Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2017, n. 29732 - Cerata indossata dal marinario non idonea alle esigenze di sicurezza. Responsabilità in caso di delega di funzione


 

"Il conferimento a terzi di una delega in materia di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 16 d. Lgs. 9-4-2008, n. 81, riduce la portata della posizione di garanzia attribuita al datore di lavoro ma non la esclude, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di inottemperanza, da parte del delegato, degli obblighi scaturenti dalla delega stessa".

Nel caso di specie gli Ufficiali della Capitaneria di porto accertarono che la cerata indossata dal lavoratore, pur dotata dei necessari requisiti di resistenza all'abrasione, flessibilità, tattilità e mantenimento nel tempo delle proprie caratteristiche specifiche, non era idonea a soddisfare le esigenze di sicurezza, per la particolare conformazione della parte inferiore, che presentava un lembo di stoffa libero e svolazzante. Questa era stata, per l'appunto, la causa dell'infortunio, poiché il predetto lembo si era impigliato nella fune, trascinando il lavoratore verso l'elemento meccanico in movimento.

Non può considerarsi corretta l'affermazione formulata dal giudice a quo, secondo cui la responsabilità, in caso di inidoneità dei presidi di sicurezza, gravava esclusivamente sul comandante, al quale era stato attribuito l'incarico di approvvigionare l'imbarcazione di quanto necessario al fine di garantire l'esercizio e il funzionamento in regime di sicurezza, prevedendo la sua responsabilità per quanto acquistato per presidi antinfortunistici. Tanto più che lo stesso giudice a quo dà atto che la tipologia di lavoro costringeva ad operare all'aperto ed alla mercé delle condizioni meteorologiche, con ciò confermando la necessità di effettuare una scelta degli indumenti adeguata alle condizioni di lavoro di carattere generale, in cui operavano i marinai.

La fornitura ai lavoratori di indumenti idonei non costituisce infatti profilo inerente alla gestione quotidiana dei rischi connessi alle modalità di espletamento delle singole e specifiche operazioni di lavoro, che il datore di lavoro, una volta che abbia rilasciato ad un soggetto qualificato una delega conforme al dettato dell'art 16 d. lgs. n. 81 del 2008, non è tenuto a controllare (Cass., Sez.4, n. 10702 del 19-3-2012, Rv. 252675). L'incombente in esame attiene invece al complessivo regime di applicazione delle norme di tutela dei lavoratori, attraverso la fornitura di mezzi di protezione individuale atti a scongiurare i rischi derivanti dalle concrete condizioni di lavoro, di carattere generale, rimanendo l'imprenditore comunque tenuto a controllare la rispondenza dei mezzi usati ai dettami delle norme antinfortunistiche.


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 08/03/2017

 

Fatto

 

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale C.F.M. è stato assolto, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all'art. 590 cod.pen. perché, in qualità di Presidente della "Società cooperativa Pescatori Salentini", società armatrice, nonché di datore di lavoro del marinaio C.E., cagionava a quest'ultimo, non fornendogli dispositivi di protezione individuali idonei a proteggerlo dai rischi per l'incolumità personale derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa, lesioni personali gravi, guarite in un tempo superiore a 40 giorni, in quanto, dopo che il marinaio era stato investito da un'onda violenta, che gli aveva fatto perdere l'equilibrio, la cerata da lui indossata si impigliava in una fune, sicché il marinaio veniva trascinato sull'elemento meccanico in movimento (campana) e colpito al volto, con violenza, dalla mazzetta (pezzo metallico, a forma di triangolo, facente parte del sistema delle reti), evento che non si sarebbe verificato qualora la cerata indossata dal marinaio fosse stata realizzata in modo da impedire che, dopo la chiusura completa, con cerniere e bottoni, residuasse, nella parte inferiore della giacca, un lembo di stoffa libero e svolazzante che, nel caso concreto, si impigliava nella fune.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché dall'analisi dell'atto di conferimento di incarico al comandante si evince che quest'ultimo non aveva quegli effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza, tali da rendere la delega conferita effettiva ed operante, al punto da esonerare il C.F.M. da ogni responsabilità al riguardo. Il comandante, infatti, doveva comunque rapportarsi, per l'autorizzazione di spesa, al Presidente della cooperativa, C.F.M., il quale doveva prestare il proprio consenso all'effettuazione degli acquisti: ciò che, di fatto, rendeva la delega conferita assai limitata.
2.1. In ogni caso, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il C.F.M. non poteva disinteressarsi ai profili inerenti alla fornitura ai dipendenti di idonei dispositivi antinfortunistici, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia, in quanto la delega di funzioni di cui all'art. 16 del testo unico sulla sicurezza non esclude l'obbligo di alta vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. Nel caso di specie, dunque, i predetti obblighi di alta vigilanza incombevano sul Presidente della cooperativa, rientrando tra i doveri dell'armatore quello di assicurare che non venga compromessa la sicurezza e la  salute dei lavoratori nonché quello di osservare le prescrizioni in materia di dispositivi di protezione individuali. Nel caso in esame, conseguentemente, sarebbe stato obbligo del C.F.M. controllare l'idoneità dei mezzi di antinfortunistica individuale, ciò rientrando in quell'obbligo di vigilanza in ordine alla gestione del rischio da parte del delegato, stabilito dalla normativa in materia.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3. Con memoria depositata il 22 febbraio 2017, la difesa di C.F.M. ha chiesto inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso del Procuratore generale
 

 

Diritto

 


1. Conviene prendere le mosse dall'analisi del secondo motivo di ricorso, che è fondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il conferimento a terzi di una delega in materia di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 16 d. Lgs. 9-4-2008, n. 81, riduce la portata della posizione di garanzia attribuita al datore di lavoro ma non la esclude, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di inottemperanza, da parte del delegato, degli obblighi scaturenti dalla delega stessa (Cass., Sez, 4, n. 988 del 14-1-2003). Dunque, anche in presenza di una delega, a carico del datore di lavoro permane sempre l'obbligo, sancito dall'art. 16, comma 3, d. Lgs. n. 81 del 2008, di vigilare e controllare che il delegato usi correttamente la delega stessa (Cass., Sez. 4, n. 48620 del 12-11-2014, Brancaccio; Sez. 4, n. 1021 del 13-1-2016, Risi). Trattasi, pertanto, di una vigilanza che non ha per oggetto la quotidiana effettuazione delle singole lavorazioni, che è affidata al delegato, ma la complessiva gestione del rischio (Cass., Sez. 4, n. 29276 del 4-7-2014, Mestre). Occorre quindi distinguere tra deficienze inerenti all'ordinario funzionamento dell'apparato e difetti strutturali, atteso che per questi ultimi permane la responsabilità dei vertici aziendali (Cass., Sez. 3, n. 39268 del 7-10-2004, Rv.230087). Quest'ultima viene meno soltanto laddove l'evento lesivo costituisca frutto di occasionali disfunzioni, mentre nel caso in cui esso sia determinato da difetti strutturali permane la responsabilità del delegante (Cass., Sez. 4., n. 4968 del 31-1-2014, Rv.258617).
2. Nel caso di specie, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che gli Ufficiali della Capitaneria di porto accertarono che la cerata indossata dal lavoratore, pur dotata dei necessari requisiti di resistenza all'abrasione, flessibilità, tattilità e mantenimento nel tempo delle proprie caratteristiche specifiche, non era idonea a soddisfare le esigenze di sicurezza, per la particolare conformazione della parte inferiore, che presentava un lembo di stoffa libero e svolazzante. Questa era stata, per l'appunto, la causa dell'infortunio, poiché il predetto lembo si era impigliato nella fune, trascinando il lavoratore verso l'elemento meccanico in movimento, con successivo impatto del viso della persona offesa tra campana e mazzetta trainata dalla fune. Ne consegue - conclude il giudice a quo - che la scelta di quel tipo di cerata non era appropriata. Da quest'apparato argomentativo si evince che l'eziologia dell'infortunio si riconnette alla fornitura ai marinai di abiti da lavoro inidonei a garantire la sicurezza e quindi ad una carenza di portata generale, in quanto inerente alla gestione complessiva del rischio. Di talché non può considerarsi corretta l'affermazione formulata dal giudice a quo, secondo cui la responsabilità, in caso di inidoneità dei presidi di sicurezza, gravava esclusivamente sul comandante, al quale era stato attribuito l'incarico di approvvigionare l'imbarcazione di quanto necessario al fine di garantire l'esercizio e il funzionamento in regime di sicurezza, prevedendo la sua responsabilità per quanto acquistato per presidi antinfortunistici. Tanto più che lo stesso giudice a quo dà atto che la tipologia di lavoro costringeva ad operare all'aperto ed alla mercé delle condizioni meteorologiche, con ciò confermando la necessità di effettuare una scelta degli indumenti adeguata alle condizioni di lavoro di carattere generale, in cui operavano i marinai. La fornitura ai lavoratori di indumenti idonei non costituisce infatti profilo inerente alla gestione quotidiana dei rischi connessi alle modalità di espletamento delle singole e specifiche operazioni di lavoro, che il datore di lavoro, una volta che abbia rilasciato ad un soggetto qualificato una delega conforme al dettato dell'art 16 d. Igs. n. 81 del 2008, non è tenuto a controllare (Cass., Sez.4, n. 10702 del 19-3-2012, Rv. 252675). L'incombente in esame attiene invece al complessivo regime di applicazione delle norme di tutela dei lavoratori, attraverso la fornitura di mezzi di protezione individuale atti a scongiurare i rischi derivanti dalle concrete condizioni di lavoro, di carattere generale, rimanendo l'imprenditore comunque tenuto a controllare la rispondenza dei mezzi usati ai dettami delle norme antinfortunistiche (Cass., Sez. 4, n. 523 del 28-1-1997).
3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Sezione promiscua della Corte d'appello di Lecce, cui va rimesso anche il regolamento delle spese di questo giudizio, tra le parti. La natura rescindente di quest'epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina del primo motivo di ricorso.
 

 

P.Q.M.

 




Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Sezione promiscua della Corte di appello di Lecce, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti. Così deciso in Roma il giorno 8.3.2017