Tipologia: Intesa
Data firma: 6 dicembre 2016
Parti: Fise-Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel
Settori: Servizi, Servizi ambientali
Fonte: fiadel.it



Verbale di intesa


Addì, 6 dicembre 2016 si sono incontrate in Roma Fise Assoambiente, con l'assistenza di Fise, e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel

Premesso che
- nell'ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL 21.03.2012, scaduto il 31.12.2013, le Parti hanno stipulato il Protocollo di intesa 12.7.2016 e sono tuttora impegnate a realizzare il suo completamento con la definizione dell'Accordo di rinnovo, che dovrà recepire e precisare le intese normative ed economiche convenute nel predetto Protocollo;
- il rinnovo contrattuale in corso è stato caratterizzato da una lunga trattativa, che ha determinato, assieme al conseguimento di intese, anche fasi di discontinuità della trattativa stessa a motivo della particolare complessità delle materie esaminate;
- il completamento del rinnovo contrattuale sui temi indicati dall'Accordo di rinnovo implicherà un'ulteriore fase di confronto in sede nazionale, fino al perfezionamento e alla stipulazione del testo collazionato del nuovo ceni;
- l'applicazione delle articolate normative contrattuali così definite richiederà fasi di interlocuzione, in sede aziendale, tra le imprese e le RSU, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti, in attuazione dei diversi rinvii disposti dalla contrattazione collettiva nazionale;
Considerato che
- in particolare, l'impegno negoziale e gli adempimenti di cui agli ultimi due alinea della Premessa risultano inevitabilmente sovrapposti alla scadenza triennale delle RSU in carica, stabilita al 12 dicembre 2016;
- che tale sovrapposizione non ha consentito oggettivamente di predisporre per tempo, ai vari livelli di competenza, quanto necessario a consentire il loro rinnovo in tutte le imprese del comparto mediante la procedura elettorale stabilita dal Regolamento approvato dalle Parti nazionali il 24.9.2013;
- il vigente Regolamento elettorale, come indicato nell'Accordo di rinnovo, necessita di essere parzialmente rivisto alla luce di criticità operative e procedurali, emerse nella fase di prima applicazione, che hanno dato luogo, in sede locale, a incertezze e, in taluni casi, anche a contenzioso;
- a regolare la materia, è sopravvenuto, da ultimo, l'Accordo Interconfederale 10.1.2014;
Le parti concordano quanto segue
1. Le Premesse sano parte integrante del presente Accordo.
2. Nelle more della definizione del nuovo Regolamento elettorale, in via eccezionale le RSU e i RLSSA in carica sono prorogate a tutto il 30 aprile 2017.
3. Analogamente, sono prorogate fino a tale scadenza le RSU e i RLSSA eletti successivamente al 27/11/2013, indipendentemente dalla data di elezione.
4. Qualora, attualmente, In un'azienda:
a) la RSU non sia più in carica in quanto decaduta o dimissionaria;
b) ovvero l'organico sia aumentato a 16 dipendenti e non vi sia la RSU;
la rappresentanza dei lavoratori è esercitata provvisoriamente, fino al 30 aprile 2017, dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti o di quelle firmatarie o di quelle riconosciute nell'azienda stessa.
5. Ai componenti delle RSU sono confermati, fino al 30 aprile 2017, i diritti e le prerogative loro riconosciuti dal vigente art. 60 del CCNL 21.03.2012.
6. A termini dell'art. 60, lettera A), comma 3 del vigente ceni, nelle more del rinnovo delle RSU resta ferma la formale rinuncia delle OO.SS. stipulanti, di quelle firmatarie e di quelle comunque riconosciute in azienda a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970.