Tipologia: Accordo RLST
Data firma: 10 settembre 2009
Parti: Collegio dei Costruttori-Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ancona
Fonte: cassaedile.ancona.it

Sommario:


Verbale di accordo

Ad Ancona il giorno 10/09/2009 presso la sede del Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona, tra il Collegio dei Costruttori della Provincia di Ancona aderente all’Ance […], e la Fillea-Cgil Provinciale […], la Filca-Cisl Provinciale […], la Feneal-Uil Provinciale […]

Premesso
• che l'art. 47 comma 3 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 prevede che "nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.’’;
• che l'art. 87 del vigente CCNL 18.06.2008 prevede che "in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.”;
• che nella Provincia di Ancona è operante dal 1984 il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni;
• che con l’accordo del 03.11.1995 viene demandata al CTP la formazione per RLS;
• che le parti hanno raggiunto il seguente accordo valido nella provincia di Ancona per tutte le imprese aderenti alla Cassa Edile di Ancona “Assistedil”.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1 - Durata RLST, modalità di designazione e di elezione
A titolo sperimentale e solo per la durata di un triennio, è istituita la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di seguito denominato RLST. 
Le parti concordano che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di sicurezza di ambiente di lavoro anche attraverso un'effettiva collaborazione con i responsabili dell'impresa volta alla prevenzione dei rischi di infortunio nei luoghi di lavoro,
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacati territoriali dei lavoratori, tale designazione sarà ratificata in apposita assemblea sindacale. Successivamente le OO.SS. invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, al Collegio Costruttori Edili della provincia di Ancona e ai Comitato Paritetico Territoriale che ne daranno comunicazione alle imprese.
I soggetti designati RLST sono individuati in conformità ad accertati requisiti di professionalità inerenti la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro e la conoscenza delle problematiche del cantiere edile.
La durata dell'incarico è di tre anni, fermo restando le ipotesi di revoca dall'incarico o di dimissioni.
Il RLST decade in ogni modo dall’incarico in caso di violazione di quanto previsto dal presente accordo.

2 - Attribuzioni
il RLST opera esclusivamente nella provincia di Ancona, con riferimento alle imprese edili in tale zona operante ed iscritte alla cassa edile di Ancona “Assistedil”, nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
Il RLST esercita le attribuzioni previste dall’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008 in particolare dovrà:
• essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva.
• essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente.
• ricevere dalle imprese, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori nei cantieri, comunicazione della messa a disposizione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche redatto dal coordinatore per la progettazione.
• ricevere dalle imprese, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori nei cantieri, della comunicazione della messa a disposizione del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08.
• partecipare alla riunione periodica dei rischi di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e, nei casi di necessità.
Con rinvio presso la sede degli RLST delle comunicazioni di cui ai punti precedenti, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano, tutti gli adempimenti a carico delle imprese si intendono espletati. Le comunicazioni vanno inoltrate su appositi moduli previsti dal CTP e approvati dalle parti.
L'attività di conoscenza, consultazione e di formulazione dei pareri sopra richiamati, può essere svolta presso la sede della azienda o unità: produttiva o presso altra sede concordata tra le parti ogni volta, ivi compresa la sede del CTP.
Nello svolgimento delle sue funzioni il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, su sua richiesta, riceve dal datore di lavoro copia del DVR e del PSC e può avvalersi anche del supporto tecnico del Comitato Territoriale Paritetico.
Per quanto di loro competenza, le imprese dovranno attivare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nei casi previsti dalla legge, direttamente, anche con l'assistenza della propria associazione datoriale, utilizzando gli appositi moduli che verranno predisposti dai Comitato Paritetico Territoriale.

3 - Accesso ai luoghi di lavoro
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriali, per lo svolgimento delle loro funzioni, ha diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni ai sensi del comma 1 lett. a art. 50 del D.Lgs. 81/2008. Ciò previa comunicazione preventiva alla impresa interessata.
Entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l’impresa anche tramite il Collegio Costruttori, concorda la data per l’accesso da tenersi nei successivi 7 giorni, compatibilmente con le esigenze organizzative / produttive.
Nel corso dell’accesso in azienda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha il diritto, per l’espletamento delle proprie funzioni, di prendere visione del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni.
Il termine di preavviso non opera in caso d’infortunio grave, in tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico.
Tutti i casi di mancato accesso in azienda saranno riportati nella relazione mensile dell'attività svolta del RLST da consegnare al CTP territoriale. Le parti convengono espressamente che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, durante il mandato triennale, non può svolgere alcuna attività di natura sindacale. Inoltre, il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita di cantiere.

4 - Composizione delle controversie
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l’impresa che non è componibile ira le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi altra azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale.
lì CPT provvederà a formulare le opportune segnalazioni alle parti sociali.

5 - Formazione
All’inizio dell’incarico il RLST frequenta un corso di formazione di 64 ore in materia di sicurezza e di salute.
Il corso di formazione dovrà tener conto in particolar modo delle funzioni che il RLST dovrà svolgere in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle imprese ed aver riguardo alle modalità di esercizio del suo incarico secondo le norme di legge e contrattuali, l’erogazione della formazione ai RLST è affidata al Comitato Paritetico Territoriale/scuola edile
Per i contenuti dei programmi formativi, il Comitato Paritetico Territoriale potrà far riferimento ad eventuali elaborati predisposti dal CNCTP o dal Formedil.

6 - Finanziamento sistema del RLST
I costi per l’espletamento dell’attività del RLST saranno sostenute dal CPT territoriale durante la fase sperimentale triennale, in attesa che le parti sociali costituiscano uno specifico “fondo mutualizzato”. Al consiglio d’amministrazione del CPT è demandato il compito di verifica dell’andamento delle spese, della documentazione e di quando altro inerente la gestione.
Gli uffici del CTP saranno a disposizione per l’attività del RLST.

7 - Allegati
Le parti convengono che gli Allegati previsti dal presente accordo devono essere concordati entro tre mesi dalla firma.