Categoria: Documentazione istituzionale
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA
 

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione centrale Prevenzione - con sede in 00144 ROMA - piazzale G. Pastore, n° 6 - ***, d'ora in poi denominato INAIL, legalmente rappresentata dal Direttore Centrale - Ing. Ester Rotoli, nata a Roma (RM) il ***

E

Associazione Temporanea di Scopo FORMEDIL-CNCPT con sede in Roma, Via Guattani 24 - 00161 Roma - *** legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Massimo Calzoni, nato a Perugia, il ***, residente a Perugia, *** costituita in data 30 marzo 2017 e registrata in data 03 aprile 2017 con atto numero 9947 serie IT presso l'ufficio atti privati di Roma dal notaio Dott. A. B., di seguito denominato "ATS FORMEDIL-CNCPT"

 

PREMESSO CHE

- nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione, e perseguite dall'INAIL sulla base di quanto delineato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, sono state stabilite dalla Direzione centrale Prevenzione di detto Istituto le Linee di Indirizzo Operativo per la Prevenzione (LIOP), pubblicate sul portale istituzionale (www.inail.it), che definiscono le priorità per lo sviluppo delle politiche di prevenzione, finalizzate a valorizzare le azioni sinergiche di "sistema", e a consolidare la rete di rapporti sia a livello centrale che territoriale, basate sull'interazione con le Istituzioni unitamente alla realizzazione di azioni di coinvolgimento delle parti sociali;
- l'INAIL - Direzione centrale Prevenzione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle sopra indicate priorità, ha individuato la seguente area di intervento ritenuta di particolare rilevanza: Informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia, dell'agricoltura e delle aziende sanitarie ed ospedaliere;
- l'INAIL - Direzione centrale Prevenzione con determinazione n°46 del 12 ottobre 2015, ha emanato l'Avviso Pubblico per la raccolta delle c.d. "manifestazioni di interesse per la stipula di Accordi sul tema, reso pubblico in data 21 ottobre 2015 con la pubblicazione del predetto avviso, completo degli allegati nella sezione "Avvisi e scadenze" sul portale istituzionale (www.inail.it) e fissando la scadenza delle relative manifestazioni d'interesse al 30 novembre 2015;
- a seguito del sopracitato Avviso CNCPT-FORMEDIL in data 25 novembre 2015 hanno manifestato l'interesse a partecipare, con la trasmissione del progetto denominato "ARLES - Attività del Rappresentante dei Lavoratori per un'Edilizia in Sicurezza" relativo alla prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle figure dei RLS e RLST;
- a seguito della valutazione comparativa operata sulla base dei criteri di selezione indicati nell'Avviso medesimo, la Commissione, all'uopo costituita con determinazione del Direttore Generale INAIL n° 68 dello scorso 11 dicembre 2015 per l'espletamento della procedura in oggetto, ha ritenuto ammissibile la proposta progettuale dal titolo: "ARLES", in quanto rispondente alle finalità dell'Avviso in argomento;
- l'obiettivo del progetto è quello di promuovere la cultura della prevenzione dei rappresentanti per la sicurezza RLS e dei rappresentanti della sicurezza territoriale RLST nel settore delle costruzioni, attraverso un'azione di sistema delia bilateralità di settore, con particolare interesse allo scambio di informazioni tra rappresentanti, e realizzando una profonda condivisione delle esperienze di cantiere, di quelle territoriali, e delle esperienze di "ruolo";
- le attività per la realizzazione del progetto "ARLES" sono riportate analiticamente nel progetto esecutivo che viene allegato al presente accordo e ne fa parte integrante;
- il presente Accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra INAIL e "ATS - FORMEDIL-CNCPT";
 

tanto premesso, tra le predette parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto dell'Accordo)

Il presente Accordo disciplina le attività che verranno poste in essere da INAIL e "ATS CNCPT-FORMEDIL" nell'ambito del progetto "ARLES" - Attività del Rappresentante dei Lavoratori per un'Edilizia in Sicurezza", insieme alle premesse, ed al quale, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, viene attribuito il seguente Codice Unico di progetto: (CUP) n°E56J17000140005.

 

Art. 2
(Soggetti referenti dell'Accordo)

Il referente è il soggetto che sovraintende al regolare svolgimento del presente Accordo, nonché alla sua realizzazione, per quanto di competenza dell'ente di appartenenza.
Per l'INAIL il referente ai fini del presente Accordo è il Dirigente dell'Ufficio pianificazione e politiche per la prevenzione della Direzione centrale Prevenzione; per l'ATS CNCPT- FORMEDIL è il Direttore Giovanni Carapella.

 

Art. 3
(Tavolo Tecnico di coordinamento)

Le Parti costituiscono un Tavolo Tecnico di Coordinamento, composto da sei referenti di ciascuna Parte, con compiti di definizione degli indirizzi della collaborazione, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo del Progetto "ARLES" - Attività del Rappresentante dei Lavoratori per un'Edilizia in Sicurezza". Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Tavolo stesso di esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.

 

Art. 4
(Impegni delle Parti)

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui agli allegati nn. 1 e 2, che formano parte integrante del presente Accordo.

 

Art. 5
(Obblighi dei partner)

Le attività di cui al presente Accordo si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale, e secondo le indicazioni previste dalle sopracitate LIOP.
In particolare, nell'attuazione delle singole linee progettuali, le parti si impegnano:
a) ad adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al regime di compartecipazione;
b) a garantire la localizzazione del progetto nelle macro aree territoriali indicate nella proposta progettuale;
c) a garantire il rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa;
d) a garantire la regolare comunicazione degli stati di avanzamento finanziario e procedurale, conformemente alle modalità previste dal presente Accordo;
e) a fornire ai partner tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo;
f) a non modificare il progetto approvato senza che ne sia stata data preventiva comunicazione formale alle altre parti e vi sia stata formale autorizzazione da parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento;
g) a conservare e tenere a disposizione dell’INAIL Direzione centrale Prevenzione e degli organi di controllo tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) concernenti le spese, ed i controlli relativi all'intervento realizzato, consentendo agli organi di controllo l'accesso a detta documentazione giustificativa;
h) a rispettare le norme dettate dal Reg. (CE) 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie, con particolare riferimento all'apposizione di cartelloni e targhe esplicative nei luoghi oggetto di interventi in regime di compartecipazione;
i) ad utilizzare, in modo evidente, il logo di ciascun partner su tutta la documentazione inerente la realizzazione delle attività progettuali;
j) ad informare preventivamente e tempestivamente le altre parti sull'organizzazione di eventi, specificando le modalità di comunicazione, informazione e pubblicità da adottare relativamente alle attività progettuali compartecipate. 

 

Art .6
(Suddivisione delle responsabilità per l'esecuzione del programma di lavoro approvato)

Ciascuna parte si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto di cui all'art. 1, come indicato negli allegati nn. 1 e 2.

 

Art. 7
(Verifiche e relazioni sull'attività)

Le parti si impegnano:
- a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, e per quanto riconducibile alla propria competenza, la realizzazione delle attività progettuali oggetto dell'Accordo. Per il dettaglio delle attività le Parti fanno riferimento al Progetto esecutivo che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo (all. 1);
- a condividere, entro giorni quindici dalla scadenza di ogni trimestre di attività, un rapporto tecnico e un rapporto finanziario che riporti analiticamente le spese sostenute, sulla base delle linee guida per la rendicontazione contenute nelle LIOP.

 

Art. 8
(Impegno finanziario)

Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'articolo 1 le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connesse alla realizzazione del progetto "ARLES" come definite nel prospetto piano economico finanziario (all. n° 2), nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le parti fanno riferimento al precitato-piano economico finanziario allegato che forma parte integrante del presente Accordo (all. n° 2). Le Parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della normativa richiamata e sulla base della documentazione prodotta di cui all'articolo 7 del presente accordo. Nel momento in cui una parte realizzi attività, in tutto o in parte a carico dell'altra secondo quanto indicato nel piano economico finanziario (all. n° 2), la stessa riceverà la corrispondente erogazione finanziaria relativa alle spese sostenute ne! semestre di riferimento. Tutti i documenti dovranno recare esplicita indicazione del CUP di progetto. Le Parti dichiarano che l'attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto consistenti nei rispettivi compiti istituzionali. 

 

Art. 9
(Promozione dell'Immagine)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e\o concessione e\o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e\o pubblicitari. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

 

Art. 10
(Proprietà intellettuali)

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

 

Art. 11
(Trattamento dei dati)

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione del presente Accordo. Sono fatti salvi i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Le parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possono venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione.

 

Art. 12
(Recesso)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

Art. 13
(Durata)

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine di due anni. In ogni caso le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere tale termine.

 

Art. 14
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma

 

Art. 15
(Modifiche all'Accordo)

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Il presente atto si compone di n° 6 pagine e di n° 2 allegati.

Roma, 11 maggio 2017
 

Per INAIL
Il Direttore centrale prevenzione
Ing. Ester Rotoli

 

Per ATS
Il Procuratore speciale
Arch. Giovanni Carapella


Allegato:
1: Progetto "ARLES - Attività del Rappresentante dei Lavoratori per un'Edilizia in Sicurezza"
2: Piano Economico Finanziario del progetto ARLES


Fonte: inail.it