidenza predisporre la convocazione e i lavori di qualsiasi istanza organizzativa dell'Ente.
Qualsiasi atto concernente l'attività economica, finanziaria e amministrativa (prelievo, erogazione e movimento dei fondi) deve essere effettuato con firma abbinata dal presidente e dal vice presidente.
Per l'espletamento delle attività tecniche e operative funzionali al perseguimento di ruolo dell'EFEI e del raggiungimento dello scopo sociale l'EFEI potrà dotarsi di una struttura adeguata al perseguimento dei suoi scopi e rappresentativa di tutte le parti costituenti.
Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione all'infuori dei suoi componenti.
Il direttore provvede, sotto la vigilanza del presidente e del vice presidente, alla organizzazione e alla descrizione dell'Ente di Formazione professionale.
Le attribuzioni e l'eventuale compenso del direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
Il direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Le entrate dell'Ente sono costituite:
(a) dai contributi e dalle sovvenzioni pubbliche ad esso spettanti in rapporto alla sua attività istituzionale;
(b) da ogni altra somma che venga devoluta all'Ente e dalle somme incassate per atti di liberalità a qualsiasi titolo;
(c) dagli eventuali finanziamenti, contributi, erogazioni a diverso titolo e sopravvenienze attive provenienti da Organismi, pubblici e privati, inerenti l'attività oggetto dello scopo sociale dell'EFEI.
Le entrate dell'Ente sono gestite dal Consiglio di amministrazione, il quale entro 4 mesi dalla scadenza dell'esercizio finanziario predispone e approva il bilancio dell'Ente, stato patrimoniale, conto economico e Relazione del Consiglio di amministrazione.
I revisori dei conti, che costituiscono il Collegio, esercitano le attribuzioni e hanno i poteri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 CC in quanto applicabili e sono obbligati a riferire al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'espletamento delle loro funzioni.
Il Collegio dei revisori esamina il bilancio consuntivo dell'EFEI per controllarne la corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente dei revisori dei conti lo ritenga opportuno.
Esso è costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti.
Un componente effettivo verrà designato di comune accordo e assumerà la carica di presidente.
Due componenti (1 effettivo e 1 supplente) saranno nominati dai rappresentanti del cartello imprenditoriale.
Due componenti (1 effettivo e 1 supplente) saranno nominati dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.
Le attività di formazione saranno indirizzate a:
- giovani disoccupati o inoccupati da avviare al lavoro nel settore edilizio;
- lavoratori e personale dipendente da imprese;
- lavoratrici per un inserimento nel settore edilizio;
- lavoratori del settore edilizio, posti in mobilità e utilizzati in LSU;
- lavoratori disoccupati e inoccupati del settore edilizio.
I partecipanti ai corsi di formazione, dopo aver superato con esito favorevole esame finale, avranno diritto al rilascio di attestato con indicazione del corso frequentato.
Il finanziamento degli Enti di formazione EFEI e degli OPP avverrà con un contributo a carico delle imprese definito territorialmente e in misura compresa tra lo 0,2% e l'1% calcolato sugli elementi della retribuzione e versato con modalità definite dalle Organizzazioni territoriali.
Gli Enti di formazione e gli OPP si attiveranno per elaborare convenzioni e programmi didattici per corsi di formazione nel settore edile finanziati da Comuni, Province regionali, Regioni, ASL, FSE, Ordini professionali ed Enti Istituzionali vari.

Art. I/O-9 - Regole per gli apprendisti, lavoro part-time e interinale, contratti di formazione e lavoro.
Apprendistato
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato a impartire o a far impartire nella sua impresa all'apprendista assunto alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato utilizzandone l'opera nella impresa medesima.
Il numero di apprendisti non può essere superiore a quello dei lavoratori qualificati e specializzati in servizio.
Il datore di lavoro che non ha alle sue dipendenze lavoratori qualificati e specializzati, o se ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Il datore di lavoro che ha meno di 3 dipendenti o non ne ha affatto, non può assumere più di 3 apprendisti.
Per le aziende artigiane edili i limiti stabiliti sono di 5 dipendenti e 9 apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti sopraindicati non si computano:
- per un periodo di 2 anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge n. 25/55 e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- i lavoratori a domicilio sempre che non superino 1/3 dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali.
Vengono invece computati:
- i dipendenti, esclusi quelli indicati precedentemente, qualunque sia l'attività svolta;
- i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nella impresa;
- i familiari dell'imprenditore (o dei soci) che svolgono il loro lavoro prevalentemente nella impresa;
- i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all'orario svolto, riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nelle aziende, con arrotondamento alla unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.
Possono essere assunti per apprendistato tutti i giovani di età tra i 16 e i 24 anni privi della qualificazione professionale oggetto del rapporto di apprendistato. Nei territori di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna l'età massima è elevata a 26 anni. Per i portatori di handicap i limiti suddetti sono elevati di 2 anni.
Per assumere un apprendista occorre essere preventivamente in possesso della autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro ed è necessario far sottoporre l'apprendista da assumere a visita sanitaria.
Le Aziende artigiane possono assumere gli apprendisti direttamente con l'obbligo di comunicazione all'Ufficio di collocamento entro 10 giorni.
[...]
Se l'apprendista ha effettuato servizio presso altre imprese allora i periodi si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione, solo se non separati da interruzioni di 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il cumulo l'apprendista deve presentare al datore di lavoro idonea documentazione giustificativa.
Il datore di lavoro, oltre alla normale registrazione sul libretto di lavoro, rilascerà un certificato che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative effettuate.
Per gli apprendisti lavoratori il periodo di apprendistato è fissato in 36 mesi e il trattamento economico non può essere inferiore alle sotto indicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base, indennità di contingenza ed elemento economico provinciale spettante alla categoria dei lavoratori qualificati:
1° semestre 60%
2° semestre 65%
3° semestre 70%
4° semestre 75%
5° semestre 80%
6° semestre 85%
L'apprendistato per gli impiegati è di anni 1 e il trattamento economico non può essere inferiore al 60% della retribuzione calcolata sul minimo di stipendio, indennità di contingenza e premio di produzione spettanti agli impiegati di III categoria.
Le ore di insegnamento complementare (art. 10, legge n. 25/55) si effettueranno di norma presso gli Enti Scuola EFEI e sono in numero di 4 ore settimanali da effettuarsi anche in orari diversi dalla normale attività.
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali (comprese le ore per l'insegnamento complementare).
Agli apprendisti lavoratori e impiegati si applicano le norme di cui agli artt. O-4 e I-3.
[…]
Lavoro part-time e interinale
[…]
Le parti contraenti ritengono che in relazione alla particolarità del settore edilizio il lavoro interinale possa essere utilizzato dai datori di lavoro, sempre rispettando la normativa vigente in materia, per utilizzazione di qualifiche altamente professionali.
Contratto di formazione e lavoro (CFL)
Nei CFL il datore ha l'obbligo di corrispondere il corrispettivo per la prestazione lavorativa e di formare il giovane. Il CFL è ritenuto dalle parti contraenti un ottimo strumento legislativo per facilitare e incrementare l'accesso dei giovani nel settore edilizio.
I datori di lavoro potranno assumere con CFL soggetti già iscritti nelle liste di collocamento di età compresa tra 16 e 32 anni.
Le tipologie previste per i CFL sono:
A) CFL mirato alla:
(1) acquisizione di professionalità intermedia
(2) acquisizione di professionalità elevata
B) CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e produttivo.
I CFL di cui alla lett. A) non possono avere una durata superiore a 24 mesi, quelli della lett. B)a 12 mesi ed entrambi rinnovabili.
Il contratto va stipulato per iscritto e una copia va consegnata al lavoratore unitamente al progetto di formazione, dal quale deve risultare la durata complessiva del contratto. La mancanza della forma scritta produce la nullità parziale del CFL con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per poter ricorrere ad assunzioni con CFL il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro e non deve, nei 12 mesi precedenti, avere proceduto a licenziamenti collettivi. Inoltre al momento della richiesta di avviamento il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori in cui il CFL sia scaduto nei 24 mesi precedenti (non si computano tuttavia i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che non abbiano accettato la conversione del contratto a tempo indeterminato).
I contratti di cui alla lett. A) devono prevedere, rispettivamente, una formazione di almeno 80 e 130 ore, da effettuarsi sul luogo di lavoro. Per i contratti di cui alla lett. B) invece la formazione minima è di 20 ore e deve riguardare la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro la prevenzione ambientale e antinfortunistica.
Le parti sociali rimarcano la volontà reciproca di utilizzare al meglio l'istituto dei CFL e dopo il deposito del presente CCNL al Ministero del lavoro e della previdenza sociale chiederanno l'esonero della procedura di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica (CRI) in attuazione da quanto disposto dal DL n. 108/91 convertito nella legge n. 169/91.
I progetti di formazione e lavoro definiti dalle parti contraenti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del lavoro e della previdenza sociale per ottenere il rilascio alle imprese associate alla parte datoriale della autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte degli Uffici Circoscrizionali per l'Impiego territorialmente competenti.
Il contratto mirato alla acquisizione di professionalità intermedie (A-1) viene consentito per il conseguimento delle professionalità del 2° livello e avrà durata di 24 mesi con previsione di una formazione teorica di 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di tipo A)-2 per acquisizione di professionalità elevate viene consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti ai livelli 3 e 4 e avrà una durata di 24 mesi prevedendo una formazione teorica di 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di tipo B) avrà durata massima di 12 mesi con formazione teorica di 20 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa ed è consentito per conseguire le qualifiche del livello 5 del presente contratto.
La formazione di carattere teorico-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro dai propri familiari collaboratori.
Ai lavoratori assunti con CFL sarà assicurato il trattamento economico e normativo di cui al presente CCNL.
[…]
Le Organizzazione territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti metteranno a disposizione dei datori di lavoro associati la modulistica di presentazione dei progetti di formazione e lavoro.
Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è diretto a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo per il reinserimento nel mercato del lavoro come previsto dalle vigenti leggi.
I lavoratori portatori di handicap ed extracomunitari e non del caso di assunzione sia a tempo determinato o indeterminato viene applicato il presente CCNL tenuto conto delle leggi vigenti.
Contratti di riallineamento […]
Legge Biagi

Per quanto riguarda le innovazioni introdotte dalla legge Biagi vengono recepite interamente dal presente CCNL

Art. I/O-11 - Diritti sindacali, definizione delle controversie; provvedimenti disciplinari, cessione e trasformazione di azienda: assemblee.
Sono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali della impresa; in presenza di locali idonei può svolgersi anche all'interno, previo accordi tra i datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Rappresentanze sindacali
RSA possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni nell'unità produttiva.
Tutela dei licenziamenti individuali […]
Provvedimenti disciplinari
[…] Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
(A) con richiamo verbale
(B) con ammonizione scritta
(C) con una multa fino al massimo di 2 ore di retribuzione
(D) con la sospensione fino a un massimo di 2 giorni
(E) con il licenziamento per mancanze
[…]
Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali della impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro e alle direttive della impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravita o recidiva, verrà inflitta la sospensione.
(F) Il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
- insubordinazione non lieve verso i superiori;
[…]
- rissa nell'interno della impresa, furto, frode e danneggiamenti volontari o con colpa di materiali della impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- lavorazione e costruzione nell'interno dell’impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi;
[…]
- recidività in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nell'anno precedente;
[…]
Cessione impresa […]

Art. I/O - 12 - Licenziamenti.
[…] Il datore di lavoro può procedere al licenziamento del dipendente:
(A) per riduzione di personale;
(B) per giustificato motivo (con preavviso ai sensi dell'art. 3, legge 15.7.66 n. 604), che sottende un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti alla attività produttiva, alla organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
(C) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro quali, ad esempio, quelli indicati sul presente punto C).
Se il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui da presente punto C), il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 8 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti 2 commi sono i seguenti:
(1) insubordinazione o gravi offese verso i diretti superiori:
(2) furto, frode, danneggi volontari o od altri reati per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
(3) qualsiasi atto di natura colposa che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza e la salute nel cantiere, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature o ai materiali e altro;
[…]
(5) allontanamento senza giustificato motivo del posto da parte del ..........;
(6) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
(8) recidività in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a 2 sospensioni nell'anno precedente.

Art. I/O-14 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori devono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.